Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 455
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Applicazione imposta di registro in misura fissa per alternatività IVA-registro

    La Corte ritiene che il decreto ingiuntivo non sia esecuzione di una prestazione imponibile resa dalla ricorrente al debitore, ma atto di riscossione coattiva di un credito acquisito tramite cessione. Non sussiste una prestazione IVA tra la ricorrente e il debitore ceduto, pertanto non si applica il principio di alternatività IVA-registro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 455
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 455
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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