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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/12/2025, n. 5737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5737 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13645/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Tribunale di Brescia, in composizione monocratica nella persona del giudice applicato Alessandra
LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13645/2022 promossa da:
(avv.to Rondinelli Michele) Parte_1 contro
(avv.to Girardi Andrea) CP_1
All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La in persona del legale rappresentante pt, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
Controparte_2
da questo momento ) esponendo che:
[...] CP_1
Cont
- aveva sottoscritto con la società (d'ora in avanti solo “Contratto per la Controparte_3 redazione dell'Analisi Contabile e per l'attività stragiudiziale di recupero del credito di anatocismo e/o usura su c/c bancari – CONTRATTO GOLD” avente ad oggetto l'analisi contabile da parte di quest'ultima del rapporto di conto corrente n. 120 acceso dalla prima presso l'allora
[...]
dal 4 agosto 1997 Controparte_4
- con la sottoscrizione del predetto contratto Gold aveva aderito altresì alla polizza “Tutela legale” n°
Cont 91/M10282700 stipulata tra e per il rischio di soccombenza;
CP_1
Cont
- sulla scorta della perizia redatta dagli esperti di aveva instaurato apposita azione giudiziaria contro l'istituto di credito avanti il Tribunale di Bergamo che, con la sentenza n. 1090 del 14 maggio
2019, aveva accolto parzialmente le domande attoree e condannando alla refusione Parte_1
delle spese di lite liquidate in Euro 10.343,00 oltre accessori come per legge ed oltre le spese di CT.
pagina 1 di 5 Chiedeva, pertanto, accertarsi il diritto dell'attrice ad ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute in relazione al contenzioso promosso nei confronti di Banco BPM s.p.a., quantificate in € 39.010,66 o diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva la eccependo che essendo la denuncia del sinistro avvenuta oltre il termine CP_1
di 24 mesi previsto dall'art. 13, secondo comma, della polizza – e anche dal secondo comma dell'art. 2952 cod. civ – il diritto all'indennizzo doveva ritenersi irrimediabilmente prescritto.
Cont Individuava il momento esatto in cui sorgeva il sinistro quando il CT “cassa” la perizia di (e dunque al momento del deposito della CT) o quando il giudice nega l'accesso alla CT (rileva in tal caso la data dell'ordinanza di diniego).
Nella fattispecie il deposito della CT, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo N. 6413/16 RG, era avvenuto in data 06.04.2018 e la prima comunicazione di denuncia del sinistro alla Compagnia era intervenuta solo in data 19.05.2000 come conferma la stessa controparte nel proprio atto introduttivo.
Deduceva, altresì, che nella fattispecie l'alea del giudizio era assente in quanto la soccombenza era un evento certo e prevedibile stante l'inconsistenza delle argomentazioni prospettate nella perizia e gli errori di impostazione della causa;
parte attrice quindi non aveva nessuna possibilità di veder accolte totalmente le domande proposte sulla base di una perizia carente sotto ogni punto di vista, del tutto contraria alla matematica finanziaria, alle norme di diritto che la regolano e ad un orientamento Cont consolidato da molti anni di segno contrario all'interpretazione fornita dal perito
Eccepiva, infine, la decadenza dalla garanzia assicurativa per colpa grave della contraente (
[...]
per aver fatto redigere una perizia inattendibile, ponendo senza dubbio in essere un CP_3
comportamento negligente.
Contestava, infine, il quantum richiesto.
La domanda è fondata e va accolta.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione.
La polizza oggetto del presente giudizio è un'assicurazione a favore di terzo: il contratto è stipulato tra Cont CP Cont e in favore dei clienti che abbiano concluso con un contratto GOLD.
L'art.11 delle condizioni generali stabilisce che “oggetto della assicurazione” è “il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza a seguito dell'assistenza stragiudiziale e poi giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'assicurato”. Cont Il sinistro pertanto sorge nel momento in cui le domande avanzate dal cliente di sulla base della perizia, sono rigettate dal giudice che non condivide le conclusioni del perito di parte, contestando i principi normativi e/o contabili da lui sostenuti e quindi non ritiene necessario fare accedere il procedimento alla perizia tecnica d'ufficio.
pagina 2 di 5 CP L'art. 11 richiamato prevede che si assuma il rischio della soccombenza dichiarata con sentenza. È dunque da tale momento che deve considerarsi l'insorgenza effettiva del diritto dell'assicurato al rimborso delle spese sostenute.
Non è condivisibile la diversa prospettazione della convenuta che, richiamato l'art.13 comma 2 della polizza, a norma del quale “La denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell'Assicurato entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso”, e il precedente comma 1 secondo il quale “L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CT (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal
Cont perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da , vorrebbe ancorare la decorrenza del termine di prescrizione al momento in cui il giudice non dava corso al richiesto accertamento peritale.
In contrario si rileva che, oltre a non essere stato neppure prodotto il provvedimento del giudice del precedente giudizio, sì da consentire di esaminare le ragioni che hanno indotto il giudice a non dare corso a consulenza tecnica, in ogni caso va considerato, da un lato, che ai sensi dell'art. 177 c.p.c. le ordinanze possono essere sempre modificate e/o revocate dal giudice, difettando del requisito della stabilità, e pertanto non possono essere considerate come provvedimenti dai quali è possibile derivare la soccombenza o meno di un soggetto in un giudizio, dall'altro, la richiamata previsione dell'art.13 rileva non ai fini della prescrizione bensì dlel'art.1913 c.c..
Nel caso di specie la sentenza di parziale accoglimento è del 14.05.2019 e la denuncia del sinistro alla
Compagnia è avvenuta in data 19.05.2000con la conseguenza che la denuncia è dunque tempestiva.
Nel merito, la domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Il caso assicurato, così come descritto dall'art. 12 della polizza, viene in essere quando il cliente, dopo Cont aver commissionato a una perizia nella quale viene accertato che la banca ha applicato usura e/o anatocismo su determinati rapporti, decida di agire stragiudizialmente e giudizialmente per ottenere ragioni. Contr Il sinistro insorge nel momento in cui le domande avanzate dal cliente di sulla base della perizia, sono rigettate dal giudice che non condivide le conclusioni del perito di parte, contestando i principi normativi e/o contabili da lui sostenuti.
Cont Parte attrice, sulla base della perizia della perizia redatta dagli esperti di ha instaurato apposita azione giudiziaria contro l'istituto di credito avanti il Tribunale di Bergamo che, con la sentenza n.
1090 del 14 maggio 2019, a definizione del giudizio, rigettando parzialmente le domande attoree e condannando alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 10.343,00 oltre Parte_1
accessori come per legge ed oltre le spese di CT
pagina 3 di 5 Il Tribunale di Bergamo ha, così, deciso:
“-Rigetta le eccezioni di nullità della citazione e di inammissibilità delle domande di Parte_1
[...]
- Accerta e dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente del 4/8/1997, intercorso tra
[...]
e il con riferimento Parte_1 Controparte_4
a) alle pattuizioni inerenti ad interessi debitori e CMS, sino al 16/9/2003,
b) alla pattuizione disciplinante l'anatocismo degli interessi debitori e sino all'1/5/2004,
c) alla pattuizione disciplinante le spese di chiusura e sino all'1/5/2004;
- Rigetta le restanti domande di Parte_1
- Condanna al pagamento, in favore di BANCO BPM S.P.A., già Parte_1 [...] delle spese processuali, liquidate in € 10.343,00 per compensi, oltre IVA, Controparte_5
CPA e rimborso spese generali del 15%;
Pone le spese di CT, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente a carico di
[...]
con i conseguenti eventuali obblighi restitutori. Parte_1
Cont Ciò posto, la perizia fatta redigere da e depositata dall'attore risulta adeguata ed elaborata su principi normativi e contabili che tuttavia non sono stati condivisi dal giudice.
Cont Ritiene questo giudice che non sia configurabile alcuna colpa grave né in capo a (che a sua volta si è avvalsa di società e di legali specialisti nel settore) né in capo alla parte attrice che in buona fede si
è affidata a chi risultava avere tutte le competenze per svolgere un lavoro adeguato alle sue esigenze.
Conclusivamente, si è verificato il sinistro descritto dalla polizza tutela legale: la parte attrice cliente di
Cont
è risultata parzialmente soccombente nel giudizio instaurato contro l'istituto di credito poichè il Cont giudice ha contestato i principi normativi e contabili assunti alla base della perizia di Essendosi verificato il sinistro, è tenuta a corrispondere l'indennizzo come previsto nella polizza tutela CP_1
legale.
E' illegittimo il rifiuto opposto da che, quindi, è stata inadempiente all'obbligazione di CP_1 corrispondere, ex art. 11 della polizza, l'indennizzo assicurativo mediante il rimborso integrale delle spese sostenute dall'odierna Attrice in relazione al contenzioso promosso nei confronti di Banco BPM
s.p.a., tutte documentate da parte attrice che di seguito si riportano:
Cont
- acquisto perizia (fatt. n. 400/20154 Euro 2.666,66 (doc. 18);
- spese procedimento di mediazione Euro 90,00 (docc. 19, 20);
- spese compenso C.T.U. (fatt. nn. 426/2017 e 225/2018) Euro 1.682,67 oltre Euro 323,59 a titolo di ritenuta d'acconto (docc. 21, 22 e 23);
- spese compenso C.T.P. Euro 1.000,00 (doc. 24);
pagina 4 di 5 - spese legali proprio difensore (fatt. nn. 379/2015; 161/2019 e 78/2020) Euro 13.438,84 oltre Euro
2.459,40 a titolo di ritenuta d'acconto (docc. 255, 26, 27 e 286);
- spese legali in favore di Banco BPM Euro 17.149,50 (docc. 29);
- spese registrazione sentenza Euro 200,00 (doc. 30); per un totale di Euro 39.010,66 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Per il principio della soccombenza le spese devono essere poste a carico della resistente CP_1
liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti nei valori minimi per assenza di particolari questioni di fatto e di diritto e per la limitata fase istruttoria.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-in accoglimento della domanda di condanna al pagamento in favore Parte_1 CP_1 dell'attore della complessiva somma di € Euro 39.010,66 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di € 3.809,00 per compensi, CP_1
oltre al 15 % rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA.
Brescia 21.12.2025
Il giudice
Alessandra LI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Tribunale di Brescia, in composizione monocratica nella persona del giudice applicato Alessandra
LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13645/2022 promossa da:
(avv.to Rondinelli Michele) Parte_1 contro
(avv.to Girardi Andrea) CP_1
All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La in persona del legale rappresentante pt, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
Controparte_2
da questo momento ) esponendo che:
[...] CP_1
Cont
- aveva sottoscritto con la società (d'ora in avanti solo “Contratto per la Controparte_3 redazione dell'Analisi Contabile e per l'attività stragiudiziale di recupero del credito di anatocismo e/o usura su c/c bancari – CONTRATTO GOLD” avente ad oggetto l'analisi contabile da parte di quest'ultima del rapporto di conto corrente n. 120 acceso dalla prima presso l'allora
[...]
dal 4 agosto 1997 Controparte_4
- con la sottoscrizione del predetto contratto Gold aveva aderito altresì alla polizza “Tutela legale” n°
Cont 91/M10282700 stipulata tra e per il rischio di soccombenza;
CP_1
Cont
- sulla scorta della perizia redatta dagli esperti di aveva instaurato apposita azione giudiziaria contro l'istituto di credito avanti il Tribunale di Bergamo che, con la sentenza n. 1090 del 14 maggio
2019, aveva accolto parzialmente le domande attoree e condannando alla refusione Parte_1
delle spese di lite liquidate in Euro 10.343,00 oltre accessori come per legge ed oltre le spese di CT.
pagina 1 di 5 Chiedeva, pertanto, accertarsi il diritto dell'attrice ad ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute in relazione al contenzioso promosso nei confronti di Banco BPM s.p.a., quantificate in € 39.010,66 o diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva la eccependo che essendo la denuncia del sinistro avvenuta oltre il termine CP_1
di 24 mesi previsto dall'art. 13, secondo comma, della polizza – e anche dal secondo comma dell'art. 2952 cod. civ – il diritto all'indennizzo doveva ritenersi irrimediabilmente prescritto.
Cont Individuava il momento esatto in cui sorgeva il sinistro quando il CT “cassa” la perizia di (e dunque al momento del deposito della CT) o quando il giudice nega l'accesso alla CT (rileva in tal caso la data dell'ordinanza di diniego).
Nella fattispecie il deposito della CT, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo N. 6413/16 RG, era avvenuto in data 06.04.2018 e la prima comunicazione di denuncia del sinistro alla Compagnia era intervenuta solo in data 19.05.2000 come conferma la stessa controparte nel proprio atto introduttivo.
Deduceva, altresì, che nella fattispecie l'alea del giudizio era assente in quanto la soccombenza era un evento certo e prevedibile stante l'inconsistenza delle argomentazioni prospettate nella perizia e gli errori di impostazione della causa;
parte attrice quindi non aveva nessuna possibilità di veder accolte totalmente le domande proposte sulla base di una perizia carente sotto ogni punto di vista, del tutto contraria alla matematica finanziaria, alle norme di diritto che la regolano e ad un orientamento Cont consolidato da molti anni di segno contrario all'interpretazione fornita dal perito
Eccepiva, infine, la decadenza dalla garanzia assicurativa per colpa grave della contraente (
[...]
per aver fatto redigere una perizia inattendibile, ponendo senza dubbio in essere un CP_3
comportamento negligente.
Contestava, infine, il quantum richiesto.
La domanda è fondata e va accolta.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione.
La polizza oggetto del presente giudizio è un'assicurazione a favore di terzo: il contratto è stipulato tra Cont CP Cont e in favore dei clienti che abbiano concluso con un contratto GOLD.
L'art.11 delle condizioni generali stabilisce che “oggetto della assicurazione” è “il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza a seguito dell'assistenza stragiudiziale e poi giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'assicurato”. Cont Il sinistro pertanto sorge nel momento in cui le domande avanzate dal cliente di sulla base della perizia, sono rigettate dal giudice che non condivide le conclusioni del perito di parte, contestando i principi normativi e/o contabili da lui sostenuti e quindi non ritiene necessario fare accedere il procedimento alla perizia tecnica d'ufficio.
pagina 2 di 5 CP L'art. 11 richiamato prevede che si assuma il rischio della soccombenza dichiarata con sentenza. È dunque da tale momento che deve considerarsi l'insorgenza effettiva del diritto dell'assicurato al rimborso delle spese sostenute.
Non è condivisibile la diversa prospettazione della convenuta che, richiamato l'art.13 comma 2 della polizza, a norma del quale “La denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell'Assicurato entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso”, e il precedente comma 1 secondo il quale “L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CT (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal
Cont perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da , vorrebbe ancorare la decorrenza del termine di prescrizione al momento in cui il giudice non dava corso al richiesto accertamento peritale.
In contrario si rileva che, oltre a non essere stato neppure prodotto il provvedimento del giudice del precedente giudizio, sì da consentire di esaminare le ragioni che hanno indotto il giudice a non dare corso a consulenza tecnica, in ogni caso va considerato, da un lato, che ai sensi dell'art. 177 c.p.c. le ordinanze possono essere sempre modificate e/o revocate dal giudice, difettando del requisito della stabilità, e pertanto non possono essere considerate come provvedimenti dai quali è possibile derivare la soccombenza o meno di un soggetto in un giudizio, dall'altro, la richiamata previsione dell'art.13 rileva non ai fini della prescrizione bensì dlel'art.1913 c.c..
Nel caso di specie la sentenza di parziale accoglimento è del 14.05.2019 e la denuncia del sinistro alla
Compagnia è avvenuta in data 19.05.2000con la conseguenza che la denuncia è dunque tempestiva.
Nel merito, la domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Il caso assicurato, così come descritto dall'art. 12 della polizza, viene in essere quando il cliente, dopo Cont aver commissionato a una perizia nella quale viene accertato che la banca ha applicato usura e/o anatocismo su determinati rapporti, decida di agire stragiudizialmente e giudizialmente per ottenere ragioni. Contr Il sinistro insorge nel momento in cui le domande avanzate dal cliente di sulla base della perizia, sono rigettate dal giudice che non condivide le conclusioni del perito di parte, contestando i principi normativi e/o contabili da lui sostenuti.
Cont Parte attrice, sulla base della perizia della perizia redatta dagli esperti di ha instaurato apposita azione giudiziaria contro l'istituto di credito avanti il Tribunale di Bergamo che, con la sentenza n.
1090 del 14 maggio 2019, a definizione del giudizio, rigettando parzialmente le domande attoree e condannando alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 10.343,00 oltre Parte_1
accessori come per legge ed oltre le spese di CT
pagina 3 di 5 Il Tribunale di Bergamo ha, così, deciso:
“-Rigetta le eccezioni di nullità della citazione e di inammissibilità delle domande di Parte_1
[...]
- Accerta e dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente del 4/8/1997, intercorso tra
[...]
e il con riferimento Parte_1 Controparte_4
a) alle pattuizioni inerenti ad interessi debitori e CMS, sino al 16/9/2003,
b) alla pattuizione disciplinante l'anatocismo degli interessi debitori e sino all'1/5/2004,
c) alla pattuizione disciplinante le spese di chiusura e sino all'1/5/2004;
- Rigetta le restanti domande di Parte_1
- Condanna al pagamento, in favore di BANCO BPM S.P.A., già Parte_1 [...] delle spese processuali, liquidate in € 10.343,00 per compensi, oltre IVA, Controparte_5
CPA e rimborso spese generali del 15%;
Pone le spese di CT, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente a carico di
[...]
con i conseguenti eventuali obblighi restitutori. Parte_1
Cont Ciò posto, la perizia fatta redigere da e depositata dall'attore risulta adeguata ed elaborata su principi normativi e contabili che tuttavia non sono stati condivisi dal giudice.
Cont Ritiene questo giudice che non sia configurabile alcuna colpa grave né in capo a (che a sua volta si è avvalsa di società e di legali specialisti nel settore) né in capo alla parte attrice che in buona fede si
è affidata a chi risultava avere tutte le competenze per svolgere un lavoro adeguato alle sue esigenze.
Conclusivamente, si è verificato il sinistro descritto dalla polizza tutela legale: la parte attrice cliente di
Cont
è risultata parzialmente soccombente nel giudizio instaurato contro l'istituto di credito poichè il Cont giudice ha contestato i principi normativi e contabili assunti alla base della perizia di Essendosi verificato il sinistro, è tenuta a corrispondere l'indennizzo come previsto nella polizza tutela CP_1
legale.
E' illegittimo il rifiuto opposto da che, quindi, è stata inadempiente all'obbligazione di CP_1 corrispondere, ex art. 11 della polizza, l'indennizzo assicurativo mediante il rimborso integrale delle spese sostenute dall'odierna Attrice in relazione al contenzioso promosso nei confronti di Banco BPM
s.p.a., tutte documentate da parte attrice che di seguito si riportano:
Cont
- acquisto perizia (fatt. n. 400/20154 Euro 2.666,66 (doc. 18);
- spese procedimento di mediazione Euro 90,00 (docc. 19, 20);
- spese compenso C.T.U. (fatt. nn. 426/2017 e 225/2018) Euro 1.682,67 oltre Euro 323,59 a titolo di ritenuta d'acconto (docc. 21, 22 e 23);
- spese compenso C.T.P. Euro 1.000,00 (doc. 24);
pagina 4 di 5 - spese legali proprio difensore (fatt. nn. 379/2015; 161/2019 e 78/2020) Euro 13.438,84 oltre Euro
2.459,40 a titolo di ritenuta d'acconto (docc. 255, 26, 27 e 286);
- spese legali in favore di Banco BPM Euro 17.149,50 (docc. 29);
- spese registrazione sentenza Euro 200,00 (doc. 30); per un totale di Euro 39.010,66 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Per il principio della soccombenza le spese devono essere poste a carico della resistente CP_1
liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti nei valori minimi per assenza di particolari questioni di fatto e di diritto e per la limitata fase istruttoria.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-in accoglimento della domanda di condanna al pagamento in favore Parte_1 CP_1 dell'attore della complessiva somma di € Euro 39.010,66 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di € 3.809,00 per compensi, CP_1
oltre al 15 % rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA.
Brescia 21.12.2025
Il giudice
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