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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 15/04/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 203/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
GIURISDIZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 203 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
nata a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dall'Avv. IVAN FEOLA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito a LECCE in VIALE GIUSEPPE GRASSI N. 4, e Parte_2
nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PIETRO C.F._2
ANTONIO SANNA, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito a NUORO in VIA LEONARDO DA VINCI n. 40;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
«1) I coniugi continueranno a vivere autonomamente l'uno dall'altro. Il IP permarrà nella casa a suo tempo adibita a dimora familiare (concessa da e gli arredi ivi presenti, come già stabilito CP_1
in sede di separazione personale, rimarranno definitivamente al medesimo.
2) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento potendosi ritenere entrambi, economicamente autosufficienti;
nulla è più dovuto neppure per il mantenimento dei figli, oramai maggiorenni ed indipendenti economicamente.
3) Le Parti danno reciprocamente atto che tutti i restanti rapporti di natura economica sono stati già compiutamente definiti con reciproca soddisfazione.
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4) Le spese legali relative al procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario si intendono compensate tra le parti».
Conclusioni del PM:
«V° esprime parere favorevole alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio»
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 04.03.2025, e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio in Nuoro il 28.12.1991; che dall'unione sono nati due figli:
Per_
il 25.08.1993, e l'11.05.1997; che il Tribunale di Nuoro, sentenza n. 788/2012 del Per_1
09.11.2012, ha omologato la separazione dei coniugi.
Ciò premesso, i ricorrenti, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte come riportate in epigrafe.
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2. La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e l'assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, nonché ad accertare che le altre condizioni dell'accordo non siano in contrasto con le norme imperative e di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale e dalla sentenza di separazione è decorso un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dalla legge.
Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la domanda delle parti volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili va accolta.
3. Le condizioni di divorzio indicate nel ricorso non appaiono manifestatamente contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Le spese di lite, stante la natura della causa, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28.12.1991 a Nuoro tra nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Parte_2
(NU) il 13/01/1964, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Nuoro, atto n. 179, parte
II, serie A – anno 1991, prendendo atto delle condizioni congiunte di divorzio riporte in epigrafe.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
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3) stante la natura della causa compensa interamente tra le parti le spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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