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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 5975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5975 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12179/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso da
, rappresentata e difesa dagli Avv. VIANELLO DAVIDE e GREGGIO Parte_1
FILIPPO, presso il primo elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo;
Ricorrente
contro
, contumace, CP_1
Resistente
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni.
Per parte ricorrente: “1) Affido condiviso della figlia , con residenzialità fissa presso l'abitazione della Persona_1
madre.
2) Visite e permanenze di con il padre almeno 2 giorni la settimana, in ogni caso con Persona_1
libertà di spostamento della bambina in relazione alle sue esigenze scolastiche, ludico/ricreative.
Vacanze estive e vacanze scolastiche con permanenza equamente suddivisa tra i due genitori. Si fa
riferimento per ogni pin dettagliata regolamentazione al piano genitoriale allegato.
3) Mantenimento della minore da parte del sig. con corresponsione di un assegno CP_1
mensile pari ad € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo I'Indice Istat con decorrenza dal mese
di maggio 2025.
4) Spese straordinarie suddivise al 50%, secondo le indicazioni del Protocollo CNE ovvero:
"Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per le spese
dell'abitazione (comprese le utenze), spese per le tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e
materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici,
antipiretici e comunque necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto
urbano (tessera bus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla
scuola in ambito giornaliero;
baby sitter - se già esistenti nell'organizzazione famigliare, prescuola,
doposcuola se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione o conseguenti al
nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tatti di spesa
sostenibile; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed
attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati
donati successivamente alla separazione o divorzio).
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici,
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per
interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche,
oculistiche, sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei
genitori, devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti
categorie:
- Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione, rette ed eventuali spese di alloggio, ove
fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole
formative; master e specializzazioni post universitarie, frequentazione del conservatorio o di scuole
formative; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense e d eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione
organizzati
dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la
separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e di
istruzione, soggiorno all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di
informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori,
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di traporto (minicar, macchina, motorini,
moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
- spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e quanto necessario per l'eventuale attività
agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie
non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o
private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia
e logopedia;
- ricevimenti e feste: organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicate ai figli.
Il rimborso al genitore anticipatario. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc...), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 gg. dalla data di ricevimento
della richiesta: in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro
quota al genitore che ha anticipato predette spese e che ha esibito e consegnato idonea
documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla
richiesta.
Deducibilità fiscale.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini RP sarà operata da entrambi i genitori nella stessa
proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La detrazione per i figli a carico sarà effettuata,
salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole
vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese
straordinarie."
5) L'assegno unico e universale per i figli a carico previsto dalla legislazione statale vigente ovvero
qualsivoglia misura equivalente in relazione alla figlia sarà percepito esclusivamente Persona_1
ed integralmente al 100% dalla madre facendo seguito all'espressa rinuncia di Parte_1
a favore di , in forza del ricorso di separazione congiunto, con CP_1 Persona_1
autorizzazione a proporre autonomamente la relativa domanda e percepire ogni eventuale
erogazione conseguente da parte della madre.”
Per il P.M. intervenuto:
“Visto”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2025, esponeva che in data 16.09.2017 aveva Parte_1
contratto matrimonio, con il rito concordatario, con a Chioggia, regolarmente trascritto CP_1
nel Registro atti di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 58, dell'anno 2017) del medesimo Comune;
che da tale unione nasceva la figlia minore 06.09.2020; che, in seguito, era tra loro Persona_1
intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dalla procedura di separazione consensuale, omologata alle condizioni rassegante dalle parti con sentenza n. 1840/2023,
pubblicata il 23.10.2023, del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, il ricorrente proponeva, assumendo la sussistenza dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicandone le condizioni.
Regolarmente notificato, il resistente non si costituiva. Tuttavia, compariva personalmente all'udienza del 30.09.2025 dichiarando, confermata la non riconciliazione tra i coniugi, di aderire alle condizioni rassegnate nell'atto introduttivo da parte ricorrente. Di conseguenza, il procuratore della ricorrente concludeva in conformità alle condizioni esposte nel ricorso, rinunciando ai termini di cui all'art. 4733 bis.28 c.p.c., e il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio. Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda come formulata dalla ricorrente merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla comparizione nel procedimento di separazione consensuale omologato con sentenza n. 1840/2023 del Tribunale di
Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni proposte dalla ricorrente possono essere fatte proprie dal Collegio in quanto prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In
particolare, quelle relative alla figlia minore sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa. Su tali condizioni. la parte convenuta, all'udienza di comparizione delle parti, ha dichiarato di prestare il proprio consenso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente. Spese compensate in considerazione del consenso prestato dalla parte alle condizioni proposte dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, II Sez. Civ., in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data 16.09.2017 e trascritto nel Registro atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del Comune di Chioggia nella Parte II, serie A, n. 58, dell'anno 2017, alle seguenti conclusioni:
1) Affido condiviso della figlia , con residenzialità fissa presso l'abitazione della madre. Persona_1
2) Visite e permanenze di con il padre almeno 2 giorni la settimana, in ogni caso con Persona_1
libertà di spostamento della bambina in relazione alle sue esigenze scolastiche, ludico/ricreative.
Vacanze estive e vacanze scolastiche con permanenza equamente suddivisa tra i due genitori. Si fa riferimento per ogni pin dettagliata regolamentazione al piano genitoriale allegato.
3) Mantenimento della minore da parte del sig. con corresponsione di un assegno CP_1
mensile pari ad € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo I'Indice Istat con decorrenza dal mese di maggio 2025.
4) Spese straordinarie suddivise al 50%, secondo le indicazioni del Protocollo CNE ovvero:
"Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per le spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per le tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici,
antipiretici e comunque necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera bus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter - se già esistenti nell'organizzazione famigliare, prescuola,
doposcuola se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tatti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o divorzio).
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici,
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche,
oculistiche, sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
- Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione, rette ed eventuali spese di alloggio, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie, frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense e d eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e di istruzione,
soggiorno all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori,
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di traporto (minicar, macchina, motorini,
moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
- spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e quanto necessario per l'eventuale attività
agonistica; - spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- ricevimenti e feste: organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicate ai figli.
Il rimborso al genitore anticipatario. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc...), dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 gg. dalla data di ricevimento della richiesta: in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Deducibilità fiscale.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini RP sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La detrazione per i figli a carico sarà effettuata,
salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie."
5) L'assegno unico e universale per i figli a carico previsto dalla legislazione statale vigente ovvero qualsivoglia misura equivalente in relazione alla figlia sarà percepito esclusivamente Persona_1
ed integralmente al 100% dalla madre facendo seguito all'espressa rinuncia di Parte_1 CP_1
a favore di , in forza del ricorso di separazione congiunto, con autorizzazione a
[...] Persona_1
proporre autonomamente la relativa domanda e percepire ogni eventuale erogazione conseguente da parte della madre;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Chioggia di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
- Spese compensate. Così deciso in Venezia il 12.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso da
, rappresentata e difesa dagli Avv. VIANELLO DAVIDE e GREGGIO Parte_1
FILIPPO, presso il primo elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo;
Ricorrente
contro
, contumace, CP_1
Resistente
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni.
Per parte ricorrente: “1) Affido condiviso della figlia , con residenzialità fissa presso l'abitazione della Persona_1
madre.
2) Visite e permanenze di con il padre almeno 2 giorni la settimana, in ogni caso con Persona_1
libertà di spostamento della bambina in relazione alle sue esigenze scolastiche, ludico/ricreative.
Vacanze estive e vacanze scolastiche con permanenza equamente suddivisa tra i due genitori. Si fa
riferimento per ogni pin dettagliata regolamentazione al piano genitoriale allegato.
3) Mantenimento della minore da parte del sig. con corresponsione di un assegno CP_1
mensile pari ad € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo I'Indice Istat con decorrenza dal mese
di maggio 2025.
4) Spese straordinarie suddivise al 50%, secondo le indicazioni del Protocollo CNE ovvero:
"Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per le spese
dell'abitazione (comprese le utenze), spese per le tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e
materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici,
antipiretici e comunque necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto
urbano (tessera bus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla
scuola in ambito giornaliero;
baby sitter - se già esistenti nell'organizzazione famigliare, prescuola,
doposcuola se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione o conseguenti al
nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tatti di spesa
sostenibile; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed
attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati
donati successivamente alla separazione o divorzio).
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici,
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per
interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche,
oculistiche, sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei
genitori, devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti
categorie:
- Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione, rette ed eventuali spese di alloggio, ove
fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole
formative; master e specializzazioni post universitarie, frequentazione del conservatorio o di scuole
formative; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense e d eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione
organizzati
dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la
separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e di
istruzione, soggiorno all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di
informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori,
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di traporto (minicar, macchina, motorini,
moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
- spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e quanto necessario per l'eventuale attività
agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie
non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o
private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia
e logopedia;
- ricevimenti e feste: organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicate ai figli.
Il rimborso al genitore anticipatario. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc...), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 gg. dalla data di ricevimento
della richiesta: in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro
quota al genitore che ha anticipato predette spese e che ha esibito e consegnato idonea
documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla
richiesta.
Deducibilità fiscale.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini RP sarà operata da entrambi i genitori nella stessa
proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La detrazione per i figli a carico sarà effettuata,
salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole
vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese
straordinarie."
5) L'assegno unico e universale per i figli a carico previsto dalla legislazione statale vigente ovvero
qualsivoglia misura equivalente in relazione alla figlia sarà percepito esclusivamente Persona_1
ed integralmente al 100% dalla madre facendo seguito all'espressa rinuncia di Parte_1
a favore di , in forza del ricorso di separazione congiunto, con CP_1 Persona_1
autorizzazione a proporre autonomamente la relativa domanda e percepire ogni eventuale
erogazione conseguente da parte della madre.”
Per il P.M. intervenuto:
“Visto”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2025, esponeva che in data 16.09.2017 aveva Parte_1
contratto matrimonio, con il rito concordatario, con a Chioggia, regolarmente trascritto CP_1
nel Registro atti di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 58, dell'anno 2017) del medesimo Comune;
che da tale unione nasceva la figlia minore 06.09.2020; che, in seguito, era tra loro Persona_1
intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dalla procedura di separazione consensuale, omologata alle condizioni rassegante dalle parti con sentenza n. 1840/2023,
pubblicata il 23.10.2023, del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, il ricorrente proponeva, assumendo la sussistenza dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicandone le condizioni.
Regolarmente notificato, il resistente non si costituiva. Tuttavia, compariva personalmente all'udienza del 30.09.2025 dichiarando, confermata la non riconciliazione tra i coniugi, di aderire alle condizioni rassegnate nell'atto introduttivo da parte ricorrente. Di conseguenza, il procuratore della ricorrente concludeva in conformità alle condizioni esposte nel ricorso, rinunciando ai termini di cui all'art. 4733 bis.28 c.p.c., e il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio. Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda come formulata dalla ricorrente merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla comparizione nel procedimento di separazione consensuale omologato con sentenza n. 1840/2023 del Tribunale di
Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni proposte dalla ricorrente possono essere fatte proprie dal Collegio in quanto prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In
particolare, quelle relative alla figlia minore sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa. Su tali condizioni. la parte convenuta, all'udienza di comparizione delle parti, ha dichiarato di prestare il proprio consenso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente. Spese compensate in considerazione del consenso prestato dalla parte alle condizioni proposte dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, II Sez. Civ., in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data 16.09.2017 e trascritto nel Registro atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del Comune di Chioggia nella Parte II, serie A, n. 58, dell'anno 2017, alle seguenti conclusioni:
1) Affido condiviso della figlia , con residenzialità fissa presso l'abitazione della madre. Persona_1
2) Visite e permanenze di con il padre almeno 2 giorni la settimana, in ogni caso con Persona_1
libertà di spostamento della bambina in relazione alle sue esigenze scolastiche, ludico/ricreative.
Vacanze estive e vacanze scolastiche con permanenza equamente suddivisa tra i due genitori. Si fa riferimento per ogni pin dettagliata regolamentazione al piano genitoriale allegato.
3) Mantenimento della minore da parte del sig. con corresponsione di un assegno CP_1
mensile pari ad € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo I'Indice Istat con decorrenza dal mese di maggio 2025.
4) Spese straordinarie suddivise al 50%, secondo le indicazioni del Protocollo CNE ovvero:
"Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per le spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per le tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici,
antipiretici e comunque necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera bus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter - se già esistenti nell'organizzazione famigliare, prescuola,
doposcuola se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tatti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o divorzio).
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici,
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche,
oculistiche, sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
- Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione, rette ed eventuali spese di alloggio, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie, frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense e d eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e di istruzione,
soggiorno all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori,
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di traporto (minicar, macchina, motorini,
moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
- spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e quanto necessario per l'eventuale attività
agonistica; - spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- ricevimenti e feste: organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicate ai figli.
Il rimborso al genitore anticipatario. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc...), dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 gg. dalla data di ricevimento della richiesta: in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Deducibilità fiscale.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini RP sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La detrazione per i figli a carico sarà effettuata,
salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie."
5) L'assegno unico e universale per i figli a carico previsto dalla legislazione statale vigente ovvero qualsivoglia misura equivalente in relazione alla figlia sarà percepito esclusivamente Persona_1
ed integralmente al 100% dalla madre facendo seguito all'espressa rinuncia di Parte_1 CP_1
a favore di , in forza del ricorso di separazione congiunto, con autorizzazione a
[...] Persona_1
proporre autonomamente la relativa domanda e percepire ogni eventuale erogazione conseguente da parte della madre;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Chioggia di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
- Spese compensate. Così deciso in Venezia il 12.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero