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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 101/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
30/10/2024 promossa
d a
OGGETTO:
IN PROPRIO QUALE TITOLARE DELLA Parte_1
Responsabilità DITTA INDIVIDUALE OPENALICE;
, Parte_2 professionale
, rappresentato e difeso dall'avv. PASINI ISIDE, Parte_3
elettivamente domiciliato in VIA CEFALONIA 70 25124 BRESCIA presso il difensore avv. PASINI ISIDE
APPELLANTI
c o n t r o pagina 1 di 23 , rappresentato e difeso dall'avv. CAPPIELLO Parte_4
VALLI' e dall'avv. STRAPPARAVA PIERMARIO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO ZIMA 1 25121 BRESCIA presso il difensore avv.
CAPPIELLO VALLI'
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
LODI PIETRO e dall'avv. BONACINA MASSIMILIANO elettivamente domiciliato in VIA FOPPA 3 25122 BRESCIA presso il difensore avv. LODI
PIETRO,
APPELLATA
E CONTRO
, rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv. MERCADANTE MAURO ( VIA C.F._1
LARGA 16 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. , come da procura a margine/ in calce
APPELLATA
E CONTRO
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- sezione seconda-
pubblicata in data 20.12.2021 con il n. 3119/21.
pagina 2 di 23 CONCLUSIONI
Degli appellanti:
In parziale riforma della sentenza impugnata -previa conferma della declaratoria di inadempimento colpevole imputabile ai convenuti, del contratto di mandato professionale loro conferito e della illegittimità delle somme incassate dal professionista avv. a titolo di compenso, pari a Parte_4
euro 2.000,00= e dall'avv. della somma di euro 10.534,40= e CP_3
quindi conferma della condanna dei convenuti alla restituzione a parte attrice delle somme percepite a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione al saldo,
-accertato l'inadempimento colpevole dei convenuti al contratto di mandato per i fatti di cui in narrativa, condannare gli stessi in via tra loro solidale e/o disgiunta, al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice, con somma che si chiede venga quantificata dal Collegio in via equitativa, ma non inferiore a euro 200.000= oltre interessi dalla domanda al saldo.
- accertato l'inadempimento colpevole dei convenuti, condannare gli stessi al risarcimento a favore degli attori del danno non patrimoniale per violazione dell'art. 24 della Costituzione ed ex art. 2043 e 96 Cpc, da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito.
- in via subordinata, accertato l'inadempimento colpevole dei convenuti condannarli in via tra loro solidale al risarcimento del danno da perdita di
“chance”, a favore degli attori con somma da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito.
pagina 3 di 23 Il tutto oltre interessi e rivalutazione al saldo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, Iva e Cpa e rimborso forfettario.
Tes_1
In via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
per difetto di specificità dei motivi di impugnazione;
Nel merito, in via principale:
previa dichiarazione della contumacia del convenuto e accertata CP_3
la manifesta infondatezza dell'appello, dichiararsi inammissibile il gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non avendo, l'impugnazione, ragionevole probabilità di essere accolta;
in ogni caso, accertata l'infondatezza dell'impugnazione, rigettarsi l'appello proposto da , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
in via subordinata e in accoglimento dell'appello incidentale:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità
dell'Avv. condannarsi la ad indennizzare in Pt_4 Controparte_2
manleva l'Avv. di quanto dovesse corrispondere agli Parte_4
appellanti a qualsiasi titolo e ragione nonché a titolo di risarcimento del danno e conseguenti spese processuali, respingendo tanto in fatto quanto in diritto le domande e/o eccezioni svolte dalla Compagnia di Assicurazioni circa l'inoperatività della polizza professionale su taluni profili di copertura;
pagina 4 di 23 in ulteriore subordine:
ove le eccezioni di parziale inoperatività fossero ritenute fondate, condannarsi a indennizzare in manleva l'Avv. Controparte_2 Parte_4
di quanto dovesse corrispondere agli attori a qualsiasi titolo e/o ragione, al netto della quota parte delle somme che fossero ritenute non dovute stante la fondatezza delle eccezioni e/o domande di parziale inoperatività della polizza professionale.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio e rifusione di quanto pagato alle parti avversarie in forza della sentenza di primo grado, ove annullata.
In via istruttoria: si richiamano i documenti depositati e che qui devono intendersi integralmente trascritti.
: Controparte_4
In via preliminare: - Accertare e dichiarare il passaggio in giudicato del capo della Sentenza numero 3119 / 2021 resa dal Tribunale di Brescia nella parte in cui ha accertato la non operatività, nella fattispecie oggetto di causa, della polizza numero ITA 001601-00 prestata da . Controparte_5
In subordine: nella denegata ipotesi in cui sia ritenuta ancora impugnabile il capo della decisione del Tribunale di Brescia riguardante
[...]
: Controparte_5
pagina 5 di 23 - Confermare il capo della Sentenza numero 3119 / 2021 resa dal Tribunale di
Brescia nella parte in cui ha accertato la non operatività, nella fattispecie oggetto di causa, della polizza numero ITA 001601-00 prestata da
[...]
per i motivi dedotti nella comparsa di Controparte_5
costituzione depositata nel presente giudizio di impugnazione e negli atti prodotti nel giudizio di primo grado.
In ulteriore Subordine: nella denegata ipotesi di riforma della Sentenza resa dal Tribunale di Brescia:
1. Nel merito:- Respingere tutte le domande svolte nei confronti di
[...]
perché infondate sia in diritto sia in fatto e Controparte_5
comunque non provate e/o,
- Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la non operatività della polizza assicurativa per tutti i motivi indicati in atti che si intendono qui integralmente richiamati.
2. In via subordinata: - Dichiarare , nella Controparte_5
denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate nei confronti della stessa dall'avvocato tenuta a corrispondere unicamente CP_3
la parte di danno assicurato dalla garanzia e non indennizzabile dalle altre polizze assicurative con decurtazione della franchigia contrattualmente prevista.
pagina 6 di 23 In ogni caso:
- Con vittoria, sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio di appello, delle spese, anche forfettarie ex articolo 15, onorari, i.v.a., c.p.a. e occorrende successive alla Sentenza
Di : Controparte_6
In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto dai sig.ri
[...]
e contro la sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_3 Parte_2
di Brescia n. 3119 pubblicata il 20.12.2021, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., con ogni conseguente declaratoria di legge.
Nel merito, in via principale:
2) Rigettare l'appello proposto dai sig.ri e Parte_1 Parte_3
contro la sentenza del Tribunale di Brescia n. 3119 del Parte_2
20.12.2021, perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado. Rigettare comunque le domande nuove proposte dagli appellanti in quanto tardive ed inammissibili, nonché la domanda di condanna diretta al risarcimento proposta anche contro P_
, per i motivi dedotti in narrativa.
[...]
3) Rigettare ogni altra domanda formulata dalle altre parti nei confronti dell'avv. e/o di , qualora proposta, poiché Parte_4 Controparte_7
pagina 7 di 23 infondata in fatto ed in diritto, e non provata.
In via subordinata:
4) Nel non creduto caso di accoglimento -anche parziale- dell'appello,
accertare e dichiarare le singole quote di responsabilità attribuibili all'avv.
e all'avv. Parte_4 CP_3
5) Sempre nel non creduto caso di accoglimento -anche parziale- dell'appello,
rigettare la domanda di garanzia assicurativa eventualmente riproposta dall'avv. nei confronti di , per sua inoperatività con Pt_4 Controparte_7
riferimento alle richieste di risarcimento del danno non patrimoniale, di restituzione dei compensi professionali e alle spese di resistenza dell'avv.
nonché con riferimento ad eventuali danni volontari compiuti dall'avv. Pt_4
per tutti i motivi dedotti in narrativa. Pt_4
6) Sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, liquidare l'indennizzo assicurativo per la garanzia prestata con polizza n. 341840025 a favore dell'avv. nei limiti delle condizioni contrattuali: Parte_4
- entro il limite del massimale di € 750.000/00;
- con applicazione dello scoperto del 5% ed il minimo non inferiore ad €
500/00 (che andrà detratto dal risarcimento) che resterà a carico dell'assicurato;
- con esclusione del vincolo solidale, non garantito.
pagina 8 di 23 In ogni caso, con la compensazione integrale delle spese della causa accessoria di garanzia fra assicurato ed assicuratore.
00SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10 settembre 2016 anche in veste Parte_1
di titolare dell'impresa individuale Openalice, e Parte_2 [...]
convenivano in giudizio gli avvocati e Parte_3 Parte_4 [...]
chiedendo la risoluzione dei contratti di mandato aventi ad oggetto CP_3
l'assistenza professionale prestata per resistere alle pretese di Parte_5
con la conseguenziale condanna dei convenuti alla restituzione dei
[...]
compensi loro versati ed al risarcimento dei danni causati dalla condotta inadempiente.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3119/21, accertato il grave inadempimento dei convenuti, accoglieva la domanda di risoluzione dei contratti di prestazione professionale nonché di restituzione di € 2.000
dall'avvocato e di € 10.534 dall'avvocato Parte_4 CP_3
rigettava la domanda risarcitoria;
compensava le spese del giudizio tra i convenuti e le rispettive compagnie assicurative per la responsabilità
professionale ( per e Controparte_7 Pt_4 Controparte_5
per , atteso che la loro chiamata in garanzia appariva necessitata dalla CP_3
domanda attorea.
Questo, in sintesi, il percorso argomentativo del Tribunale.
pagina 9 di 23 Il 25 maggio 2006 in nome e per conto di Openalice sas Parte_1
concludeva con un articolato accordo che prevedeva la Parte_5
cessione di Steel Nova srl, che svolgeva lavorazione e commercio di maniglie in ottone, al prezzo di € 420.000, di cui € 78.000 sarebbero stati saldati al verificarsi della condizione sospensiva del raggiungimento da parte della cessionaria di un fatturato su base annua uguale o maggiore di € 1.200.000.
A garanzia del pagamento Openalice rilasciava titoli cambiari per € 78.000.,
con avallo di Parte_3
Alla cessione era collegato un contratto di agenzia con di Parte_5
durata quadriennale.
Il 25 maggio 2010 chiedeva al legale di la Parte_1 Pt_5
restituzione delle cambiali delle quali era depositario;
questi rifiutava sostenendo che la condizione sospensiva si era avverata.
e e si rivolgevano all'avvocato Pt_1 Parte_3 Parte_2
per ottenere assistenza, conferendogli in seguito il mandato Parte_4
per costituirsi nelle cause introdotte da Parte_5
Il 10 maggio 2011 instaurava il giudizio n. 10179/2011 Parte_5
verso titolare della ditta individuale Openalice succeduta alla Parte_1
società, chiedendone la condanna al pagamento di € 78.000; la convenuta si costituiva con il patrocinio dell'avvocato che non chiamava Parte_4
in giudizio la terza Steel Nova, pur avendone avuta l'autorizzazione, pagina 10 di 23 proponeva domande riconvenzionali di condanna di e Parte_5
della Steel Nova al risarcimento dei danni per la concorrenza sleale loro attribuibile nel corso della durata del contratto.
Il processo si concludeva con la sentenza n. 1164/15 del Tribunale di Brescia
che accoglieva la domanda di le domande riconvenzionali erano Pt_5
estinte per rinuncia.
La sentenza era notificata all'avvocato il 17 aprile 2015 ai Parte_4
fini della decorrenza del termine beve per l'impugnazione.
Con citazione notificata il 5 giugno 2011 aveva iniziato un Parte_5
secondo procedimento, iscritto al n. 12857/13 R.G., mediante azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avverso e Parte_3 Parte_2
avente ad oggetto il fondo patrimoniale che avevano costituito per atto
[...]
del notaio in data 27.1 2011. Persona_1
Anche in questa causa i convenuti si erano costituiti con il ministero dell'avvocato Parte_4
Il giudizio era stato definito con una sentenza di accoglimento della domanda
(n. 530/15 R.G.) che veniva notificata al legale il 2 marzo 2015, tuttavia l'avvocato rese nota loro la pubblicazione della sentenza soltanto il 12 maggio
2015, quando il termine per l'impugnazione era decorso.
Il 20 maggio 2015 tutti e tre i componenti della famiglia si incontravano con il loro avvocato e l'avvocato collaboratore dell'avvocato CP_3 pagina 11 di 23 Parte_4
L'avvocato rappresentò che si sarebbe preso carico della vicenda, CP_3
chiedendo ed ottenendo la somma di € 10.534 per concordare la chiusura a stralcio delle spese legali dovute a senza però raggiungere alcun Pt_5
accordo.
Nella prospettazione di era seguita un'attività stragiudiziale Persona_2
dei due legali, mediante incontri per ottenere un mutuo presso la banca con la quale operavano abitualmente;
l'iniziativa aveva portato a loro dire il passaggio delle posizioni in sofferenza, la chiusura del credito e una seconda revocatoria avverso la costituzione del fondo patrimoniale.
Ricostruito il fatto, il Tribunale concludeva che quest'ultima parte delle prestazioni eseguite dai due legali non poteva essere fonte di alcuna responsabilità, ma soltanto dell'obbligo di restituzione delle somme ricevute dall'avvocato CP_3
Accoglieva la domanda di risoluzione del contratto proposta verso l'avvocato individuando nella condotta del professionista grave Parte_4
inadempimento nell'esecuzione diligente del mandato difensivo, con la conseguente condanna alla restituzione dell'importo ricevuto.
Era onere dei clienti fornire la prova di aver subito danni determinati dall'inadempimento imputabile al legale, che il primo giudice non rinveniva nelle prove assunte nel processo.
pagina 12 di 23 e nella citazione non avevano ricondotto Parte_3 Parte_2
alcuna responsabilità in capo all'avvocato connessa al Parte_4
consiglio di costituire un fondo patrimoniale atto a preservare i beni della famiglia dalle iniziative di soltanto nella comparsa conclusionale Pt_5
avevano allegato che il fondo patrimoniale aveva cagionato allarme nel creditore, tanto da indurlo ad agire in giudizio “ senza incontrare difese solide”
così ottenendo “la revoca del fondo e la condanna alle spese”.
Il Tribunale esaminava poi le doglianze ascritte al legale per riguardante la difesa nelle due cause promosse da Pt_5
Quanto al primo giudizio, avente ad oggetto la richiesta di condanna al versamento di € 78.000 per ottenere la restituzione delle cambiali, i profili di inadempimento ascritti all'avvocato erano : di non aver Parte_4
chiamato in giudizio in garanzia Steel Nova, nonostante ne avesse ottenuto l'autorizzazione; di non aver formulato prove
La prima omissione – provata documentalmente- costituiva violazione del dovere di adempiere al mandato professionale con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176 comma secondo c.c.; non aveva però causato alcun danno alla cliente, poiché Steel Nova non doveva alcuna garanzia ad
[...]
quest'ultima, peraltro, poteva svolgere autonomo giudizio verso la Parte_1
società in relazione alla domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata verso la società.
pagina 13 di 23 Neppure la seconda omissione contestata – provata dal fatto che l'avvocato aveva chiesto la rimessione in termini per dedurre prove- Parte_4
era foriera di danno.
Il Tribunale aveva accolto la domanda di ritenuta Parte_5
avverata la condizione sospensiva del raggiungimento del fatturato di Steel
Nova, nonostante avesse considerato l'oggettiva difficoltà di contabilizzazione, tenendo conto dell'incasso non contabilizzato da parte di
Openalice di € 2.200, poiché nel testo della condizione rinveniva la precisa volontà delle parti di “sanzionare con l'avveramento della condizione ogni discrasia tra fatturato esistente e comunicato”.
nel giudizio di responsabilità professionale verso il legale, Controparte_8
non aveva dimostrato quali prove avrebbe potuto introdurre per modificare l'esito sfavorevole della causa, né aveva allegato che in presenza di informazioni sulla possibile soccombenza avrebbe rinunciato alla domanda,
evitando la condanna al pagamento delle spese processuali.
Quanto alla responsabilità ascritta al legale per la difesa prestata nell'azione revocatoria del fondo patrimoniale, dalla stessa allegazione degli attori si ricavava che esso era stato costituito per porre al riparo i beni di
[...]
che aveva avallato le cambiali rilasciate al dalle sue Per_3 Pt_5
pretese.
Anche in questo caso difettavano le allegazioni riguardo alle prove che pagina 14 di 23 l'avvocato avrebbe potuto dedurre per ottenere il rigetto Parte_4
della domanda del creditore.
Infine, l'aver falsamente affermato di aver proposto appello avverso la sentenza non era di per sé fonte di responsabilità in assenza di allegazione delle circostanze che avrebbero condotto ad esito favorevole dell'impugnativa,
sì da potersi compire il giudizio controfattuale sul nesso di causalità tra condotta colposa e danno subito.
Inoltre, l'atto di appello predisposto, provava che anche qualora fosse stato coltivato ben difficilmente avrebbe condotto alla riforma della sentenza impugnata, tenendo conto delle circostanze che il fondo patrimoniale era stato costituito in seguito all'insorgenza di un credito, benché sottoposto a condizione;
della qualità di garante condebitore solidale di Parte_3
dei rapporti familiari con la debitrice principale.
Dal rigetto delle domande risarcitorie discendeva anche quello delle chiamate in garanzia di e . Controparte_6 Controparte_5
La sentenza veniva gravata da e Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
resisteva all'impugnazione; proponeva appello incidentale Parte_4
condizionato al mero fine di riproporre la domanda di garanzia verso
[...]
in ragione del contratto di assicurazione professionale concluso CP_7
con la compagnia.
pagina 15 di 23 si costituiva aderendo alla richiesta di rigetto Controparte_6
dell'impugnazione avanzata dal proprio assicurato, riproponeva le eccezioni di inoperatività della polizza sollevate nel primo grado.
restava contumace. CP_3
Si costituiva invece chiedendo il rigetto Controparte_5
dell'impugnazione.
All'udienza del 30 ottobre 2024 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, strutturato in quattro distinte doglianze, gli appellanti chiedono la parziale riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento della domanda di condanna degli avvocati e al Parte_4 CP_3
risarcimento dei danni patrimoniali (per la perdita di chance di vittoria nei giudizi contro e non patrimoniali ( da violazione del Parte_5
diritto di avere un'idonea difesa in giudizio ex art. 24 Cost., nonché per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.) causati loro dalla condotta inadempiente al contratto di mandato d'opera del professionista, nonché per fatto illecito.
Nel primo rilievo deducono che il Tribunale, nell'affermare che soltanto nella comparsa conclusionale avevano imputato all'avvocato la Parte_4
responsabilità professionale per aver loro consigliato la costituzione di un fondo patrimoniale, aveva omesso di considerare che l'indicazione ricevuta pagina 16 di 23 era errata.
Dalla mail del 25 gennaio 2011 ( di due soli giorni anteriore all'atto notarile di costituzione del fondo) ove sollevava dubbi sulla regolarità Parte_1
formale delle cambiali, il Tribunale avrebbe dovuto concludere che il legale era obbligato a rassicurare informandolo che, a fronte di Parte_3
irregolarità formale dell'avallo, non avrebbe potuto essere coinvolto nelle azioni esecutive proposte dal creditore cambiario;
di conseguenza non doveva consigliare la costituzione del fondo patrimoniale, che aveva coinvolto entrambi i genitori di nelle sue vicende giudiziarie. Parte_1
Imputano ad entrambi gli avvocati di non aver sollevato in sede di costituzione nel giudizio di revocazione del fondo o nell'appello (non proposto)
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, che è stata invece accolta dal
Tribunale di Brescia con la sentenza n. 3736/17 di accoglimento di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da contro Pt_5 Parte_3
per irregolarità formale dell'avallo apposto sulle cambiali.
Concludono che dalla condotta inadempiente deve ravvisarsi la prova del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai coniugi per Parte_6
aver costituito inutilmente il fondo patrimoniale.
Con il secondo rilievo affermano che il primo giudice ha errato dove non ha ritenuto provato in re ipsa dalla richiesta di rimessione in termini avanzata nel giudizio contro avente ad oggetto la condanna al pagamento Parte_1
pagina 17 di 23 del saldo del prezzo della cessione del ramo d'azienda della Steel Nova che l'avvocato aveva la disponibilità di prove per sostenere la Parte_4
difesa (documenti contabili, indicazioni di testi e circostanze a prova della concorrenza sleale).
La decadenza dalla prova aveva portato alla soccombenza.
Nel terzo profilo deducono che l'aver omesso di proporre una causa autonoma verso la Steel Nova, successivo alla mancata citazione quale terza chiamata nel giudizio principale è fonte di responsabilità per entrambi i legali, che in tal modo hanno pregiudicato in via definitiva il diritto di difesa di
[...]
Parte_1
Nel quarto profilo evidenziano che nessuno dei due professionisti ha mai paventato possibili rischi sull'esito dei giudizi, facendo confidare gli appellanti nell'esito loro favorevole di entrambi.
-.-
Gli appellanti hanno sottopongono al vaglio della Corte soltanto alcune delle condotte contestate all'avvocato che è il solo legittimato Parte_4
alla domanda di risarcimento del danno reclamato per la colpa consistita nella negligente o imperita attività difensiva precedente alla conclusione dei due giudizi instaurati da avverso ed i suoi Parte_5 Parte_1
genitori.
L'avvocato secondo le allegazioni degli appellanti, è intervenuto CP_3 pagina 18 di 23 nel rapporto professionale in un momento successivo alla pubblicazione della sentenza n. 530/15 con la quale il Tribunale di Brescia aveva accolto l'azione revocatoria del fondo patrimoniale.
Sul rigetto della domanda risarcitoria fondata sulla mancata impugnazione di questa sentenza e del danno connesso alle attività stragiudiziali si è formato giudicato interno per acquiescenza.
Anche alla luce delle doglianze riportate dagli appellanti questa Corte
conferma il rigetto della domanda.
L'esame dell'esistenza del nesso di causalità tra condotta inadempiente e danno- conseguenza, in relazione all'esito sfavorevole del giudizio conclusosi con la condanna di Openalice al saldo del prezzo garantito da cambiali, deve essere compiuto avendo riguardo al solo profilo di responsabilità professionale ritenuto rilevante dal Tribunale, consistito nell'aver improntato una difesa fondandola sulla chiamata in garanzia della Steel Nova, aver ottenuto l'autorizzazione ex art. 269 c.p.c. senza provvedervi, nonostante l'avvocato avesse illuso la cliente sulla validità della propria strategia, come dimostrava la corrispondenza intercorsa tra le parti.
L'addebito sporto all'avvocato per aver omesso la Parte_4
formulazione di prove è stato considerato dal primo giudice un'allegazione generica, poiché priva delle indicazioni di quali prove documentali o testimoniali avrebbe potuto addure nel giudizio il legale di tale valenza da pagina 19 di 23 ribaltare le motivazioni sull'avveramento della condizione sospensiva rinvenibili nella sentenza che aveva accolto la domanda di Parte_5
[...]
La medesima genericità si rinviene nella formulazione del motivo di impugnazione che si limita a ribadire che l'avvocato aveva Parte_4
a propria disposizione documenti contabili, prove testimoniali non portati all'attenzione del Tribunale per tardiva deduzione.
E' evidente che la mera decadenza processuale, non sanata dalla rimessione in termini, non basta ad integrare la prova della responsabilità professionale dell'avvocato poiché difetta quella del nesso di causalità tra condotta ed evento- danno, rappresentata dal giudizio controfattuale, che richiede l'
accertamento che la domanda di se la strategia difensiva fosse stata Pt_5
supportata dalle prove dedotte, sarebbe stata rigettata
Anche la mera circostanza che l'avvocato o il collega Parte_4 [...]
non hanno introdotto un giudizio autonomo avverso Steel Nova non CP_3
porta ad una conclusione diversa rispetto al danno reclamato dagli appellanti,
in assenza di precise allegazioni sul contributo causale che avrebbe avuto rispetto alla soccombenza complessiva degli appellanti rispetto alle domande di Parte_5
Il secondo addebito formulato all'avvocato dagli appellanti Parte_4
è di aver consigliato la costituzione di un fondo patrimoniale invece che pagina 20 di 23 rassicurare accorgendosi che non avrebbe potuto essere Parte_3
colpito da alcuna iniziativa recuperatoria del credito in quanto l'avallo era privo della forma richiesta dalla legge cambiaria, senza coinvolgere né lui né
la moglie nelle vicende che avevano interessato l'azienda condotta dalla figlia
. Pt_1
Le allegazioni riguardanti l'invalidità dell'avallo sono inammissibili ex art,
3435 c.p.c. in quanto sollevate in questo grado ex art. 345 c.p.c. .
Delle circostanze sono comunque irrilevanti rispetto all'oggetto del secondo giudizio presupposto, ovvero nell'azione revocatoria del fondo patrimoniale.
Difetta peraltro la prova che sia stato l'avvocato ad indurre i Parte_4
coniugi a costituire il fondo, poiché nella comparsa Parte_6
costitutiva il convenuto ha addebitato l'iniziativa al notaio incaricato del rogito, sicchè gli appellanti non possono avvalersi del disposto dell'art. 115
c.p.c. né hanno chiesto di provare il fatto pregiudizievole attribuito all'appellato mediante prova testimoniale.
Da ultimo gli appellanti hanno imputato ad entrambi gli avvocati appellati di essere stati inadempienti all'obbligo di fornire loro ogni informazione utile,
comprensivo del dovere di dissuaderli dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.
Anche tale profilo di inadempimento costituisce allegazione nuova inammissibile nel presente grado di giudizio.
pagina 21 di 23 L'appello principale viene rigettato, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale proposto dall'appellato Pt_4
Gli appellanti, in quanto soccombenti, sono tenuti a rimborsare agli appellati costituitisi le spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo in conformità
ai criteri di cui alla tabella A allegata al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore dichiarato).
Sussistono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato già corrisposto
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_3
avverso la sentenza n. 3119/21 del Tribunale di Brescia, così Parte_2
provvede:
rigetta l'appello;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute da e Parte_4 Controparte_7 Controparte_5
le spese del grado, che liquida per ognuno in € 6.946 ( di cui € 2.058
[...]
per la fase di studio;
€ 1.418 per la fase introduttiva, € 3.470 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA;
dà atto che sussistono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere pagina 22 di 23 del pagamento di una somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
pagina 23 di 23
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 101/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
30/10/2024 promossa
d a
OGGETTO:
IN PROPRIO QUALE TITOLARE DELLA Parte_1
Responsabilità DITTA INDIVIDUALE OPENALICE;
, Parte_2 professionale
, rappresentato e difeso dall'avv. PASINI ISIDE, Parte_3
elettivamente domiciliato in VIA CEFALONIA 70 25124 BRESCIA presso il difensore avv. PASINI ISIDE
APPELLANTI
c o n t r o pagina 1 di 23 , rappresentato e difeso dall'avv. CAPPIELLO Parte_4
VALLI' e dall'avv. STRAPPARAVA PIERMARIO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO ZIMA 1 25121 BRESCIA presso il difensore avv.
CAPPIELLO VALLI'
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
LODI PIETRO e dall'avv. BONACINA MASSIMILIANO elettivamente domiciliato in VIA FOPPA 3 25122 BRESCIA presso il difensore avv. LODI
PIETRO,
APPELLATA
E CONTRO
, rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv. MERCADANTE MAURO ( VIA C.F._1
LARGA 16 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. , come da procura a margine/ in calce
APPELLATA
E CONTRO
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- sezione seconda-
pubblicata in data 20.12.2021 con il n. 3119/21.
pagina 2 di 23 CONCLUSIONI
Degli appellanti:
In parziale riforma della sentenza impugnata -previa conferma della declaratoria di inadempimento colpevole imputabile ai convenuti, del contratto di mandato professionale loro conferito e della illegittimità delle somme incassate dal professionista avv. a titolo di compenso, pari a Parte_4
euro 2.000,00= e dall'avv. della somma di euro 10.534,40= e CP_3
quindi conferma della condanna dei convenuti alla restituzione a parte attrice delle somme percepite a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione al saldo,
-accertato l'inadempimento colpevole dei convenuti al contratto di mandato per i fatti di cui in narrativa, condannare gli stessi in via tra loro solidale e/o disgiunta, al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice, con somma che si chiede venga quantificata dal Collegio in via equitativa, ma non inferiore a euro 200.000= oltre interessi dalla domanda al saldo.
- accertato l'inadempimento colpevole dei convenuti, condannare gli stessi al risarcimento a favore degli attori del danno non patrimoniale per violazione dell'art. 24 della Costituzione ed ex art. 2043 e 96 Cpc, da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito.
- in via subordinata, accertato l'inadempimento colpevole dei convenuti condannarli in via tra loro solidale al risarcimento del danno da perdita di
“chance”, a favore degli attori con somma da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito.
pagina 3 di 23 Il tutto oltre interessi e rivalutazione al saldo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, Iva e Cpa e rimborso forfettario.
Tes_1
In via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
per difetto di specificità dei motivi di impugnazione;
Nel merito, in via principale:
previa dichiarazione della contumacia del convenuto e accertata CP_3
la manifesta infondatezza dell'appello, dichiararsi inammissibile il gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non avendo, l'impugnazione, ragionevole probabilità di essere accolta;
in ogni caso, accertata l'infondatezza dell'impugnazione, rigettarsi l'appello proposto da , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
in via subordinata e in accoglimento dell'appello incidentale:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità
dell'Avv. condannarsi la ad indennizzare in Pt_4 Controparte_2
manleva l'Avv. di quanto dovesse corrispondere agli Parte_4
appellanti a qualsiasi titolo e ragione nonché a titolo di risarcimento del danno e conseguenti spese processuali, respingendo tanto in fatto quanto in diritto le domande e/o eccezioni svolte dalla Compagnia di Assicurazioni circa l'inoperatività della polizza professionale su taluni profili di copertura;
pagina 4 di 23 in ulteriore subordine:
ove le eccezioni di parziale inoperatività fossero ritenute fondate, condannarsi a indennizzare in manleva l'Avv. Controparte_2 Parte_4
di quanto dovesse corrispondere agli attori a qualsiasi titolo e/o ragione, al netto della quota parte delle somme che fossero ritenute non dovute stante la fondatezza delle eccezioni e/o domande di parziale inoperatività della polizza professionale.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio e rifusione di quanto pagato alle parti avversarie in forza della sentenza di primo grado, ove annullata.
In via istruttoria: si richiamano i documenti depositati e che qui devono intendersi integralmente trascritti.
: Controparte_4
In via preliminare: - Accertare e dichiarare il passaggio in giudicato del capo della Sentenza numero 3119 / 2021 resa dal Tribunale di Brescia nella parte in cui ha accertato la non operatività, nella fattispecie oggetto di causa, della polizza numero ITA 001601-00 prestata da . Controparte_5
In subordine: nella denegata ipotesi in cui sia ritenuta ancora impugnabile il capo della decisione del Tribunale di Brescia riguardante
[...]
: Controparte_5
pagina 5 di 23 - Confermare il capo della Sentenza numero 3119 / 2021 resa dal Tribunale di
Brescia nella parte in cui ha accertato la non operatività, nella fattispecie oggetto di causa, della polizza numero ITA 001601-00 prestata da
[...]
per i motivi dedotti nella comparsa di Controparte_5
costituzione depositata nel presente giudizio di impugnazione e negli atti prodotti nel giudizio di primo grado.
In ulteriore Subordine: nella denegata ipotesi di riforma della Sentenza resa dal Tribunale di Brescia:
1. Nel merito:- Respingere tutte le domande svolte nei confronti di
[...]
perché infondate sia in diritto sia in fatto e Controparte_5
comunque non provate e/o,
- Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la non operatività della polizza assicurativa per tutti i motivi indicati in atti che si intendono qui integralmente richiamati.
2. In via subordinata: - Dichiarare , nella Controparte_5
denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate nei confronti della stessa dall'avvocato tenuta a corrispondere unicamente CP_3
la parte di danno assicurato dalla garanzia e non indennizzabile dalle altre polizze assicurative con decurtazione della franchigia contrattualmente prevista.
pagina 6 di 23 In ogni caso:
- Con vittoria, sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio di appello, delle spese, anche forfettarie ex articolo 15, onorari, i.v.a., c.p.a. e occorrende successive alla Sentenza
Di : Controparte_6
In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto dai sig.ri
[...]
e contro la sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_3 Parte_2
di Brescia n. 3119 pubblicata il 20.12.2021, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., con ogni conseguente declaratoria di legge.
Nel merito, in via principale:
2) Rigettare l'appello proposto dai sig.ri e Parte_1 Parte_3
contro la sentenza del Tribunale di Brescia n. 3119 del Parte_2
20.12.2021, perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado. Rigettare comunque le domande nuove proposte dagli appellanti in quanto tardive ed inammissibili, nonché la domanda di condanna diretta al risarcimento proposta anche contro P_
, per i motivi dedotti in narrativa.
[...]
3) Rigettare ogni altra domanda formulata dalle altre parti nei confronti dell'avv. e/o di , qualora proposta, poiché Parte_4 Controparte_7
pagina 7 di 23 infondata in fatto ed in diritto, e non provata.
In via subordinata:
4) Nel non creduto caso di accoglimento -anche parziale- dell'appello,
accertare e dichiarare le singole quote di responsabilità attribuibili all'avv.
e all'avv. Parte_4 CP_3
5) Sempre nel non creduto caso di accoglimento -anche parziale- dell'appello,
rigettare la domanda di garanzia assicurativa eventualmente riproposta dall'avv. nei confronti di , per sua inoperatività con Pt_4 Controparte_7
riferimento alle richieste di risarcimento del danno non patrimoniale, di restituzione dei compensi professionali e alle spese di resistenza dell'avv.
nonché con riferimento ad eventuali danni volontari compiuti dall'avv. Pt_4
per tutti i motivi dedotti in narrativa. Pt_4
6) Sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, liquidare l'indennizzo assicurativo per la garanzia prestata con polizza n. 341840025 a favore dell'avv. nei limiti delle condizioni contrattuali: Parte_4
- entro il limite del massimale di € 750.000/00;
- con applicazione dello scoperto del 5% ed il minimo non inferiore ad €
500/00 (che andrà detratto dal risarcimento) che resterà a carico dell'assicurato;
- con esclusione del vincolo solidale, non garantito.
pagina 8 di 23 In ogni caso, con la compensazione integrale delle spese della causa accessoria di garanzia fra assicurato ed assicuratore.
00SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10 settembre 2016 anche in veste Parte_1
di titolare dell'impresa individuale Openalice, e Parte_2 [...]
convenivano in giudizio gli avvocati e Parte_3 Parte_4 [...]
chiedendo la risoluzione dei contratti di mandato aventi ad oggetto CP_3
l'assistenza professionale prestata per resistere alle pretese di Parte_5
con la conseguenziale condanna dei convenuti alla restituzione dei
[...]
compensi loro versati ed al risarcimento dei danni causati dalla condotta inadempiente.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3119/21, accertato il grave inadempimento dei convenuti, accoglieva la domanda di risoluzione dei contratti di prestazione professionale nonché di restituzione di € 2.000
dall'avvocato e di € 10.534 dall'avvocato Parte_4 CP_3
rigettava la domanda risarcitoria;
compensava le spese del giudizio tra i convenuti e le rispettive compagnie assicurative per la responsabilità
professionale ( per e Controparte_7 Pt_4 Controparte_5
per , atteso che la loro chiamata in garanzia appariva necessitata dalla CP_3
domanda attorea.
Questo, in sintesi, il percorso argomentativo del Tribunale.
pagina 9 di 23 Il 25 maggio 2006 in nome e per conto di Openalice sas Parte_1
concludeva con un articolato accordo che prevedeva la Parte_5
cessione di Steel Nova srl, che svolgeva lavorazione e commercio di maniglie in ottone, al prezzo di € 420.000, di cui € 78.000 sarebbero stati saldati al verificarsi della condizione sospensiva del raggiungimento da parte della cessionaria di un fatturato su base annua uguale o maggiore di € 1.200.000.
A garanzia del pagamento Openalice rilasciava titoli cambiari per € 78.000.,
con avallo di Parte_3
Alla cessione era collegato un contratto di agenzia con di Parte_5
durata quadriennale.
Il 25 maggio 2010 chiedeva al legale di la Parte_1 Pt_5
restituzione delle cambiali delle quali era depositario;
questi rifiutava sostenendo che la condizione sospensiva si era avverata.
e e si rivolgevano all'avvocato Pt_1 Parte_3 Parte_2
per ottenere assistenza, conferendogli in seguito il mandato Parte_4
per costituirsi nelle cause introdotte da Parte_5
Il 10 maggio 2011 instaurava il giudizio n. 10179/2011 Parte_5
verso titolare della ditta individuale Openalice succeduta alla Parte_1
società, chiedendone la condanna al pagamento di € 78.000; la convenuta si costituiva con il patrocinio dell'avvocato che non chiamava Parte_4
in giudizio la terza Steel Nova, pur avendone avuta l'autorizzazione, pagina 10 di 23 proponeva domande riconvenzionali di condanna di e Parte_5
della Steel Nova al risarcimento dei danni per la concorrenza sleale loro attribuibile nel corso della durata del contratto.
Il processo si concludeva con la sentenza n. 1164/15 del Tribunale di Brescia
che accoglieva la domanda di le domande riconvenzionali erano Pt_5
estinte per rinuncia.
La sentenza era notificata all'avvocato il 17 aprile 2015 ai Parte_4
fini della decorrenza del termine beve per l'impugnazione.
Con citazione notificata il 5 giugno 2011 aveva iniziato un Parte_5
secondo procedimento, iscritto al n. 12857/13 R.G., mediante azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avverso e Parte_3 Parte_2
avente ad oggetto il fondo patrimoniale che avevano costituito per atto
[...]
del notaio in data 27.1 2011. Persona_1
Anche in questa causa i convenuti si erano costituiti con il ministero dell'avvocato Parte_4
Il giudizio era stato definito con una sentenza di accoglimento della domanda
(n. 530/15 R.G.) che veniva notificata al legale il 2 marzo 2015, tuttavia l'avvocato rese nota loro la pubblicazione della sentenza soltanto il 12 maggio
2015, quando il termine per l'impugnazione era decorso.
Il 20 maggio 2015 tutti e tre i componenti della famiglia si incontravano con il loro avvocato e l'avvocato collaboratore dell'avvocato CP_3 pagina 11 di 23 Parte_4
L'avvocato rappresentò che si sarebbe preso carico della vicenda, CP_3
chiedendo ed ottenendo la somma di € 10.534 per concordare la chiusura a stralcio delle spese legali dovute a senza però raggiungere alcun Pt_5
accordo.
Nella prospettazione di era seguita un'attività stragiudiziale Persona_2
dei due legali, mediante incontri per ottenere un mutuo presso la banca con la quale operavano abitualmente;
l'iniziativa aveva portato a loro dire il passaggio delle posizioni in sofferenza, la chiusura del credito e una seconda revocatoria avverso la costituzione del fondo patrimoniale.
Ricostruito il fatto, il Tribunale concludeva che quest'ultima parte delle prestazioni eseguite dai due legali non poteva essere fonte di alcuna responsabilità, ma soltanto dell'obbligo di restituzione delle somme ricevute dall'avvocato CP_3
Accoglieva la domanda di risoluzione del contratto proposta verso l'avvocato individuando nella condotta del professionista grave Parte_4
inadempimento nell'esecuzione diligente del mandato difensivo, con la conseguente condanna alla restituzione dell'importo ricevuto.
Era onere dei clienti fornire la prova di aver subito danni determinati dall'inadempimento imputabile al legale, che il primo giudice non rinveniva nelle prove assunte nel processo.
pagina 12 di 23 e nella citazione non avevano ricondotto Parte_3 Parte_2
alcuna responsabilità in capo all'avvocato connessa al Parte_4
consiglio di costituire un fondo patrimoniale atto a preservare i beni della famiglia dalle iniziative di soltanto nella comparsa conclusionale Pt_5
avevano allegato che il fondo patrimoniale aveva cagionato allarme nel creditore, tanto da indurlo ad agire in giudizio “ senza incontrare difese solide”
così ottenendo “la revoca del fondo e la condanna alle spese”.
Il Tribunale esaminava poi le doglianze ascritte al legale per riguardante la difesa nelle due cause promosse da Pt_5
Quanto al primo giudizio, avente ad oggetto la richiesta di condanna al versamento di € 78.000 per ottenere la restituzione delle cambiali, i profili di inadempimento ascritti all'avvocato erano : di non aver Parte_4
chiamato in giudizio in garanzia Steel Nova, nonostante ne avesse ottenuto l'autorizzazione; di non aver formulato prove
La prima omissione – provata documentalmente- costituiva violazione del dovere di adempiere al mandato professionale con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176 comma secondo c.c.; non aveva però causato alcun danno alla cliente, poiché Steel Nova non doveva alcuna garanzia ad
[...]
quest'ultima, peraltro, poteva svolgere autonomo giudizio verso la Parte_1
società in relazione alla domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata verso la società.
pagina 13 di 23 Neppure la seconda omissione contestata – provata dal fatto che l'avvocato aveva chiesto la rimessione in termini per dedurre prove- Parte_4
era foriera di danno.
Il Tribunale aveva accolto la domanda di ritenuta Parte_5
avverata la condizione sospensiva del raggiungimento del fatturato di Steel
Nova, nonostante avesse considerato l'oggettiva difficoltà di contabilizzazione, tenendo conto dell'incasso non contabilizzato da parte di
Openalice di € 2.200, poiché nel testo della condizione rinveniva la precisa volontà delle parti di “sanzionare con l'avveramento della condizione ogni discrasia tra fatturato esistente e comunicato”.
nel giudizio di responsabilità professionale verso il legale, Controparte_8
non aveva dimostrato quali prove avrebbe potuto introdurre per modificare l'esito sfavorevole della causa, né aveva allegato che in presenza di informazioni sulla possibile soccombenza avrebbe rinunciato alla domanda,
evitando la condanna al pagamento delle spese processuali.
Quanto alla responsabilità ascritta al legale per la difesa prestata nell'azione revocatoria del fondo patrimoniale, dalla stessa allegazione degli attori si ricavava che esso era stato costituito per porre al riparo i beni di
[...]
che aveva avallato le cambiali rilasciate al dalle sue Per_3 Pt_5
pretese.
Anche in questo caso difettavano le allegazioni riguardo alle prove che pagina 14 di 23 l'avvocato avrebbe potuto dedurre per ottenere il rigetto Parte_4
della domanda del creditore.
Infine, l'aver falsamente affermato di aver proposto appello avverso la sentenza non era di per sé fonte di responsabilità in assenza di allegazione delle circostanze che avrebbero condotto ad esito favorevole dell'impugnativa,
sì da potersi compire il giudizio controfattuale sul nesso di causalità tra condotta colposa e danno subito.
Inoltre, l'atto di appello predisposto, provava che anche qualora fosse stato coltivato ben difficilmente avrebbe condotto alla riforma della sentenza impugnata, tenendo conto delle circostanze che il fondo patrimoniale era stato costituito in seguito all'insorgenza di un credito, benché sottoposto a condizione;
della qualità di garante condebitore solidale di Parte_3
dei rapporti familiari con la debitrice principale.
Dal rigetto delle domande risarcitorie discendeva anche quello delle chiamate in garanzia di e . Controparte_6 Controparte_5
La sentenza veniva gravata da e Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
resisteva all'impugnazione; proponeva appello incidentale Parte_4
condizionato al mero fine di riproporre la domanda di garanzia verso
[...]
in ragione del contratto di assicurazione professionale concluso CP_7
con la compagnia.
pagina 15 di 23 si costituiva aderendo alla richiesta di rigetto Controparte_6
dell'impugnazione avanzata dal proprio assicurato, riproponeva le eccezioni di inoperatività della polizza sollevate nel primo grado.
restava contumace. CP_3
Si costituiva invece chiedendo il rigetto Controparte_5
dell'impugnazione.
All'udienza del 30 ottobre 2024 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, strutturato in quattro distinte doglianze, gli appellanti chiedono la parziale riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento della domanda di condanna degli avvocati e al Parte_4 CP_3
risarcimento dei danni patrimoniali (per la perdita di chance di vittoria nei giudizi contro e non patrimoniali ( da violazione del Parte_5
diritto di avere un'idonea difesa in giudizio ex art. 24 Cost., nonché per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.) causati loro dalla condotta inadempiente al contratto di mandato d'opera del professionista, nonché per fatto illecito.
Nel primo rilievo deducono che il Tribunale, nell'affermare che soltanto nella comparsa conclusionale avevano imputato all'avvocato la Parte_4
responsabilità professionale per aver loro consigliato la costituzione di un fondo patrimoniale, aveva omesso di considerare che l'indicazione ricevuta pagina 16 di 23 era errata.
Dalla mail del 25 gennaio 2011 ( di due soli giorni anteriore all'atto notarile di costituzione del fondo) ove sollevava dubbi sulla regolarità Parte_1
formale delle cambiali, il Tribunale avrebbe dovuto concludere che il legale era obbligato a rassicurare informandolo che, a fronte di Parte_3
irregolarità formale dell'avallo, non avrebbe potuto essere coinvolto nelle azioni esecutive proposte dal creditore cambiario;
di conseguenza non doveva consigliare la costituzione del fondo patrimoniale, che aveva coinvolto entrambi i genitori di nelle sue vicende giudiziarie. Parte_1
Imputano ad entrambi gli avvocati di non aver sollevato in sede di costituzione nel giudizio di revocazione del fondo o nell'appello (non proposto)
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, che è stata invece accolta dal
Tribunale di Brescia con la sentenza n. 3736/17 di accoglimento di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da contro Pt_5 Parte_3
per irregolarità formale dell'avallo apposto sulle cambiali.
Concludono che dalla condotta inadempiente deve ravvisarsi la prova del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai coniugi per Parte_6
aver costituito inutilmente il fondo patrimoniale.
Con il secondo rilievo affermano che il primo giudice ha errato dove non ha ritenuto provato in re ipsa dalla richiesta di rimessione in termini avanzata nel giudizio contro avente ad oggetto la condanna al pagamento Parte_1
pagina 17 di 23 del saldo del prezzo della cessione del ramo d'azienda della Steel Nova che l'avvocato aveva la disponibilità di prove per sostenere la Parte_4
difesa (documenti contabili, indicazioni di testi e circostanze a prova della concorrenza sleale).
La decadenza dalla prova aveva portato alla soccombenza.
Nel terzo profilo deducono che l'aver omesso di proporre una causa autonoma verso la Steel Nova, successivo alla mancata citazione quale terza chiamata nel giudizio principale è fonte di responsabilità per entrambi i legali, che in tal modo hanno pregiudicato in via definitiva il diritto di difesa di
[...]
Parte_1
Nel quarto profilo evidenziano che nessuno dei due professionisti ha mai paventato possibili rischi sull'esito dei giudizi, facendo confidare gli appellanti nell'esito loro favorevole di entrambi.
-.-
Gli appellanti hanno sottopongono al vaglio della Corte soltanto alcune delle condotte contestate all'avvocato che è il solo legittimato Parte_4
alla domanda di risarcimento del danno reclamato per la colpa consistita nella negligente o imperita attività difensiva precedente alla conclusione dei due giudizi instaurati da avverso ed i suoi Parte_5 Parte_1
genitori.
L'avvocato secondo le allegazioni degli appellanti, è intervenuto CP_3 pagina 18 di 23 nel rapporto professionale in un momento successivo alla pubblicazione della sentenza n. 530/15 con la quale il Tribunale di Brescia aveva accolto l'azione revocatoria del fondo patrimoniale.
Sul rigetto della domanda risarcitoria fondata sulla mancata impugnazione di questa sentenza e del danno connesso alle attività stragiudiziali si è formato giudicato interno per acquiescenza.
Anche alla luce delle doglianze riportate dagli appellanti questa Corte
conferma il rigetto della domanda.
L'esame dell'esistenza del nesso di causalità tra condotta inadempiente e danno- conseguenza, in relazione all'esito sfavorevole del giudizio conclusosi con la condanna di Openalice al saldo del prezzo garantito da cambiali, deve essere compiuto avendo riguardo al solo profilo di responsabilità professionale ritenuto rilevante dal Tribunale, consistito nell'aver improntato una difesa fondandola sulla chiamata in garanzia della Steel Nova, aver ottenuto l'autorizzazione ex art. 269 c.p.c. senza provvedervi, nonostante l'avvocato avesse illuso la cliente sulla validità della propria strategia, come dimostrava la corrispondenza intercorsa tra le parti.
L'addebito sporto all'avvocato per aver omesso la Parte_4
formulazione di prove è stato considerato dal primo giudice un'allegazione generica, poiché priva delle indicazioni di quali prove documentali o testimoniali avrebbe potuto addure nel giudizio il legale di tale valenza da pagina 19 di 23 ribaltare le motivazioni sull'avveramento della condizione sospensiva rinvenibili nella sentenza che aveva accolto la domanda di Parte_5
[...]
La medesima genericità si rinviene nella formulazione del motivo di impugnazione che si limita a ribadire che l'avvocato aveva Parte_4
a propria disposizione documenti contabili, prove testimoniali non portati all'attenzione del Tribunale per tardiva deduzione.
E' evidente che la mera decadenza processuale, non sanata dalla rimessione in termini, non basta ad integrare la prova della responsabilità professionale dell'avvocato poiché difetta quella del nesso di causalità tra condotta ed evento- danno, rappresentata dal giudizio controfattuale, che richiede l'
accertamento che la domanda di se la strategia difensiva fosse stata Pt_5
supportata dalle prove dedotte, sarebbe stata rigettata
Anche la mera circostanza che l'avvocato o il collega Parte_4 [...]
non hanno introdotto un giudizio autonomo avverso Steel Nova non CP_3
porta ad una conclusione diversa rispetto al danno reclamato dagli appellanti,
in assenza di precise allegazioni sul contributo causale che avrebbe avuto rispetto alla soccombenza complessiva degli appellanti rispetto alle domande di Parte_5
Il secondo addebito formulato all'avvocato dagli appellanti Parte_4
è di aver consigliato la costituzione di un fondo patrimoniale invece che pagina 20 di 23 rassicurare accorgendosi che non avrebbe potuto essere Parte_3
colpito da alcuna iniziativa recuperatoria del credito in quanto l'avallo era privo della forma richiesta dalla legge cambiaria, senza coinvolgere né lui né
la moglie nelle vicende che avevano interessato l'azienda condotta dalla figlia
. Pt_1
Le allegazioni riguardanti l'invalidità dell'avallo sono inammissibili ex art,
3435 c.p.c. in quanto sollevate in questo grado ex art. 345 c.p.c. .
Delle circostanze sono comunque irrilevanti rispetto all'oggetto del secondo giudizio presupposto, ovvero nell'azione revocatoria del fondo patrimoniale.
Difetta peraltro la prova che sia stato l'avvocato ad indurre i Parte_4
coniugi a costituire il fondo, poiché nella comparsa Parte_6
costitutiva il convenuto ha addebitato l'iniziativa al notaio incaricato del rogito, sicchè gli appellanti non possono avvalersi del disposto dell'art. 115
c.p.c. né hanno chiesto di provare il fatto pregiudizievole attribuito all'appellato mediante prova testimoniale.
Da ultimo gli appellanti hanno imputato ad entrambi gli avvocati appellati di essere stati inadempienti all'obbligo di fornire loro ogni informazione utile,
comprensivo del dovere di dissuaderli dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.
Anche tale profilo di inadempimento costituisce allegazione nuova inammissibile nel presente grado di giudizio.
pagina 21 di 23 L'appello principale viene rigettato, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale proposto dall'appellato Pt_4
Gli appellanti, in quanto soccombenti, sono tenuti a rimborsare agli appellati costituitisi le spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo in conformità
ai criteri di cui alla tabella A allegata al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore dichiarato).
Sussistono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato già corrisposto
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_3
avverso la sentenza n. 3119/21 del Tribunale di Brescia, così Parte_2
provvede:
rigetta l'appello;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute da e Parte_4 Controparte_7 Controparte_5
le spese del grado, che liquida per ognuno in € 6.946 ( di cui € 2.058
[...]
per la fase di studio;
€ 1.418 per la fase introduttiva, € 3.470 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA;
dà atto che sussistono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere pagina 22 di 23 del pagamento di una somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
pagina 23 di 23