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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/09/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3282/2023
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 3282/2023 promosso da:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Corrado Giuliano, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Laura Maria Irullo, giusta procura in atti
RESISTENTE avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) con l'intervento del Pubblico Ministero in sede ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 04/08/2023 , Parte_1 premettendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio con CP_1 dalla cui unione era nata la figlia in data 15/12/2015,
[...] Persona_1 chiedeva di disciplinare l'affidamento della predetta, in modo condiviso con collocazione prevalente presso di sé e con obbligo a carico di di CP_1 corrispondere un importo mensile di € 800,00 a titolo di mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, altresì, la condanna di al pagamento dell'importo complessivo di € 10.000,00 CP_1
a titolo di rimborso per le spese sostenute per la minore.
All'udienza di prima comparizione del 29/05/2024, non CP_1 compariva, né si costituiva. 1 Con ordinanza emessa in pari data il Giudice disponeva l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre e con obbligo a carico del padre di versare un assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento;
in seno al predetto provvedimento il Giudice incaricava altresì il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza per effettuare accertamenti di natura patrimoniale su . CP_1
Con comparsa del 28/11/2024 si costituiva , il quale non si CP_1 opponeva all'affido condiviso della figlia con collocazione presso la madre ma si dichiarava disponibile a versare un assegno mensile di € 350,00.
Nelle more dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, raggiungevano un accordo che depositavano in data 18/7/2025.
Con note in sostituzione d'udienza del 02/09/2025 le parti chiedevano che la causa fosse posta in decisione nei termini di cui all'accordo.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda.
***
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio, nei termini di seguito indicati:
“1) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse della figlia saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa. La sig.ra avrà Parte_1 la facoltà – ove lo ritenga opportuno- di trasferire altrove la propria residenza
e quella della figlia, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre e sarà tenuta a darne notizia al Sig. con congruo preavviso. CP_1
2) Il Sig. terrà con sé la figlia almeno due giorni alla settimana, il CP_1 lunedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00 e il venerdì dopo la scuola fino alle ore
21:00, e ogni qualvolta lo vorrà. Il padre terrà con sé la figlia due fine settimana (sabato e domenica) al mese. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà della minore.
2 3) I genitori regoleranno liberamente, di volta in volta, i periodi di visita della minore durante le vacanze estive e le festività natalizie e pasquali, nel rispetto dei reciproci impegni e di quelli della figlia, stabilendo comunque sin
d'ora che in estate la figlia trascorrerà 15 giorni del mese di agosto con il padre.
4) Il Sig. si obbliga a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso CP_1 spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici medi ISTAT, mediante bonifico sul c/c intestato alla Sig.ra
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare. Parte_1
5) Le spese straordinarie della figlia sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% da versarsi a chi le ha anticipate a semplice richiesta se corrispondono alle indicazioni indicate nelle “LINEE GUIDA SUL
MANTENIMENTO DEI FIGLI del TRIBUNALE SIRACUSA”, mentre altre spese straordinarie che esulano le indicazioni delle anzidette linee guida saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate purché siano previamente concordate e documentate.
6) Il sig. si obbliga a ricavare presso la sua abitazione, una stanza CP_1 dedicata alla minore o, comunque, una sistemazione comoda e confortevole onde consentire a quest'ultima il pernottamento a casa del padre.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti.
9) Con il presente atto, da un lato, la sig.ra dichiara di Parte_1 rinunciare, come in atti, al giudizio iscritto al n. 3282/2023 R.G. del
Tribunale di Siracusa e, dall'altro, il sig. dichiara di accettare CP_1 la rinuncia.
10) Le spese sono interamente compensate.”
Ritenuto che i termini dell'accordo, relativamente al regime di affidamento e collocamento della figlia minore non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità,
3 secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c;
ritenuto che
anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della piccola , risultano idonee a garantire alla Persona_1 minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e pertanto potranno essere recepite dal Collegio;
ritenuto che
le spese di lite, atteso l'esito concordato del giudizio, possono essere interamente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa – Prima Sezione Civile –
OMOLOGA le condizioni inerenti all'affidamento, al mantenimento ed all'esercizio del diritto di visita della prole e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva.
Spese compensate.
Siracusa, 29.9.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Gilberto Orazio Rapisarda Veronica Milone
4
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 3282/2023 promosso da:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Corrado Giuliano, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Laura Maria Irullo, giusta procura in atti
RESISTENTE avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) con l'intervento del Pubblico Ministero in sede ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 04/08/2023 , Parte_1 premettendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio con CP_1 dalla cui unione era nata la figlia in data 15/12/2015,
[...] Persona_1 chiedeva di disciplinare l'affidamento della predetta, in modo condiviso con collocazione prevalente presso di sé e con obbligo a carico di di CP_1 corrispondere un importo mensile di € 800,00 a titolo di mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, altresì, la condanna di al pagamento dell'importo complessivo di € 10.000,00 CP_1
a titolo di rimborso per le spese sostenute per la minore.
All'udienza di prima comparizione del 29/05/2024, non CP_1 compariva, né si costituiva. 1 Con ordinanza emessa in pari data il Giudice disponeva l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre e con obbligo a carico del padre di versare un assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento;
in seno al predetto provvedimento il Giudice incaricava altresì il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza per effettuare accertamenti di natura patrimoniale su . CP_1
Con comparsa del 28/11/2024 si costituiva , il quale non si CP_1 opponeva all'affido condiviso della figlia con collocazione presso la madre ma si dichiarava disponibile a versare un assegno mensile di € 350,00.
Nelle more dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, raggiungevano un accordo che depositavano in data 18/7/2025.
Con note in sostituzione d'udienza del 02/09/2025 le parti chiedevano che la causa fosse posta in decisione nei termini di cui all'accordo.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda.
***
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio, nei termini di seguito indicati:
“1) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse della figlia saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa. La sig.ra avrà Parte_1 la facoltà – ove lo ritenga opportuno- di trasferire altrove la propria residenza
e quella della figlia, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre e sarà tenuta a darne notizia al Sig. con congruo preavviso. CP_1
2) Il Sig. terrà con sé la figlia almeno due giorni alla settimana, il CP_1 lunedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00 e il venerdì dopo la scuola fino alle ore
21:00, e ogni qualvolta lo vorrà. Il padre terrà con sé la figlia due fine settimana (sabato e domenica) al mese. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà della minore.
2 3) I genitori regoleranno liberamente, di volta in volta, i periodi di visita della minore durante le vacanze estive e le festività natalizie e pasquali, nel rispetto dei reciproci impegni e di quelli della figlia, stabilendo comunque sin
d'ora che in estate la figlia trascorrerà 15 giorni del mese di agosto con il padre.
4) Il Sig. si obbliga a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso CP_1 spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici medi ISTAT, mediante bonifico sul c/c intestato alla Sig.ra
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare. Parte_1
5) Le spese straordinarie della figlia sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% da versarsi a chi le ha anticipate a semplice richiesta se corrispondono alle indicazioni indicate nelle “LINEE GUIDA SUL
MANTENIMENTO DEI FIGLI del TRIBUNALE SIRACUSA”, mentre altre spese straordinarie che esulano le indicazioni delle anzidette linee guida saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate purché siano previamente concordate e documentate.
6) Il sig. si obbliga a ricavare presso la sua abitazione, una stanza CP_1 dedicata alla minore o, comunque, una sistemazione comoda e confortevole onde consentire a quest'ultima il pernottamento a casa del padre.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti.
9) Con il presente atto, da un lato, la sig.ra dichiara di Parte_1 rinunciare, come in atti, al giudizio iscritto al n. 3282/2023 R.G. del
Tribunale di Siracusa e, dall'altro, il sig. dichiara di accettare CP_1 la rinuncia.
10) Le spese sono interamente compensate.”
Ritenuto che i termini dell'accordo, relativamente al regime di affidamento e collocamento della figlia minore non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità,
3 secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c;
ritenuto che
anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della piccola , risultano idonee a garantire alla Persona_1 minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e pertanto potranno essere recepite dal Collegio;
ritenuto che
le spese di lite, atteso l'esito concordato del giudizio, possono essere interamente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa – Prima Sezione Civile –
OMOLOGA le condizioni inerenti all'affidamento, al mantenimento ed all'esercizio del diritto di visita della prole e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva.
Spese compensate.
Siracusa, 29.9.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Gilberto Orazio Rapisarda Veronica Milone
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