Sentenza breve 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 31/05/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2025
N. 00234/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00167/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR VE LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del rifiuto, emesso dalla Prefettura di Pordenone il 14.02.2025, dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana Rif. PN0007847064 presentata ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. f) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente inviava in data 3.10.2024, tramite il Portale del Ministero dell’Interno – Cives, una istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) L. 91/1992.
2. La richiesta veniva rifiutata on line senza che vi fosse l’avvio di un procedimento amministrativo, per assenza del requisito della continuità della residenza legale, essendo risultato da una interrogazione del portale dell’Agenzia delle Entrate un periodo di irreperibilità dal 29.3.2018 al 19.3.2019.
3. Il ricorrente trasmetteva una nuova istanza il 15.11.2024, che il 19.11.2024 veniva rifiutata telematicamente per la medesima ragione, non essendo stato giustificato il periodo di interruzione della residenza.
4. Il 13.2.2025 parte ricorrente inviava ulteriore istanza che veniva rifiutata telematicamente il 14.2.2025, sempre alla luce del lungo periodo di interruzione della residenza legale.
5. Il ricorrente impugna il predetto rifiuto notificato il 14.2.2025, formulando i seguenti motivi:
“I. Violazione di legge – eccesso di potere – difetto/carenza di istruttoria – travisamento dei fatti – violazione del diritto di difesa del richiedente – presenza sul territorio nazionale del richiedente”.
Espone che la prima istanza presentata il 3.10.2024 sarebbe risultata conforme a tutti i requisiti di legge, essendo stato alla stessa assegnato dal sistema il codice domanda PN0007847064.
Deduce di essere stato erroneamente cancellato per irreperibilità, non avendo il Comune di Azzano Decimo (PN) svolto sufficienti accertamenti e risultando la propria presenza sul territorio nazionale confermata dalla documentazione depositata in giudizio, per cui il rifiuto risulterebbe motivato sulla base di contestazioni non veritiere.
“II. Sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 9 co. 1 lett. f) della Legge n. 92 del 1991 – Sussistenza del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana”.
Ribadisce la sussistenza dei requisiti normativamente previsti per la concessione della cittadinanza.
6. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio depositando memoria in cui ha argomentato per l’infondatezza delle censure, instando per il rigetto del ricorso.
7. All’udienza camerale del 7.5.2025 la causa, previo avviso alle parti della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm., è stata trattenuta in decisione.
8. Alcune preliminari richiami in ordine al quadro normativo di riferimento appaiono utili al Collegio al fine del decidere.
8.1 L’art. 9, comma 1, della legge 5.2.1992 n. 91, stabilisce che “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno: (…) f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica” .
A sua volta, l’art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, recante il Regolamento di esecuzione della predetta legge, dispone che “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica” .
9. La giurisprudenza ha costantemente interpretato l’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 nel senso che il requisito della residenza decennale nel territorio della Repubblica italiana deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda e il tenore delle norme citate esige non la mera presenza in Italia dello straniero, ma la “ residenza legale ultradecennale ”, ossia il mantenimento di un’ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe ( ex multis, Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 632/2018 e giurisprudenza ivi citata; Tar Toscana, Sez. II 901/2018; Cons St 687/2017; Tar Lazio, Sez. V bis , n. 13815/2023).
E’ stato in proposito rilevato che “ Tale regola costituisce un’invariante, che caratterizza le legislazioni nazionali in materia di cittadinanza dei diversi Stati Europei, che prevedono tutte di dimostrare la stabilità della residenza quale condizione per aspirare alla nazionalizzazione, presentando variazioni solo riguardo alla durata minima del periodo a tal fine necessario” (Tar Lazio sez V, 20023/2023).
La giurisprudenza ha sottolineato la rilevanza del requisito in esame quale “criterio di collegamento” che costituisce la “causa” dell’attribuzione del particolare status allo straniero che si trovi in un Paese diverso dallo Stato di appartenenza”, poichè “la durata” della permanenza sul suolo nazionale assume, a maggior ragione, rilevanza anche nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana in quanto è indicativo di quel “legame con il territorio del Paese ospitante”, divenuto “centro delle proprie relazioni”, che costituisce “il presupposto e la ragione della naturalizzazione (cfr. Cons. St., n. 6143/2011)” (Tar Lazio sez. V bis 24.2.2025 n. 4015 ).
Costituisce altresì orientamento consolidato quello secondo cui l’art. 9 comma 1 lett. f) L. 91/1992, laddove prevede che la cittadinanza italiana possa essere concessa allo straniero che risieda legalmente (non “per” dieci anni, bensì) “ da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ”, va intesa nel senso che “la parola “almeno” evidenzia che la disposizione primaria qualifica il decennio della residenza in Italia non come mero requisito per la proposizione della domanda, con irrilevanza di ciò che avviene dopo di essa, ma come condizione necessaria, che deve essere indefettibilmente posseduta, per l’acquisto della cittadinanza, tanto che deve perdurare pur dopo la maturazione del decennio, sino al momento del giuramento ” (Consiglio di Stato, sez. III, 19/04/2022, n. 2902).
Un tanto risulta, peraltro, espressamente sancito dall’art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 572/1993, il quale richiede espressamente che le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza di cui all'art. 9 della legge n. 91/1992 “devono permanere sino alla prestazione del giuramento” .
10. Tanto premesso, osserva il Collegio che nel caso di specie il rifiuto dell’istanza di concessione della cittadinanza per assenza del requisito della continuità dell’iscrizione anagrafica, risulta immune dai vizi prospettati, essendo idoneamente motivato sulla base del lungo periodo di irreperibilità dal 29.3.2018 al 19.3.2019, che ha condotto alla cancellazione anagrafica del ricorrente disposta dal Comune di Azzano Decimo a seguito dei necessari accertamenti.
11. Come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, non è condivisibile la prospettazione di parte ricorrente secondo cui dalla assegnazione all’istanza di cui trattasi del sopra riportato numero di codice si evincerebbe che la stessa è risultata completa e conforme ai requisiti normativamente previsti per la concessione della cittadinanza.
Tale codice conferma, infatti, la mera avvenuta ricezione dell’istanza da parte del sistema, che deve essere poi esaminata, ed a cui farà seguito, in caso di accoglimento, l’assegnazione di un “codice pratica” e la comunicazione di avvio del procedimento on line , o, in caso di insussistenza dei requisiti, un rifiuto telematico, come nella fattispecie in esame.
12. Né può essere riconosciuta rilevanza alla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente al fine di un tentativo di prova della residenza con mezzi diversi da quelli previsti dalla normativa in tema di registrazione anagrafica, in quanto “il presupposto della residenza legale va accertato in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe, l’interessato non può provare, in questa sede, la residenza attraverso prove diverse dalla certificazione anagrafica, atteso che la legge demanda ai registri anagrafici l’accertamento della popolazione residente e, coerentemente, l’art. 1, D.P.R. n. 362 del 1994 e l’art. 1 comma 2 lett. a), D.P.R. n. 572 del 1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso l’esibizione del certificato di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente” ( ex multis Tar FR VE LI, 30.04.2019 n.186; TRGA Trento, 14.01.2022, n. 3).
12.1 A quest’ultimo riguardo, peraltro, “è pacifico che non è davanti al giudice amministrativo che l’interessato può contrastare le risultanze anagrafiche, producendo documentazione per dimostrare di aver mantenuto effettivamente la residenza ininterrotta nel territorio nazionale, dovendo piuttosto attivarsi presso i competenti Uffici dell’Ente locale per rappresentare l’erroneità della cancellazione anagrafica, chiedendo l’annullamento in autotutela del provvedimento di cancellazione, oppure proporre ricorso gerarchico improprio al Prefetto (ai sensi dell’art. 5, comma 2, legge n. 1228/1954 e art. 36 DPR 223/1989) o, ancora, adire l’autorità giudiziaria competente, i.e. il giudice ordinario, non essendo il giudice amministrativo munito di giurisdizione su tale questione, essendo le questioni riguardanti lo stato delle persone (inclusa la residenza) riservate alla giurisdizione ordinaria (da ultimo, in tal senso, Tar Lazio 4015/2025, cit.; id 20023/2023, 13815/2023 e 7167/2023)” (Tar Lazio 4015/2025, cit.)
13. In conclusione, il provvedimento prefettizio impugnato risulta correttamente adottato sulla base del rilievo dell’interruzione delle iscrizioni anagrafiche del ricorrente per una parte del periodo decennale prescritto dall’art. 9 della L. 91/1992, documentalmente provato, di cui viene dato adeguatamente conto in sede motivazionale.
14. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso risulta infondato e va respinto.
15. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, vista la peculiarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR VE LI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Micelli | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.