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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 429/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1147/2025 depositato il 02/03/2025
proposto da
Istituto Delle Ente_Religioso_1 Di Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Casperia - Piazza Del Municipio 13 02041 Casperia RI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 116/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 2 e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 380 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Istituto delle Ente_Religioso_1 di Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento esecutivo n. 380 del 15/12/2022 emesso dal Comune di Casperia relativo ad omesso versamento IMU anno 2017 per € 9.956,14 oltre sanzioni e interessi, con riferimento all'immobile sito in loc. Montefiolo, eccependo:
-la carenza dei presupposti impositivi dovendosi applicare l'esenzione stabilita dall'art. 7 comma 1 lett. d) ovvero i) del dlgs n. 504/1992 in quanto l'istituto ricorrente è un ente ecclesiastico che ha esercitato nei locali attività di culto. Non si è costituito in primo grado il Comune.
Con sentenza n. 116/2024 la CGT di primo grado di Rieti ha respinto il ricorso.
L'istituto ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma della stessa con condanna dell'ufficio alle spese del secondo grado.
Si è costituito in appello il Comune chiedendo il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle spese.
L'appellante ha altresì chiesto in via cautelare la sospensione dell'atto impugnato, istanza accolta da questa Corte con ordinanza n. 1218 del 17/6/2025.
All'udienza del 13/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che non è contestata la sussistenza del requisito soggettivo di Istituto religioso del ricorrente, con il primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che l'istituto ricorrente non avrebbe provato che all'interno dei locali veniva svolta esclusivamente attività di culto ovvero di ospitalità e ristorazione solo a religiosi o gruppi parrocchiali o, comunque, che tali servizi fossero offerti ad un costo tale da escludere lo svolgimento di attività commerciale al fine di beneficiare dall'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7 comma 1 lett. d) ovvero i) del dlgs n. 504/1992, male interpretando la documentazione prodotta dal ricorrente.
Il motivo è fondato.
Ente_Religioso_1 Ricorrente_1Dalle “Costituzioni della Congregazione delle di ” prodotte in atti emerge in primo luogo che la Congregazione esplica il suo apostolato anche attraverso l'ospitalità di religiose in particolare claustrali (cap. 1 lett. C), nonché di persone che vogliano partecipare anche in forma temporanea o periodica alla pratica religiosa (cap. 1 lett. D).
Inoltre dal volantino pubblicitario relativo all'ospitalità presso l'immobile della Congregazione in Casperia loc. Montefiolo si evince che l'ospitalità è offerta a famiglie, gruppi e parrocchie per scopi di preghiera, esercizi spirituali e giornate di ascolto, giornate che iniziano con la celebrazione eucaristica e terminano con la celebrazione dei vespri, venendo offerta anche la possibilità di autogestione per i gruppi (quindi con possibilità di vitto autonomo).
Non è peraltro prevista alcuna tariffa per l'ospitalità in ordine alla quale gli ospiti possono corrispondere delle offerte di natura del tutto volontaria, oltre a dover tenere conto del fatto che una ala dell'immobile è sottoposta a vincolo di clausura in cui è interdetto l'accesso a soggetti, anche religiosi, estranei alla congregazione.
Dalla predetta documentazione prodotta appare del tutto evidente che l'ospitalità presso la struttura è offerta ad una platea limitata di utenti ed è finalizzata esclusivamente allo svolgimento di attività di culto e religiose organizzate dalle 5 suore residenti nella struttura (v. certificato di residenza in atti) elementi dai quali si desume che l'attività di ospitalità svolta non sia svolta con modalità commerciali ma esclusivamente ad attività esenti dall'IMU ai sensi all'art. 7 comma 1 lett. d) ovvero i) del dlgs n. 504/1992.
Inoltre la Sezione Tributaria della Cassazione n. 17679/2024 in materia, ha rielaborato i precedenti orientamenti esprimendosi nel senso che sono esenti da IMU, in quanto pertinenze degli edifici destinati al culto, una serie di immobili tra i quali le abitazioni delle religiose operanti per convenzione anche all'interno della pastorale parrocchiale che cooperino alla celebrazione del culto, alla somministrazione dei sacramenti ed alla gestione delle attività pastorali, nonché gli immobili destinati ad abitazione dei membri di una congregazione religiosa con modalità assimilabili all'abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari, in quanto destinati alla formazione del clero e dei religiosi ed all'accoglienza di persone non necessariamente estranee all'ente proprietario dell'immobile.
La richiamata decisione precisa anche il profilo della ripartizione dell'onere probatorio stabilendo che il contribuente deve limitarsi a dimostrare la sua natura di ente non commerciale, ente ecclesiastico, natura non contestata nel caso in esame, e sul piano oggettivo la destinazione esclusiva dell'immobile all'attività di religione o di culto, essendo intrinseca la natura non commerciale dell'attività svolta nell'attività religiosa e di culto gravando, al contrario, sull'ente impositore di provare l'eventuale esercizio di una attività commerciale.
Orbene nel caso che occupa, l'appellante ha documentalmente provato la destinazione strumentale dell'immobile all'attività religiosa o di culto, mentre il Comune di Casperia, quale ente impositore, non ha assolto l'onere di provare né che nell'immobile venga esercitata una attività commerciale, né che sia cessato in via definitiva il vincolo di strumentalità dell'immobile alle attività religiose e di culto attraverso l'opera delle suore della congregazione che risiede nel detto immobile, prova che deve essere particolarmente rigorosa in considerazione del fatto che l'art.71 lett. B della L. n. 213/2023 statuisce espressamente che il nesso di strumentalità con le attività di culto si presume anche in assenza di esercizio attuale delle attività religiose e di culto, salva la prova, a carico dell'ente impositore, che l'assenza di attuale esercizio delle predette attività abbia determinato in via definitiva la cessazione della strumentalità, prova nel caso in esame non fornita dal Comune.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione è assorbente del secondo motivo inerente il mancato riconoscimento della riduzione dell'imposta in relazione al valore storico dell'immobile della congregazione.
Conclusivamente l'appello proposto dall' Istituto delle Ente_Religioso_1 di Ricorrente_1 deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata n. 116/2024 della CGT di primo grado di Rieti ed annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 380 del 15/12/2022 emesso dal
Comune di Casperia relativo ad omesso versamento IMU anno 2017 per € 9.956,14 oltre sanzioni e interessi.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie l'appello e compensa le spese.
Roma 13/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1147/2025 depositato il 02/03/2025
proposto da
Istituto Delle Ente_Religioso_1 Di Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Casperia - Piazza Del Municipio 13 02041 Casperia RI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 116/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 2 e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 380 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Istituto delle Ente_Religioso_1 di Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento esecutivo n. 380 del 15/12/2022 emesso dal Comune di Casperia relativo ad omesso versamento IMU anno 2017 per € 9.956,14 oltre sanzioni e interessi, con riferimento all'immobile sito in loc. Montefiolo, eccependo:
-la carenza dei presupposti impositivi dovendosi applicare l'esenzione stabilita dall'art. 7 comma 1 lett. d) ovvero i) del dlgs n. 504/1992 in quanto l'istituto ricorrente è un ente ecclesiastico che ha esercitato nei locali attività di culto. Non si è costituito in primo grado il Comune.
Con sentenza n. 116/2024 la CGT di primo grado di Rieti ha respinto il ricorso.
L'istituto ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma della stessa con condanna dell'ufficio alle spese del secondo grado.
Si è costituito in appello il Comune chiedendo il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle spese.
L'appellante ha altresì chiesto in via cautelare la sospensione dell'atto impugnato, istanza accolta da questa Corte con ordinanza n. 1218 del 17/6/2025.
All'udienza del 13/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che non è contestata la sussistenza del requisito soggettivo di Istituto religioso del ricorrente, con il primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che l'istituto ricorrente non avrebbe provato che all'interno dei locali veniva svolta esclusivamente attività di culto ovvero di ospitalità e ristorazione solo a religiosi o gruppi parrocchiali o, comunque, che tali servizi fossero offerti ad un costo tale da escludere lo svolgimento di attività commerciale al fine di beneficiare dall'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7 comma 1 lett. d) ovvero i) del dlgs n. 504/1992, male interpretando la documentazione prodotta dal ricorrente.
Il motivo è fondato.
Ente_Religioso_1 Ricorrente_1Dalle “Costituzioni della Congregazione delle di ” prodotte in atti emerge in primo luogo che la Congregazione esplica il suo apostolato anche attraverso l'ospitalità di religiose in particolare claustrali (cap. 1 lett. C), nonché di persone che vogliano partecipare anche in forma temporanea o periodica alla pratica religiosa (cap. 1 lett. D).
Inoltre dal volantino pubblicitario relativo all'ospitalità presso l'immobile della Congregazione in Casperia loc. Montefiolo si evince che l'ospitalità è offerta a famiglie, gruppi e parrocchie per scopi di preghiera, esercizi spirituali e giornate di ascolto, giornate che iniziano con la celebrazione eucaristica e terminano con la celebrazione dei vespri, venendo offerta anche la possibilità di autogestione per i gruppi (quindi con possibilità di vitto autonomo).
Non è peraltro prevista alcuna tariffa per l'ospitalità in ordine alla quale gli ospiti possono corrispondere delle offerte di natura del tutto volontaria, oltre a dover tenere conto del fatto che una ala dell'immobile è sottoposta a vincolo di clausura in cui è interdetto l'accesso a soggetti, anche religiosi, estranei alla congregazione.
Dalla predetta documentazione prodotta appare del tutto evidente che l'ospitalità presso la struttura è offerta ad una platea limitata di utenti ed è finalizzata esclusivamente allo svolgimento di attività di culto e religiose organizzate dalle 5 suore residenti nella struttura (v. certificato di residenza in atti) elementi dai quali si desume che l'attività di ospitalità svolta non sia svolta con modalità commerciali ma esclusivamente ad attività esenti dall'IMU ai sensi all'art. 7 comma 1 lett. d) ovvero i) del dlgs n. 504/1992.
Inoltre la Sezione Tributaria della Cassazione n. 17679/2024 in materia, ha rielaborato i precedenti orientamenti esprimendosi nel senso che sono esenti da IMU, in quanto pertinenze degli edifici destinati al culto, una serie di immobili tra i quali le abitazioni delle religiose operanti per convenzione anche all'interno della pastorale parrocchiale che cooperino alla celebrazione del culto, alla somministrazione dei sacramenti ed alla gestione delle attività pastorali, nonché gli immobili destinati ad abitazione dei membri di una congregazione religiosa con modalità assimilabili all'abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari, in quanto destinati alla formazione del clero e dei religiosi ed all'accoglienza di persone non necessariamente estranee all'ente proprietario dell'immobile.
La richiamata decisione precisa anche il profilo della ripartizione dell'onere probatorio stabilendo che il contribuente deve limitarsi a dimostrare la sua natura di ente non commerciale, ente ecclesiastico, natura non contestata nel caso in esame, e sul piano oggettivo la destinazione esclusiva dell'immobile all'attività di religione o di culto, essendo intrinseca la natura non commerciale dell'attività svolta nell'attività religiosa e di culto gravando, al contrario, sull'ente impositore di provare l'eventuale esercizio di una attività commerciale.
Orbene nel caso che occupa, l'appellante ha documentalmente provato la destinazione strumentale dell'immobile all'attività religiosa o di culto, mentre il Comune di Casperia, quale ente impositore, non ha assolto l'onere di provare né che nell'immobile venga esercitata una attività commerciale, né che sia cessato in via definitiva il vincolo di strumentalità dell'immobile alle attività religiose e di culto attraverso l'opera delle suore della congregazione che risiede nel detto immobile, prova che deve essere particolarmente rigorosa in considerazione del fatto che l'art.71 lett. B della L. n. 213/2023 statuisce espressamente che il nesso di strumentalità con le attività di culto si presume anche in assenza di esercizio attuale delle attività religiose e di culto, salva la prova, a carico dell'ente impositore, che l'assenza di attuale esercizio delle predette attività abbia determinato in via definitiva la cessazione della strumentalità, prova nel caso in esame non fornita dal Comune.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione è assorbente del secondo motivo inerente il mancato riconoscimento della riduzione dell'imposta in relazione al valore storico dell'immobile della congregazione.
Conclusivamente l'appello proposto dall' Istituto delle Ente_Religioso_1 di Ricorrente_1 deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata n. 116/2024 della CGT di primo grado di Rieti ed annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 380 del 15/12/2022 emesso dal
Comune di Casperia relativo ad omesso versamento IMU anno 2017 per € 9.956,14 oltre sanzioni e interessi.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie l'appello e compensa le spese.
Roma 13/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri