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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/06/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1375/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Gennaro Feo giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 23/12/2011 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 09/10/2021 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
857/2020 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) ”Accogliere il presente ricorso
e per lo effetto riconoscere al sig. il diritto all'assegno di invalidità Pt_2 dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa data che risulterà dall'espletanda consulenza tecnica d'ufficio della quale sin d'ora si sollecita il rinnovo”; 2) “Condannare il convenuto al pagamento in favore del CP_2 ricorrente il diritto all'assegno di invalidità a decorrere dalla data del riconoscimento sanitario”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta integrazione della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
27/03/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Obesità grave con IMC 45 e artrosi polidistrettuale con marcata gonartrosi. Cardiopatia ipertensiva con lieve insufficienza mitralica senza compromissioni. Disturbo ansioso-depressivo. Pregressa tiroidite di ed episodio di epilessia Per_3
(2016).” Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico, di fatto immutato rispetto a quanto rilevato in accertamento tecnico preventivo, determina in parte ricorrente una percentuale di invalidità pari al 67%.
Si impone per tanto il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da Per_2 una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
3.1 Stante il deposito, in entrambe le fasi del procedimento, di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese vengono sopportate da parte attrice.
Per lo stesso motivo, le spese relative alle CTU espletata in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo CP_1 tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede di ATPO.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_3 così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di ATP, dichiarando che [nata il [...] Parte_1
a NETTUNO (RM)], non si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile (invalidità riconosciuta nella
Pag. 2 di 3 misura del 67%);
2) nulla per le spese processuali, sopportate da parte vittoriosa;
CP_1
3) Pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1375/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Gennaro Feo giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 23/12/2011 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 09/10/2021 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
857/2020 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) ”Accogliere il presente ricorso
e per lo effetto riconoscere al sig. il diritto all'assegno di invalidità Pt_2 dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa data che risulterà dall'espletanda consulenza tecnica d'ufficio della quale sin d'ora si sollecita il rinnovo”; 2) “Condannare il convenuto al pagamento in favore del CP_2 ricorrente il diritto all'assegno di invalidità a decorrere dalla data del riconoscimento sanitario”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta integrazione della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
27/03/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Obesità grave con IMC 45 e artrosi polidistrettuale con marcata gonartrosi. Cardiopatia ipertensiva con lieve insufficienza mitralica senza compromissioni. Disturbo ansioso-depressivo. Pregressa tiroidite di ed episodio di epilessia Per_3
(2016).” Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico, di fatto immutato rispetto a quanto rilevato in accertamento tecnico preventivo, determina in parte ricorrente una percentuale di invalidità pari al 67%.
Si impone per tanto il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da Per_2 una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
3.1 Stante il deposito, in entrambe le fasi del procedimento, di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese vengono sopportate da parte attrice.
Per lo stesso motivo, le spese relative alle CTU espletata in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo CP_1 tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede di ATPO.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_3 così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di ATP, dichiarando che [nata il [...] Parte_1
a NETTUNO (RM)], non si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile (invalidità riconosciuta nella
Pag. 2 di 3 misura del 67%);
2) nulla per le spese processuali, sopportate da parte vittoriosa;
CP_1
3) Pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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