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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/09/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 229/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 229/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. MARCHESAN Parte_1
FRANCESCA e dall'avv. PAVANELLO ELISA elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro appresentato e difeso dall'avv. FELCINI FRANCESCO e CP_1
dall'avv. BENEVOLE GIOVANNI elett.te dom.to in Jesi, Corso Matteotti 74
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti MOTIVAZIONE
La propone appello avverso la sentenza del Tribunale del Parte_1
Lavoro di Ancona n. 162/2025, pubblicata il 15 marzo 2025, limitatamente alla parte in cui il detto Tribunale ha dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato dalla medesima pagina 1 di 10 nei confronti di con conseguente condanna della stessa a reintegrare il CP_1
lavoratore nel posto di lavoro con regolarizzazione contributiva e previdenziale nonché a corrispondergli un'indennità risarcitoria onnicomprensiva lorda di Euro 27.057,84, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal recesso (17.05.2023) al saldo.
Sostiene l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata per avere, innanzitutto, il primo giudice effettuato una erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e probatorie, dalle quali, al contrario, emergeva in modo univoco che all'epoca di fatti contestati sussisteva ed era ben nota la prassi aziendale che imponeva che ogni modifica all'orario programmato, e validato dal capo settore, richiedesse la previa autorizzazione di quest'ultimo. Il primo giudice sarebbe, poi, caduto nell'errore di considerare irrilevante dal punto di vista disciplinare il fatto contestato relativo all'episodio del 18 aprile 2023, non provato il fatto del 14 aprile 2023 così concludendo per l'insufficienza della sola condotta posta in essere l'11 aprile a fondare il licenziamento. Al contrario, le prove raccolte in giudizio, secondo l'appellante, ove correttamente valutate avrebbero dovuto portare il giudicante a ritenere provato che il non osservava l'orario di CP_1
lavoro programmato e si recava al lavoro in ritardo e che il medesimo, per occultare detto ritardo, approfittando delle prerogative connesse al ruolo assegnatogli, effettuava degli interventi non autorizzati nel gestionale aziendale modificando gli orari programmati e/o facendo risultare un suo orario di ingresso al lavoro non corrispondente al vero. Pertanto, la condotta posta in essere dal lungi dal potersi considerare CP_1
una leggera negligenza, ha, secondo l'appellante, inverato un reiterato abuso di fiducia, una plurima violazione di regole aziendali, espressione di una perseguita volontà di occultare, attraverso illeciti e artifizi, la realtà dei fatti, ed è di gravità tale da giustificare, senza dubbio alcuno, il licenziamento.
Chiede, pertanto, l'appellante che il licenziamento venga dichiarato legittimo, ovvero che, laddove confermata la sua illegittimità, venga applicata, in via subordinata, soltanto la tutela indennitaria di cui al comma 5 dell'art. 18 St. Lav.
pagina 2 di 10 Si è costituito in giudizio l'appellato , contestando integralmente CP_1
i motivi d'appello proposti dalla controparte e chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi solo parzialmente fondato.
Innanzitutto, va premesso che non è oggetto di impugnativa la parte di sentenza che ha affermato la non utilizzabilità delle risultanze delle investigazioni commissionate dalla datrice di lavoro, statuizione che, tuttavia, non inficia la prova dei fatti che, nella loro materialità storica, non sono invero contestati.
Quanto, poi, alla prassi relativa alla autorizzazione ai cambi orari dei turni,
l'appello risulta fondato laddove censura l'affermazione del primo giudice secondo cui la mancanza di univocità ed adeguata prova della procedura da seguire renderebbe infondate le contestazioni di avere provveduto ad inserire le modifiche senza previa autorizzazione.
Non si tratta, infatti, (come sembra di capire dalla sentenza) della contestazione di avere modificato le timbrature inserite nel sistema, quanto di avere modificato, ex post, il turno orario di lavoro già programmato ed approvato dall'ispettore di zona.
In proposito, i testimoni addotti da parte resistente che, al contrario di quelli chiamati da parte ricorrente, possono, per il ruolo svolto all'interno dell'azienda, ritenersi maggiormente consapevoli delle procedure aziendali (v. ..) hanno confermato la tesi datoriale secondo cui le modifiche ai turni dovevano essere sottoposte all'approvazione dell'ispettore.
D'altronde, non avrebbe senso prevedere la necessità di approvazione da parte di quest'ultimo dei turni di lavoro predisposti dall'assistente di filiale e, contestualmente, ammettere liberamente ogni successivo cambiamento a piacere dell'assistente, senza necessità di ulteriore approvazione.
Quello a cui si sono riferiti i testimoni, peraltro, riguarda le ipotesi ordinarie e pagina 3 di 10 frequenti in cui, in corso d'opera, l'assistente di filiale si trovi a dover affrontare emergenze (come, ad esempio, assenze per malattia del personale) che, quindi, comportano, in via preventiva, modifiche ai turni predisposti per gli altri dipendenti.
Diverso è, invece, il caso oggetto di presente contestazione in cui ciò che viene rimproverato al lavoratore non è una modifica preventiva del suo turno lavorativo per far fronte a sopravvenute esigenze del punto vendita, quanto, invece, la modifica, a posteriori, del proprio turno solo al fine di coprire un ritardo già registratosi.
Ogni disquisizione sulla prassi in questione appare, dunque, poco rilevante ai fini che ci occupano.
Andiamo, dunque, per ordine, ad analizzare le contestazioni mosse al lavoratore al fine di verificare se, come sostenuto dall'appellante, il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato le condotte poste in essere dal in contrasto con le CP_1
emergenze processuali.
La prima contestazione riguarda la giornata dell'11 aprile 2023: in relazione a tale giornata che, come da turno validato dal capo settore prevedeva che il Pt_2 CP_1
dovesse lavorare dalle ore 7,00 fino alle ore 15,00, si contestava che - Persona_1
addetto della società in servizio di vigilanza per conto di CP_2 [...]
presso il negozio di Moie, segnalava alla direzione aziendale che il Parte_1 CP_1
quel giorno, aveva preso servizio alle ore 7,49. Dai successivi accertamenti emergeva che: a) il HI il giorno 11/4/2023 aveva omesso di registrare il proprio ingresso in servizio tramite marcatura elettronica del cartellino;
b) alle ore 9,35 del 12/4/2023 il
HI – cod. fisc. - ha inserito manualmente nel sistema C.F._1
Zucchetti quale proprio orario d'ingresso al lavoro del 11/4/2023 le ore 7,00.
Il fatto storico non è contestato dal lavoratore che, tuttavia, sin dal procedimento disciplinare, si giustificava adducendo un mero errore di distrazione nella digitazione dell'orario, avendo premuto il tasto 7 anziché 8. In particolare, confermando di essere arrivato in ritardo sul luogo di lavoro con conseguente dimenticanza nella registrazione dell'ingresso, riferiva che il giorno successivo, accortosi della mancata timbratura,
pagina 4 di 10 provvedeva ad inserire manualmente l'orario di arrivo – che corrispondeva a qualche minuto prima delle ore 8:00 – probabilmente sbagliando a digitare il nr. 7 anziché il nr.
8.
Dunque, il fatto contestato è sicuramente sussistente anche se non è compiutamente dimostrato il dolo del lavoratore che, in effetti, potrebbe anche essere incorso in un errore di digitazione, costituente, comunque, come sostenuto dal primo giudice, “un atteggiamento quantomeno negligente e disciplinarmente rilevante anche per il ruolo di responsabile che il ricorrente aveva all'interno del punto vendita”.
Quanto alla contestazione riferita al 14.4.2023, si osserva che il lavoratore in tale giornata doveva osservare il turno dalle ore 06.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.45. Tuttavia, in tale giornata, l'investigatore segnalava la preso Persona_1
servizio alle 7.46 ma, in quella giornata, il ometteva di timbrare l'ingresso. Il CP_1
giorno successivo, il medesimo inseriva manualmente nel sistema Zucchetti come suo orario di ingresso del 14.04.2023 le ore 06:30 per poi, alcuni giorni dopo, intervenire nuovamente sul sistema, modificando manualmente, alle ore 12.26 del 18.04.2023, il suddetto turno di lavoro del 14.4.2023 come segue: dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.45. Veniva, dunque, contestato al lavoratore di avere, senza avere comunicato nulla ai suoi superiori e senza alcuna autorizzazione da parte della Pt_2
falsificato ripetutamente il suo orario di ingresso del 14.4.2023 fissato alle ore 06.00: prima (alle ore 08.10 del 15.04.2023) inserendo manualmente quale orario di ingresso le ore 6.30, poi (alle ore 12.26 del 18.04.2023) modificando manualmente l'orario del turno del 14.4.2023 inserendo quale orario di ingresso le ore 07.30.
In relazione a tale addebito, il primo giudice ha dato credito ad un messaggio whatsapp inviato dal alle ore 7,23 del 14.4 con cui avvisava il caposettore CP_1
del fatto che un autista era andato via senza prendere i vuoti e senza fargli CP_3
chiudere il viaggio, così ritenendo provato che il lavoratore a quell'ora fosse presente, quanto meno, in magazzino.
Ebbene, pur essendo incontestabile (e non lo è stato) l'invio di tale messaggio,
pagina 5 di 10 non è dato sapere se la vicenda della partenza dell'autista fosse riferita a quella mattinata o magari al giorno prima. Ad ogni modo, anche a voler ritenere che il fosse CP_1
arrivato prima dell'orario di osservazione da parte dello perché in magazzino e Per_1
non in ufficio, fatto sta che la mancata osservanza dell'orario stabilito delle 6 è confessata dallo stesso lavoratore che, il giorno successivo, inseriva quale orario di suo ingresso, quello delle 6.30. Quattro giorni dopo, inspiegabilmente cambiava idea e modificava, in radice, l'orario del turno per quella giornata in quello delle 7,30, così ancora una volta implicitamente ammettendo che l'orario osservato non corrispondeva a quello inizialmente fissato e comunicato al capo settore.
Appare, dunque, innegabile che il 14 aprile, il sia arrivato in ritardo CP_1
rispetto all'orario a lui assegnato e abbia, dapprima, inserito un orario di ingresso probabilmente fallace per, poi, modificare il turno in modo da farlo combaciare con l'orario effettivo osservato (quanto meno in via approssimativa, sia se fosse stato presente alle 7,23 o alle 7,46).
Veniamo, ora, all'evento riferito al 18.4.2023. In relazione a tale giornata, si contestava al ricorrente che, contrariamente all'orario originariamente assegnato che prevedeva il suo ingresso in servizio alle ore 07.00, egli aveva marcato il suo ingresso in servizio alle ore 07.48 e, successivamente, alle ore 08.46 sempre del 18.04.2023, aveva modificato manualmente, al sistema Zucchetti, il suo turno di lavoro del 18.04.2023 prevedendo quale orario di ingresso le ore 07.45. Si addebitava, dunque, al HI di avere, senza avere comunicato nulla ai suoi superiori e senza alcuna autorizzazione da parte della falsificato l'orario del turno di ingresso del 18.04.2023, così da Pt_2
farlo coincidere con la timbratura elettronica al fine di occultare il suo ritardato ingresso al lavoro.
Ebbene, in relazione a tale addebito, ritiene la Corte che la conclusione raggiunta dal primo giudice circa la sua irrilevanza disciplinare sia corretta. È, infatti, risultato provato che il lavoratore, quella mattina, alle 7,27 inviava un messaggio al capo settore avvertendola di non sentirsi bene ma che forse avrebbe provato ad andare al Pt_2
pagina 6 di 10 lavoro, al che lei gli rispondeva di fare quello che poteva. Il quindi, entrava in CP_1
ritardo alle 7,48 e poi provvedeva a modificare il proprio turno indicando le ore 7,45 come ingresso. Di tale cambio, tuttavia, avvisava espressamente la che Pt_2
rispondeva “ok”, il che non può che costituire dimostrazione di approvazione del suo operato.
Come riferito dallo stesso teste di parte convenuta (oggi appellante) “va Tes_1
bene anche l'informazione del cambio in via telefonica ma poi va inserita nel sistema
Zucchetti perché il capo settore deve controllare il rispetto di alcuni parametri tipo il rispetto dei riposi”.
Dunque, pur se l'approvazione della è avvenuta dopo che il aveva Pt_2 CP_1
già inserito il cambio del turno, ciò che rileva è che il lavoratore aveva, dapprima, avvisato del ritardo e, poi, cambiato il turno per farlo combaciare con il reale, probabilmente proprio per consentire il controllo del rispetto dei parametri normativi.
Infatti, avendo già avvisato il superiore del proprio ritardo, il cambio del turno non poteva avere la finalità di occultare il ritardo, quanto, invece, di adeguare la programmazione del turno alla realtà.
È interessante notare come nello stesso giorno del 18 aprile, il HI abbia provveduto a cambiare il turno anche del precedente giorno 14, come sopra evidenziato, probabilmente allo stesso fine di far corrispondere il turno programmato con quello di fatto osservato.
È, inoltre, interessante come, proprio nella stessa giornata del 18 aprile, alle ore
13,41 la abbia scritto nella chat aziendale per ammonire i colleghi capi filiale Pt_2
all'osservanza delle regole in merito al cambio dei turni (“Ragazzi scusate ma si sta creando un sacco di casino nei miei file. Quando inserite l'orario io ve lo confermo e voi lo esponete, se nel corso della settimana dovete fare dei cambi io ve lo devo autorizzare e cambiare su scheduling quindi voi non dovete fare modifiche ma ve lo faccio io quando vi autorizzo”), ossia proprio nella giornata in cui, quanto meno in relazione alla propria posizione, il aveva inserito a sistema due cambi turni, oltre CP_1
pagina 7 di 10 a quello di altra collega (v. SMS prodotto in atti).
Tale messaggio dimostra che le regole in merito a tale questione non erano evidentemente ancora del tutto chiare (e non solo al ricorrente, essendo il messaggio rivolto a tutti), altrimenti non si spiegherebbe tale ammonizione e “il casino” riscontrato nei files.
In conclusione, dalla superiore disamina, emerge che sicuramente il ha CP_1
tenuto una condotta poco cristallina, avendo fatto un uso disinvolto del sistema informatico di presenze, inserendo per due volte un orario di ingresso non effettivo tramite timbratura manuale e cambiando, ex post, il proprio turno di servizio già programmato per renderlo uniforme al reale ingresso. Tale condotta, tuttavia, è stata eseguita, sostanzialmente, alla luce del sole, intervenendo, tramite proprie credenziali, sul sistema informatico, del tutto accessibile da parte del proprio datore di lavoro, ed anche in modo maldestro come dimostrato dai diversi orari inseriti per la giornata del 14 aprile. D'altronde, seppure non vi è stata una completa aderenza alle procedure aziendali
è anche vero, come dimostrato dal messaggio della capo settore del 18 aprile, che le stesse non erano del tutto chiare fino a quel momento.
Si tratta, inoltre, di condotte limitate a due giorni nell'arco della medesima settimana, non essendovi evidenza che fosse un comportamento abituale (il datore di lavoro ben avrebbe potuto, anche in assenza di controllo investigativo, fornire prova di altri episodi di cambio, ex post, del turno, quale sintomo di irregolarità negli orari).
Quindi, pur potendo le condotte contestate integrare le fattispecie disciplinari di abuso di fiducia o di irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo
(artt. 238 e 242 del CCNL legittimanti il licenziamento con o senza preavviso),
l'episodicità dei fatti limitati a due giornate (di cui per una neppure può escludersi l'errore inconsapevole) fa ritenere sproporzionato il licenziamento irrogato.
Diversamente, invece, da quanto ritenuto dal primo giudice che ha anche svalorizzato il comportamento del 14 aprile, i fatti contestati e provati non possono ritenersi integrare la fattispecie disciplinare del ritardo o dell'assenza dal lavoro per pagina 8 di 10 meno di tre giorni, punibili con sanzione conservativa, non essendosi il lavoratore limitato ad entrare al lavoro in ritardo ma avendo posto in essere una condotta volta ad occultare tale ritardo.
La sentenza di primo grado va, pertanto, riformata laddove ha riconosciuto ed applicato la tutela reintegratoria di cui al comma 4 dell'art. 18, dovendo, al contrario, trovare applicazione la tutela indennitaria forte prevista dal comma 5 per assenza di proporzionalità.
Si ricorda che il citato comma 5 prevede che “Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo”.
Nel caso in esame, considerando la media anzianità vantata (10 anni) e le medio- grandi dimensioni occupazionali ed economiche della datrice di lavoro (oltre 300 dipendenti), si reputa congruo riconoscere un'indennità risarcitoria pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Il lavoratore andrà, pertanto, condannato a restituire quanto eventualmente ricevuto in più rispetto alla condanna di primo grado che ha avuto regolare esecuzione con il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra e l'indennità risarcitoria nel limite di 12 mensilità.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, considerata la prevalente soccombenza della società appellante, le spese di lite del primo e del secondo grado seguono la regola della soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna la
[...]
al pagamento in favore di di Parte_1 CP_1
un'indennità risarcitoria commisurata a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
• Condanna a restituire a CP_1 Parte_1
quanto in eccedenza rispetto alla condanna di primo grado già posta
[...]
in esecuzione;
• Condanna la società appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione
(art.2 D.M. 10.03.2014), I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Ancona, 18 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 229/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. MARCHESAN Parte_1
FRANCESCA e dall'avv. PAVANELLO ELISA elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro appresentato e difeso dall'avv. FELCINI FRANCESCO e CP_1
dall'avv. BENEVOLE GIOVANNI elett.te dom.to in Jesi, Corso Matteotti 74
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti MOTIVAZIONE
La propone appello avverso la sentenza del Tribunale del Parte_1
Lavoro di Ancona n. 162/2025, pubblicata il 15 marzo 2025, limitatamente alla parte in cui il detto Tribunale ha dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato dalla medesima pagina 1 di 10 nei confronti di con conseguente condanna della stessa a reintegrare il CP_1
lavoratore nel posto di lavoro con regolarizzazione contributiva e previdenziale nonché a corrispondergli un'indennità risarcitoria onnicomprensiva lorda di Euro 27.057,84, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal recesso (17.05.2023) al saldo.
Sostiene l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata per avere, innanzitutto, il primo giudice effettuato una erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e probatorie, dalle quali, al contrario, emergeva in modo univoco che all'epoca di fatti contestati sussisteva ed era ben nota la prassi aziendale che imponeva che ogni modifica all'orario programmato, e validato dal capo settore, richiedesse la previa autorizzazione di quest'ultimo. Il primo giudice sarebbe, poi, caduto nell'errore di considerare irrilevante dal punto di vista disciplinare il fatto contestato relativo all'episodio del 18 aprile 2023, non provato il fatto del 14 aprile 2023 così concludendo per l'insufficienza della sola condotta posta in essere l'11 aprile a fondare il licenziamento. Al contrario, le prove raccolte in giudizio, secondo l'appellante, ove correttamente valutate avrebbero dovuto portare il giudicante a ritenere provato che il non osservava l'orario di CP_1
lavoro programmato e si recava al lavoro in ritardo e che il medesimo, per occultare detto ritardo, approfittando delle prerogative connesse al ruolo assegnatogli, effettuava degli interventi non autorizzati nel gestionale aziendale modificando gli orari programmati e/o facendo risultare un suo orario di ingresso al lavoro non corrispondente al vero. Pertanto, la condotta posta in essere dal lungi dal potersi considerare CP_1
una leggera negligenza, ha, secondo l'appellante, inverato un reiterato abuso di fiducia, una plurima violazione di regole aziendali, espressione di una perseguita volontà di occultare, attraverso illeciti e artifizi, la realtà dei fatti, ed è di gravità tale da giustificare, senza dubbio alcuno, il licenziamento.
Chiede, pertanto, l'appellante che il licenziamento venga dichiarato legittimo, ovvero che, laddove confermata la sua illegittimità, venga applicata, in via subordinata, soltanto la tutela indennitaria di cui al comma 5 dell'art. 18 St. Lav.
pagina 2 di 10 Si è costituito in giudizio l'appellato , contestando integralmente CP_1
i motivi d'appello proposti dalla controparte e chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi solo parzialmente fondato.
Innanzitutto, va premesso che non è oggetto di impugnativa la parte di sentenza che ha affermato la non utilizzabilità delle risultanze delle investigazioni commissionate dalla datrice di lavoro, statuizione che, tuttavia, non inficia la prova dei fatti che, nella loro materialità storica, non sono invero contestati.
Quanto, poi, alla prassi relativa alla autorizzazione ai cambi orari dei turni,
l'appello risulta fondato laddove censura l'affermazione del primo giudice secondo cui la mancanza di univocità ed adeguata prova della procedura da seguire renderebbe infondate le contestazioni di avere provveduto ad inserire le modifiche senza previa autorizzazione.
Non si tratta, infatti, (come sembra di capire dalla sentenza) della contestazione di avere modificato le timbrature inserite nel sistema, quanto di avere modificato, ex post, il turno orario di lavoro già programmato ed approvato dall'ispettore di zona.
In proposito, i testimoni addotti da parte resistente che, al contrario di quelli chiamati da parte ricorrente, possono, per il ruolo svolto all'interno dell'azienda, ritenersi maggiormente consapevoli delle procedure aziendali (v. ..) hanno confermato la tesi datoriale secondo cui le modifiche ai turni dovevano essere sottoposte all'approvazione dell'ispettore.
D'altronde, non avrebbe senso prevedere la necessità di approvazione da parte di quest'ultimo dei turni di lavoro predisposti dall'assistente di filiale e, contestualmente, ammettere liberamente ogni successivo cambiamento a piacere dell'assistente, senza necessità di ulteriore approvazione.
Quello a cui si sono riferiti i testimoni, peraltro, riguarda le ipotesi ordinarie e pagina 3 di 10 frequenti in cui, in corso d'opera, l'assistente di filiale si trovi a dover affrontare emergenze (come, ad esempio, assenze per malattia del personale) che, quindi, comportano, in via preventiva, modifiche ai turni predisposti per gli altri dipendenti.
Diverso è, invece, il caso oggetto di presente contestazione in cui ciò che viene rimproverato al lavoratore non è una modifica preventiva del suo turno lavorativo per far fronte a sopravvenute esigenze del punto vendita, quanto, invece, la modifica, a posteriori, del proprio turno solo al fine di coprire un ritardo già registratosi.
Ogni disquisizione sulla prassi in questione appare, dunque, poco rilevante ai fini che ci occupano.
Andiamo, dunque, per ordine, ad analizzare le contestazioni mosse al lavoratore al fine di verificare se, come sostenuto dall'appellante, il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato le condotte poste in essere dal in contrasto con le CP_1
emergenze processuali.
La prima contestazione riguarda la giornata dell'11 aprile 2023: in relazione a tale giornata che, come da turno validato dal capo settore prevedeva che il Pt_2 CP_1
dovesse lavorare dalle ore 7,00 fino alle ore 15,00, si contestava che - Persona_1
addetto della società in servizio di vigilanza per conto di CP_2 [...]
presso il negozio di Moie, segnalava alla direzione aziendale che il Parte_1 CP_1
quel giorno, aveva preso servizio alle ore 7,49. Dai successivi accertamenti emergeva che: a) il HI il giorno 11/4/2023 aveva omesso di registrare il proprio ingresso in servizio tramite marcatura elettronica del cartellino;
b) alle ore 9,35 del 12/4/2023 il
HI – cod. fisc. - ha inserito manualmente nel sistema C.F._1
Zucchetti quale proprio orario d'ingresso al lavoro del 11/4/2023 le ore 7,00.
Il fatto storico non è contestato dal lavoratore che, tuttavia, sin dal procedimento disciplinare, si giustificava adducendo un mero errore di distrazione nella digitazione dell'orario, avendo premuto il tasto 7 anziché 8. In particolare, confermando di essere arrivato in ritardo sul luogo di lavoro con conseguente dimenticanza nella registrazione dell'ingresso, riferiva che il giorno successivo, accortosi della mancata timbratura,
pagina 4 di 10 provvedeva ad inserire manualmente l'orario di arrivo – che corrispondeva a qualche minuto prima delle ore 8:00 – probabilmente sbagliando a digitare il nr. 7 anziché il nr.
8.
Dunque, il fatto contestato è sicuramente sussistente anche se non è compiutamente dimostrato il dolo del lavoratore che, in effetti, potrebbe anche essere incorso in un errore di digitazione, costituente, comunque, come sostenuto dal primo giudice, “un atteggiamento quantomeno negligente e disciplinarmente rilevante anche per il ruolo di responsabile che il ricorrente aveva all'interno del punto vendita”.
Quanto alla contestazione riferita al 14.4.2023, si osserva che il lavoratore in tale giornata doveva osservare il turno dalle ore 06.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.45. Tuttavia, in tale giornata, l'investigatore segnalava la preso Persona_1
servizio alle 7.46 ma, in quella giornata, il ometteva di timbrare l'ingresso. Il CP_1
giorno successivo, il medesimo inseriva manualmente nel sistema Zucchetti come suo orario di ingresso del 14.04.2023 le ore 06:30 per poi, alcuni giorni dopo, intervenire nuovamente sul sistema, modificando manualmente, alle ore 12.26 del 18.04.2023, il suddetto turno di lavoro del 14.4.2023 come segue: dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.45. Veniva, dunque, contestato al lavoratore di avere, senza avere comunicato nulla ai suoi superiori e senza alcuna autorizzazione da parte della Pt_2
falsificato ripetutamente il suo orario di ingresso del 14.4.2023 fissato alle ore 06.00: prima (alle ore 08.10 del 15.04.2023) inserendo manualmente quale orario di ingresso le ore 6.30, poi (alle ore 12.26 del 18.04.2023) modificando manualmente l'orario del turno del 14.4.2023 inserendo quale orario di ingresso le ore 07.30.
In relazione a tale addebito, il primo giudice ha dato credito ad un messaggio whatsapp inviato dal alle ore 7,23 del 14.4 con cui avvisava il caposettore CP_1
del fatto che un autista era andato via senza prendere i vuoti e senza fargli CP_3
chiudere il viaggio, così ritenendo provato che il lavoratore a quell'ora fosse presente, quanto meno, in magazzino.
Ebbene, pur essendo incontestabile (e non lo è stato) l'invio di tale messaggio,
pagina 5 di 10 non è dato sapere se la vicenda della partenza dell'autista fosse riferita a quella mattinata o magari al giorno prima. Ad ogni modo, anche a voler ritenere che il fosse CP_1
arrivato prima dell'orario di osservazione da parte dello perché in magazzino e Per_1
non in ufficio, fatto sta che la mancata osservanza dell'orario stabilito delle 6 è confessata dallo stesso lavoratore che, il giorno successivo, inseriva quale orario di suo ingresso, quello delle 6.30. Quattro giorni dopo, inspiegabilmente cambiava idea e modificava, in radice, l'orario del turno per quella giornata in quello delle 7,30, così ancora una volta implicitamente ammettendo che l'orario osservato non corrispondeva a quello inizialmente fissato e comunicato al capo settore.
Appare, dunque, innegabile che il 14 aprile, il sia arrivato in ritardo CP_1
rispetto all'orario a lui assegnato e abbia, dapprima, inserito un orario di ingresso probabilmente fallace per, poi, modificare il turno in modo da farlo combaciare con l'orario effettivo osservato (quanto meno in via approssimativa, sia se fosse stato presente alle 7,23 o alle 7,46).
Veniamo, ora, all'evento riferito al 18.4.2023. In relazione a tale giornata, si contestava al ricorrente che, contrariamente all'orario originariamente assegnato che prevedeva il suo ingresso in servizio alle ore 07.00, egli aveva marcato il suo ingresso in servizio alle ore 07.48 e, successivamente, alle ore 08.46 sempre del 18.04.2023, aveva modificato manualmente, al sistema Zucchetti, il suo turno di lavoro del 18.04.2023 prevedendo quale orario di ingresso le ore 07.45. Si addebitava, dunque, al HI di avere, senza avere comunicato nulla ai suoi superiori e senza alcuna autorizzazione da parte della falsificato l'orario del turno di ingresso del 18.04.2023, così da Pt_2
farlo coincidere con la timbratura elettronica al fine di occultare il suo ritardato ingresso al lavoro.
Ebbene, in relazione a tale addebito, ritiene la Corte che la conclusione raggiunta dal primo giudice circa la sua irrilevanza disciplinare sia corretta. È, infatti, risultato provato che il lavoratore, quella mattina, alle 7,27 inviava un messaggio al capo settore avvertendola di non sentirsi bene ma che forse avrebbe provato ad andare al Pt_2
pagina 6 di 10 lavoro, al che lei gli rispondeva di fare quello che poteva. Il quindi, entrava in CP_1
ritardo alle 7,48 e poi provvedeva a modificare il proprio turno indicando le ore 7,45 come ingresso. Di tale cambio, tuttavia, avvisava espressamente la che Pt_2
rispondeva “ok”, il che non può che costituire dimostrazione di approvazione del suo operato.
Come riferito dallo stesso teste di parte convenuta (oggi appellante) “va Tes_1
bene anche l'informazione del cambio in via telefonica ma poi va inserita nel sistema
Zucchetti perché il capo settore deve controllare il rispetto di alcuni parametri tipo il rispetto dei riposi”.
Dunque, pur se l'approvazione della è avvenuta dopo che il aveva Pt_2 CP_1
già inserito il cambio del turno, ciò che rileva è che il lavoratore aveva, dapprima, avvisato del ritardo e, poi, cambiato il turno per farlo combaciare con il reale, probabilmente proprio per consentire il controllo del rispetto dei parametri normativi.
Infatti, avendo già avvisato il superiore del proprio ritardo, il cambio del turno non poteva avere la finalità di occultare il ritardo, quanto, invece, di adeguare la programmazione del turno alla realtà.
È interessante notare come nello stesso giorno del 18 aprile, il HI abbia provveduto a cambiare il turno anche del precedente giorno 14, come sopra evidenziato, probabilmente allo stesso fine di far corrispondere il turno programmato con quello di fatto osservato.
È, inoltre, interessante come, proprio nella stessa giornata del 18 aprile, alle ore
13,41 la abbia scritto nella chat aziendale per ammonire i colleghi capi filiale Pt_2
all'osservanza delle regole in merito al cambio dei turni (“Ragazzi scusate ma si sta creando un sacco di casino nei miei file. Quando inserite l'orario io ve lo confermo e voi lo esponete, se nel corso della settimana dovete fare dei cambi io ve lo devo autorizzare e cambiare su scheduling quindi voi non dovete fare modifiche ma ve lo faccio io quando vi autorizzo”), ossia proprio nella giornata in cui, quanto meno in relazione alla propria posizione, il aveva inserito a sistema due cambi turni, oltre CP_1
pagina 7 di 10 a quello di altra collega (v. SMS prodotto in atti).
Tale messaggio dimostra che le regole in merito a tale questione non erano evidentemente ancora del tutto chiare (e non solo al ricorrente, essendo il messaggio rivolto a tutti), altrimenti non si spiegherebbe tale ammonizione e “il casino” riscontrato nei files.
In conclusione, dalla superiore disamina, emerge che sicuramente il ha CP_1
tenuto una condotta poco cristallina, avendo fatto un uso disinvolto del sistema informatico di presenze, inserendo per due volte un orario di ingresso non effettivo tramite timbratura manuale e cambiando, ex post, il proprio turno di servizio già programmato per renderlo uniforme al reale ingresso. Tale condotta, tuttavia, è stata eseguita, sostanzialmente, alla luce del sole, intervenendo, tramite proprie credenziali, sul sistema informatico, del tutto accessibile da parte del proprio datore di lavoro, ed anche in modo maldestro come dimostrato dai diversi orari inseriti per la giornata del 14 aprile. D'altronde, seppure non vi è stata una completa aderenza alle procedure aziendali
è anche vero, come dimostrato dal messaggio della capo settore del 18 aprile, che le stesse non erano del tutto chiare fino a quel momento.
Si tratta, inoltre, di condotte limitate a due giorni nell'arco della medesima settimana, non essendovi evidenza che fosse un comportamento abituale (il datore di lavoro ben avrebbe potuto, anche in assenza di controllo investigativo, fornire prova di altri episodi di cambio, ex post, del turno, quale sintomo di irregolarità negli orari).
Quindi, pur potendo le condotte contestate integrare le fattispecie disciplinari di abuso di fiducia o di irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo
(artt. 238 e 242 del CCNL legittimanti il licenziamento con o senza preavviso),
l'episodicità dei fatti limitati a due giornate (di cui per una neppure può escludersi l'errore inconsapevole) fa ritenere sproporzionato il licenziamento irrogato.
Diversamente, invece, da quanto ritenuto dal primo giudice che ha anche svalorizzato il comportamento del 14 aprile, i fatti contestati e provati non possono ritenersi integrare la fattispecie disciplinare del ritardo o dell'assenza dal lavoro per pagina 8 di 10 meno di tre giorni, punibili con sanzione conservativa, non essendosi il lavoratore limitato ad entrare al lavoro in ritardo ma avendo posto in essere una condotta volta ad occultare tale ritardo.
La sentenza di primo grado va, pertanto, riformata laddove ha riconosciuto ed applicato la tutela reintegratoria di cui al comma 4 dell'art. 18, dovendo, al contrario, trovare applicazione la tutela indennitaria forte prevista dal comma 5 per assenza di proporzionalità.
Si ricorda che il citato comma 5 prevede che “Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo”.
Nel caso in esame, considerando la media anzianità vantata (10 anni) e le medio- grandi dimensioni occupazionali ed economiche della datrice di lavoro (oltre 300 dipendenti), si reputa congruo riconoscere un'indennità risarcitoria pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Il lavoratore andrà, pertanto, condannato a restituire quanto eventualmente ricevuto in più rispetto alla condanna di primo grado che ha avuto regolare esecuzione con il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra e l'indennità risarcitoria nel limite di 12 mensilità.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, considerata la prevalente soccombenza della società appellante, le spese di lite del primo e del secondo grado seguono la regola della soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna la
[...]
al pagamento in favore di di Parte_1 CP_1
un'indennità risarcitoria commisurata a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
• Condanna a restituire a CP_1 Parte_1
quanto in eccedenza rispetto alla condanna di primo grado già posta
[...]
in esecuzione;
• Condanna la società appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione
(art.2 D.M. 10.03.2014), I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Ancona, 18 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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