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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3827 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
CI IT, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 6188/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA S. SEBASTIANO N.4 SARNO, presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO CARLO (C.F.
), che li rappresenta e difende in virtù di C.F._3 procura in calce all'atto di citazione ATTORI E (C.F. ), difeso da Controparte_1 C.F._4 sé stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA SCARANO, 29 NOCERA INFERIORE CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza dell'11/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi
[...]
e , convenivano in giudizio l'avv. Parte_1 Parte_2
premettendo quanto segue: Controparte_1
N.R.G. 6188/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 - gli attori, con contratto di locazione del 06/02/2012, avevano concesso in locazione a Controparte_2
l'immobile di loro proprietà sito in Sarno alla via parallela Duomo;
- a causa del mancato pagamento di svariati canoni di locazione, gli attori avevano conferito mandato al convenuto per procedere allo sfratto per morosità ed al recupero dei canoni scaduti e non pagati;
- l'avvocato , instaurato il procedimento di sfratto CP_1
(RG 4605/2014), aveva ottenuto, in data 14/7/2015, il decreto ingiuntivo n. 995/2015, per canoni di locazione scaduti e a scadere per l'importo di € 8500,00, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
- dal 14/07/2015 al 13/12/2016, benché fosse stato più volte sollecitato, l'avvocato non aveva informato gli attori circa lo stato della procedura per il recupero della somma e, solo in data 13/12/2016, a mezzo mail, aveva comunicato di aver commesso un errore di procedura, avendo notificato il decreto ingiuntivo oltre i termini di legge;
in tale comunicazione aveva dichiarato che avrebbe richiesto la rinnovazione del decreto ingiuntivo e ciò avrebbe consentito tutti gli adempimenti nei termini e il rifacimento di tutta la procedura, con la caducazione di quella precedente;
- l'avvocato non aveva provveduto a ciò e, in data CP_1
15/03/2018, il signor aveva chiesto la restituzione Parte_1 di tutta la documentazione;
solo in data 25/05/2018, l'Avvocato aveva consegnato la documentazione incompleta.
Tanto premesso, gli attori ritenevano configurarsi la responsabilità professionale dell'avvocato convenuto e concludevano chiedendo:
a) di accertare e dichiarare che il danno subito dai coniugi per effetto del mancato recupero dei Parte_3 canoni di locazione era riconducibile ad un comportamento colposo dell'avv. e, comunque, alla violazione CP_1 degli obblighi contrattuali assunti dallo stesso;
b) di condannare l'avv. al risarcimento dei danni CP_1 subiti dagli attori, nella misura di €. 8.500,00, oltre interessi;
N.R.G. 6188/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 c) di condannare parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la domanda, dal momento che nessun danno era stato cagionato agli attori dal suo comportamento, avendo gli stessi conseguito il principale obiettivo dell'azione promossa, la liberazione dell'immobile locato, in data 2/10/2014, ben prima dell'ordinanza di convalida di sfratto del 14/7/2015. Inoltre, evidenziava che gli attori avevano risparmiato le inutili spese di un procedimento esecutivo che non avrebbe prodotto, in loro favore, alcun beneficio economico, stante la nota incapacità reddituale del conduttore dell'immobile. Chiedeva di chiamare in causa di , e proponeva Controparte_3 domanda riconvenzionale per il pagamento dei crediti professionali dallo stesso vantati:
- per il giudizio innanzi al Tribunale di Salerno (rg 7389/2004);
- per il giudizio innanzi alla Corte dei Conti;
- per il giudizio di sfratto;
per un totale di € 16.116,27.
Parte convenuta concludeva, pertanto chiedendo:
1) di rigettare la domanda degli attori, infondata in fatto ed in diritto e non provata;
2) di accertare che il procuratore aveva effettivamente e diligentemente svolto l'attività professionale richiesta dagli attori fino al provvedimento di convalida di sfratto;
3) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, di condannare essi attori al pagamento dell'importo di €
4.925,88, a titolo di compenso professionale in relazione al procedimento di sfratto per morosità contro CP_2
, oggetto dell'attuale contendere;
[...]
4) nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di dare ingresso alla domanda risarcitoria di parte attrice, di compensare l'importo di cui al punto che precede con il dare in favore di essi attori;
5) di accogliere l'ulteriore domanda riconvenzionale, spiegata nei soli confronti del sig. , in relazione al Parte_1 mancato pagamento delle parcelle professionali afferenti ai giudizi patrocinati in favore degli eredi solidali, dinanzi al
N.R.G. 6188/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 Tribunale di Salerno prima ed alla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Campania, poi;
6) di condannare , per la causale di cui al punto Parte_1 che precede, al pagamento in favore del convenuto, dell'importo di € 11.190,39
7) nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di dare ingresso alla domanda risarcitoria di parte attrice, di compensare l'importo di cui al punto che precede, con la quota di spettanza del , pari ad € 4.250,00, Parte_1 domandata nell'attuale giudizio e, per il residuo, pari ad € 6.940,39, di condannarlo al pagamento in suo favore, per il titolo di cui al punto n.5 che precede. Il convenuto non produceva in giudizio la prova della notifica dell'atto di chiamata in causa.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Con riguardo alla tipologia di contratto che lega l'avvocato al suo cliente, nonché alla disciplina applicabile, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «l'incarico affidato al difensore, pur rientrando nella più ampia categoria del mandato quale assunzione dell'obbligazione a compiere atti giuridici è, in ragione delle specifiche caratteristiche che connotano l'attività professionale, oggetto dell'obbligazione disciplinata dagli artt. 2229 ss. c.c.» (Cass. Civ., sez. II, ordinanza n. 185 del 09/01/2020). Oltre alle norme del codice civile riferibili alla tipologia contrattuale che lega le due parti, al rapporto cliente/avvocato si applicano anche le norme contenute nella L. n. 247/2012 (cd. Legge professionale forense) e nel Codice deontologico forense. Il rapporto tra avvocato e cliente è regolato dal cd. contratto di patrocinio, un contratto di prestazione d'opera intellettuale riconducibile allo schema del mandato. Quest'ultimo è richiamato espressamente dagli artt. 23, 26, 27 e 32 del Codice deontologico forense e dall'art. 14 della n. 247/2012. La stipulazione del contratto professionale di prestazione d'opera fa sorgere in capo all'avvocato una serie di obblighi e doveri. In primis, al momento della stipula, sorge un'obbligazione in capo
N.R.G. 6188/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 all'avvocato e, per lungo tempo, si è discusso se fosse da ritenere un'obbligazione di mezzi o un'obbligazione di risultato. L'obbligazione assunta dall'avvocato è generalmente ritenuta come un'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al proprio cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non a conseguire il risultato. A tal riguardo, occorre fare riferimento ad un importante dovere in capo all'avvocato: il dovere di diligenza. La diligenza del professionista è regolata dall'art. 1176 co.2 c.c. e dall'art. 12 – rubricato “dovere di diligenza” – del Codice deontologico forense. Il prestatore d'opera, dunque, ha l'obbligo di agire secondo diligenza e l'art. 1176 co. 2 c.c. rappresenta il parametro di valutazione della sua condotta, il quale deve essere dotato di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dotato degli strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione da svolgere (Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 23740 del 01/10/2018, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 13777 del 31/05/2018). Il professionista ha, poi, il dovere di informazione, disciplinato dall'art. 27 del Codice Deontologico Forense, alla luce del quale l'avvocato, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ha il dovere di informare il cliente:
- delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico conferito;
- delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di risoluzione;
- della possibile durata del processo e degli oneri annessi;
- della possibilità di avvalersi degli istituti della negoziazione assistita e/o mediazione e di tutti i percorsi alternativi al contenzioso giudiziario;
- della necessità di compiere tutti gli atti necessari al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso nonché della possibilità, ove ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. Occorre sul punto sottolineare che, al contempo, il cliente è onerato da uno speculare dovere di informazione e collaborazione con l'avvocato in quanto, laddove il parere informativo dell'avvocato risultasse errato a causa di erronee informazioni fornite dal cliente, non sarebbe poi predicabile alcuna
N.R.G. 6188/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 responsabilità del legale. Oltre a ciò, il professionista, nel corso dello svolgimento del rapporto, è soggetto al dovere di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente nonché a quello di sconsigliare di intraprendere e/o proseguire il giudizio ove non sussistano le condizioni che potrebbero comportarne un esito favorevole (Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 10289 del 20/05/2015). Il dovere di informazione in capo all'avvocato incontra, tuttavia, un limite, che si sostanzia nella scelta libera e consapevole del cliente, in quanto il professionista non ha l'obbligo di persuaderlo. Tra gli obblighi informativi dell'avvocato, poi, rientra il dovere di rendere edotto il cliente di essere dotato di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dalla professione. Nella fase di informazione al cliente, l'avvocato non adempie ad una obbligazione di mezzi, propria del rapporto contrattuale, bensì ad una obbligazione di risultato, dovendo offrire al cliente tutti gli elementi di valutazione necessari allo scopo di assumere una consapevole decisione in ordine all'opportunità o meno di promuovere la causa. Al fine di qualificare la fattispecie di responsabilità che può configurarsi in capo all'avvocato, va premesso che, con la stipula del contratto d'opera professionale, il legale potrà essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 1218 c.c. Con riferimento al profilo probatorio, nella responsabilità contrattuale, su di un piano generale, secondo il consolidato insegnamento delle sezioni unite della S.C., spetta al creditore l'onere di fornire la prova del contratto, e di allegare inadempimento (Cass. s.u. 13533/2001). Il concetto di responsabilità contrattuale è poi strettamente collegato al principio di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione, regolato dall'art. 1176 c.c., il quale esonera da responsabilità il creditore che abbia agito secondo diligenza, nonostante l'inadempimento dell'obbligazione. Dopo tale generale inquadramento, ve peraltro osservato che, secondo il più recente insegnamento della Corte di legittimità (Cass. 18392/2017 e successive conformi) nella responsabilità scaturente da un facere professionale (La S. C. si è espressa in tema di responsabilità sanitaria con due successive pronunce, la 28990 e 28991 del 2019), è necessario distinguere, in capo al creditore della prestazione, un interesse presupposto ed un
N.R.G. 6188/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 interesse strumentale, con la conseguenza, tra l'altro, che la prova del nesso causale tra la condotta colposa del professionista e l'evento di danno (i.e., l'inadempimento) va offerta dal creditore, trattandosi di un fatto costitutivo dell'illecito, secondo l'ordinario riparto degli oneri probatori previsti dal codice di rito. Come ulteriormente chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III n, 1169/2020), “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (in senso sostanzialmente conforme, Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2017, n. 25112. Infatti la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone.) Nel tempo, si sono affermate alcune ipotesi tipiche di responsabilità dell'avvocato, quali:
- il colposo mancato rilievo della prescrizione;
- l'intervenuta decadenza per la mancata colposa proposizione di una impugnazione, della redazione di un atto, dell'intimazione dei testi,
- l'erronea interpretazione di una norma nonostante l'esistenza di specifici e univoci precedenti di legittimità;
- la mancata partecipazione alle udienze e/o il mancato deposito di atti e documenti;
N.R.G. 6188/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 - la mancata informazione relativa a scelte processuali essenziali;
- l'inadempimento dell'obbligo di rendiconto;
- la violazione dell'obbligo di informazione del cliente;
- l'introduzione di cause ad elevato rischio di soccombenza;
- l'uso di mezzi difensivi pregiudizievoli per il cliente;
- l'errata individuazione del legittimato passivo;
- l'imperizia grave e l'errata strategia processuale;
- la responsabilità per l'attività del domiciliatario.
Come anticipato, nel caso di specie, si profila un'ipotesi di responsabilità per omessa notifica del decreto ingiuntivo, con conseguente perdita di efficacia dello stesso e del diritto di procedere esecutivamente. Ciò poteva essere evitato con la richiesta di un nuovo decreto ingiuntivo, attività pure omessa dal difensore, il quale ha riconosciuto il proprio errore, ritenendo, però, che da questo sarebbe derivato un vantaggio per i clienti (il risparmio di spesa per una inutile azione esecutiva nei confronti di un debitore insolvente). L'omissione nella notifica di un atto non è però sufficiente perché si profili una ipotesi di responsabilità professionale;
occorre, altresì, dimostrare, alla luce di un giudizio probabilistico, che il danno sia stato cagionato dal comportamento omissivo. In conclusione, ai fini dell'inadempimento, occorre valutare l'effettiva configurabilità di una violazione delle regole cautelari che facciano emergere la cd. “colpa professionale”, regolata dall'art. 43 c.p. - negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero in caso di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il fondamento della responsabilità colposa del professionista è da ricercarsi nell'art. 2236 c.c., il quale dispone che, se la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o di colpa grave (limitazione di responsabilità a sua volta limitata alla sola ipotesi dell'imperizia: Corte cost. 166/1973). L'art. 2236 c.c., a sua volta, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 1176 c.c., configurandosi tra le due norme un rapporto di integrazione per complementarità: il professionista deve seguire la diligenza prevista dal comma 2 dell'art. 1176 c.c. ma, nei casi in cui vi siano profili tecnici di speciale difficoltà,
N.R.G. 6188/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 risponde solo di dolo o colpa grave.
Nel caso di specie è indubbio che la mancata notifica del decreto ingiuntivo costituisce un comportamento negligente, che integra gli estremi della colpa professionale. Pertanto, l'omessa notifica ha determinato la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo, sussistendo il nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento. Con riguardo al profilo della causalità giuridica, deve ritenersi che, in base ad un giudizio prognostico, la notifica del decreto ingiuntivo, avrebbe evitato le conseguenze dannose poi verificatesi, consentendo agli attori di ottenere il pagamento delle somme di cui al decreto attraverso un'azione esecutiva. Deve ritenersi che con ragionevole probabilità (secondo il criterio del più probabile che non), si sarebbe potuto ottenere il pagamento, non essendo emersa in alcun modo l'insolvibilità del debitore. Con riguardo al danno subito esso è pari alla somma di cui al decreto ingiuntivo, pari ad € 8500,00, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo. Con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, in relazione al compenso richiesto per il giudizio di sfratto, va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III Ord. 24519/2018), l'inadempimento dell'avvocato che abbia determinato la definitiva perdita del diritto del suo assistito, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista. L'inadempimento professionale comporta l'applicazione dell'art. 1460 c.c., con la conseguente perdita del diritto al compenso: il cliente può quindi legittimamente rifiutare di corrispondere il compenso all'avvocato, quando questi sia incorso in omissioni dell'attività difensiva tali da impedire il conseguimento di un esito della lite altrimenti ottenibile, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici (Cass. 11304/2012; Cass. 6967/2006; Cass. 5928/2002). Né rileva che sia stato liberato l'immobile, essendo ciò avvenuto prima del giudizio di sfratto, senza che sia stato provato che ciò
N.R.G. 6188/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 sia dipeso dall'attività dell'avvocato. In relazione agli asseriti compensi richiesti in via riconvenzionale, il relativo diritto è prescritto, per il decorso del termine di tre anni ex art. 2956 c.c. L'onere probatorio posto a carico rispettivamente del debitore e del creditore nell'ambito della prescrizione presuntiva è differente: mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. La natura di prescrizione meramente presuntiva comporta, pertanto, la possibilità per il creditore di fornire prova contraria, seppure nella forma limitata prevista dal codice civile (artt. 2959- 2960 cod. civ.): tale prova, infatti, può essere data, oltre che ai sensi dell'art. 2959 cod. civ. (ammissione in giudizio della mancata estinzione del debito da parte di colui che oppone la prescrizione, anche implicita), con il deferimento del giuramento c.d. “decisorio” a colui che ha eccepito la prescrizione (art. 2960 cod. civ.). Nel caso di specie non risulta deferito il giuramento decisorio. La domanda riconvenzionale va pertanto rigettata.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite le stesse la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6188/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra , Parte_1 Parte_4
ogni contraria istanza disattesa così Controparte_1 provvede:
1. accoglie la domanda di parte attrice;
2. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
e , della complessiva Parte_1 Parte_2 somma di € 8500,00, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
3. rigetta la domanda riconvenzionale;
4. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
e , delle spese di Parte_1 Parte_2
N.R.G. 6188/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 giudizio che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, l'8/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa CI IT
N.R.G. 6188/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
CI IT, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 6188/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA S. SEBASTIANO N.4 SARNO, presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO CARLO (C.F.
), che li rappresenta e difende in virtù di C.F._3 procura in calce all'atto di citazione ATTORI E (C.F. ), difeso da Controparte_1 C.F._4 sé stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA SCARANO, 29 NOCERA INFERIORE CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza dell'11/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi
[...]
e , convenivano in giudizio l'avv. Parte_1 Parte_2
premettendo quanto segue: Controparte_1
N.R.G. 6188/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 - gli attori, con contratto di locazione del 06/02/2012, avevano concesso in locazione a Controparte_2
l'immobile di loro proprietà sito in Sarno alla via parallela Duomo;
- a causa del mancato pagamento di svariati canoni di locazione, gli attori avevano conferito mandato al convenuto per procedere allo sfratto per morosità ed al recupero dei canoni scaduti e non pagati;
- l'avvocato , instaurato il procedimento di sfratto CP_1
(RG 4605/2014), aveva ottenuto, in data 14/7/2015, il decreto ingiuntivo n. 995/2015, per canoni di locazione scaduti e a scadere per l'importo di € 8500,00, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
- dal 14/07/2015 al 13/12/2016, benché fosse stato più volte sollecitato, l'avvocato non aveva informato gli attori circa lo stato della procedura per il recupero della somma e, solo in data 13/12/2016, a mezzo mail, aveva comunicato di aver commesso un errore di procedura, avendo notificato il decreto ingiuntivo oltre i termini di legge;
in tale comunicazione aveva dichiarato che avrebbe richiesto la rinnovazione del decreto ingiuntivo e ciò avrebbe consentito tutti gli adempimenti nei termini e il rifacimento di tutta la procedura, con la caducazione di quella precedente;
- l'avvocato non aveva provveduto a ciò e, in data CP_1
15/03/2018, il signor aveva chiesto la restituzione Parte_1 di tutta la documentazione;
solo in data 25/05/2018, l'Avvocato aveva consegnato la documentazione incompleta.
Tanto premesso, gli attori ritenevano configurarsi la responsabilità professionale dell'avvocato convenuto e concludevano chiedendo:
a) di accertare e dichiarare che il danno subito dai coniugi per effetto del mancato recupero dei Parte_3 canoni di locazione era riconducibile ad un comportamento colposo dell'avv. e, comunque, alla violazione CP_1 degli obblighi contrattuali assunti dallo stesso;
b) di condannare l'avv. al risarcimento dei danni CP_1 subiti dagli attori, nella misura di €. 8.500,00, oltre interessi;
N.R.G. 6188/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 c) di condannare parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la domanda, dal momento che nessun danno era stato cagionato agli attori dal suo comportamento, avendo gli stessi conseguito il principale obiettivo dell'azione promossa, la liberazione dell'immobile locato, in data 2/10/2014, ben prima dell'ordinanza di convalida di sfratto del 14/7/2015. Inoltre, evidenziava che gli attori avevano risparmiato le inutili spese di un procedimento esecutivo che non avrebbe prodotto, in loro favore, alcun beneficio economico, stante la nota incapacità reddituale del conduttore dell'immobile. Chiedeva di chiamare in causa di , e proponeva Controparte_3 domanda riconvenzionale per il pagamento dei crediti professionali dallo stesso vantati:
- per il giudizio innanzi al Tribunale di Salerno (rg 7389/2004);
- per il giudizio innanzi alla Corte dei Conti;
- per il giudizio di sfratto;
per un totale di € 16.116,27.
Parte convenuta concludeva, pertanto chiedendo:
1) di rigettare la domanda degli attori, infondata in fatto ed in diritto e non provata;
2) di accertare che il procuratore aveva effettivamente e diligentemente svolto l'attività professionale richiesta dagli attori fino al provvedimento di convalida di sfratto;
3) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, di condannare essi attori al pagamento dell'importo di €
4.925,88, a titolo di compenso professionale in relazione al procedimento di sfratto per morosità contro CP_2
, oggetto dell'attuale contendere;
[...]
4) nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di dare ingresso alla domanda risarcitoria di parte attrice, di compensare l'importo di cui al punto che precede con il dare in favore di essi attori;
5) di accogliere l'ulteriore domanda riconvenzionale, spiegata nei soli confronti del sig. , in relazione al Parte_1 mancato pagamento delle parcelle professionali afferenti ai giudizi patrocinati in favore degli eredi solidali, dinanzi al
N.R.G. 6188/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 Tribunale di Salerno prima ed alla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Campania, poi;
6) di condannare , per la causale di cui al punto Parte_1 che precede, al pagamento in favore del convenuto, dell'importo di € 11.190,39
7) nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di dare ingresso alla domanda risarcitoria di parte attrice, di compensare l'importo di cui al punto che precede, con la quota di spettanza del , pari ad € 4.250,00, Parte_1 domandata nell'attuale giudizio e, per il residuo, pari ad € 6.940,39, di condannarlo al pagamento in suo favore, per il titolo di cui al punto n.5 che precede. Il convenuto non produceva in giudizio la prova della notifica dell'atto di chiamata in causa.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Con riguardo alla tipologia di contratto che lega l'avvocato al suo cliente, nonché alla disciplina applicabile, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «l'incarico affidato al difensore, pur rientrando nella più ampia categoria del mandato quale assunzione dell'obbligazione a compiere atti giuridici è, in ragione delle specifiche caratteristiche che connotano l'attività professionale, oggetto dell'obbligazione disciplinata dagli artt. 2229 ss. c.c.» (Cass. Civ., sez. II, ordinanza n. 185 del 09/01/2020). Oltre alle norme del codice civile riferibili alla tipologia contrattuale che lega le due parti, al rapporto cliente/avvocato si applicano anche le norme contenute nella L. n. 247/2012 (cd. Legge professionale forense) e nel Codice deontologico forense. Il rapporto tra avvocato e cliente è regolato dal cd. contratto di patrocinio, un contratto di prestazione d'opera intellettuale riconducibile allo schema del mandato. Quest'ultimo è richiamato espressamente dagli artt. 23, 26, 27 e 32 del Codice deontologico forense e dall'art. 14 della n. 247/2012. La stipulazione del contratto professionale di prestazione d'opera fa sorgere in capo all'avvocato una serie di obblighi e doveri. In primis, al momento della stipula, sorge un'obbligazione in capo
N.R.G. 6188/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 all'avvocato e, per lungo tempo, si è discusso se fosse da ritenere un'obbligazione di mezzi o un'obbligazione di risultato. L'obbligazione assunta dall'avvocato è generalmente ritenuta come un'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al proprio cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non a conseguire il risultato. A tal riguardo, occorre fare riferimento ad un importante dovere in capo all'avvocato: il dovere di diligenza. La diligenza del professionista è regolata dall'art. 1176 co.2 c.c. e dall'art. 12 – rubricato “dovere di diligenza” – del Codice deontologico forense. Il prestatore d'opera, dunque, ha l'obbligo di agire secondo diligenza e l'art. 1176 co. 2 c.c. rappresenta il parametro di valutazione della sua condotta, il quale deve essere dotato di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dotato degli strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione da svolgere (Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 23740 del 01/10/2018, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 13777 del 31/05/2018). Il professionista ha, poi, il dovere di informazione, disciplinato dall'art. 27 del Codice Deontologico Forense, alla luce del quale l'avvocato, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ha il dovere di informare il cliente:
- delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico conferito;
- delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di risoluzione;
- della possibile durata del processo e degli oneri annessi;
- della possibilità di avvalersi degli istituti della negoziazione assistita e/o mediazione e di tutti i percorsi alternativi al contenzioso giudiziario;
- della necessità di compiere tutti gli atti necessari al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso nonché della possibilità, ove ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. Occorre sul punto sottolineare che, al contempo, il cliente è onerato da uno speculare dovere di informazione e collaborazione con l'avvocato in quanto, laddove il parere informativo dell'avvocato risultasse errato a causa di erronee informazioni fornite dal cliente, non sarebbe poi predicabile alcuna
N.R.G. 6188/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 responsabilità del legale. Oltre a ciò, il professionista, nel corso dello svolgimento del rapporto, è soggetto al dovere di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente nonché a quello di sconsigliare di intraprendere e/o proseguire il giudizio ove non sussistano le condizioni che potrebbero comportarne un esito favorevole (Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 10289 del 20/05/2015). Il dovere di informazione in capo all'avvocato incontra, tuttavia, un limite, che si sostanzia nella scelta libera e consapevole del cliente, in quanto il professionista non ha l'obbligo di persuaderlo. Tra gli obblighi informativi dell'avvocato, poi, rientra il dovere di rendere edotto il cliente di essere dotato di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dalla professione. Nella fase di informazione al cliente, l'avvocato non adempie ad una obbligazione di mezzi, propria del rapporto contrattuale, bensì ad una obbligazione di risultato, dovendo offrire al cliente tutti gli elementi di valutazione necessari allo scopo di assumere una consapevole decisione in ordine all'opportunità o meno di promuovere la causa. Al fine di qualificare la fattispecie di responsabilità che può configurarsi in capo all'avvocato, va premesso che, con la stipula del contratto d'opera professionale, il legale potrà essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 1218 c.c. Con riferimento al profilo probatorio, nella responsabilità contrattuale, su di un piano generale, secondo il consolidato insegnamento delle sezioni unite della S.C., spetta al creditore l'onere di fornire la prova del contratto, e di allegare inadempimento (Cass. s.u. 13533/2001). Il concetto di responsabilità contrattuale è poi strettamente collegato al principio di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione, regolato dall'art. 1176 c.c., il quale esonera da responsabilità il creditore che abbia agito secondo diligenza, nonostante l'inadempimento dell'obbligazione. Dopo tale generale inquadramento, ve peraltro osservato che, secondo il più recente insegnamento della Corte di legittimità (Cass. 18392/2017 e successive conformi) nella responsabilità scaturente da un facere professionale (La S. C. si è espressa in tema di responsabilità sanitaria con due successive pronunce, la 28990 e 28991 del 2019), è necessario distinguere, in capo al creditore della prestazione, un interesse presupposto ed un
N.R.G. 6188/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 interesse strumentale, con la conseguenza, tra l'altro, che la prova del nesso causale tra la condotta colposa del professionista e l'evento di danno (i.e., l'inadempimento) va offerta dal creditore, trattandosi di un fatto costitutivo dell'illecito, secondo l'ordinario riparto degli oneri probatori previsti dal codice di rito. Come ulteriormente chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III n, 1169/2020), “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (in senso sostanzialmente conforme, Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2017, n. 25112. Infatti la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone.) Nel tempo, si sono affermate alcune ipotesi tipiche di responsabilità dell'avvocato, quali:
- il colposo mancato rilievo della prescrizione;
- l'intervenuta decadenza per la mancata colposa proposizione di una impugnazione, della redazione di un atto, dell'intimazione dei testi,
- l'erronea interpretazione di una norma nonostante l'esistenza di specifici e univoci precedenti di legittimità;
- la mancata partecipazione alle udienze e/o il mancato deposito di atti e documenti;
N.R.G. 6188/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 - la mancata informazione relativa a scelte processuali essenziali;
- l'inadempimento dell'obbligo di rendiconto;
- la violazione dell'obbligo di informazione del cliente;
- l'introduzione di cause ad elevato rischio di soccombenza;
- l'uso di mezzi difensivi pregiudizievoli per il cliente;
- l'errata individuazione del legittimato passivo;
- l'imperizia grave e l'errata strategia processuale;
- la responsabilità per l'attività del domiciliatario.
Come anticipato, nel caso di specie, si profila un'ipotesi di responsabilità per omessa notifica del decreto ingiuntivo, con conseguente perdita di efficacia dello stesso e del diritto di procedere esecutivamente. Ciò poteva essere evitato con la richiesta di un nuovo decreto ingiuntivo, attività pure omessa dal difensore, il quale ha riconosciuto il proprio errore, ritenendo, però, che da questo sarebbe derivato un vantaggio per i clienti (il risparmio di spesa per una inutile azione esecutiva nei confronti di un debitore insolvente). L'omissione nella notifica di un atto non è però sufficiente perché si profili una ipotesi di responsabilità professionale;
occorre, altresì, dimostrare, alla luce di un giudizio probabilistico, che il danno sia stato cagionato dal comportamento omissivo. In conclusione, ai fini dell'inadempimento, occorre valutare l'effettiva configurabilità di una violazione delle regole cautelari che facciano emergere la cd. “colpa professionale”, regolata dall'art. 43 c.p. - negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero in caso di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il fondamento della responsabilità colposa del professionista è da ricercarsi nell'art. 2236 c.c., il quale dispone che, se la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o di colpa grave (limitazione di responsabilità a sua volta limitata alla sola ipotesi dell'imperizia: Corte cost. 166/1973). L'art. 2236 c.c., a sua volta, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 1176 c.c., configurandosi tra le due norme un rapporto di integrazione per complementarità: il professionista deve seguire la diligenza prevista dal comma 2 dell'art. 1176 c.c. ma, nei casi in cui vi siano profili tecnici di speciale difficoltà,
N.R.G. 6188/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 risponde solo di dolo o colpa grave.
Nel caso di specie è indubbio che la mancata notifica del decreto ingiuntivo costituisce un comportamento negligente, che integra gli estremi della colpa professionale. Pertanto, l'omessa notifica ha determinato la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo, sussistendo il nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento. Con riguardo al profilo della causalità giuridica, deve ritenersi che, in base ad un giudizio prognostico, la notifica del decreto ingiuntivo, avrebbe evitato le conseguenze dannose poi verificatesi, consentendo agli attori di ottenere il pagamento delle somme di cui al decreto attraverso un'azione esecutiva. Deve ritenersi che con ragionevole probabilità (secondo il criterio del più probabile che non), si sarebbe potuto ottenere il pagamento, non essendo emersa in alcun modo l'insolvibilità del debitore. Con riguardo al danno subito esso è pari alla somma di cui al decreto ingiuntivo, pari ad € 8500,00, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo. Con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, in relazione al compenso richiesto per il giudizio di sfratto, va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III Ord. 24519/2018), l'inadempimento dell'avvocato che abbia determinato la definitiva perdita del diritto del suo assistito, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista. L'inadempimento professionale comporta l'applicazione dell'art. 1460 c.c., con la conseguente perdita del diritto al compenso: il cliente può quindi legittimamente rifiutare di corrispondere il compenso all'avvocato, quando questi sia incorso in omissioni dell'attività difensiva tali da impedire il conseguimento di un esito della lite altrimenti ottenibile, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici (Cass. 11304/2012; Cass. 6967/2006; Cass. 5928/2002). Né rileva che sia stato liberato l'immobile, essendo ciò avvenuto prima del giudizio di sfratto, senza che sia stato provato che ciò
N.R.G. 6188/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 sia dipeso dall'attività dell'avvocato. In relazione agli asseriti compensi richiesti in via riconvenzionale, il relativo diritto è prescritto, per il decorso del termine di tre anni ex art. 2956 c.c. L'onere probatorio posto a carico rispettivamente del debitore e del creditore nell'ambito della prescrizione presuntiva è differente: mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. La natura di prescrizione meramente presuntiva comporta, pertanto, la possibilità per il creditore di fornire prova contraria, seppure nella forma limitata prevista dal codice civile (artt. 2959- 2960 cod. civ.): tale prova, infatti, può essere data, oltre che ai sensi dell'art. 2959 cod. civ. (ammissione in giudizio della mancata estinzione del debito da parte di colui che oppone la prescrizione, anche implicita), con il deferimento del giuramento c.d. “decisorio” a colui che ha eccepito la prescrizione (art. 2960 cod. civ.). Nel caso di specie non risulta deferito il giuramento decisorio. La domanda riconvenzionale va pertanto rigettata.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite le stesse la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6188/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra , Parte_1 Parte_4
ogni contraria istanza disattesa così Controparte_1 provvede:
1. accoglie la domanda di parte attrice;
2. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
e , della complessiva Parte_1 Parte_2 somma di € 8500,00, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
3. rigetta la domanda riconvenzionale;
4. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
e , delle spese di Parte_1 Parte_2
N.R.G. 6188/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 giudizio che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, l'8/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa CI IT
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