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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1595/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAFFEI FABIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13793/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400001150 MU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 912/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Ildifensore si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Assente alle 10.25
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in oggetto, con il quale gli veniva richiesto il pagamento dell'MU per l'anno 2019 in relazione all'immobile sito in Casoria alla Indirizzo_1.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha dedotto la propria carenza di soggettività passiva, in quanto l'immobile, già casa coniugale, era stato assegnato in diritto di abitazione alla ex coniuge, Sig.ra Nominativo_1
, con provvedimento del Tribunale di Napoli del 01/07/2011. Ha inoltre eccepito la palese contraddittorietà dell'azione amministrativa, avendo la stessa concessionaria Publiservizi s.r.l. annullato in autotutela un precedente e analogo avviso di accertamento per l'annualità 2020, riconoscendo la fondatezza delle medesime eccezioni. Infine, ha lamentato il difetto di motivazione dell'atto e ha richiesto la condanna delle controparti per lite temeraria.
Si è costituita in giudizio Publiservizi s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo di aver agito sulla base dei dati forniti dall'ente impositore.
Il Comune di Casoria, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio, è stata prodotta documentazione proveniente dal Comune di Casoria attestante la composizione del nucleo familiare residente presso l'immobile oggetto di accertamento, dalla quale risulta che la Sig.ra Nominativo_1 non è ivi residente.
La causa è stata quindi posta in decisione sulla base degli atti e della documentazione acquisita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
La questione centrale del contendere attiene all'individuazione del soggetto passivo dell'MU per l'anno d'imposta 2019, con riferimento all'immobile adibito a casa coniugale e assegnato, in sede di separazione,
a un coniuge diverso dal proprietario.
Il Collegio ritiene che la pretesa impositiva azionata nei confronti del sig. Ricorrente_1 sia infondata in diritto, in quanto egli non riveste la qualifica di soggetto passivo del tributo per l'annualità in contestazione.
La disciplina applicabile ratione temporis è dettata dall'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 2 marzo 2012,
n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. Tale disposizione stabilisce in modo inequivocabile che: "Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria [...], l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione" (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Cosenza, sentenza n. 3552/2022).
La norma opera una fictio iuris di cruciale importanza: il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale, ai soli fini fiscali, viene equiparato alla costituzione di un diritto reale di abitazione in capo al coniuge assegnatario. La conseguenza giuridica di tale equiparazione è la traslazione della soggettività passiva ai fini MU. Il titolare del diritto di abitazione, infatti, diviene l'unico soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per l'intero, con la correlativa liberazione del coniuge non assegnatario, anche qualora quest'ultimo sia proprietario esclusivo o comproprietario dell'immobile (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Cosenza, sentenza n. 3552/2022). Il coniuge non assegnatario, ai fini del tributo, assume una posizione assimilabile a quella del nudo proprietario, che non è soggetto passivo MU .
Tale interpretazione è stata costantemente avallata dalla più recente e consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione. Con la fondamentale ordinanza n. 6545 del 3 marzo 2023, la Suprema Corte ha chiarito che, per effetto della citata norma, il legislatore "ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell'I.M.
U. dal proprietario all'assegnatario dell'alloggio, cosicchè l'imposizione ricade in capo all'utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario anche se quest'ultimo è proprietario dell'intero immobile" (Cass. Civ., Sez. 5, N. 6545 del 03-03-2023). La Corte ha inoltre valorizzato l'inciso "in ogni caso", specificando che esso impone la prevalenza del diritto di abitazione in tutte le ipotesi di assegnazione giudiziale, a prescindere dal titolo di proprietà (Cass. Civ., Sez. 5, N. 6545 del 03-03-2023).
Nel caso di specie, il ricorrente ha fornito prova documentale, non contestata dalla controparte, che con provvedimento del Tribunale di Napoli del 01/07/2011, e quindi in data ampiamente antecedente all'anno d'imposta 2019, la casa coniugale oggetto di accertamento è stata assegnata alla ex coniuge, sig.ra Nominativo_1. In applicazione dei principi sopra esposti, a far data da quel provvedimento, la soggettività passiva ai fini MU si è trasferita in capo alla sig.ra Nominativo_1, la quale, in qualità di titolare del diritto di abitazione, era l'unica tenuta agli adempimenti fiscali relativi all'immobile, beneficiando peraltro dell'esenzione prevista per l'abitazione principale (non trattandosi di immobile di lusso).
Le argomentazioni difensive addotte dalla società concessionaria non scalfiscono la fondatezza del ricorso.
In primo luogo, l'eccezione relativa all'omesso obbligo dichiarativo da parte del contribuente non è dirimente.
Sebbene la mancata presentazione della dichiarazione MU per comunicare la variazione soggettiva possa integrare una violazione formale, autonomamente sanzionabile ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 504/1992 , essa non ha l'effetto di modificare la titolarità sostanziale del debito d'imposta. La soggettività passiva è stabilita ex lege in base a presupposti sostanziali (il possesso qualificato dall'assegnazione giudiziale) e non può essere creata o mantenuta in capo a un soggetto che ne è privo a causa di un'omissione di natura meramente comunicativa.
A ciò si aggiunge una considerazione dirimente. La società concessionaria, con il provvedimento di annullamento in autotutela del 30 gennaio 2024 relativo all'annualità 2020, ha formalmente e ufficialmente preso atto della situazione giuridica dell'immobile e della conseguente carenza di soggettività passiva in capo al sig. Ricorrente_1 L'emissione del presente avviso di accertamento per l'anno 2019 in data 5 dicembre 2024, ovvero quasi un anno dopo tale formale riconoscimento, rende l'eccezione sull'omesso obbligo dichiarativo palesemente pretestuosa e contraria ai principi di correttezza e buona fede che devono governare l'azione amministrativa (art. 10, L. 212/2000). L'amministrazione non può, da un lato, riconoscere ufficialmente l'insussistenza del presupposto impositivo e, dall'altro, pretendere di ignorare tale circostanza per un'annualità precedente, adducendo una mancata comunicazione che il suo stesso operato ha reso superflua. La conoscenza della situazione non era più "aliunde" o informale, ma era stata cristallizzata in un atto amministrativo della stessa concessionaria, rendendo inesigibile qualsiasi ulteriore onere comunicativo da parte del contribuente per le successive azioni dell'ente basate sul medesimo presupposto.
In secondo luogo, il richiamo alla nuova formulazione della norma introdotta con la Legge n. 160/2019, che fa riferimento al "genitore affidatario dei figli" anziché al "coniuge assegnatario", non è pertinente alla fattispecie. Tale normativa è entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 e non ha efficacia retroattiva, pertanto non si applica all'annualità 2019 oggetto di causa. Ad ogni modo, come chiarito dalla Circolare del MEF n.
1/DF/2020 e confermato dalla giurisprudenza di merito, tale modifica ha avuto un carattere estensivo, volto a includere nell'alveo della norma anche le ipotesi di assegnazione della casa familiare a genitori non coniugati, senza tuttavia escludere o modificare la regola, tuttora valida, dell'assegnazione al coniuge separato, anche in assenza di figli (Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio, sentenza n. 174/2024).
Infine, il certificato di stato di famiglia depositato dal resistente, relativo alla composizione del nucleo familiare del figlio del ricorrente , è palesemente irrilevante ai fini della decisione, che verte unicamente sulla situazione giuridica e fattuale dell'immobile nell'anno d'imposta 2019, non essendo la predetta certficazione specificamente riferita all'anno d'imposta considerato.
L'accoglimento del ricorso per carenza del presupposto impositivo in capo al ricorrente assorbe ogni altra censura, inclusa quella relativa al difetto di motivazione.
Il ricorrente ha altresì formulato domanda di condanna dei resistenti al risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c..
Tale domanda non può essere accolta.
La condanna per responsabilità processuale aggravata presuppone l'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente. La mala fede consiste nella consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa, mentre la colpa grave si ravvisa in una negligenza macroscopica e inescusabile, nella violazione di quel "grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza" della propria azione.
Nel caso di specie, pur essendo evidente l'errore giuridico commesso dalla concessionaria, non emergono elementi sufficienti a configurare il dolo o la colpa grave richiesti dalla norma. È pur vero che la Publiservizi
S.r.l. aveva già annullato in autotutela un analogo avviso per l'annualità 2020, circostanza che avrebbe dovuto indurre a una maggiore cautela. Tuttavia, in virtù del principio di autonomia dei periodi d'imposta,
l'annullamento relativo a un'annualità non costituisce un vincolo giuridico assoluto per le annualità precedenti.
La decisione di resistere in giudizio, sebbene basata su argomentazioni difensive rivelatesi infondate, non appare integrare un "abuso dello strumento processuale in sé", quanto piuttosto un'errata, seppur censurabile, interpretazione delle norme e una negligente valutazione dei fatti. La mera soccombenza, anche a fronte di un orientamento giurisprudenziale consolidato, non è di per sé sufficiente a integrare la temerarietà della lite, per la quale è richiesto un quid pluris, ovvero la coscienza dell'infondatezza della pretesa o un'azione palesemente dilatoria o pretestuosa, che in questo caso non si ritiene pienamente provata.
Pertanto, la domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza sulla domanda principale e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il giugice accoglie il ricorso. condanna ente resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
200,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT con distrazione in favore del procuratore costituto
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAFFEI FABIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13793/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400001150 MU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 912/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Ildifensore si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Assente alle 10.25
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in oggetto, con il quale gli veniva richiesto il pagamento dell'MU per l'anno 2019 in relazione all'immobile sito in Casoria alla Indirizzo_1.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha dedotto la propria carenza di soggettività passiva, in quanto l'immobile, già casa coniugale, era stato assegnato in diritto di abitazione alla ex coniuge, Sig.ra Nominativo_1
, con provvedimento del Tribunale di Napoli del 01/07/2011. Ha inoltre eccepito la palese contraddittorietà dell'azione amministrativa, avendo la stessa concessionaria Publiservizi s.r.l. annullato in autotutela un precedente e analogo avviso di accertamento per l'annualità 2020, riconoscendo la fondatezza delle medesime eccezioni. Infine, ha lamentato il difetto di motivazione dell'atto e ha richiesto la condanna delle controparti per lite temeraria.
Si è costituita in giudizio Publiservizi s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo di aver agito sulla base dei dati forniti dall'ente impositore.
Il Comune di Casoria, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio, è stata prodotta documentazione proveniente dal Comune di Casoria attestante la composizione del nucleo familiare residente presso l'immobile oggetto di accertamento, dalla quale risulta che la Sig.ra Nominativo_1 non è ivi residente.
La causa è stata quindi posta in decisione sulla base degli atti e della documentazione acquisita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
La questione centrale del contendere attiene all'individuazione del soggetto passivo dell'MU per l'anno d'imposta 2019, con riferimento all'immobile adibito a casa coniugale e assegnato, in sede di separazione,
a un coniuge diverso dal proprietario.
Il Collegio ritiene che la pretesa impositiva azionata nei confronti del sig. Ricorrente_1 sia infondata in diritto, in quanto egli non riveste la qualifica di soggetto passivo del tributo per l'annualità in contestazione.
La disciplina applicabile ratione temporis è dettata dall'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 2 marzo 2012,
n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. Tale disposizione stabilisce in modo inequivocabile che: "Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria [...], l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione" (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Cosenza, sentenza n. 3552/2022).
La norma opera una fictio iuris di cruciale importanza: il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale, ai soli fini fiscali, viene equiparato alla costituzione di un diritto reale di abitazione in capo al coniuge assegnatario. La conseguenza giuridica di tale equiparazione è la traslazione della soggettività passiva ai fini MU. Il titolare del diritto di abitazione, infatti, diviene l'unico soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per l'intero, con la correlativa liberazione del coniuge non assegnatario, anche qualora quest'ultimo sia proprietario esclusivo o comproprietario dell'immobile (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Cosenza, sentenza n. 3552/2022). Il coniuge non assegnatario, ai fini del tributo, assume una posizione assimilabile a quella del nudo proprietario, che non è soggetto passivo MU .
Tale interpretazione è stata costantemente avallata dalla più recente e consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione. Con la fondamentale ordinanza n. 6545 del 3 marzo 2023, la Suprema Corte ha chiarito che, per effetto della citata norma, il legislatore "ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell'I.M.
U. dal proprietario all'assegnatario dell'alloggio, cosicchè l'imposizione ricade in capo all'utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario anche se quest'ultimo è proprietario dell'intero immobile" (Cass. Civ., Sez. 5, N. 6545 del 03-03-2023). La Corte ha inoltre valorizzato l'inciso "in ogni caso", specificando che esso impone la prevalenza del diritto di abitazione in tutte le ipotesi di assegnazione giudiziale, a prescindere dal titolo di proprietà (Cass. Civ., Sez. 5, N. 6545 del 03-03-2023).
Nel caso di specie, il ricorrente ha fornito prova documentale, non contestata dalla controparte, che con provvedimento del Tribunale di Napoli del 01/07/2011, e quindi in data ampiamente antecedente all'anno d'imposta 2019, la casa coniugale oggetto di accertamento è stata assegnata alla ex coniuge, sig.ra Nominativo_1. In applicazione dei principi sopra esposti, a far data da quel provvedimento, la soggettività passiva ai fini MU si è trasferita in capo alla sig.ra Nominativo_1, la quale, in qualità di titolare del diritto di abitazione, era l'unica tenuta agli adempimenti fiscali relativi all'immobile, beneficiando peraltro dell'esenzione prevista per l'abitazione principale (non trattandosi di immobile di lusso).
Le argomentazioni difensive addotte dalla società concessionaria non scalfiscono la fondatezza del ricorso.
In primo luogo, l'eccezione relativa all'omesso obbligo dichiarativo da parte del contribuente non è dirimente.
Sebbene la mancata presentazione della dichiarazione MU per comunicare la variazione soggettiva possa integrare una violazione formale, autonomamente sanzionabile ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 504/1992 , essa non ha l'effetto di modificare la titolarità sostanziale del debito d'imposta. La soggettività passiva è stabilita ex lege in base a presupposti sostanziali (il possesso qualificato dall'assegnazione giudiziale) e non può essere creata o mantenuta in capo a un soggetto che ne è privo a causa di un'omissione di natura meramente comunicativa.
A ciò si aggiunge una considerazione dirimente. La società concessionaria, con il provvedimento di annullamento in autotutela del 30 gennaio 2024 relativo all'annualità 2020, ha formalmente e ufficialmente preso atto della situazione giuridica dell'immobile e della conseguente carenza di soggettività passiva in capo al sig. Ricorrente_1 L'emissione del presente avviso di accertamento per l'anno 2019 in data 5 dicembre 2024, ovvero quasi un anno dopo tale formale riconoscimento, rende l'eccezione sull'omesso obbligo dichiarativo palesemente pretestuosa e contraria ai principi di correttezza e buona fede che devono governare l'azione amministrativa (art. 10, L. 212/2000). L'amministrazione non può, da un lato, riconoscere ufficialmente l'insussistenza del presupposto impositivo e, dall'altro, pretendere di ignorare tale circostanza per un'annualità precedente, adducendo una mancata comunicazione che il suo stesso operato ha reso superflua. La conoscenza della situazione non era più "aliunde" o informale, ma era stata cristallizzata in un atto amministrativo della stessa concessionaria, rendendo inesigibile qualsiasi ulteriore onere comunicativo da parte del contribuente per le successive azioni dell'ente basate sul medesimo presupposto.
In secondo luogo, il richiamo alla nuova formulazione della norma introdotta con la Legge n. 160/2019, che fa riferimento al "genitore affidatario dei figli" anziché al "coniuge assegnatario", non è pertinente alla fattispecie. Tale normativa è entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 e non ha efficacia retroattiva, pertanto non si applica all'annualità 2019 oggetto di causa. Ad ogni modo, come chiarito dalla Circolare del MEF n.
1/DF/2020 e confermato dalla giurisprudenza di merito, tale modifica ha avuto un carattere estensivo, volto a includere nell'alveo della norma anche le ipotesi di assegnazione della casa familiare a genitori non coniugati, senza tuttavia escludere o modificare la regola, tuttora valida, dell'assegnazione al coniuge separato, anche in assenza di figli (Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio, sentenza n. 174/2024).
Infine, il certificato di stato di famiglia depositato dal resistente, relativo alla composizione del nucleo familiare del figlio del ricorrente , è palesemente irrilevante ai fini della decisione, che verte unicamente sulla situazione giuridica e fattuale dell'immobile nell'anno d'imposta 2019, non essendo la predetta certficazione specificamente riferita all'anno d'imposta considerato.
L'accoglimento del ricorso per carenza del presupposto impositivo in capo al ricorrente assorbe ogni altra censura, inclusa quella relativa al difetto di motivazione.
Il ricorrente ha altresì formulato domanda di condanna dei resistenti al risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c..
Tale domanda non può essere accolta.
La condanna per responsabilità processuale aggravata presuppone l'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente. La mala fede consiste nella consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa, mentre la colpa grave si ravvisa in una negligenza macroscopica e inescusabile, nella violazione di quel "grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza" della propria azione.
Nel caso di specie, pur essendo evidente l'errore giuridico commesso dalla concessionaria, non emergono elementi sufficienti a configurare il dolo o la colpa grave richiesti dalla norma. È pur vero che la Publiservizi
S.r.l. aveva già annullato in autotutela un analogo avviso per l'annualità 2020, circostanza che avrebbe dovuto indurre a una maggiore cautela. Tuttavia, in virtù del principio di autonomia dei periodi d'imposta,
l'annullamento relativo a un'annualità non costituisce un vincolo giuridico assoluto per le annualità precedenti.
La decisione di resistere in giudizio, sebbene basata su argomentazioni difensive rivelatesi infondate, non appare integrare un "abuso dello strumento processuale in sé", quanto piuttosto un'errata, seppur censurabile, interpretazione delle norme e una negligente valutazione dei fatti. La mera soccombenza, anche a fronte di un orientamento giurisprudenziale consolidato, non è di per sé sufficiente a integrare la temerarietà della lite, per la quale è richiesto un quid pluris, ovvero la coscienza dell'infondatezza della pretesa o un'azione palesemente dilatoria o pretestuosa, che in questo caso non si ritiene pienamente provata.
Pertanto, la domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza sulla domanda principale e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il giugice accoglie il ricorso. condanna ente resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
200,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT con distrazione in favore del procuratore costituto