Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 186/2024RG vertente tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Verdi n. 40, c.f. rappresentato e difesodall'Avv. Vincenzo Maione (c.f. C.F._1
–Pec: del Foro di Pesaro, C.F._2 Email_1
con Studio in Fano (PU), Via Alavolini n. 6, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore (comunicazioni Pec: ; Email_1
-parte appellante e
(GIÀ ), con sede legale Controparte_1 Controparte_2
in Pesaro (PU), Piazzale Cinelli n. 4, C.F. e P.IVA , in persona del Direttore P.IVA_1
Generale e rappresentante pro tempore, Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
Francesco Meloni del Foro di Torino con studio in Rorino, Via Cernaia n. 15;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2. conveniva, dinanzi al Tribunale di Pesaro, l' Parte_1 Controparte_4
per sentirne dichiarare la responsabilità in ordine alla causazione dei danni
[...]
(patrimoniali e non) da responsabilità medica con conseguente condanna della citata Azienda alla rifusione degli stessi.
Nello specifico l'attore deduceva che, in occasione del ricovero dell' per una frattura Parte_1 scomposta all'avambraccio Sx, i medici del presidio ospedaliero convenuto non sarebbero intervenuti in maniera adeguata provocando all' un danno permanente e temporaneo Parte_1
come da CTP in atti aggravato dalla condizione specifica del ragazzo che si era visto per tale ragione costretto ad abbandonare l'attività sportiva che al contrario risultava particolarmente adatta a superare rectius, mitigare le sue condizioni di difficoltà di inserimento sociale.
Chiedeva pertanto la condanna risarcitoria complessiva per € 405.187,65 oltre accessori e spese di giudizio.
Si costituiva l' eccependo la nullità dell'atto Controparte_4
introduttivo per genericità e comunque il rigetto della domanda nel merito in ragione del corretto operato dei sanitari dell'ente convenuto e comunque eccepiva l'eccessività delle somme oggetto della domanda che non trovava fondamento nelle tabelle risarcitorie chiedendo in ogni caso l'accertamento delle eventuali corresponsioni per il medesimo fatto a carico di enti previdenziali ed assicurativi pubblici e contestando le singole voci di danno espostein caso di accoglimento della domanda.
La causa veniva istruita mediante prove orali e CTU medico legale e quindi passata in decisione con termini ex art 190 per deposito e scambio di conclusionali e repliche.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale (per la parte rilevante nel presente giudizio) motivava e decideva come segue:
“(…)Ciò premesso deve osservarsi che sul merito la questione richiede invece un accertamento di natura tecnica a valenza percipiente a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, sia per la comprensione dei fatti, sia per la loro stessa rilevabilità, essendo inoltre necessarie specifiche cognizioni tecniche per l'accertamento degli elementi causali (anche nei limiti probabilistici- più probabile che non - e pertanto non di esclusiva assoluta certezza).
In quanto tale la CTU richiesta in sede giudiziale non può presentarsi in sé come meramente esplorativa essendo al contrario un elemento di natura probatorio/conoscitiva che ove non ammesso implicherebbe un impedimento all'accesso dell'unico mezzo di prova, per altro in grado di accertare il rapporto causale o concausale.
La CTU veniva pertanto ammessa in corso di causa e depositata in atti.
L'elaborato si presenta privo di contraddittorietà logiche e nei suoi contenuti appare condivisibile e come tale può essere assunto ad elemento probatorio/conoscitivo a sostegno della presente decisione.
Si osserva allora che la CTU evidenzia come siano identificabili due momenti di criticità nella vicenda clinica e terapeutica che ha colpito . Parte_1
Il primo è identificabile come inadeguatezza tecnica nel corso del primo intervento chirurgico del
25/09/2016 presso la UO di Ortopedia dell'AO Ospedali Riuniti di Pesaro, nella verosimile non sufficiente compressione delle placche, fatto che avrebbe predisposto e realizzato, una condizione di ritardata consolidazione della frattura.
Tale evento, ad avviso del CTU, era prevedibile e prevenibile con una congrua compressione chirurgica.
Il secondo momento è identificabile nella gestione postoperatoria, intendendosi con ciò i controlli radiografici e ortopedici dai quali non è emersa la precoce e corretta diagnosi di ritardo di consolidazione, pseudoartrosi e mobilizzazione dei mezzi di sintesi che avrebbero richiesto controlli più ravvicinati e che se espletati correttamente avrebbero consentito una anticipazione della correzione chirurgica di circa 15 mesi;
tale fase tuttavia, ad avviso del CTU, non risulta addebitabile ai Sanitari della UO di Ortopedia di Pesaro che ebbero in cura il ragazzo soltanto fino al 15/12/2016.
Relativamente al quadro attuale, sempre ad avviso della CTU sarebbero emersi gli esiti di due tempi chirurgici, con un quadro antalgico disfunzionale soddisfacente rispetto agli eventi che hanno caratterizzato l'iter terapeutico.
Non sono riscontrabili deficit di carattere nervoso, risultando regredito il deficit di lesione del pollice che caratterizzò la prima fase postoperatoria.
Ad avviso del CTU gli esiti complessivi chirurgici (tenuto conto anche dell'evoluzione pseudoartrosica) e anatomo disfunzionali a carico di frattura biossea scomposta di avambraccio sx, in destrimane, sono stimabili in misura pari all'8-9 (otto-nove) % di danno biologico.
Ma da tale danno complessivo si ritiene di dover scorporare la quota causalmente riconducibile ad inadeguata condotta, stimabile nell'ordine del 3 (tre)%, da intendersi come danno da calcolarsi a partire dal 5-6 (cinque-sei)%. La quota del 3% ritiene tuttavia il CTU che solo in ragione del 50% sia imputabile ai Sanitari dell' di Pesaro in quanto la quota maggiore di danno Controparte_5 sarebbe imputabile ad altre figure non facenti capo all'Ente convenuto.
In ordine al danno temporaneo il CTU ritiene addebitabile ai Sanitari di Pesaro soltanto una parte del danno temporaneo complessivo, ritenendo di poter stimare tale componente in misura pari a 2 giorni di totale e 30 giorni di parziale al 50%.
I postumi permanenti, sempre ad avviso del CTU non comportano né una diminuzione della capacità lavorativa, né renderebbero il lavoro più usurante, mentre le spese mediche si ritengono congrue nei limiti di quelle elencate dai punti 2 al punto 14 (per un ammontare di € 2.513,00), ritenendole anch'esse addebitabili all' di Pesaro al Controparte_5
50%.
Non viene ritenuto necessario sostenere ulteriori spese.
Da quanto evidenziato sopra deve pertanto ritenersi che la quota di corresponsabilità nel danno complessivo vada attribuita alla convenuta in misura della metà del 5-6%, ed identificato da parte del CTU, nella misura del 1,5% ed identificabile già nel suo valore complessivo del 9% come micropermanente con la conseguenza della applicazione di misure risarcitorie deteriori rispetto a gradienti maggiori.
Considerato pertanto un danno risarcibile complessivo del 9% e considerato un valore pari a
50,79 Euro/pro die si perviene ad un danno complessivo computabile in Euro 24.060,00 comprensivo di personalizzazione nella misura massima di legge che appare equa in ragione delle particolari difficoltà temporaneamente sofferte dal ragazzo e sostanzialmente consistenti nell'abbandono delle pratiche sportive la cui finalità oltre ad essere ricreative costituivano momento “terapeutico”.
Non deve infatti dimenticarsi che le condizioni del ragazzo appaiono ben differenti da quelle di un pari età incontrando l' difficoltà relazionali che lo sport, in quanto momento di Parte_1
aggregazione e confronto competitivo, lo aiutava a più facilmente prendere coscienza di sé come soggetto inserito in una comunità differente da quella costituita dalla famiglia.
Tale aspetto costituisce, con evidenza, una condizione particolare che, dedotta in atti e sostenuta dalle coerenti prove orali assunte in corso di giudizio, giustifica la misura di personalizzazione applicata e che conduce pertanto alla liquidazione del danno nella complessiva misura di Euro
5.266,0 comprensiva di spese mediche congrue e per una percentuale riconosciuta pari ad 1,5%, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Va infine evidenziato che la domanda di acquisizione delle documentazioni su potenziali liquidazioni a carico di enti previdenziali ed assicurativi pubblici, istanza avanzata da parte convenuta, al di là della sua genericità ( la domanda ex art 210cpc richiede una chiara e compiuta identificazione dell'atto di cui eventualmente ordinarsi la produzione), appare in sé inammissibile giacchè risulta come l' sia stato riconosciuto invalido civile al 50%. Parte_1
Detta misura si trova ben al di sotto del limite minimo per l'accesso a benefici di natura economica (tra il 74 ed il 100%) e al più darebbe luogo ad una inclusione nelle liste di collocamento mirato e a taluni vantaggi di natura fiscale, non risultando inoltre che il danno sia conseguenza di un sinistro o malattia potenzialmente soggetti a tutela . CP_6
Le spese vanno regolate secondo soccombenza nella misura di scaglione corrispondente al liquidato a valore medio.
Spese compensate in ragione di ½ alla luce del solo parziale accoglimento ed alla notevole differenza tra il domandato ed il deciso.
Spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura ciascuna del 50% per utilità comune.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la responsabilità di parte convenuta nella misura del 1,5% sul danno complessivo e per l'effetto condanna Controparte_7
al pagamento in favore di della somma di € 5.266,00 oltre
[...] Parte_1
interessi e rivalutazione come per legge.
2) condanna al pagamento in Controparte_4 favore di della somma di € 5.077,00 da compensarsi in ragione del Parte_1
50% per le ragioni di cui in parte motiva oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre ancora cassa previdenziale ed iva come per legge.
3) pone definitivamente a carico di ambedue le parti in giudizio le spese di CTU come liquidate e per ciascuno nella misura del 50%.
4.Con un primo motivo l'appellante formula un duplice ordine di censure deducendo:
(a) la completa attribuibilità ai medici dell' della responsabilità degli Controparte_2
errori nella gestione del post-operatorio;
(b)l'erronea quantificazione della percentuale di danno biologico da permanente e del periodo di temporanea.
5.Per un compiuto esame dei motivi il Collegio richiama la CTU espletata in primo grado e fatta propria dal primo giudicante:
“Il caso in esame è inerente , all'epoca dei fatti di anni 17, il quale in data Parte_1
25/09/2016, a causa di trauma sportivo, riportò una Frattura biossea scomposta con piccoli frammenti liberi a carico dell'avambraccio sinistro, cui fu data indicazione chirurgica.
Pertanto, nella medesima giornata, fu ricoverato presso gli di Pesaro Parte_1 Controparte_4
ove fu sottoposto a Intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura di radio e ulna con fissazione interna con placca e viti.
Nell'immediato postoperatorio fu riscontrato un lieve deficit flessorio del pollice della mano sx e applicata valva al gomito che risultava ben tollerata, per cui in data 28/09/2016 fu dimesso.
Al controllo del 11/10/2016 fu rimossa la valva e i punti di sutura;
i successivi periodici controlli ortopedici e radiografici rilevarono la persistenza di linea di frattura ulnare;
al controllo radiografico del 28/04/2017 fu visualizzato scarso callo osseo sul focolaio di frattura con rima ancora apprezzabile per cui al controllo ortopedico del 22/06/2017 fu raccomandato atteggiamento prudenziale con evitamento di traumatismi e di sovraccarichi.
Persistendo tuttavia invariato il quadro radiografico, fu posta diagnosi di Pseudoartrosi ulnare con rima di frattura ancora visibile con angolazione al controllo del 19/03/2018 e riscontro di evidente riassorbimento della struttura ossea nella totalità delle viti metalliche.
A seguito di ulteriore controllo in data 06/04/2018 fu confermata diagnosi di Pseudoartrosi del III medio di avambraccio con mobilizzazione dei mezzi di sintesi per cui fu richiesto ricovero per intervento chirurgico di revisione di osteosintesi con innesti autologhi.
Anche il Dott. alla visita del 10/05/2018, confermò la diagnosi di pseudoartrosi e la Per_1 necessità di reintervento chirurgico, consigliando peraltro l'esecuzione di esame EMG che, in data 10/07/18 rilevò sofferenza del versante sensitivo del nervo mediano al polso sx e sofferenza cronica in territorio radiale dell'avambraccio sx.
In data 11/09/2018 HR fu quindi ricoverato presso la CT Chirurgia della Spalla del
Presidio Ospedaliero di Cattolica per espletare intervento chirurgico in combinata con il neurochirurgo per rimozione della placca precedente, riapertura dei canali e nuova sintesi con
Placca Synthes dedicata in artrotomia avambraccio sinistro.
Il decorso post operatorio fu regolare con edema all'avambraccio che gradualmente si risolse e riscontro radiografico di consolidazione progressiva della frattura. Ripercorso l'iter clinico e terapeutico quale desumibile dagli atti di causa, si evidenzia dall'Atto di Citazione e dalla perizia medica in atti, come Parte attrice ritenga che l'esito negativo del primo intervento chirurgico del 2016 sia addebitale ad inadeguata condotta in capo ai Sanitari che ebbero in cura , nell'esecuzione del primo intervento e nella successiva fase post Parte_1
operatoria riabilitativa, conseguendone da ciò un danno permanente biologico del 40% comprensivo degli esiti cicatriziali, stenici e funzionali all'avambraccio sinistro e della sofferenza del nervo radiale come da EMG effettuata.
Parte Convenuta, come emerge dalla Comparsa di Costituzione e Risposta, contesta ogni addebito di responsabilità attribuito alla . Controparte_4
Preso atto delle posizioni delle parti e ripercorsa la vicenda clinica, si esprimono le seguenti considerazioni, formulate con l'Ausilio del Dott. Per_2
In primis è necessario precisare come per la tipologia di frattura riportata da a seguito Parte_1
del trauma sportivo del 25/09/2016, Frattura scomposta di radio e ulna, fosse indicato il trattamento chirurgico e altrettanto indicata la tipologia di trattamento scelto: la riduzione e la fissazione precoce a cielo aperto, come emerge dalla relazione del Dott. risultavano Per_2
necessarie in quanto soltanto con questa tecnica si può ottenere una riduzione anatomica della fattura, per assicurare il ripristino della lunghezza, dell'allineamento e della rotazione, elementi che garantiscono la funzione dell'avambraccio.
L'intervento in esame ha poi visto l'impiego di un impianto idoneo, in quanto finalizzato allo scopo di stabilizzare le fratture in compressione, rappresentato da 2 placche del tipo 3,5mm
Locking Compression Plates a 7 fori/111mm, ciascuna con 3 viti nei fori prossimali e 3 viti nei fori distali.
La riduzione ottenuta e la stabilizzazione risultarono nel complesso soddisfacenti.
Il Dott. precisa tuttavia come sia difficile esprimere un parere sulla entità della Per_2
compressione ottenuta, obiettivo fondamentale da raggiungere in questo tipo di intervento, dato che non sono disponibili le radiografie dell'immediato post-operatorio, ma solo quelle eseguite un mese dopo, il 27.10.2016, nelle quali non si rileva la iniziale consolidazione che effettivamente ci si sarebbe dovuti attendere, ritenendo pertanto come l'intervento necessitasse di una maggiore compressione.
Precisa il Dott. infatti come “..Le rime di frattura sono ancora visibili, ma, in assenza Per_2
delle Rx di controllo post-op, non è possibile dire quale sia stata l'evoluzione rispetto ad esse..In ogni caso alle Rx del 27.10.2016 la riduzione delle fratture è mantenuta, come pure l'asse di radio e ulna, e non vi sono segni di riassorbimento dell'osso attorno alle viti, né segni di mobilizzazione dei mezzi di sintesi”.
Pur in assenza delle radiografie dell'immediato post operatorio che avrebbero consentito una valutazione più precisa, è verosimile ritenere, anche dalla visione delle immagini del 27/10/2016 che la compressione espletata non sia stata sufficiente, predisponendo pertanto la frattura ad una mancata consolidazione, come di fatto è avvenuto.
Nell'analisi dei fattori influenti sulla mancata consolidazione della frattura, oltre alla insufficiente compressione, è doveroso segnalare come abbiano avuto altrettanto peso causale gli eventi documentati nel periodo successivo e di cui di seguito si argomenterà
Dall'analisi del Dott. delle successive immagini radiografiche si evidenzia come in data Per_2
24/11/2016 fosse visualizzabile un ritardo di consolidazione a carico dell'ulna, reperto che avrebbe più opportunamente richiesto l'esecuzione di un controllo a distanza più ravvicinata (a
30/45 gg) di quello invece previsto “al bisogno” come effettivamente fu prescritto.
La situazione radiografica iniziò a mutare più drasticamente in data 28.04.2017 quando cominciano ad evidenziarsi i segni di allentamento della tenuta delle viti di entrambe le placche, con visualizzazione dei fori delle placche e del tratto iniziale delle viti attraverso di essi: di ciò tuttavia non vi è traccia né nel referto del Radiologo del Centro privato a cui il paziente si è rivolto, né di essi vi è descrizione nel referto dello specialista ortopedico (Dr. , che visiona Per_3
le Rx a quasi 2 mesi di distanza dalla loro esecuzione (il 20.06.2017, cioè 53 gg dopo, per la precisione), e che prescrive magnetoterapia per 40 gg, cautela per 3 mesi e controllo clinico e Rx dopo 2-3 mesi.
Specifica il Dott. come “..le successive Rx, del 22.09.2017 mostrano un ulteriore Per_2 riassorbimento dell'osso che circonda le viti e una vistosa mobilizzazione delle placche, le cui estremità sono sollevate rispetto alle corticali cui aderivano, soprattutto nel radio. Lo specialista ortopedico (dr , che vede queste Rx dopo una dozzina di giorni, descrive nel referto “non Per_3 completa ossificazione della frattura ulnare”, e prescrive “Potenziamento muscolare in acqua
(piscina). -Evitare traumatismi all'arto per 6 mesi (sollevare cose pesanti, traumi sportivi), Nuovo controllo RX e clinico tra un anno”.
Dopo oltre 5 mesi, alle Rx del 19.03.2018 vengono riconosciuti “angolazione, con convessità esterna e dorsale, sia dell'ulna che del radio” e anche “evidente riassorbimento della struttura ossea nell'intorno della quasi totalità delle viti metalliche inserite nel radio e nell'ulna”.
Il 06.04.2018, un nuovo specialista ortopedico, Dott. a cui il paziente si rivolge fa Per_4 diagnosi di ““Pseudoartrosi III medio avambraccio sinistro con mobilizzazione dei mezzi di sintesi”, e prescrive correttamente “ricovero per intervento chirurgico di revisione osteosintesi con innesti ossei autologhi”, ma soltanto nel settembre del 2018 tale intervento verrà espletato, dopo consulto con il Dott. Per_1
Dall'analisi pertanto di questa fase clinico-terapeutica emergono una serie di criticità, rilevabili, come detto, in primis nel fatto di non aver impostato controlli radiografici più ravvicinati, ed in secondo luogo per la tardiva diagnosi di mancata consolidazione delle fratture rispetto all'epoca in cui era già rilevabile radiograficamente, così come risultano tardivi i successivi controlli radiografici prescritti che, se espletati in maniera più seriata, avrebbero potuto accertare la pseudoartrosi più precocemente e la progressiva angolazione del radio con mobilizzazione delle viti e quindi intervenire anticipatamente, indicativamente a maggio 2017 invece che a settembre
2018.
Inadeguato quindi alle esigenze terapeutiche a fronte dell'evoluzione negativa del quadro,
l'atteggiamento attendista e conservativo dei controlli ortopedici e di quelli radiografici a fronte di riscontri già indicativi di una evidente mobilizzazione dei mezzi di sintesi e conclamata pseudoartrosi.
In relazione a questa fase, va precisato come le visite ortopediche, a partire dal 20.06.2017, siano state eseguite da altri Specialisti estranei alla UO di di Pesaro che hanno Controparte_8
seguito il paziente, come emerge documentalmente, fino al 15.12.2016.
Da quanto sino ad ora esposto si ritengono pertanto identificabili due momenti di criticità nella vicenda clinica e terapeutica che ha colpito . Parte_1
Il primo è identificabile come inadeguatezza tecnica nel corso del primo intervento chirurgico del
25/09/2016 presso la UO di Ortopedia dell'AO Ospedali Riuniti di Pesaro, nella verosimile non sufficiente compressione delle placche che ha predisposto e realizzato, per quanto visualizzabile dalle immagini radiografiche a disposizione, una condizione di ritardata consolidazione della frattura;
tale evento era prevedibile e prevenibile con una congrua compressione chirurgica.
Il secondo momento è identificabile nella gestione postoperatoria, intendendosi con ciò i controlli radiografici e ortopedici sovra dettagliati dai quali non è emersa la precoce e corretta diagnosi di ritardo di consolidazione, pseudoartrosi e mobilizzazione dei mezzi di sintesi che avrebbero richiesto controlli seriati più ravvicinati e che se espletati correttamente avrebbero consentito una anticipazione della correzione chirurgica di circa 15 mesi;
tale fase tuttavia non risulta addebitabile ai Sanitari della UO di Ortopedia di Pesaro che ebbero in cura il ragazzo soltanto fino al 15/12/2016. Relativamente al quadro attuale, quale emerso nel corso del presente accertamento, vi è da precisare come siano emersi gli esiti di due tempi chirurgici, con un quadro antalgico disfunzionale tutto sommato soddisfacente rispetto agli eventi che hanno caratterizzato l'iter terapeutico.
Non riscontrabili deficit di carattere nervoso, risultando regredito il deficit di flessione del pollice che caratterizzò la prima fase postoperatoria.
Il ragionamento tecnico medico legale nell'espressione del danno, dovrà necessariamente distinguere dal danno complessivo gli esiti comunque attesi a fronte della frattura e del trattamento chirurgico necessario, da quelli causalmente riconducibili alle inadeguate condotte sovra rilevate.
Seguendo il suddetto ragionamento, secondo i barèmes di riferimento più autorevoli, rappresentati dalle Linee Guida SIMLA per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico, gli esiti complessivi chirurgici (tenuto conto anche dell'evoluzione pseudoartrosica) e anatomo disfunzionali a carico di frattura biossea scomposta di avambraccio sx, in destrimane, sono stimabili in misura pari all'8-9 (otto-nove) % di danno biologico.
Da tale danno complessivo si ritiene di dover scorporare la quota causalmente riconducibile ad inadeguata condotta, stimabile nell'ordine del 3 (tre)%, da intendersi come danno differenziale o maggior danno, che andrà evidentemente considerata e calcolata a partire dal 5-6 (cinque-sei)%.
Tale quota di maggior danno, alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene essere addebitabile soltanto in parte (ed in misura pari alla metà) ai Sanitari dell' Controparte_9
.
[...]
Per quanto concerne il danno temporaneo, è da intendersi come prolungamento iatrogeno di malattia addebitabile ai di Pesaro soltanto una parte del danno temporaneo complessivo, Pt_2
ritenendo di poter stimare componente in misura pari a 2 giorni di totale e 30 giorni di parziale al 50%.
I postumi permanenti non comportano una diminuzione della capacità lavorativa della persona offesa e non rendono il lavoro più usurante.
Per quanto attiene le spese mediche sostenute, si ritengono congrue quelle documentate e sopra dettagliatamente elencate dai punti 2 al punto 14 (per un ammontare di € 2.513,00), ritenendole, per il medesimo ragionamento tecnico sovra espletato, soltanto in parte (per la metà) addebitabili all' Controparte_9
Non si ritiene necessario sostenere ulteriori spese. E' stata inviata a mezzo posta certificata bozza di relazione ai Consulenti e procuratori delle parti, anche a finalità conciliative, tuttavia non esperite.
Sono giunte osservazioni dai Consulenti di Parte attrice che si riportano integralmente alla presente:
Il Dott. “In riferimento alla relazione medica del CTU dott. sulla Per_5 Persona_6
pratica nato a [...] il [...] esprimo la mia completa adesione alla Parte_1
valutazione del caso. Dalla valutazione degli atti si possono riscontrare due criticità. La prima criticità riguarda l'intervento di riduzione cruenta, osteosintesi con placca e viti eseguito presso la U.O. della Ortopedia di Pesaro in data 26-09-2016. In tale intervento non è stata eseguita una adeguata e sufficiente compressione interframmentaria compressione non riferita nella descrizione dell'intervento e deducibile dalla rima di frattura ancora presente nei controlli successivi.
Ultimo controllo presso Ortopedia di Pesaro ( visita del dottor il 15-12-2016 referta Rx Per_7
bene. Progressiva leggera attività fisica in palestra senza sollevare pesi .. Valutazione fatta su Rx del 24-11-2016 a due mesi dall'intervento. La seconda criticità inizia in data 28-04-2017 ( referto del dottor ). Le radiografie cominciano a evidenziare segni di pseudoartrosi con scarso Per_8 callo osseo nei focolai di frattura le cui rime sono in parte apprezzabili. ( 7 mesi dall'intervento ).
Successivamente il 26-06-2017in una visita ortopedica a 9 mesi dall'intervento il dottor Per_3
referta: in trattamento per frattura biossea di avambraccio a sinistra. Buon recupero articolare al gomito e al polso sinistro. Visionati gli Rx del28-04-2017che mostrano già segni iniziali di pseudoartrosi. Consigliato di evitare traumatismi per tre mesi . Controllo con Radiografie a 2-3 mesi. Il 22-09-2017 con la presenza radiografica di segni di frattura ancora visibili e segni di scomposizione la dott.ssa referta : controllo di frattura di radio e ulna trattate con CP_10
mezzi di osteosintesi. Il 19-03-2018 a un anno e mezzo dall'intervento non prodotta . documentazione . Il dottor referta: rime di frattura ancora in parte ben visibili. Per_8
Angolazione con convessità esterna e dorsale del radio e dell'ulna. Riassorbimento dell'osso attorno alla quasi totalità delle viti. Il 06-04-2018 il dottor referta: ritardo di Persona_9
consolidazione con deformità angolare e mobilizzazione parziale delle placche. Indicati ancora
CEMP per 2-3 mesi. Nella stessa data il dottor referta : pseudoartrosi 3° medio Per_4
avambraccio sinistro. Consigliato ricovero per intervento di revisione della osteosintesi, rimozione placche ed osteosintesi con innesto autoplastico. Il 11-09-2018 ricovero e intervento presso Ospedale di Cattolica. Rimozione placche, calloclasia del radio, apertura dei canali midollari e sintesi in compressione dell'ulna e del radio con placche e viti. Dal 28-04-2017 quando cominciarono ad evidenziarsi i primi segni di pseudoartrosi delle fratture sono passati 16 mesi prima del secondo intervento.
Il Dott. “Presa visione della bozza di relazione redatta dai Colleghi CC.TT.UU. Tes_1
Dott.ssa , pervenuta via mail in data 15/6/ 22 con termine di Persona_6 Persona_10
gg. 15 per repliche , il sottoscritto Dott. ,medico chirugo Specialista in Medicina Testimone_2
Legale e delle Assicurazioni , C.T. di Parte Ricorrente ed in tutela di ,ritiene Parte_1
opportune le seguenti brevi osservazioni-considerazioni per quanto di competenza tecnica medico-legale . Premesso che si condivide integralmente la completa ed esaustiva, disamina dei fatti e circostanze così come descritta e riportata dai Colleghi CC.TT.UU. , ampiamente escussa in sede di “ contraddittorio “ tra le Parti in sede di operazioni peritali , si ribadisce la sussistenza
, nel caso di specie , di evidenti criticità nelle condotte professionali tenute dai Convenuti . In particolare , aderendo alle considerazini “ tecniche “ di pertinenza specialistica ortopedica già espresse dal Collega , sopra riportate e , sostanzialmente , condivise dai Persona_11
CC.TT.UU. in merito “ all'an-debeatur” si concorda con il riscontro di almeno due “ criticità “ in estrema sintesi sia sotto l'aspetto “ tecnico “ operativo ortopedico chirurgico (“inadeguata - insufficiente compressione interframmentaria …” ) durante l'atto operatorio , sia nella tempistica e “ strategia “ della gestione del ritardo di consolidazione e poi della pseudoartrosi . Ritengo che il comportamento tenuto dal Pz.do sia stato del tutto corretto ed adeguato essendosi , lo. Stesso , sempre attenuto alle direttive ed indicazioni dei “ Curanti “ per cui , nessun addebito e/o “ quota parte “ del maggior danno cagionato dalla “ malpracties “ ritengo vada ascritto alle condotte di Parte Ricorrente . In merito al “ quantum debeatur” relativo al “ maggior danno biologico “ , di natura temporanea e permanente , esitato ed ascrivibile causalmente alle errate -inadeguate condotte professionali tenute dai Convenuti ed ampiamente escusse sia dai CC.TT.UU. e dai C.T.P. ( cfr. Relazione e note Dott.
[...]
) ritengo che quanto proposto dai Colleghi CC.TT.UU. sia sottostimato per le Per_11 seguenti motivazioni “ tecniche “ medico-legali: - Il danno “ complessivo “ permanente biologico attualmente esitato ad , per natura sede entità puo' essere stimato in un Parte_1
“range” non inferiore ad un 12-13% ( omnicomprensivo del danno “ anatomico-disfunzionale - estetico cicatriziale ) anche in riferimento ai valori e criteri tabellari usualmente adottati ,nella prassi valutativa medico-forense, per situazioni di “ impairment “ di analoga portata in ambito di risarcimento civilistico del danno a Persona ( “ … esiti di frattura diafisaria biossea osteosintetizzata , evoluta in pseudoartrosi con lieve-media limitazione funzionale delle articolazioni contigue … “ 11-13% … nel caso in oggetto si aggiunga il danno cicatriziale estetico -disestesico e l'età anagrafica del Pz.do , per cui si ritiene “ equamente “ possa valutarsi in misura non. Inferiore ad 12 - 13 % indicato - cfr. “ , - Controparte_11 CP_12
Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente In responsabilità civile e nell'assicurazione privata contro gli infortuni e le malattie - Giuffre' ed. IIa edizione 2015 “) . -
Di tale danno complessivo 12-13% d'I.P. biologico si puo' ritenere che il “ maggior danno “ causalmente ed esclusivamente ascrivibile alle criticità evidenziate nelle condotte dei Convenuti possa attestarsi ad un 6-7% . - In merito al “ maggior danno biologico “ di natura temporanea , anch'esso ascrivibile causalmente , alle inadeguate condotte professionali “commissive -ed omissive “ ( in particolare ritardi e inadeguata comunicazione col Pz.do e presa in carico delle complicanze …) possa indicarsi in : gg. 7 a ITT ( ricoveri …) , giorni 40 quale I.T.P. al 75% , ulteriore periodo di almeno 90 giorni al 50% ed un ulteriore periodo di I.T.P. c.d. “ minima “ al
25% non meno di 12 mesi. ( dal 28/4 /17 quando iniziarono ad evidenziarsi i primi segni di pseudoartrosi delle fratture al II° intervento , trascorsero ben 16 mesi …) . - Infine appaiono del tutto congrue le spese per complessivi euro 2.513,00 da addebitarsi integralmente a Parte
Convenuta. - Tutto cio' premesso e considerato si richiede ai CC.TT.UU. di rivedere proprie conclusioni “ valutative “ alla luce delle presenti ,motivate, considerazioni tecniche medico- legali..”.
In sostanza i Consulenti di Parte Attrice condividono le argomentazioni del CTU e del suo
Ausiliario attinenti l'an debeatur, ribadendo le criticità che sono state già ampiamente descritte nella bozza peritale.
Infatti, sulla insufficiente compressione nella osteosintesi, a pag. 22 della bozza è scritto: “è verosimile ritenere, anche dalla visione delle immagini del 27/10/2016 che la compressione espletata non sia stata sufficiente, predisponendo pertanto la frattura ad una mancata consolidazione, come di fatto è avvenuto.” e sul lungo intervallo tra diagnosi di pseudoartrosi e reintervento, nella bozza è già stato compiutamente riportato l'iter clinico che ripercorre il
Collega e anzi si è sottolineato a pag. 23 come, all'ultimo controllo clinico eseguito presso la UO di Ortopedia dell'Ospedale di Pesaro il 15.12.2016 dal dr. valutando le RX eseguite 3 Per_7 settimane prima (24.11.2016) e quindi a 60 gg dall'intervento, di fronte a un ritardo di consolidazione dell'ulna, sarebbe stato più opportuno prevedere “l'esecuzione di un controllo a distanza più ravvicinata (a 30/45 gg) di quello invece previsto “al bisogno” come effettivamente fu prescritto”. Infatti, si può ritenere che la prescrizione di “controllo al bisogno” induca il paziente a ritenere che tutto stia andando bene, tanto da non eseguire altri controlli Rx fino al
28.04.2017, quindi a 5 mesi di distanza dal precedente e a 7 mesi dall'intervento. Quando il dr. sottolinea che dal 28.04.2017 “sono passati 16 mesi prima del secondo intervento” in Per_5 realtà evidenzia quanto già precisato in bozza CTU a pag. 24: “risultano tardivi i successivi controlli radiografici prescritti che, se espletati in maniera più seriata, avrebbero potuto accertare la pseudoartrosi più precocemente e la progressiva angolazione del radio con mobilizzazione delle viti e quindi intervenire anticipatamente, indicativamente a maggio 2017 invece che a settembre 2018”.
Il Dott. nell'apprezzare il lavoro svolto dal CTU e dal proprio Ausiliario, ritiene Tes_1
tuttavia come sia stato sottostimato il danno causalmente riconducibile a tale inadeguata condotta, ritenendo più corretto un maggior danno inquadrabile in misura pari al 6-7% su una percentuale di danno complessivo del 12-13%.
A tal proposito, come già espresso in bozza, si specifica come a differenza del Collega siano stati utilizzati i più accreditati baremès di riferimento in ambito medico legale rappresentati dalle
Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico della
SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni) che per la voce di danno Esiti di frattura diafisaria biossea dell'avambraccio indica per l'arto non dominante una percentuale dal 4 al 6% a seconda del dismorfismo del callo osseo e della limitazione funzionale delle articolazioni contigue e per Esiti di frattura diafisaria del radio e dell'ulna trattata chirurgicamente con persistenza di mezzi di sintesi, lieve limitazione funzionale delle articolazioni contigua per l'arto non dominante indica valori par a 5-7 %.
Facendo pertanto riferimento a tale ultima voce tabellare, il CTU ha debitamente valorizzato tale percentuale tenendo conto della componente estetica-cicatriziale e degli esiti di pseudoartrosi che tuttavia risulta allo stato risolta.
Pertanto, tenuto conto del notevole miglioramento funzionale riscontrato in sede di operazioni peritali, della risoluzione del quadro pseudoartrosico, dell'assenza di deficit neurologici, dell'assenza di rilevante callo osseo, si conferma la percentuale indicata sia come somma complessiva sia in ordina al maggior danno.
Per quanto concerne le osservazioni sul danno temporaneo e le spese si precisa che il ragionamento medico legale deve necessariamente discernere il periodo di malattia e le spese che comunque il Sig. avrebbe sostenuto, anche a fronte di un iter non caratterizzato dalle Parte_1
criticità evidenziate: per tali motivi si riconferma quanto già indicato in bozza, precisando peraltro per l'invalidità temporanea come l'iter clinico sia caratterizzato anche da lunghi periodi di interruzione documentale”.
6.Sul punto specifico dell'errore nelle indicazioni terapeutiche del post-operatorio , la questione posta dal motivo di appello è la rilevanza causale della condotta dei sanitari al momento dell'ultimo controllo clinico eseguito presso la Pesaro il Controparte_13
15.12.2016 quando il dr. valutando le RX eseguite 3 settimane prima (24.11.2016) e Per_7 quindi a 60 gg dall'intervento, prescrisse un controllo “al bisogno” mentre secondo il Ctu di fronte a un ritardo di consolidazione dell'ulna, sarebbe stato più opportuno prevedere “l'esecuzione di un controllo a distanza più ravvicinata (a 30/45 gg).
7.Risulta dagli atti e dalle Ctu che:
• il paziente si sottopose a controllo Rx il 28.04.2017, in struttura esterna all'appellata, quindi a 5 mesi di distanza dal precedente e a 7 mesi dall'intervento;
• “la situazione radiografica iniziò a mutare più drasticamente in data 28.04.2017 quando cominciano ad evidenziarsi i segni di allentamento della tenuta delle viti di entrambe le placche, con visualizzazione dei fori delle placche e del tratto iniziale delle viti attraverso di essi: di ciò tuttavia non vi è traccia né nel referto del Radiologo del Centro privato a cui il paziente si è rivolto, né di essi vi è descrizione nel referto dello specialista ortopedico
(Dr. , che visiona le Rx a quasi 2 mesi di distanza dalla loro esecuzione (il Per_3
20.06.2017, cioè 53 gg dopo, per la precisione), e che prescrive magnetoterapia per 40 gg, cautela per 3 mesi e controllo clinico e Rx dopo 2-3 mesi.”
• l'atteggiamento terapeutico attendista è proseguito dopo le successive Rx, del 22.09.2017
(sempre in struttura esterna) che “mostrano un ulteriore riassorbimento dell'osso che circonda le viti e una vistosa mobilizzazione delle placche, le cui estremità sono sollevate rispetto alle corticali cui aderivano, soprattutto nel radio. Lo specialista ortopedico (dr
, che vede queste Rx dopo una dozzina di giorni, descrive nel referto “non completa Per_3 ossificazione della frattura ulnare”, e prescrive “Potenziamento muscolare in acqua
(piscina). -Evitare traumatismi all'arto per 6 mesi (sollevare cose pesanti, traumi sportivi),
Nuovo controllo RX e clinico tra un anno”;
• alle successiva Rx del 19.03.2018 (in struttura esterna) vengono riconosciuti
“angolazione, con convessità esterna e dorsale, sia dell'ulna che del radio” e anche
“evidente riassorbimento della struttura ossea nell'intorno della quasi totalità delle viti metalliche inserite nel radio e nell'ulna”; • solo il 06.04.2018, un nuovo specialista ortopedico, il Dott. a cui il paziente si Per_4 rivolge fa diagnosi di ““Pseudoartrosi III medio avambraccio sinistro con mobilizzazione dei mezzi di sintesi” e prescrive correttamente “ricovero per intervento chirurgico di revisione osteosintesi con innesti ossei autologhi”;
• l'intervento è stato poi eseguito nel settembre del 2018 dopo consulto con il Dott.
Per_1
8.La conclusione che sul punto trae il Ctu è che :
“risultano tardivi i successivi controlli radiografici prescritti che, se espletati in maniera più seriata, avrebbero potuto accertare la pseudoartrosi più precocemente e la progressiva angolazione del radio con mobilizzazione delle viti e quindi intervenire anticipatamente, indicativamente a maggio 2017 invece che a settembre 2018”.
Deve dunque rilevarsi che comunque, indipendentemente dalle indicazioni fornite dal dott. in sede ospedaliera, il paziente si è sottoposto ad accertamento radiografico nell'aprile Per_7
del 2017 e che in tale data la situazione radiografica iniziò a mutare più drasticamente con l'evidenza dei segni di allentamento della tenuta delle viti di entrambe le placche con visualizzazione dei fori delle placche e del tratto iniziale delle viti attraverso di essi.
Da tale momento (aprile 2017) poteva dunque formularsi l'indicazione di un nuovo intervento chirurgico il cui ritardo (dal maggio 2017 al settembre del 2018 secondo le indicazioni del consulente) è interamente imputabile alla tardiva diagnosi di mancata consolidazione delle fratture rispetto all'epoca in cui era già rilevabile radiograficamente (aprile 2017) ed alla scelta attendista (dei medici delle strutture esterne) di non intervenire rimandando a successivi controlli radiografici non correttamente interpretati sino all'aprile 2018.
In definitiva manca la prova che le indicazioni terapeutiche (sui successivi controlli) date nel controllo clinico eseguito presso la UO di Ortopedia dell'Ospedale di Pesaro del 15.12.2016 dal dr. abbiano avuto effettiva rilevanza causale rispetto al ritardo nell'accertamento della Per_7
necessità di un nuovo intervento chirurgico (ritardo che il Ctu colloca a partire dal maggio del
2017).
E' invece certa la rilevanza causale dell'errore nella lettura dei controlli Rx del 28.04.2017 e delle successive indicazioni terapeutiche. Furono dunque i sanitari esterni alla struttura ospedaliera che negligentemente non si accorsero della pseudoartrosi e della progressiva angolazione del radio con mobilizzazione delle viti ed omisero di dare indicazione per un nuovo intervento chirurgico.
9.Di conseguenza correttamente il Ctu e poi il hanno: CP_14
• dapprima ridotto il danno complessivo in considerazione degli esiti comunque attesi a fronte della frattura e del trattamento chirurgico necessario;
• poi parametrato tale danno (effettivo) all'apporto causale attribuibile alla struttura sanitaria responsabile per la fase operatoria e non responsabile per il post-operatorio (secondo quanto avanti esposto), correttamente individuando una percentuale della metà.
10.Quanto poi alla liquidazione percentuale del danno l'appellante formula censure già esaminate e discusse dalla Ctu i cui esiti si condividono e ripropongono:
“Il Dott. nell'apprezzare il lavoro svolto dal CTU e dal proprio Ausiliario, ritiene Tes_1
tuttavia come sia stato sottostimato il danno causalmente riconducibile a tale inadeguata condotta, ritenendo più corretto un maggior danno inquadrabile in misura pari al 6-7% su una percentuale di danno complessivo del 12-13%.
A tal proposito, come già espresso in bozza, si specifica come a differenza del Collega siano stati utilizzati i più accreditati baremès di riferimento in ambito medico legale rappresentati dalle
Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico della
SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni) che per la voce di danno Esiti di frattura diafisaria biossea dell'avambraccio indica per l'arto non dominante una percentuale dal 4 al 6% a seconda del dismorfismo del callo osseo e della limitazione funzionale delle articolazioni contigue e per Esiti di frattura diafisaria del radio e dell'ulna trattata chirurgicamente con persistenza di mezzi di sintesi, lieve limitazione funzionale delle articolazioni contigua per l'arto non dominante indica valori par a 5-7 %.
Facendo pertanto riferimento a tale ultima voce tabellare, il CTU ha debitamente valorizzato tale percentuale tenendo conto della componente estetica-cicatriziale e degli esiti di pseudoartrosi che tuttavia risulta allo stato risolta.
Pertanto, tenuto conto del notevole miglioramento funzionale riscontrato in sede di operazioni peritali, della risoluzione del quadro pseudoartrosico, dell'assenza di deficit neurologici, dell'assenza di rilevante callo osseo, si conferma la percentuale indicata sia come somma complessiva sia in ordina al maggior danno.
Per quanto concerne le osservazioni sul danno temporaneo e le spese si precisa che il ragionamento medico legale deve necessariamente discernere il periodo di malattia e le spese che comunque il Sig. avrebbe sostenuto, anche a fronte di un iter non caratterizzato dalle Parte_1
criticità evidenziate: per tali motivi si riconferma quanto già indicato in bozza, precisando peraltro per l'invalidità temporanea come l'iter clinico sia caratterizzato anche da lunghi periodi di interruzione documentale”.
Il motivo va, nel suo complesso, respinto.
11.Con un secondo motivo di gravame (proposto in via subordinata) si censura la decisione del giudice di prime cure con riferimento al procedimento di calcolo del danno adottato sulla base delle risultanze delle CTU.
Il motivo è parzialmente fondato.
12.Occorre premettere che in tema di responsabilità medica allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.
Si richiama, a conforto di un indirizzo consolidato, Cass. n.21261/24:
“La liquidazione del danno biologico cd. differenziale deve modellarsi sui criteri propri della causalità giuridica, e cioè con riferimento alla percentuale complessiva del danno (nella specie, il
50%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, da cui sottrarre quella non imputabile all'errore medico, del 30%, il cui risultato (20%) postula una liquidazione 'per sottrazione', tra il primo e il secondo valore numerico (50% -30%). Il relativo importo (stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare d'invalidità) risulta inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (20%) se calcolato da 0 a 20; tuttavia, in caso di coesistenza di una menomazione non imputabile ad errore medico e di altra menomazione ad esso riconducibile, vi è spazio per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno differenziale, calcolato come sopra, soltanto nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, si accerti che le due tipologie di postumi (quella indipendente dall'errore medico, nel nostro caso, i postumi dell'infarto, e quella provocata dall'errore medico, nel nostro caso, i postumi dell'ischemia cerebrale), siano in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza, ovvero che la presenza della prima tipologia di postumi incida negativamente, aggravando la situazione del soggetto leso, sui postumi derivanti dall'errore medico. 13.Poiché nella presente fattispecie le lesioni sono concorrenti il calcolo corretto è il seguente:
• età del danneggiato 16 anni;
• tabelle applicabili al momento della presente decisione: tabelle liquidazione danno lieve entità 2024 (nel caso in cui le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vengano modificate nel tempo intercorrente tra l'inizio del giudizio e la sua conclusione il giudice, anche quello d'appello, come nel caso, ha l'obbligo di utilizzare i criteri di liquidazione vigenti al momento della decisione e non quelli precedenti: ex multis Cass. n.
7272/2012, n. 11152/15, depositata il 29 maggio 2015);
• danno al 9% = euro 19020,84
• danno al 6% = euro 9372,59
• danno al 3% (per differenza) euro =9648,25
• danno da permanente da liquidare ridotto al 50% in relazione alla colpa = euro 4824,13
• danno da temporanea totale/indennità giornaliera = euro 55,24
• danno da temporanea 2 gg ITA+30 gg ITP 50% = euro 939,08
• spese mediche pari al 50% di euro 2513,00 = euro 1256,50
14.Non va applicato l'aumento per il cd. danno morale.
Secondo Cass. n. 6444/2023:
“la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale;
da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale”.
Nel caso di specie non possono considerarsi provati circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico riscontrato a carico dell'appellante come si desume dagli accertamenti del Ctu:
“Sintomatologia e riferimenti soggettivi.
In merito alla sintomatologia attuale riferisce notevole miglioramento, “il braccio fa male solo quando cambia il tempo”; riferisce di riuscire, se pur con prudenza, a pratica attività sportiva.
Esame obiettivo:
Soggetto in buone condizioni generali.
Accompagnato a visita dal padre.
, collaborante, orientato S/T, presenta un lieve ritardo del linguaggio. Per_12 Parte_1
Altezza cm. 187, Peso Kg. 78.
Destrimane.
All'arto superiore sinistro si apprezzano due cicatrici volari di cui una curvilinea sul lato radiale di 14 cm e una con distanza max di 3 cm dalla precedente di 15 cm.
Presente altro esito cicatriziale di 12 cm ben consolidato sul bordo ulnare dorsale.
Alle misurazioni perimetriche comparative degli arti superiori si apprezza parità all'avambraccio al terzo prossimale e al braccio dx plus di 0,5 cm, in destrimane.
Il gomito sx è esteso, flette e supina completamente;
pronazione limitata degli ultimi 10°.
Il polso sx flette a 85° e Estende a 85°.
Chiusura a pugno completa, movimenti delle dita della mano completi.
Apparentemente non deficit neurologici e sensitivi a carico dell'arto superiore sx.
Non ulteriori rilievi obiettivi significativi ai fini della presente indagine.
15.In definitiva all'appellante vanno riconosciute:
• per danno non patrimoniale (permanente e temporanea) la somma di euro 5763,21 a valori attuali oltre gli interessi legali (nella misura tempo per tempo vigente) calcolati annualmente sulla somma devalutata sino al momento (equitativamente determinato) del deposito della Ctu in primo grado secondo gli indici Istat-vita ed annualmente rivalutata sino alla data della presente decisione che, convertendo l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta, impone l'attribuzione dei soli interessi legali corrispettivi dalla data della decisione al saldo calcolati sul complessivo ammontare dell'obbligazione di valore al momento della conversione (capitale attualizzato+interessi)
• per danno patrimoniale la somma di euro 1256,50 oltre rivalutazione Istat-vita ed interessi legali calcolati annualmente sulla somma rivalutata dalla data (equitativamente determinata) del deposito della CTU in primo grado sino a quella della presente decisione che, convertendo l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta, impone l'attribuzione dei soli interessi legali corrispettivi dalla data della decisione al saldo calcolati sul complessivo ammontare dell'obbligazione di valore al momento della conversione
(capitale+rivalutazione+interessi)
16.Le spese di lite del doppio grado vanno compensate per i due terzi in ragione della notevole riduzione della domanda ed in considerazione del fatto che, nel corso del primo grado di giudizio, all'esito del deposito della CTU espletata l'Azienda aveva formulato un'offerta transattiva ragionevole pari a euro 6.555,93, oltre spese legali, molto vicina a quanto liquidabile con le tabelle allora vigenti mentre l'originario attore ha insistito per ottenere una liquidazione di oltre
400.000,00 del tutto spropositata.
Per il residuo terzo le spese seguono la soccombenza dell'appellata liquidate con riferimento al decisum secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi al Tribunale/Corte di Appello , (b) valore fino ad euro 26.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, decisione per il primo grado, (d) fasi di studio, introduttiva, trattazione/, decisione per l'appello, (e)liquidazione tra il minimo e la media la media tariffaria.
Le spese di Ctu sono poste a carico delle parti in solido
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza condanna l'appellata a pagare all'appellante:
• a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 5763,21 oltre interessi come in motivazione indicato;
• a titolo di danno patrimoniale la somma di euro 1256,50 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione indicato.
2-operata la compensazione per i due terzi, condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, del residuo terzo delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 1500,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. , cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 1800,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
3-pone definitivamente le spese di Ctu a carico delle parti in solido.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello in data 28 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini