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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 769/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 769/2019
TRA
difeso dall'avv. BARILARI ANTONIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Contr Con
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria CP_1 CP_2
Grandizio ed Ettore Triolo, Varì Paolo, Tiziana Meligrana
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 19.4.2019 il ricorrente esponeva che, in data 19.4.2019 a seguito di richiesta presso l'Agenzia delle Entrate, gli veniva rilasciato degli estratti a ruolo nei quali venivano indicate delle cartelle, specificamente riportate nel ricorso introduttivo, aventi ad oggetto il mancato versamento di contributi IVS ed il mancato versamenti dei premi assicurativi e sanzioni civili.
2. In particolare, parte ricorrente deduce: l'illegittimità per intervenuta prescrizione dei crediti ai sensi secondo il disposto dell'art. 3 comma 9 della L. 33/1995 secondo il quale con decorrenza dal 01.01.1996 la prescrizione di cinque anni fatti salvi gli atti interruttivi intervenuti prima di quella data che lascia inalterato il termine prescrizionale decennale”.
1 Con
3. Si costituivano l' , l' e l' i quali eccepivano 'interesse ad agire CP_5 CP_1 CP_2 del ricorrente stante l'avvenuta notifica della cartella esattoriale per la quale si chiede l'annullamento,
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per l'1.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DEISIONE
1.In via preliminare, occorre verificare la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente.
1.1Sul punto la Corte di Cassazione Sez.6 con ordinanza del 04.05.2017 n. 10809 si è definitivamente pronunciata stabilendo che “ alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte SU n. 19704 del 02/10/2015 secondo cui "Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma
3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione
1.2 Con la nota sentenza a Sezioni Unite n°19704/15, la Suprema Corte, aveva specificato che, “stante la natura “recettizia” degli atti amministrativi (ed in particolare quelli esattivi, quali ad esempio le cartelle di pagamento dell CP_6
), “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento” (e non anche
[...]
l'estratto di ruolo in senso stretto) “della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal ”. Controparte_7
2 1.3 Una successiva sentenza della Suprema Corte (n° 15309/17, depositata in data 20 giugno 2017) rispetto alla decisione in esame, ha chiarito il ruolo e la funzione che esplica il più volte richiamato estratto di ruolo: i giudici hanno osservato che tale documento si configura come una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella di pagamento. Di conseguenza esso è valido ai fini probatori, esclusivamente per verificare la natura tributaria o meno del credito e la conseguente giurisdizione del giudice adito. A riguardo, nell'estratto di ruolo si evince l'effettivo ammontare della pretesa creditoria della Pubblica Amministrazione;
è opportuno osservare che detta analisi inerisce esclusivamente gli aspetti formali dell'estratto di ruolo (tipologia del credito, ente titolare del credito) e non certamente quelli sostanziali, quali, ad esempio, la corretta notifica delle cartelle esattoriali, nel rispetto della disciplina vigente (art. 26, D.P.R. n° 602/73 – art. 60, D.P.R. n° 600/73).
1.4 Sul punto in discussione le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la Sentenza n. n.
26283 del 6 settembre 2022, hanno stabilito che, salvo i pochi casi espressamente previsti dall'art. 3 bis del d.l. n. 146/21, dopo lo spirare dei termini di impugnazione della cartella, i processi aventi ad oggetto l'impugnazione del ruolo esattoriale devono concludersi con una pronuncia di inammissibilità, anche se già pendenti al momento della entrata in vigore della norma.
1.5 L'art. 3 bis del d.l. n. 146/21 prevede che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
1.6 L'indicato articolo ha previsto la non impugnabilità dell'”estratto di ruolo” e limiti all'impugnabilità del “ruolo”, prevedendone la possibilità di impugnazione solo se la cartella non è stata validamente notificata e solo se il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nei rapporti con la
3 pubblica amministrazione (per la partecipazione a una procedura di appalto o per la riscossione di somme o per la perdita di un beneficio).
1.7 La Corte di Cassazione, anche ultimamente con l'ordinanza n.17606 del giugno
2024 ha affermato il principio secondo il quale, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, il debitore deve dimostrare un pregiudizio effettivo e concreto derivante dall'iscrizione a ruolo. Non è sufficiente un pregiudizio potenziale o ipotetico. In particolare, l'interesse ad agire sussiste solo se il debitore prova che l'iscrizione a ruolo gli causa un danno attuale, come: a)
l'impossibilità di partecipare a una procedura di appalto;
b) il blocco di pagamenti da parte di soggetti pubblici;
c) la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
1.8 Questo orientamento rafforza quanto già stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite
n. 26283 del 6 settembre 2022, che aveva limitato l'impugnabilità dell'estratto di ruolo ai casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo.
1.9 In sintesi, la giurisprudenza più recente della Cassazione sottolinea che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, a meno che il debitore non dimostri un interesse concreto e attuale derivante da un pregiudizio effettivo causato dall'iscrizione a ruolo.
2.Nel caso che ci interessa non avendo dimostrato il ricorrente, la perdita dei benefici nei rapporti con la P.A. a causa della sua situazione debitoria, ne deriva che non vi sussiste l'interesse ad agire ex art.100 cpc pertanto la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
3. Stante la natura della causa e le controversie risultanze giurisprudenziali e la quasi totale inattività istruttoria si ritiene equo compensare integralmente le spese del giudizio
PQM
Il giudice del Lavoro, gop. Dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire
4 Compensa le spese di lite
Così deciso 8.4.2025
Il giudice
Il gop dott.ssa Susanna Cirianni
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