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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/04/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 219/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 219/2025
Oggi 24 aprile 2025 innanzi al dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
L'avv. FRANCO BARATTI in proprio
Per , già dichiarata contumace, nessuno è comparso. CP_1
L'avv. Baratti insiste ne ricorso. Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 219/2025 promossa da:
AVV. FRANCO BARATTI (C.F. ) in proprio ATTORE C.F._1
contro
(C.F. CONVENUTA contumace CP_1 C.F._2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che l'avv. Franco Baratti chiede la condanna di al pagamento della CP_1
complessiva somma di € 6.220,32 (già comprensiva di spese gen., IVA e CPA), oltre ad €
115,06 a titolo di rimborso della tassa di liquidazione ed € 16,00 per marca da bollo, e, quindi, complessivamente € 6.351,38, oltre interessi dalla data della domanda giudiziale, quale saldo dovuto (al netto degli acconti ricevuti) per l'attività professionale svolta in favore della
[...]
, nonché il complessivo importo di € 1677,99 (già comprensivo di spese gen., IVA e CP_1
CPA), oltre € 172,50 per esborsi, a titolo di rimborso spese di lite liquidate nell'ordinanza di sequestro conservativo emessa in favore di esso ricorrente (procedimento n. 12558/24 RG) in danno della;
Pt_1
che, a sostegno della domanda, il ricorrente deduce: pagina 2 di 4 1) di aver assistito la convenuta nella predisposizione dell'istanza di ammissione al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento presso l'Organismo di Composizione della
Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Brescia (procedimento n. 44/23) e di aver successivamente predisposto e depositato ricorso per accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 67-73 CCII (procedimento n. 454-
1/23), successivamente respinto dal giudice;
2) di aver, quindi, depositato nuova istanza di ammissione al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento presso l'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Brescia (procedimento n. 6/24) e di aver successivamente predisposto e depositato nuovo ricorso per accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 67-73 CCII (procedimento n. 68-1/24), dichiarato inammissibile dal giudice;
3) di aver assistito la cliente nella procedura esecutiva immobiliare n. 78/21 RG, avanti al
Tribunale di Brescia, costituendosi quale nuovo difensore, partecipando all'udienza del
4.7.23 e gestendo i rapporti con il custode e con il professionista delegato alle operazioni di vendita;
4) di avere, infine, predisposto, sempre nell'interesse della , ricorso ex art. 591 ter CP_1
c.p.c. avverso l'avviso di vendita;
5) di avere ottenuto parere di congruità in merito alla parcella dal proprio Ordine
Professionale;
6) che il Tribunale di Brescia, su ricorso di esso ricorrente, aveva emesso ordinanza di sequestro conservativo in danno della resistente liquidando le spese di lite in complessivi € 1322,00;
che la resistente non si è costituita;
rilevato che l'attività professionale svolta dall'avv. Baratti risulta comprovata dalla documentazione prodotta;
preso atto dei pareri di congruità espressi dall'Ordine degli Avvocati di Brescia;
pagina 3 di 4
ritenuto che
l'onorario, considerata l'attività svolta ed in assenza di contestazioni da parte della resistente, rimasta contumace, possa essere liquidato come richiesto dal professionista, e detratto l'acconto versato, in € 4263,06 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge, e, quindi, complessivamente, € 6.220,32, oltre esborsi per € 131,06 e, quindi, complessivamente € 6351,38; che a tale importo va aggiunto l'importo di € 1150,00 per compenso (oltre spese gen.,
IVA e CPA), e quindi complessivamente € 1677,99 a titolo di rimborso spese di lite liquidate nell'ordinanza di sequestro conservativo (procedimento n. 12558/24 RG), oltre spese vive per €
172,50, e quindi complessivamente € 1850,49; che, pertanto, la resistente va condannata al pagamento del complessivo importo di €
8.201,87 oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo;
che le spese del procedimento vanno poste a carico della resistente e liquidate ex DM
55/2014, tenuto conto dell'oggetto della causa ed in assenza di opposizione della controparte, in base ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, come, peraltro, da nota spese prodotta dal ricorrente;
oltre a spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
visti gli artt. 28 legge 794/1942 e 14 d.lgs. 150/2011,
- condanna , per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore CP_1
del ricorrente avv. Franco Baratti della somma di € 8.201,87, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 1700,00 per compenso oltre a spese generali, IVA e CPA.
Brescia, 24 aprile 2025
Il giudice Marina Mangosi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 219/2025
Oggi 24 aprile 2025 innanzi al dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
L'avv. FRANCO BARATTI in proprio
Per , già dichiarata contumace, nessuno è comparso. CP_1
L'avv. Baratti insiste ne ricorso. Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 219/2025 promossa da:
AVV. FRANCO BARATTI (C.F. ) in proprio ATTORE C.F._1
contro
(C.F. CONVENUTA contumace CP_1 C.F._2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che l'avv. Franco Baratti chiede la condanna di al pagamento della CP_1
complessiva somma di € 6.220,32 (già comprensiva di spese gen., IVA e CPA), oltre ad €
115,06 a titolo di rimborso della tassa di liquidazione ed € 16,00 per marca da bollo, e, quindi, complessivamente € 6.351,38, oltre interessi dalla data della domanda giudiziale, quale saldo dovuto (al netto degli acconti ricevuti) per l'attività professionale svolta in favore della
[...]
, nonché il complessivo importo di € 1677,99 (già comprensivo di spese gen., IVA e CP_1
CPA), oltre € 172,50 per esborsi, a titolo di rimborso spese di lite liquidate nell'ordinanza di sequestro conservativo emessa in favore di esso ricorrente (procedimento n. 12558/24 RG) in danno della;
Pt_1
che, a sostegno della domanda, il ricorrente deduce: pagina 2 di 4 1) di aver assistito la convenuta nella predisposizione dell'istanza di ammissione al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento presso l'Organismo di Composizione della
Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Brescia (procedimento n. 44/23) e di aver successivamente predisposto e depositato ricorso per accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 67-73 CCII (procedimento n. 454-
1/23), successivamente respinto dal giudice;
2) di aver, quindi, depositato nuova istanza di ammissione al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento presso l'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Brescia (procedimento n. 6/24) e di aver successivamente predisposto e depositato nuovo ricorso per accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 67-73 CCII (procedimento n. 68-1/24), dichiarato inammissibile dal giudice;
3) di aver assistito la cliente nella procedura esecutiva immobiliare n. 78/21 RG, avanti al
Tribunale di Brescia, costituendosi quale nuovo difensore, partecipando all'udienza del
4.7.23 e gestendo i rapporti con il custode e con il professionista delegato alle operazioni di vendita;
4) di avere, infine, predisposto, sempre nell'interesse della , ricorso ex art. 591 ter CP_1
c.p.c. avverso l'avviso di vendita;
5) di avere ottenuto parere di congruità in merito alla parcella dal proprio Ordine
Professionale;
6) che il Tribunale di Brescia, su ricorso di esso ricorrente, aveva emesso ordinanza di sequestro conservativo in danno della resistente liquidando le spese di lite in complessivi € 1322,00;
che la resistente non si è costituita;
rilevato che l'attività professionale svolta dall'avv. Baratti risulta comprovata dalla documentazione prodotta;
preso atto dei pareri di congruità espressi dall'Ordine degli Avvocati di Brescia;
pagina 3 di 4
ritenuto che
l'onorario, considerata l'attività svolta ed in assenza di contestazioni da parte della resistente, rimasta contumace, possa essere liquidato come richiesto dal professionista, e detratto l'acconto versato, in € 4263,06 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge, e, quindi, complessivamente, € 6.220,32, oltre esborsi per € 131,06 e, quindi, complessivamente € 6351,38; che a tale importo va aggiunto l'importo di € 1150,00 per compenso (oltre spese gen.,
IVA e CPA), e quindi complessivamente € 1677,99 a titolo di rimborso spese di lite liquidate nell'ordinanza di sequestro conservativo (procedimento n. 12558/24 RG), oltre spese vive per €
172,50, e quindi complessivamente € 1850,49; che, pertanto, la resistente va condannata al pagamento del complessivo importo di €
8.201,87 oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo;
che le spese del procedimento vanno poste a carico della resistente e liquidate ex DM
55/2014, tenuto conto dell'oggetto della causa ed in assenza di opposizione della controparte, in base ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, come, peraltro, da nota spese prodotta dal ricorrente;
oltre a spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
visti gli artt. 28 legge 794/1942 e 14 d.lgs. 150/2011,
- condanna , per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore CP_1
del ricorrente avv. Franco Baratti della somma di € 8.201,87, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 1700,00 per compenso oltre a spese generali, IVA e CPA.
Brescia, 24 aprile 2025
Il giudice Marina Mangosi
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