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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/07/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1609/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1609/2018 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in VIA A. DIAZ 86/B 98070 ACQUEDOLCI presso lo studio dell'avv. RUSSO
CIARRO CARMELO, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
CONTRO
, C.F. nella sua qualità di Controparte_1 C.F._2 marito ed erede di , elettivamente domiciliato in Capo Persona_1
d'Orlando, via Trazzera Marina, 46, presso lo studio dell'avv. GERMANA'
ANNALISA, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: convalida offerta reale ex art. 1210 c.c.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 chiedeva la convalida dell'offerta reale eseguita nei confronti di
[...]
in data 20 maggio 2016, nonché del successivo deposito Persona_1 liberatorio e, per l'effetto, la condanna al rilascio dei beni immobili.
L'attrice esponeva che tale offerta era stata effettuata per dare esecuzione alla sentenza n. 38/07 del 15 - 22/01/2007 della Corte di
Appello di Messina, notificata il 19/02/2007 ed il 26/02/2007 e notificata in forma esecutiva in data 18 marzo 2016, di conferma della sentenza n.
1 2567/02 R.S. del 12/09 - 10/10/2002 Tribunale di Patti, che, in accoglimento dell'azione ex art. 2932 c.c., aveva disposto il trasferimento a del "fondicello rustico con Parte_1 soprastante fabbricato rurale sito in Capo d'Orlando c.da Carrà (o
Pinnice), confinante con fondicello di proprietà , con Controparte_2 spiaggia mare e con rilievo ferroviario, in Catasto alla partita 5348, foglio
9 part. 329; 333 e 728 (terreno) - e fabbricato rurale in catasto alla partita
5349 foglio 9 part. 330", condizionandolo al pagamento del restante importo di 35.000.00 lire.
Con comparsa di risposta si costituiva la convenuta, la quale, in via preliminare, eccepiva la pendenza presso l'intestato Tribunale di un giudizio tra le medesime parti avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento del rapporto intercorrente tra le stesse, atteso che la aveva offerto di versare il saldo del prezzo indicato in Parte_1 sentenza per la prima volta a distanza di 9 anni dalla pronuncia in secondo grado e, conseguentemente, eccepiva anche nel presente giudizio la gravità dell'inadempimento da parte dell'odierna attrice.
Rilevava, altresì, che il prezzo offerto doveva ritenersi inadeguato, poiché che nelle more il valore dei beni immobili era aumentato per opera di migliorie apportate dalla;
infine, eccepiva l'erroneità Per_1 della determinazione dell'importo offerto, stante l'intervenuta prescrizione del credito presuntivamente compensato a titolo di spese legali liquidate con la sentenza n. 38/2007 depositata dalla Corte
d'Appello di Messina in data 22.01.2007, con cui la Corte territoriale aveva condannato la Sig.ra al rimborso di metà delle Persona_1 spese di lite, liquidate in €. 1.495,00 oltre spese generali, iva e cpa.
La causa veniva una prima volta sospesa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e, successivamente, per la morte della convenuta . Persona_1
Il giudizio veniva tempestivamente riassunto dall'attrice in data 9.10.2023 nei confronti degli Eredi dell'originaria convenuta e si costituiva il di lei marito, , il quale faceva proprie le eccezioni già Controparte_1 avanzate dalla propria dante causa.
2 Infine, all'udienza del 16/4/2025, la causa veniva assunta in decisione coi termini di cui agli artt. 281 quinquies e 190 cpc.
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Come noto, “il procedimento di convalida dell'offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, è un giudizio di liberazione coattiva del debitore, essendo la sentenza che lo definisce volta ad estinguere, con efficacia costitutiva, il debito, accertando la validità del deposito, ai sensi dell'art. 76 e ss. disp. att. c.c., a favore del creditore;
oggetto di tale procedimento è la verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa, affinché il debitore si liberi della sua obbligazione” (Cass. civ. n. 21757/2021).
Relativamente alla prestazione consistente nel pagamento di una somma di denaro, la convalida giudiziale richiede, sul piano formale, le seguenti verifiche: - che l'offerta reale sia stata effettuata secondo le forme previste dagli art. 1208 e 1209 comma 1 c.c., 73 e 74 disp. att. c.c., ed in particolare mediante diretta presentazione del denaro al domicilio del creditore eseguita da un notaio o da un ufficiale giudiziario;
- che il creditore abbia rifiutato di accettare l'offerta (art. 1210 comma 1 c.c.);
- che l'ufficiale giudiziario abbia notificato al creditore un'intimazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la somma sarà depositata (istituto di credito, ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.c.); - che il debitore abbia depositato della somma;
- che il verbale di deposito redatto dal notaio o dall'ufficiale giudiziario sia stato notificato al creditore non comparso con l'invito a ritirare la somma depositata (art. 1212 c.c. e 78 disp. att. c.c.).
Dai documenti prodotti in giudizio si evince la sussistenza di tutti i requisiti sopracitati (cfr., in particolare, documenti nn. 6 e 7 allegati all'atto di citazione).
Prive di pregio risultano, invece, le eccezioni di parte convenuta volte a giustificare il proprio rifiuto a ricevere ed accettare l'offerta reale.
In primo luogo, deve rilevarsi che con pronuncia passata in giudicato è stata rigettata la domanda di risoluzione del rapporto per
3 inadempimento della nvocata dalla nel giudizio Parte_1 Per_1
R.G. n. 1040/2016 Tribunale di Patti (cfr. pronunce del Tribunale di Patti e della Corte d'appello di Messina allegate al ricorso in riassunzione del
16.05.2023). In tale giudizio, infatti, è stata espressamente esclusa la configurabilità di un grave inadempimento in capo all'odierna attrice, con la conseguenza della perdurante validità del rapporto tra le parti.
In secondo luogo, non si riscontra l'erroneità dell'importo offerto da parte della Parte_1
Dalla produzione documentale si evince che nessuna compensazione è stata operata dall'attrice nell'offerta reale, atteso che l'importo è stato offerto nell'intero, così come indicato nella sentenza ex art. 2932 c.c., comprensivo di interessi legali medio tempore maturati e con riserva di adeguare l'importo stesso. (cfr. verbale di offerta reale).
Infine, le presunte migliorie invocate da parte convenuta, oltre ad essere state solo genericamente citate, riguardano fatti che esulano dalla sfera di conoscenza dell'attrice.
Sul punto si richiama il costante orientamento giurisprudenziale in base al quale l'onere di contestazione specifica opera solo rispetto ai fatti noti e non anche nei confronti dei fatti ignoti alla parte interessata e, in ogni caso, “non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”. (cfr. Cass. civ. n. 22055/2017).
Tanto premesso, va dichiarata la validità dell'offerta reale e del successivo deposito liberatorio, con conseguente declaratoria di liberazione dell'attrice dalle obbligazioni indicate nella sentenza n. 38/07 del 15 - 22/01/2007 della Corte d'appello di Messina;
va ordinata altresì al competente Conservatore dei RR.II. l'annotazione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 1609/2018, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Convalida l'offerta reale della somma di € 21.119,11 formulata da
[...]
in favore di in data 20 maggio 2016 e il Parte_1 Persona_1 deposito liberatorio eseguito in data 31 maggio 2016 presso la Filiale di
Brolo di Intesa San Paolo;
Dichiara la liberazione dell'attrice dall'obbligazione pecuniaria indicata nella sentenza n. 38/07 del 15 - 22/01/2007 della Corte d'appello di
Messina, ordinando altresì al competente Conservatore dei RR.II.
l'annotazione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
Per l'effetto, ordina ai convenuti Eredi di e quindi a Persona_1
, il rilascio del bene oggetto della Sentenza n. 2567/02 Controparte_1
R.S. del Tribunale di Patti confermata dalla Sentenza n. 38/07 della Corte di Appello di Messina, libero e sgombro da persone e cose.
Condanna parte convenuta al pagamento di spese e compensi professionali che si liquidano in € 3.663,00 (di cui € 266,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessori di legge.
Patti, 21/07/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1609/2018 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in VIA A. DIAZ 86/B 98070 ACQUEDOLCI presso lo studio dell'avv. RUSSO
CIARRO CARMELO, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
CONTRO
, C.F. nella sua qualità di Controparte_1 C.F._2 marito ed erede di , elettivamente domiciliato in Capo Persona_1
d'Orlando, via Trazzera Marina, 46, presso lo studio dell'avv. GERMANA'
ANNALISA, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: convalida offerta reale ex art. 1210 c.c.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 chiedeva la convalida dell'offerta reale eseguita nei confronti di
[...]
in data 20 maggio 2016, nonché del successivo deposito Persona_1 liberatorio e, per l'effetto, la condanna al rilascio dei beni immobili.
L'attrice esponeva che tale offerta era stata effettuata per dare esecuzione alla sentenza n. 38/07 del 15 - 22/01/2007 della Corte di
Appello di Messina, notificata il 19/02/2007 ed il 26/02/2007 e notificata in forma esecutiva in data 18 marzo 2016, di conferma della sentenza n.
1 2567/02 R.S. del 12/09 - 10/10/2002 Tribunale di Patti, che, in accoglimento dell'azione ex art. 2932 c.c., aveva disposto il trasferimento a del "fondicello rustico con Parte_1 soprastante fabbricato rurale sito in Capo d'Orlando c.da Carrà (o
Pinnice), confinante con fondicello di proprietà , con Controparte_2 spiaggia mare e con rilievo ferroviario, in Catasto alla partita 5348, foglio
9 part. 329; 333 e 728 (terreno) - e fabbricato rurale in catasto alla partita
5349 foglio 9 part. 330", condizionandolo al pagamento del restante importo di 35.000.00 lire.
Con comparsa di risposta si costituiva la convenuta, la quale, in via preliminare, eccepiva la pendenza presso l'intestato Tribunale di un giudizio tra le medesime parti avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento del rapporto intercorrente tra le stesse, atteso che la aveva offerto di versare il saldo del prezzo indicato in Parte_1 sentenza per la prima volta a distanza di 9 anni dalla pronuncia in secondo grado e, conseguentemente, eccepiva anche nel presente giudizio la gravità dell'inadempimento da parte dell'odierna attrice.
Rilevava, altresì, che il prezzo offerto doveva ritenersi inadeguato, poiché che nelle more il valore dei beni immobili era aumentato per opera di migliorie apportate dalla;
infine, eccepiva l'erroneità Per_1 della determinazione dell'importo offerto, stante l'intervenuta prescrizione del credito presuntivamente compensato a titolo di spese legali liquidate con la sentenza n. 38/2007 depositata dalla Corte
d'Appello di Messina in data 22.01.2007, con cui la Corte territoriale aveva condannato la Sig.ra al rimborso di metà delle Persona_1 spese di lite, liquidate in €. 1.495,00 oltre spese generali, iva e cpa.
La causa veniva una prima volta sospesa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e, successivamente, per la morte della convenuta . Persona_1
Il giudizio veniva tempestivamente riassunto dall'attrice in data 9.10.2023 nei confronti degli Eredi dell'originaria convenuta e si costituiva il di lei marito, , il quale faceva proprie le eccezioni già Controparte_1 avanzate dalla propria dante causa.
2 Infine, all'udienza del 16/4/2025, la causa veniva assunta in decisione coi termini di cui agli artt. 281 quinquies e 190 cpc.
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Come noto, “il procedimento di convalida dell'offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, è un giudizio di liberazione coattiva del debitore, essendo la sentenza che lo definisce volta ad estinguere, con efficacia costitutiva, il debito, accertando la validità del deposito, ai sensi dell'art. 76 e ss. disp. att. c.c., a favore del creditore;
oggetto di tale procedimento è la verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa, affinché il debitore si liberi della sua obbligazione” (Cass. civ. n. 21757/2021).
Relativamente alla prestazione consistente nel pagamento di una somma di denaro, la convalida giudiziale richiede, sul piano formale, le seguenti verifiche: - che l'offerta reale sia stata effettuata secondo le forme previste dagli art. 1208 e 1209 comma 1 c.c., 73 e 74 disp. att. c.c., ed in particolare mediante diretta presentazione del denaro al domicilio del creditore eseguita da un notaio o da un ufficiale giudiziario;
- che il creditore abbia rifiutato di accettare l'offerta (art. 1210 comma 1 c.c.);
- che l'ufficiale giudiziario abbia notificato al creditore un'intimazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la somma sarà depositata (istituto di credito, ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.c.); - che il debitore abbia depositato della somma;
- che il verbale di deposito redatto dal notaio o dall'ufficiale giudiziario sia stato notificato al creditore non comparso con l'invito a ritirare la somma depositata (art. 1212 c.c. e 78 disp. att. c.c.).
Dai documenti prodotti in giudizio si evince la sussistenza di tutti i requisiti sopracitati (cfr., in particolare, documenti nn. 6 e 7 allegati all'atto di citazione).
Prive di pregio risultano, invece, le eccezioni di parte convenuta volte a giustificare il proprio rifiuto a ricevere ed accettare l'offerta reale.
In primo luogo, deve rilevarsi che con pronuncia passata in giudicato è stata rigettata la domanda di risoluzione del rapporto per
3 inadempimento della nvocata dalla nel giudizio Parte_1 Per_1
R.G. n. 1040/2016 Tribunale di Patti (cfr. pronunce del Tribunale di Patti e della Corte d'appello di Messina allegate al ricorso in riassunzione del
16.05.2023). In tale giudizio, infatti, è stata espressamente esclusa la configurabilità di un grave inadempimento in capo all'odierna attrice, con la conseguenza della perdurante validità del rapporto tra le parti.
In secondo luogo, non si riscontra l'erroneità dell'importo offerto da parte della Parte_1
Dalla produzione documentale si evince che nessuna compensazione è stata operata dall'attrice nell'offerta reale, atteso che l'importo è stato offerto nell'intero, così come indicato nella sentenza ex art. 2932 c.c., comprensivo di interessi legali medio tempore maturati e con riserva di adeguare l'importo stesso. (cfr. verbale di offerta reale).
Infine, le presunte migliorie invocate da parte convenuta, oltre ad essere state solo genericamente citate, riguardano fatti che esulano dalla sfera di conoscenza dell'attrice.
Sul punto si richiama il costante orientamento giurisprudenziale in base al quale l'onere di contestazione specifica opera solo rispetto ai fatti noti e non anche nei confronti dei fatti ignoti alla parte interessata e, in ogni caso, “non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”. (cfr. Cass. civ. n. 22055/2017).
Tanto premesso, va dichiarata la validità dell'offerta reale e del successivo deposito liberatorio, con conseguente declaratoria di liberazione dell'attrice dalle obbligazioni indicate nella sentenza n. 38/07 del 15 - 22/01/2007 della Corte d'appello di Messina;
va ordinata altresì al competente Conservatore dei RR.II. l'annotazione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 1609/2018, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Convalida l'offerta reale della somma di € 21.119,11 formulata da
[...]
in favore di in data 20 maggio 2016 e il Parte_1 Persona_1 deposito liberatorio eseguito in data 31 maggio 2016 presso la Filiale di
Brolo di Intesa San Paolo;
Dichiara la liberazione dell'attrice dall'obbligazione pecuniaria indicata nella sentenza n. 38/07 del 15 - 22/01/2007 della Corte d'appello di
Messina, ordinando altresì al competente Conservatore dei RR.II.
l'annotazione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
Per l'effetto, ordina ai convenuti Eredi di e quindi a Persona_1
, il rilascio del bene oggetto della Sentenza n. 2567/02 Controparte_1
R.S. del Tribunale di Patti confermata dalla Sentenza n. 38/07 della Corte di Appello di Messina, libero e sgombro da persone e cose.
Condanna parte convenuta al pagamento di spese e compensi professionali che si liquidano in € 3.663,00 (di cui € 266,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessori di legge.
Patti, 21/07/2025
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