Art. 2. (Mercato risicolo)
In attuazione di quanto prevedono il secondo comma dell'articolo 71 , l' articolo 72 e l' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , per il coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati, e per le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione del riso, l'Ente nazionale risi e le regioni interessate concordano i rispettivi interventi per la regolazione del mercato risicolo, sulla base di una programmazione annuale.
In attuazione di quanto prevedono il secondo comma dell'articolo 71 , l' articolo 72 e l' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , per il coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati, e per le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione del riso, l'Ente nazionale risi e le regioni interessate concordano i rispettivi interventi per la regolazione del mercato risicolo, sulla base di una programmazione annuale.