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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4/2024
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A NO
T R I B U N A L E D I B A R I
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 17.06.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 4/2024
T R A
1 , nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente a[...] (C.F.
), Rappr. e dif. dall'Avv. Roberto Giglio C.F._1
( ) e dall'avv. Girolamo Ceci C.F._2
( C.F._3
E
CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Servodio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.01.2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, l' e ne chiedeva la condanna CP_1
alla corresponsione, in suo favore, della prestazione di cui al ricorso per i postumi conseguenti all'infortunio in itinere di cui era rimasto vittima, oltre accessori e spese di lite, già inutilmente chiesti in sede amministrativa.
Il resistente si costituiva, invocando il rigetto della domanda. Era espletata CTU. Successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente, tra cui anche quelle provenienti dalle ex Preture Circondariali risalenti ai primi anni
'90 (nella misura di svariate migliaia) nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di Codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 ed assegnate al Giudicante, trattata la causa dapprima ai
2 sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l.
n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Va premesso che con il D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 è stata codificata in materia di assicurazioni sociali, con l'evidente finalità di rendere più concreta ed effettiva la tutela del lavoratore, la risarcibilità del danno biologico.
Tale danno, nell'art. 13 del D. Lgs. citato, viene definito come lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona, il cui ristoro deve essere determinato in misura indipendente dalla capacità di produrre reddito del danneggiato, riguardando il vulnus del bene salute in sé e per sé considerato.
La valutazione delle conseguenze delle lesioni dell'integrità psicofisica viene operata con una specifica "tabella delle menomazioni", che contiene un'ampia elencazione di casi di menomazione a seguito di lesioni e malattie che interessano il lavoratore quale componente della società, ma con l'attenzione dovuta alle fattispecie di origine lavorativa o collegate direttamente all'attività professionale svolta dall'assistito.
La prestazione previdenziale prevista per il risarcimento del danno consiste in un indennizzo, che si sostituisce alla rendita di cui all'art. 66, comma 1, numero 2), del T.U. del 1965, e che è determinato in misura indipendente dalla capacità di produrre reddito del danneggiato, in conformità con la caratteristica
3 specifica del danno biologico, che è svincolato dall'elemento reddito.
In particolare, l'indennizzo viene erogato, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico": in capitale, per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al
16%; in rendita, per le menomazioni di grado pari o superiore al
16%. La tabella si fonda sul sistema "a punto variabile" in funzione dell'età e del grado di invalidità; in particolare, il valore del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e funzione decrescente dell'età del soggetto. Per l'indennizzo in capitale, la tabella, suddivisa per fasce di età e per sesso, individua l'importo da erogare, corrispondente al grado di invalidità; per la rendita, definendo l'importo annuo rispetto al grado di invalidità.
Venendo alla fattispecie in esame, va osservato che, all'esito della
CTU, ammessa al fine di determinare se e in che misura il ricorrente abbia subito postumi permanenti in seguito all'infortunio in itinere per cui è causa, il CTU ha accertato la percentuale del 9% già riconosciuta dall . Ritiene il Giudice CP_1
di poter condividere le conclusioni, adeguatamente e correttamente motivate, del consulente tecnico d'ufficio, anche in ragione della completezza delle indagini peritali espletate.
Le parti, del resto, non hanno opposto censure alla CTU.
La domanda va quindi rigettata.
In applicazione dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c., il ricorrente, nonostante la soccombenza, non può essere condannato al pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
4 - Rigetta la domanda;
- Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 17.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
5
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A NO
T R I B U N A L E D I B A R I
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 17.06.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 4/2024
T R A
1 , nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente a[...] (C.F.
), Rappr. e dif. dall'Avv. Roberto Giglio C.F._1
( ) e dall'avv. Girolamo Ceci C.F._2
( C.F._3
E
CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Servodio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.01.2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, l' e ne chiedeva la condanna CP_1
alla corresponsione, in suo favore, della prestazione di cui al ricorso per i postumi conseguenti all'infortunio in itinere di cui era rimasto vittima, oltre accessori e spese di lite, già inutilmente chiesti in sede amministrativa.
Il resistente si costituiva, invocando il rigetto della domanda. Era espletata CTU. Successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente, tra cui anche quelle provenienti dalle ex Preture Circondariali risalenti ai primi anni
'90 (nella misura di svariate migliaia) nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di Codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 ed assegnate al Giudicante, trattata la causa dapprima ai
2 sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l.
n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Va premesso che con il D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 è stata codificata in materia di assicurazioni sociali, con l'evidente finalità di rendere più concreta ed effettiva la tutela del lavoratore, la risarcibilità del danno biologico.
Tale danno, nell'art. 13 del D. Lgs. citato, viene definito come lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona, il cui ristoro deve essere determinato in misura indipendente dalla capacità di produrre reddito del danneggiato, riguardando il vulnus del bene salute in sé e per sé considerato.
La valutazione delle conseguenze delle lesioni dell'integrità psicofisica viene operata con una specifica "tabella delle menomazioni", che contiene un'ampia elencazione di casi di menomazione a seguito di lesioni e malattie che interessano il lavoratore quale componente della società, ma con l'attenzione dovuta alle fattispecie di origine lavorativa o collegate direttamente all'attività professionale svolta dall'assistito.
La prestazione previdenziale prevista per il risarcimento del danno consiste in un indennizzo, che si sostituisce alla rendita di cui all'art. 66, comma 1, numero 2), del T.U. del 1965, e che è determinato in misura indipendente dalla capacità di produrre reddito del danneggiato, in conformità con la caratteristica
3 specifica del danno biologico, che è svincolato dall'elemento reddito.
In particolare, l'indennizzo viene erogato, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico": in capitale, per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al
16%; in rendita, per le menomazioni di grado pari o superiore al
16%. La tabella si fonda sul sistema "a punto variabile" in funzione dell'età e del grado di invalidità; in particolare, il valore del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e funzione decrescente dell'età del soggetto. Per l'indennizzo in capitale, la tabella, suddivisa per fasce di età e per sesso, individua l'importo da erogare, corrispondente al grado di invalidità; per la rendita, definendo l'importo annuo rispetto al grado di invalidità.
Venendo alla fattispecie in esame, va osservato che, all'esito della
CTU, ammessa al fine di determinare se e in che misura il ricorrente abbia subito postumi permanenti in seguito all'infortunio in itinere per cui è causa, il CTU ha accertato la percentuale del 9% già riconosciuta dall . Ritiene il Giudice CP_1
di poter condividere le conclusioni, adeguatamente e correttamente motivate, del consulente tecnico d'ufficio, anche in ragione della completezza delle indagini peritali espletate.
Le parti, del resto, non hanno opposto censure alla CTU.
La domanda va quindi rigettata.
In applicazione dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c., il ricorrente, nonostante la soccombenza, non può essere condannato al pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
4 - Rigetta la domanda;
- Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 17.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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