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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 25/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 55 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 25/03/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TORGE ANNA MARIA la quale chiede la decisione con compensazione delle spese di lite e per l'avv. GUSSAGO ALESSANSRA in CP_1 sostituzione dell'avv. DE TULLIO LUISA la quale si riporta insistendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE I.N.A.I.L. 67100 L'AQUILA con l'avv. DE TULLIO LUISA
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.1.2024 - assumendo che aveva Parte_1
inoltrato all' domanda per il riconoscimento delle malattie professionali CP_1
consistenti in ““ernie discali e sindrome del tunnel carpale” e lamentando che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti – chiedeva, il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo per il danno biologico per le malattie professionali addotte rispettivamente per l'ernia discale in misura pari o superiore al 7% e per il tunnel carpale un'inabilità permanente nella misura del 6% con richiesta di unificazione delle stesse.
In particolare, la ricorrente affermava che la suddetta patologia fosse riconducibile all'esercizio dell'attività lavorativa che la stessa aveva svolto 28/06/2002 come addetta alle pulizie presso l'Istituto Don Orione di Avezzano.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto di prova CP_1
dell'esposizione a rischio e del nesso causale tra le malattie denunciate ed il lavoro svolto dalla ricorrente.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Dall'esame dell'estratto contributivo risulta che la ricorrente dall'anno 2002 ha lavorato alle dipendenze di varie società ed associazioni”.
I testi escussi, colleghi di lavoro delle ricorrente, hanno confermato che la stessa lavora dal 28/06/2002 come addetta alle pulizie presso l'Istituto Don Orione di Avezzano;
- con le mansioni di addetta alla pulizia del piano terra della struttura, (uffici direzionali, gli scivoli, la palestra e la portineria) , e del piano superiore (pulizia di stanze e bagni, con orario di lavoro dalle ore 6.00 alle ore 13.00 per complessive 38 ore settimanali:
Gli stesi testi hanno anche confermato che la ricorrente nello svolgimento del suo lavoro deve sollevare e trasportare secchi di acqua-nello svolgimento della propria attività è costretta a caricare secchi contenenti acqua e sacchi della spazzatura;
la stessa ricorrente provvede anche a sistemare il magazzino caricando e scaricando bancali con taniche circa 5 litri di acqua ciascuna;
nonché sistemando i materiali per la pulizia che pesano anche 25 kg.
Il teste ha inoltre precisato che “le taniche pesano anche 20 kg. Testimone_1
Il consulente tecnico d'ufficio dott. ha concluso che sulla base degli Testimone_2
elementi clinico - documentali in atti, la Sig.ra risulti - in termini di elevata Parte_1
probabilità - affetta dalla malattia professionale : “sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado medio” dalla quale residua una invalidità permanente pari al 4%
(quattro per cento) della totale, comprensiva delle limitazioni funzionali, in termini di danno biologico. Per quanto attiene la voce tabellare utilizzata il sottoscritto si è riferito al codice 163; con decorrenza dalla data della domanda amministrativa”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico – legale, alla quale ci si richiama integralmente.
Il ricorrente da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., la domanda deve, pertanto, essere rigettata, essendo stata accertato un danno biologico inferiore al minimo indennizzabile.
Le spese di lite sono compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda perché infondata;
- compensa le spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c.;
- pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Avezzano, 25 marzo 2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza