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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/08/2025, n. 6371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6371 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
n. 2426/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, promosso con ricorso depositato il
21/01/2025 da:
(C.F: ), nato a [...] il [...], assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Petrucci Valeria, presso il cui studio – sito in Reggio Emilia, via Alberto Pansa n. 6 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. De Fanis Federica, presso il cui studio – sito in Milano, via Giulio Uberti n. 25 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Per : come precisate all'udienza di discussione orale del 06/06/2025; Parte_1
Per : come precisate all'udienza di discussione orale del 06/06/2025; Controparte_1
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/01/2025, chiedeva al Tribunale di Milano, a modifica Parte_1 delle condizioni di cui alla convenzione di negoziazione assistita di divorzio, sottoscritta dalle parti in data Per_ 25/01/2024: - di ridurre i tempi di frequentazione tra il padre e i figli (nata il [...]) ed Per_1
(nato il [...]) a due fine settimana al mese, alternando il carico dei viaggi da/per Sassuolo;
- di pagina 1 di 4 revocare contributo baby-sitter di euro 200,00 mensili previsto a carico del padre in sede di divorzio;
- di ripartire le spese straordinarie al 50% tra i genitori.
Il ricorrente precisava che in sede di divorzio le parti avevano pattuito l'affidamento dei minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con frequentazioni padre- figli tre fine settimana al mese, data la distanza con la residenza del padre a Sassuolo, nonché l'assegnazione della casa familiare alla madre e un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre ad euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il baby-sitter e al 70% delle ulteriori spese straordinarie.
A sostegno delle domande formulate nel presente procedimento, il ricorrente rappresentava una maggiore fatica dei figli nel recarsi a Sassuolo per vedere il padre, avendo consolidato impegni ed amicizie a Milano;
il NO , inoltre, non riteneva più necessaria la figura del babysitter, considerata l'età dei figli e il Pt_1 grado di autonomia di fatto raggiunto degli stessi, tanto che lo stesso verrebbe più che altro impiegato per la cura della casa.
Con memoria difensiva depositata in data 31/01/2025, si costituiva in giudizio , la quale – Controparte_1 contestando quanto ex adverso esposto – chiedeva al Tribunale adito di rigettare le domande formulate dal ricorrente, con condanna dello stesso ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Sentite le parti all'udienza del 05/05/2025, il Giudice delegato rinviava per l'audizione dei minori, invitando le parti a svolgere un percorso di mediazione familiare.
Per_ All'udienza del 19/05/2025, il Giudice delegato provvedeva all'audizione di ed rinviando Per_1 all'esito la causa per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 06/06/2025, il Giudice delegato – dato atto dell'attività istruttoria già svolta e non essendovi la necessità di adottare provvedimenti provvisori – invitava le parti alla discussione orale della causa: parte ricorrente insisteva nelle domande svolte nel proprio atto introduttivo;
parte resistente si dichiarava disponibile a ridurre i fine settimana di presso il padre da tre a due, chiedendo in tal caso un aumento Per_1 del contributo paterno al mantenimento dei figli;
il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 23/07/2025.
***
In ordine al materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, considerato l'ascolto dei figli minori e la documentazione presente in atti, tenuto conto che le parti non hanno svolto ulteriori richieste istruttorie.
In ordine alle frequentazioni padre-figli
Rispetto alla domanda avanzata dal ricorrente di riduzione delle frequentazioni padre-figli, il ricorrente ha allegato una attuale maggiore fatica dei minori nel recarsi dal padre a Sassuolo tre fine settimana al mese, avendo i figli sviluppato una più radicata rete amicale a Milano e dovendo, peraltro, rinunciare ad uscite ed impegni nei fine settimana di competenza paterna, considerato peraltro che a Sassuolo i minori non pagina 2 di 4 avrebbero stretto particolari amicizie;
al contrario, la madre ha ribadito l'importanza per i figli di avere una relazione consistente con il padre, che rischierebbe di essere compromessa riducendo ulteriormente i già limitati spazi di frequentazione padre-figli a fronte della distanza tra le due residenze, peraltro con conseguente maggiore impegno di gestione dei minori a carico della madre.
Sentiti all'udienza del 19/05/2025, i minori hanno manifestato due diverse esigenze: ha Per_1 effettivamente espresso il desiderio di trascorrere più tempo a Milano durante il fine settimana, per poter Per_ partecipare alle uscite con gli amici, mentre ha invece manifestato dispiacere all'idea di ridurre i propri tempi presso il padre, percepiti dal minore come già limitati.
Pertanto, il Collegio ritiene rispondente all'interesse di ridurre i suoi tempi di frequentazione con il Per_1 padre a Sassuolo da tre a due fine settimana al mese – come peraltro richiesto dal ricorrente e vista l'adesione in tal senso espressa dalla ricorrente all'udienza del 06/06/2025 – considerando importante accogliere la necessità espressa dalla minore di avere maggiori spazi con i suoi coetanei, in coerenza con l'età della stessa, ormai adolescente.
Non appare, invece, opportuno provvedere alla medesima riduzione rispetto al calendario di frequentazione Per_ tra il padre ed posto che il minore – più piccolo rispetto alla sorella – non risulta avere allo stato le medesime esigenze di socialità di , esprimendo il bisogno di preservare i già limitati spazi con la Per_1 figura paterna.
Quanto agli accompagnamenti dei minori da/per Sassuolo, il Collegio ritiene che essi debbano rimanere a carico del padre, come concordato dalle parti in sede di divorzio, considerato che sul punto non sono emerse sopravvenienze tali da giustificare la modifica della regolamentazione in essere, posto peraltro che l'accordo divorzile è stato sottoscritto dalle parti solo un anno prima della domanda e, dunque, le valutazioni operate dalle parti – di natura sia organizzativa che economica – devono ritenersi ancora attuali.
In ordine alle questioni economiche:
Con riguardo agli obblighi di mantenimento dei minori, il ricorrente ha chiesto di modificare le condizioni divorzili pattuite dalle parti, disponendo la revoca del contributo di euro 200,00 previsto per le spese del baby-sitter, in quanto tale figura non si renderebbe più necessaria dato il grado di autonomia raggiunto dai minori e verrebbe impiegato prevalentemente come aiuto domestico;
il NO chiedeva altresì di Pt_1 stabilire una ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie (allo stato a carico del ricorrente per la quota del 70%).
La resistente ha chiesto, invece, il rigetto delle domande avanzate dal padre, non essendo in alcun modo mutate le condizioni economiche delle parti rispetto al periodo dell'accordo divorzile e – pur non negando di fatto una maggiore autonomia di – ritenendo ancora indispensabile l'aiuto fornito dal baby-sitter per Per_1 Per_ la gestione di ancora undicenne, e in generale per l'organizzazione della quotidianità dei minori;
all'udienza di discussione orale del 06/06/2025, peraltro, ha chiesto di aumentare il contributo mensile paterno in caso di riduzione dei tempi di presso il padre. Per_1
Ciò premesso, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per modificare le condizioni economiche pattuite dalle parti in sede di divorzio: invero, con riguardo in primo luogo al contributo paterno alle spese del baby-sitter, si evidenzia che l'accordo raggiunto tra le parti sul punto sottintende una valutazione concorde sia rispetto all'utilità di tale figura di supporto e sia rispetto ai relativi costi, valutazione che risale a solo un anno prima del deposito del ricorso da parte del NO e che deve, dunque, ritenersi ancora Pt_1 pagina 3 di 4 attuale, anche data anche l'età dei minori, non potendo peraltro il Tribunale entrare nel merito e nel dettaglio delle modalità effettive di impiego del baby-sitter da parte della resistente, auspicandosi che le parti provvederanno a rivalutare l'opportunità di tale scelta, come concordato dalle stesse, con la crescita dei figli.
Rispetto alla ripartizione delle spese straordinarie, il ricorrente non ha allegato né documentato alcun mutamento della propria condizione reddituale ovvero di quella della ex moglie, non sussistendo pertanto i presupposti per poter valutare una diversa ripartizione delle spese straordinarie dei figli come concordata dalle parti in sede di divorzio, ribadendosi come tale accordo sia stato raggiunto dalle parti in tempi recenti.
Infine, non risulta parimenti accoglibile la domanda della resistente di aumentare il contributo paterno al mantenimento dei figli, tenuto conto che la riduzione di un fine settimana per la sola non altera Per_1 significativamente l'equilibrio tra le condizioni economiche delle parti, come stabilito dalle stesse in sede di divorzio.
In ordine alle spese di lite
Le spese relative al presente procedimento devono essere interamente compensate, considerata la sostanziale soccombenza reciproca delle parti rispetto alle domande dalle stesse svolte.
Infine, si ritiene che debba essere respinta la domanda di parte resistente di condanna del NO al Pt_1 risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c. avanzata nel proprio atto introduttivo, non essendo il ricorrente parte soccombente nel presente giudizio.
P.Q.M.
A modifica delle condizioni di cui alla convenzione di negoziazione assistita di divorzio sottoscritta dalle parti in data 25/01/2024, il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Dispone che il padre vedrà e terrà con sé per due fine settimana al mese, ferme le modalità Per_1 previste in sede di divorzio;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa le spese di lite;
4) Rigetta la domanda di parte resistente di condanna del ricorrente ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, promosso con ricorso depositato il
21/01/2025 da:
(C.F: ), nato a [...] il [...], assistito e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Petrucci Valeria, presso il cui studio – sito in Reggio Emilia, via Alberto Pansa n. 6 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. De Fanis Federica, presso il cui studio – sito in Milano, via Giulio Uberti n. 25 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI Per : come precisate all'udienza di discussione orale del 06/06/2025; Parte_1
Per : come precisate all'udienza di discussione orale del 06/06/2025; Controparte_1
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MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/01/2025, chiedeva al Tribunale di Milano, a modifica Parte_1 delle condizioni di cui alla convenzione di negoziazione assistita di divorzio, sottoscritta dalle parti in data Per_ 25/01/2024: - di ridurre i tempi di frequentazione tra il padre e i figli (nata il [...]) ed Per_1
(nato il [...]) a due fine settimana al mese, alternando il carico dei viaggi da/per Sassuolo;
- di pagina 1 di 4 revocare contributo baby-sitter di euro 200,00 mensili previsto a carico del padre in sede di divorzio;
- di ripartire le spese straordinarie al 50% tra i genitori.
Il ricorrente precisava che in sede di divorzio le parti avevano pattuito l'affidamento dei minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con frequentazioni padre- figli tre fine settimana al mese, data la distanza con la residenza del padre a Sassuolo, nonché l'assegnazione della casa familiare alla madre e un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 1.000,00 mensili, oltre ad euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il baby-sitter e al 70% delle ulteriori spese straordinarie.
A sostegno delle domande formulate nel presente procedimento, il ricorrente rappresentava una maggiore fatica dei figli nel recarsi a Sassuolo per vedere il padre, avendo consolidato impegni ed amicizie a Milano;
il NO , inoltre, non riteneva più necessaria la figura del babysitter, considerata l'età dei figli e il Pt_1 grado di autonomia di fatto raggiunto degli stessi, tanto che lo stesso verrebbe più che altro impiegato per la cura della casa.
Con memoria difensiva depositata in data 31/01/2025, si costituiva in giudizio , la quale – Controparte_1 contestando quanto ex adverso esposto – chiedeva al Tribunale adito di rigettare le domande formulate dal ricorrente, con condanna dello stesso ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Sentite le parti all'udienza del 05/05/2025, il Giudice delegato rinviava per l'audizione dei minori, invitando le parti a svolgere un percorso di mediazione familiare.
Per_ All'udienza del 19/05/2025, il Giudice delegato provvedeva all'audizione di ed rinviando Per_1 all'esito la causa per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 06/06/2025, il Giudice delegato – dato atto dell'attività istruttoria già svolta e non essendovi la necessità di adottare provvedimenti provvisori – invitava le parti alla discussione orale della causa: parte ricorrente insisteva nelle domande svolte nel proprio atto introduttivo;
parte resistente si dichiarava disponibile a ridurre i fine settimana di presso il padre da tre a due, chiedendo in tal caso un aumento Per_1 del contributo paterno al mantenimento dei figli;
il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 23/07/2025.
***
In ordine al materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, considerato l'ascolto dei figli minori e la documentazione presente in atti, tenuto conto che le parti non hanno svolto ulteriori richieste istruttorie.
In ordine alle frequentazioni padre-figli
Rispetto alla domanda avanzata dal ricorrente di riduzione delle frequentazioni padre-figli, il ricorrente ha allegato una attuale maggiore fatica dei minori nel recarsi dal padre a Sassuolo tre fine settimana al mese, avendo i figli sviluppato una più radicata rete amicale a Milano e dovendo, peraltro, rinunciare ad uscite ed impegni nei fine settimana di competenza paterna, considerato peraltro che a Sassuolo i minori non pagina 2 di 4 avrebbero stretto particolari amicizie;
al contrario, la madre ha ribadito l'importanza per i figli di avere una relazione consistente con il padre, che rischierebbe di essere compromessa riducendo ulteriormente i già limitati spazi di frequentazione padre-figli a fronte della distanza tra le due residenze, peraltro con conseguente maggiore impegno di gestione dei minori a carico della madre.
Sentiti all'udienza del 19/05/2025, i minori hanno manifestato due diverse esigenze: ha Per_1 effettivamente espresso il desiderio di trascorrere più tempo a Milano durante il fine settimana, per poter Per_ partecipare alle uscite con gli amici, mentre ha invece manifestato dispiacere all'idea di ridurre i propri tempi presso il padre, percepiti dal minore come già limitati.
Pertanto, il Collegio ritiene rispondente all'interesse di ridurre i suoi tempi di frequentazione con il Per_1 padre a Sassuolo da tre a due fine settimana al mese – come peraltro richiesto dal ricorrente e vista l'adesione in tal senso espressa dalla ricorrente all'udienza del 06/06/2025 – considerando importante accogliere la necessità espressa dalla minore di avere maggiori spazi con i suoi coetanei, in coerenza con l'età della stessa, ormai adolescente.
Non appare, invece, opportuno provvedere alla medesima riduzione rispetto al calendario di frequentazione Per_ tra il padre ed posto che il minore – più piccolo rispetto alla sorella – non risulta avere allo stato le medesime esigenze di socialità di , esprimendo il bisogno di preservare i già limitati spazi con la Per_1 figura paterna.
Quanto agli accompagnamenti dei minori da/per Sassuolo, il Collegio ritiene che essi debbano rimanere a carico del padre, come concordato dalle parti in sede di divorzio, considerato che sul punto non sono emerse sopravvenienze tali da giustificare la modifica della regolamentazione in essere, posto peraltro che l'accordo divorzile è stato sottoscritto dalle parti solo un anno prima della domanda e, dunque, le valutazioni operate dalle parti – di natura sia organizzativa che economica – devono ritenersi ancora attuali.
In ordine alle questioni economiche:
Con riguardo agli obblighi di mantenimento dei minori, il ricorrente ha chiesto di modificare le condizioni divorzili pattuite dalle parti, disponendo la revoca del contributo di euro 200,00 previsto per le spese del baby-sitter, in quanto tale figura non si renderebbe più necessaria dato il grado di autonomia raggiunto dai minori e verrebbe impiegato prevalentemente come aiuto domestico;
il NO chiedeva altresì di Pt_1 stabilire una ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie (allo stato a carico del ricorrente per la quota del 70%).
La resistente ha chiesto, invece, il rigetto delle domande avanzate dal padre, non essendo in alcun modo mutate le condizioni economiche delle parti rispetto al periodo dell'accordo divorzile e – pur non negando di fatto una maggiore autonomia di – ritenendo ancora indispensabile l'aiuto fornito dal baby-sitter per Per_1 Per_ la gestione di ancora undicenne, e in generale per l'organizzazione della quotidianità dei minori;
all'udienza di discussione orale del 06/06/2025, peraltro, ha chiesto di aumentare il contributo mensile paterno in caso di riduzione dei tempi di presso il padre. Per_1
Ciò premesso, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per modificare le condizioni economiche pattuite dalle parti in sede di divorzio: invero, con riguardo in primo luogo al contributo paterno alle spese del baby-sitter, si evidenzia che l'accordo raggiunto tra le parti sul punto sottintende una valutazione concorde sia rispetto all'utilità di tale figura di supporto e sia rispetto ai relativi costi, valutazione che risale a solo un anno prima del deposito del ricorso da parte del NO e che deve, dunque, ritenersi ancora Pt_1 pagina 3 di 4 attuale, anche data anche l'età dei minori, non potendo peraltro il Tribunale entrare nel merito e nel dettaglio delle modalità effettive di impiego del baby-sitter da parte della resistente, auspicandosi che le parti provvederanno a rivalutare l'opportunità di tale scelta, come concordato dalle stesse, con la crescita dei figli.
Rispetto alla ripartizione delle spese straordinarie, il ricorrente non ha allegato né documentato alcun mutamento della propria condizione reddituale ovvero di quella della ex moglie, non sussistendo pertanto i presupposti per poter valutare una diversa ripartizione delle spese straordinarie dei figli come concordata dalle parti in sede di divorzio, ribadendosi come tale accordo sia stato raggiunto dalle parti in tempi recenti.
Infine, non risulta parimenti accoglibile la domanda della resistente di aumentare il contributo paterno al mantenimento dei figli, tenuto conto che la riduzione di un fine settimana per la sola non altera Per_1 significativamente l'equilibrio tra le condizioni economiche delle parti, come stabilito dalle stesse in sede di divorzio.
In ordine alle spese di lite
Le spese relative al presente procedimento devono essere interamente compensate, considerata la sostanziale soccombenza reciproca delle parti rispetto alle domande dalle stesse svolte.
Infine, si ritiene che debba essere respinta la domanda di parte resistente di condanna del NO al Pt_1 risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c. avanzata nel proprio atto introduttivo, non essendo il ricorrente parte soccombente nel presente giudizio.
P.Q.M.
A modifica delle condizioni di cui alla convenzione di negoziazione assistita di divorzio sottoscritta dalle parti in data 25/01/2024, il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Dispone che il padre vedrà e terrà con sé per due fine settimana al mese, ferme le modalità Per_1 previste in sede di divorzio;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa le spese di lite;
4) Rigetta la domanda di parte resistente di condanna del ricorrente ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
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