Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza dell'01/10/2024 sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7220/2023 R.G. Sez. Lavoro, avente a oggetto:
“Opposizione ad atto di precetto”
PROMOSSA DA
, C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Tiziana Lauricella giusta procura in atti;
- Opponente -
CONTRO
C.F. . Controparte_1
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Santo Li Volsi giusta procura in atti;
- Opposta –
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27-28 giugno 2023 parte opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato a mezzo pec in data 20/06/2023 sulla scorta di decreto ingiuntivo n. 305/2023 emesso in data 23/02/2023 dal Tribunale di Catania in funzione di Giudice del Lavoro
(proc. n. 225/2023 R.G.), con il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 17.021,31, di cui € 15.849,64 in favore della (€ 14.624,00 per sorte CP_1 capitale ed € 1.225,64 per interessi e rivalutazione) ed € 1.171,67 in favore del difensore antistatario per spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo e compensi dell'atto di precetto oltre accessori di legge. A fondamento dell'opposizione ha dedotto la nullità dell'atto di precetto contestando la fondatezza del diritto della ad agire in via esecutiva, CP_1 sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 305/2023, allegando la circostanza che l'Ente opponente avrebbe dato spontanea esecuzione alla decreto ingiuntivo dando seguito al pagamento in favore di Controparte_1 delle somme ivi indicate (segnatamente “sorte del decreto ingiuntivo oltre interessi e rivalutazione al netto delle trattenute”) in data 31/03/2023, successiva alla formazione del titolo giudiziale sul quale si basa il precetto notificato dalla
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quanto alle spese legali liquidate in seno al decreto ingiuntivo ha dedotto parimenti la nullità del precetto in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo nell'interesse dello stesso procuratore, ciò necessitando in caso di distrazione delle spese processuali, venendo in considerazione un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti.
Ha assunto, pertanto, il proprio diritto al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Ha rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni: “In via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, l'esecuzione; All'udienza fissata confermare la sospensione già concessa o sospendere l'esecuzione dell'atto di precetto;
Accertare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato il
20.06.2023 dichiarando che la IG.ra non ha diritto a procedere ad CP_1 Contr esecuzione nei confronti dell' per l'importo di euro 15.849,64; accertare che il difensore antistatario non ha diritto a procedere alla suddetta intimazione non avendo previamente notificato un titolo nel proprio interesse;
condannare controparte al risarcimento ex art. 96 cpc per responsabilità aggravata;
Fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con vittoria di spese e compensi.”
Instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il 22 ottobre 2023 si è costituita parte opposta, deducendo che solo dopo la notificazione dell'atto di precetto, l'ODA aveva comunicato di avere provveduto al pagamento, rilevando Contr che, ancorchè il pagamento da parte di fosse parziale e non comprensivo delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo, la stessa si era astenuta dall'esecuzione per l'importo residuo. Ha dichiarato, dunque, di rinunciare al precetto, fermo restando il diritto all'esatto e completo adempimento del credito e ha chiesto dichiararsi il non luogo a provvedere sulla sospensione dell'atto di precetto.
Con ordinanza del 13/11/2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del precetto con riferimento all'importo di € 15.849,64 ed è stato dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione con riferimento all'intimazione formulata dall'avv. Li Volsi quale difensore antistatario di cui al precetto opposto.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza dell'01/10/2024 è stata sostituita dal deposito di note sottoscritte ex art. 127 ter c.p.c., come in atti e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
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Nella presente controversia parte opposta ha dedotto, preliminarmente, la nullità dell'atto di precetto di cui è causa per avvenuto pagamento della somma precettata.
E' provato in via documentale che in data 24/02/2023 veniva notificato decreto
2 ingiuntivo n. 305/2023 emesso dal Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro, con il quale veniva ingiunta alla Controparte_3
di pagare in favore di , per le
[...] Controparte_1 causali di cui al ricorso monitorio, la somma di € 14.624,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo ed € 567,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, CPA e IVA secondo legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ( cfr. doc. “d.i. notificato” – fasc. di parte opponente). E' pacifico che non veniva proposta opposizione avverso il detto decreto.
È, altresì, incontroverso, nonché provato per tabulas che in data 31/03/2023
l'odierna opponente corrispondeva in favore della , a mezzo bonifico, CP_1 la somma di € 12.981,00 a titolo di saldo anticipazione tfr D.I. 305/2023 (cfr. doc. “contabile” – fasc. di parte opponente) e che in data 20/06/2023 veniva notificato l'atto di precetto di cui è causa, con il quale veniva intimato alla di pagare la complessiva somma di € Controparte_3
17.021,31, di cui 15.849,64 a titolo di sorte capitale, rivalutazione e interessi ( € 14.624,00 sorte capitale ed € 1.225,64 rivalutazione e interessi) ed € 1.171,67 per spese legali (€ 567,00 compensi liquidati in decreto, € 236,00 compensi del precetto, € 120,45 spese generali 15% su euro 803,00, € 36,94 CPA 4% su 923,45 ed € 211,29 IVA 22%) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi (cfr. doc. “notifica atto di precetto” – fasc. di parte opponente).
Si dà atto che con memoria difensiva depositata in data 22/10/2023, parte opposta preso atto dell'intervenuto pagamento ha dedotto quanto segue: “ L'intimante, benché il pagamento sia stato parziale e non comprenda le spese liquidate nel decreto, …. dichiara di rinunciare al precetto, fermo restando il diritto all'esatto e completo adempimento del credito..”.
Parte opponente – in seno alle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 23/09/2024
– ha insistito in atti, nell'accoglimento dell'opposizione, per i motivi dedotti chiedendo accertarsi l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto de quo.
Con le note depositate in data 29/09/2024 parte opposta nel chiarire che a fini di economia processuale che si era rinunciato al precetto, intendendosi rinunciare ai compensi e alle spese di tale atto, ha insistito per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito della rinuncia all'atto di precetto, con compensazione integrale delle spese di lite;
in subordine insistendo per la riduzione dell'importo intimato nei limiti di quello dovuto e per il rigetto di ogni altra domanda dell'opponente, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e ai compensi del giudizio.
Invero, va ribadito (cfr ordinanza del 13/11/2023 nel sub-procedimento di inibitoria) che la rinuncia al precetto è atto differente dalla rinuncia agli atti del giudizio (cfr Cassazione civile n.351/2023), di guisa che la rinuncia al precetto di cui alla memoria difensiva può dirsi efficacemente effettuata soltanto con riferimento all'intimazione relativa all'avv. Li Volsi, in carenza per il resto di specifica procura.
3 Entro i predetti limiti si profila il venir meno dell'interesse alla chiesta pronuncia a fronte di un precetto non più azionabile (in giurisprudenza si è ritenuto che la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere (Cass. 10/01/2023, n.351 citata).
Si evidenzia che in via generale la rinuncia al precetto è un atto di natura extra processuale che secondo l'orientamento prevalente si configura quale negozio unilaterale abdicativo (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 1985 del 10/03/1990; Cass., sent. n. 3736 del 09/06/1981), di rilevanza esclusivamente sostanziale, che non richiede l'accettazione del debitore intimato, purchè notificata o comunque portata a conoscenza della parte interessata. Assume quindi rilevanza la rinuncia contenuta nella memoria di costituzione e nelle successive note di parte opposta, seppur limitatamente a quanto detto sopra.
Posto ciò, alla luce della giurisprudenza di legittimità invocata e dovendosi ritenere la rinuncia al precetto di cui alla memoria difensiva efficacemente effettuata soltanto con riferimento all'intimazione relativa al procuratore antistatario, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla somma precettata di € 1.171,67, intimata in favore dell'avv.
Li Volsi essendo venuta meno al riguardo la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto al resto si osserva che, nel giudizio di opposizione a precetto, il titolo esecutivo di formazione giudiziale può essere preso in considerazione dal giudice dell'opposizione all'esecuzione solo sotto l'aspetto della sua validità ed esistenza, per verificare se l'esecuzione minacciata sia fondata su titolo valido ed efficace ovvero se questo, originariamente esistente, sia poi venuto a mancare, per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione (ad esempio dei pagamenti successivi). Ne deriva che, una volta esclusa l'inesistenza del titolo, il giudice dell'opposizione a precetto può riesaminare lo stesso solo sotto il profilo della sua regolarità formale, e non sotto il profilo del suo contenuto decisorio.
Il titolo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto è il decreto ingiuntivo n. 305/2023, reso da questo Tribunale in data 23/02/2023, nel giudizio n.
225/2023 R.G, pacificamente non fatto oggetto di opposizione e dichiarato definitivamente esecutivo, per cui il titolo è, allo stato, pienamente esecutivo.
Con riferimento alla somma precettata a titolo di sorte capitale, rivalutazione e interessi, pari a € 15.849,64 (in precetto), la deduce che CP_4
l'odierna opposta non ha diritto ad intimarne il pagamento, in quanto trattasi di importi corrisposti alla stessa in epoca antecedente alla notifica dell'atto di precetto.
Quanto all'eccezione di pagamento in data successiva alla formazione del titolo giudiziale (fatti modificativi/estintivi) – avuto riguardo alla documentazione prodotta dall'ODA (cfr contabile di pagamento), a fronte della somma di € 15.849,64 (€ 14.624,00 + € 1.225,64 = sorte capitale + interessi e rivalutazione
4 alla data del precetto) indicata in precetto quale somma derivante dal titolo
(decreto ingiuntivo), risulta per i superiori titoli il versamento da parte dell'ODA di € 12.981,00 (eseguito il 31/03/2023 - con causale di saldo anticipazione TFR
D.I. 305/2023), indicata in ricorso quale somma corrispondente alla “sorte del decreto ingiuntivo oltre interessi e rivalutazione al netto delle trattenute”, assunta quale satisfattiva per intero della signora - non fatta oggetto di CP_1 specifica contestazione ( cfr produzione parte opponente).
Invero, dal conteggio prodotto dalla parte opponente in uno alla contabile di pagamento del 31/03/2023 (documentazione in atti) emerge il dettaglio delle singole voci (acconto TFR per € 14624,00 + € interessi e rivalutazione monetaria per 1025,70, risultando, al netto delle trattenute, la somma – incontestata di €
12.981,00 quale “netto a pagare” siccome risulta effettivamente pagato dall'Ente opponente, profilandosi del resto smentite e comunque generiche e non supportate – a fronte di detta documentazione - le contestazioni di parte opposta circa il fatto che non sarebbero stati “pagati gli interessi e la rivalutazione sul capitale”, contenute peraltro soltanto nelle note scritte in data 29/09/2024.
Va ribadito, in proposito, che è incontestato nonché desumibile dagli atti che la corrispondeva in data 31/03/2023 la somma di € 12.981,00 a CP_4 titolo di saldo anticipazione TFR D.I. 305/2023 (cfr causale del bonifico).
Dalla documentazione prodotta dall'opponente (circostanza riconosciuta anche da parte opposta) emerge un avvenuto pagamento nei confronti della CP_1 con riferimento al titolo di cui si discute (circostanza peraltro riconosciuta da parte opposta, cfr. doc. “contabile” – fasc. di parte opponente), per un importo di € 12.981,00. Il che consente di ritenere provato l'avvenuto pagamento del credito portato dal decreto ingiuntivo e precettato per i predetti titoli (sorte del decreto ingiuntivo, oltre interessi e rivalutazione).
Ne deriva che deve essere dichiarata, in parte qua, la nullità del precetto notificato in data 20/06/2023 alla . CP_4
In altri termini, alla luce di quanto sopra e in considerazione della mancata contestazione della quantificazione della somma corrisposta, va dichiarata la inefficacia del precetto notificato in data 20/06/2023 alla con CP_4 riferimento alla somma di € 15.849,64, chiesta a titolo di sorte capitale, rivalutazione e interessi e di cui al decreto ingiuntivo n. 305/2023.
Il fatti emersi e il comportamento delle parti in relazione alla vicenda per cui è procedimento, in uno con la prontezza della rinuncia, con la cessazione della materia del contendere depongono per la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di un terzo. Le spese per la restante parte (2/3) sono poste a carico della parte opposta stante la soccombenza.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dovendosi rilevare la condotta dell'odierna opposta priva di sostanziali contestazioni, dando atto dell'intervenuto pagamento con l'assunzione di un contegno volto a far cessare la contesa sin dalla costituzione in giudizio, assumendo dunque, un comportamento processuale non riconducibile all'avere resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7220/2023 R.G. Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla somma intimata in favore del procuratore antistatario per intervenuta rinuncia;
in accoglimento dell'opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data
20/06/2023, in virtù del decreto ingiuntivo n. 305/2023 reso da questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro in data 23/02/2023, dichiara insussistente il diritto di di preannunciare l'esecuzione Controparte_1 forzata per il soddisfacimento della pretesa di € 15.849,64, chiesta in precetto a titolo di sorte capitale, rivalutazione e interessi e di cui al decreto ingiuntivo n.
305/2023. condanna la parte opposta a rifondere in favore della opponente le spese di lite nella misura dei due terzi (2/3) che liquida, in parte qua, in complessivi €
1.406,00 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
compensa per la restante parte (1/3), le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catania, in data 13 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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