Articolo 52 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 51Articolo 53
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1 settembre 1995
Art. 52. (Diritti reali su beni in transito) 1. I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di destinazione.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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