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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 1533/2024 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Ulisse
Antonio Pedace per parte appellante, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 1533 del R.G. 2024, promossa da:
(c.f. ), in persona del legale CP_1 Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ulisse Antonio Pedace;
-appellante - contro
(c.f. ); CP_2 C.F._1
- appellato contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 615/2024, resa dal Giudice di Pace di Corigliano Rossano (ex ) il 2.7.2024 e depositata in pari data. Controparte_3
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso in primo grado ritualmente notificato proponeva opposizione avverso CP_2
l'intimazione di pagamento n. 03420219004443369000, emessa da Controparte_4 in ragione dell'asserito mancato pagamento delle somme di cui alla cartella di
[...]
pagamento n. 03420140045152943000, con la quale gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 204,43 per un presunto credito restitutorio afferente al recupero di spese processuali, con ente creditore l'Ufficio del Giudice di Pace di . Al riguardo Controparte_3 lamentava l'omessa notifica della cartella sottesa alla predetta intimazione, concludendo per l'annullamento del provvedimento opposto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_4 quale eccepiva l'inammissibilità degli avversi motivi di opposizione stante l'omessa impugnativa della cartella esattoriale presupposta all'intimazione in esame.
Con sentenza n. 615/2024 del 2.7.2024 e depositata in pari data, il Giudice di Pace di CP_3
accoglieva la domanda proposta da annullando l'intimazione di pagamento
[...] CP_2
in esame e condannando al pagamento delle spese di giudizio. CP_5
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Controparte_4
proposto gravame avverso la predetta sentenza - lamentando la erroneità, illogicità e contrarietà della stessa - di cui ha invocato l'integrale riforma, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento celebrato innanzi al Giudice di Pace, il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale - sebbene ritualmente CP_2
evocato in giudizio - non ha inteso costituirsi.
2. Come noto, il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
3. Par d'uopo, poi, osservare come le norme che fissano condizioni di ammissibilità e procedibilità siano di ordine pubblico processuale, di talché la loro violazione è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, risultando altresì sottratte al regime imposto dall'art. 101, comma 2 c.p.c. (in tal senso, si segnala Cassazione Civile, sez. VI, 04/03/2019, n. 6218 e
Cassazione civile sez. VI, 29/09/2015, n. 19372, che ha stabilito che “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della
l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali”).
4. Ciò premesso, ritiene questo Tribunale che costituisca profilo evidentemente assorbente e dirimente - ai fini della decisione della presente controversia nel senso della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento proposta dall'odierna appellata - la tardività dell'introduzione del giudizio di opposizione.
Ed infatti, inammissibile risulta il motivo di opposizione con il quale il in primo grado, ha CP_2 lamentato che “nessuna notifica della cartella di pagamento n. 03420140045152943000 è mai avvenuta al ricorrente…Conseguentemente, illegittime sono le pretese portate dal documento impugnato. In sintesi: l'intimazione di pagamento n. 034 2021 90044433 69/000 si manifesta nulla poiché non è stata preceduta dalla prodromica notifica della cartella da questa richiamata”.
Detto profilo si sostanzia nella deduzione di un vizio che andava fatto valere nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 617 c.p.c., motivo per cui - poiché l'intimazione di pagamento n.
03420219004443369000 è stata pacificamente notificata in data 30.3.2023 - appare di tutta evidenza che, risalendo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado al 4.5.2023, tale censura è inammissibile giacché tardivamente proposta ben oltre lo spirare del termine decadenziale di 20 giorni dall'avvenuta notifica della intimazione stessa.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite di ambo i gradi di giudizio, va considerato che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione
delle spese, in base a un criterio unitario e globale;
mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 3.9.2021, n. 23877).
Nel caso in esame, ritiene questo Tribunale che - stante il rilievo officio del profilo testé illustrato -
sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite relative ad ambo i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1533 del R.G. 2024 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_2
2) Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da avverso l'intimazione di CP_2
pagamento opposta.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite relative ad ambo i gradi di giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 28 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.
Proc. n. 1533/2024 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Ulisse
Antonio Pedace per parte appellante, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 1533 del R.G. 2024, promossa da:
(c.f. ), in persona del legale CP_1 Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ulisse Antonio Pedace;
-appellante - contro
(c.f. ); CP_2 C.F._1
- appellato contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 615/2024, resa dal Giudice di Pace di Corigliano Rossano (ex ) il 2.7.2024 e depositata in pari data. Controparte_3
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso in primo grado ritualmente notificato proponeva opposizione avverso CP_2
l'intimazione di pagamento n. 03420219004443369000, emessa da Controparte_4 in ragione dell'asserito mancato pagamento delle somme di cui alla cartella di
[...]
pagamento n. 03420140045152943000, con la quale gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 204,43 per un presunto credito restitutorio afferente al recupero di spese processuali, con ente creditore l'Ufficio del Giudice di Pace di . Al riguardo Controparte_3 lamentava l'omessa notifica della cartella sottesa alla predetta intimazione, concludendo per l'annullamento del provvedimento opposto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_4 quale eccepiva l'inammissibilità degli avversi motivi di opposizione stante l'omessa impugnativa della cartella esattoriale presupposta all'intimazione in esame.
Con sentenza n. 615/2024 del 2.7.2024 e depositata in pari data, il Giudice di Pace di CP_3
accoglieva la domanda proposta da annullando l'intimazione di pagamento
[...] CP_2
in esame e condannando al pagamento delle spese di giudizio. CP_5
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Controparte_4
proposto gravame avverso la predetta sentenza - lamentando la erroneità, illogicità e contrarietà della stessa - di cui ha invocato l'integrale riforma, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento celebrato innanzi al Giudice di Pace, il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale - sebbene ritualmente CP_2
evocato in giudizio - non ha inteso costituirsi.
2. Come noto, il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
3. Par d'uopo, poi, osservare come le norme che fissano condizioni di ammissibilità e procedibilità siano di ordine pubblico processuale, di talché la loro violazione è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, risultando altresì sottratte al regime imposto dall'art. 101, comma 2 c.p.c. (in tal senso, si segnala Cassazione Civile, sez. VI, 04/03/2019, n. 6218 e
Cassazione civile sez. VI, 29/09/2015, n. 19372, che ha stabilito che “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della
l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali”).
4. Ciò premesso, ritiene questo Tribunale che costituisca profilo evidentemente assorbente e dirimente - ai fini della decisione della presente controversia nel senso della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento proposta dall'odierna appellata - la tardività dell'introduzione del giudizio di opposizione.
Ed infatti, inammissibile risulta il motivo di opposizione con il quale il in primo grado, ha CP_2 lamentato che “nessuna notifica della cartella di pagamento n. 03420140045152943000 è mai avvenuta al ricorrente…Conseguentemente, illegittime sono le pretese portate dal documento impugnato. In sintesi: l'intimazione di pagamento n. 034 2021 90044433 69/000 si manifesta nulla poiché non è stata preceduta dalla prodromica notifica della cartella da questa richiamata”.
Detto profilo si sostanzia nella deduzione di un vizio che andava fatto valere nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 617 c.p.c., motivo per cui - poiché l'intimazione di pagamento n.
03420219004443369000 è stata pacificamente notificata in data 30.3.2023 - appare di tutta evidenza che, risalendo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado al 4.5.2023, tale censura è inammissibile giacché tardivamente proposta ben oltre lo spirare del termine decadenziale di 20 giorni dall'avvenuta notifica della intimazione stessa.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite di ambo i gradi di giudizio, va considerato che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione
delle spese, in base a un criterio unitario e globale;
mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 3.9.2021, n. 23877).
Nel caso in esame, ritiene questo Tribunale che - stante il rilievo officio del profilo testé illustrato -
sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite relative ad ambo i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1533 del R.G. 2024 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_2
2) Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da avverso l'intimazione di CP_2
pagamento opposta.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite relative ad ambo i gradi di giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 28 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.