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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 299/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1348/2022 depositato il 13/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Faeto - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16L-343 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16L1-344 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1348/22
La sig.ra Ricorrente_1, a mezzo del rag. Nominativo_1 prima e poi sostituito dal, dott. Difensore_1, impugnava due distinti avvisi di accertamento, n.16L-343 e n.16L-344 per IMU e TASI, notificati entrambi in data 21/02/2022 dal Comune di Faeto, per aree fabbricabili, distinte in catasto al Indirizzo_2 tipizzate nel PRG come “Zona TL Turistico-alberghiera” con l'attribuzione di valore.
Motivi ricorso
Premesso di aver corrisposto l'imposta per le annualità precedenti, rilevato l'inedificabilità per area per la presenza di vincoli anche del PAI per la presenza di dissesto idrogeologico e l'assenza dei piani attuativi, rappresenta di aver prodotto istanza di annullamento in autotutela, che però non è stato accolto dal Comune, che però ha considerato la presentazione di un perizia di parte con l'indicazione del valore ritenuto congruo. A seguito di quanto premesso, rilevato che la previsione di sviluppo dell'area, risalente agli anni 80, non è stata mai attuata, viene a mancare totalmente il presupposto su cui il Comune fonda la pretesa, poiché l'area in parola non beneficia assolutamente di alcun tipo di infrastrutture e/o servizi.
Chiede pertanto, l'annullamento dell'atto, con condanna alle spese, da distrarre a favore del difensore costituito. Il Comune, costituito in giudizio a mezzo del dott. Difensore_2, contrasta l'assunto in ricorso e rappresenta, l'adeguata motivazione dell'atto, che richiama opportunamente le normative di legge e regolamenti che disciplinano il tributo;
circa la determinazione del valore osserva che lo stesso è stato adottato con determinazione di Giunta, in rispetto del D.Lgs. n.504/1992; per ciò che attiene ai vincoli, ritenuti di “inedificabilità” dell'area, richiama giurisprudenza di legittimità, con il principio che “…vincolo non vieta l'edificabilità dell'area, ma indica delle condizioni necessarie perché l9intervento previsto, sia compatibile con le condizioni di pericolosità dell'area”.
Chiede, pertanto la conferma dell'accertamento con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il ricorso merita rigetto.
La Corte osserva preliminarmente che l'atto impugnato, relativo ad area fabbricabile, rispetta la normativa vigente, come da interpretazione autentica di cui all'art.11 quaterdecies c.16 D.L. n.203/2005, data dell'art.2 c.1 lett. b) D.Lgs. n.504/92 e come statuito da consolidata giurisprudenza di legittimità, consente di ritenere che la natura edificabile dell'area rinviene fin dall'inserimento nelle previsioni del PRG/PUG con l'adozione da parte dell'Amministrazione; certamente nel corso dell'iter procedurale di definitiva approvazione da parte della Regione e la successiva definitiva adozione da parte del Comune, rileva lo stadio della procedura, per ciò che attiene alla congrua valutazione dell'area, così pure rileva l'esistenza o meno di piani attuativi;
in concreto, quanto più è immediata la suscettibilità edificatoria di un'area, maggiore sarà il valore dell'area fabbricabile.
Deve inoltre considerarsi, che la valutazione portata dal Comune con le delibere di G.C., evidenzia, in ogni caso una valore che devesi ritenere legittimo amministrativamente, se non oggetto di contestazione presso il Tar.
La Corte, attesa la indicata immutata condizione di sviluppo economico-sociale e edilizio del Comune, (PUG risalente agli anni 80) come da principio affermato dalla Cassazione. con sentenza n.17248/2019, le delibere della giunta comunale che fissano i valori delle aree edificabili rappresentano «fonti di presunzioni» utilizzabili dal giudice tributario, «ma non hanno valore imperativo, così da ammettere prova contraria;
e la Corte ritiene, che allorché nel processo il giudice ritenga raggiunta la prova, o perché fornita dall'interessato o perché comunque emergente dagli atti di causa, che a un'area edificabile non possa essere applicato il valore stimato dal comune, può disattenderlo, e procedere ad una autonoma stima, utilizzando tuttavia i parametri di legge».
Nel caso in trattazione, parte ricorrente, contesta la valutazione del Comune, non in maniera puntuale, richiamando locuzioni di mero stile, sulla inedificabilità, che non consentono di rideterminare la pretesa del Comune, anche in ragione di una irragionevole indeterminatezza di autonoma valutazione di parte, quale riferimento al valore di mercato inteso come "valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione", così come espressamente disposto dall'art. 5, comma 5, del Dlgs. n. 504/1992.
Pertanto la Corte, ritiene di rigettare il ricorso;
la controvertibilità della materia consente di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese di giudizio compensate. Così deciso in Foggia il 3 dicembre 2025
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1348/2022 depositato il 13/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Faeto - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16L-343 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16L1-344 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1348/22
La sig.ra Ricorrente_1, a mezzo del rag. Nominativo_1 prima e poi sostituito dal, dott. Difensore_1, impugnava due distinti avvisi di accertamento, n.16L-343 e n.16L-344 per IMU e TASI, notificati entrambi in data 21/02/2022 dal Comune di Faeto, per aree fabbricabili, distinte in catasto al Indirizzo_2 tipizzate nel PRG come “Zona TL Turistico-alberghiera” con l'attribuzione di valore.
Motivi ricorso
Premesso di aver corrisposto l'imposta per le annualità precedenti, rilevato l'inedificabilità per area per la presenza di vincoli anche del PAI per la presenza di dissesto idrogeologico e l'assenza dei piani attuativi, rappresenta di aver prodotto istanza di annullamento in autotutela, che però non è stato accolto dal Comune, che però ha considerato la presentazione di un perizia di parte con l'indicazione del valore ritenuto congruo. A seguito di quanto premesso, rilevato che la previsione di sviluppo dell'area, risalente agli anni 80, non è stata mai attuata, viene a mancare totalmente il presupposto su cui il Comune fonda la pretesa, poiché l'area in parola non beneficia assolutamente di alcun tipo di infrastrutture e/o servizi.
Chiede pertanto, l'annullamento dell'atto, con condanna alle spese, da distrarre a favore del difensore costituito. Il Comune, costituito in giudizio a mezzo del dott. Difensore_2, contrasta l'assunto in ricorso e rappresenta, l'adeguata motivazione dell'atto, che richiama opportunamente le normative di legge e regolamenti che disciplinano il tributo;
circa la determinazione del valore osserva che lo stesso è stato adottato con determinazione di Giunta, in rispetto del D.Lgs. n.504/1992; per ciò che attiene ai vincoli, ritenuti di “inedificabilità” dell'area, richiama giurisprudenza di legittimità, con il principio che “…vincolo non vieta l'edificabilità dell'area, ma indica delle condizioni necessarie perché l9intervento previsto, sia compatibile con le condizioni di pericolosità dell'area”.
Chiede, pertanto la conferma dell'accertamento con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il ricorso merita rigetto.
La Corte osserva preliminarmente che l'atto impugnato, relativo ad area fabbricabile, rispetta la normativa vigente, come da interpretazione autentica di cui all'art.11 quaterdecies c.16 D.L. n.203/2005, data dell'art.2 c.1 lett. b) D.Lgs. n.504/92 e come statuito da consolidata giurisprudenza di legittimità, consente di ritenere che la natura edificabile dell'area rinviene fin dall'inserimento nelle previsioni del PRG/PUG con l'adozione da parte dell'Amministrazione; certamente nel corso dell'iter procedurale di definitiva approvazione da parte della Regione e la successiva definitiva adozione da parte del Comune, rileva lo stadio della procedura, per ciò che attiene alla congrua valutazione dell'area, così pure rileva l'esistenza o meno di piani attuativi;
in concreto, quanto più è immediata la suscettibilità edificatoria di un'area, maggiore sarà il valore dell'area fabbricabile.
Deve inoltre considerarsi, che la valutazione portata dal Comune con le delibere di G.C., evidenzia, in ogni caso una valore che devesi ritenere legittimo amministrativamente, se non oggetto di contestazione presso il Tar.
La Corte, attesa la indicata immutata condizione di sviluppo economico-sociale e edilizio del Comune, (PUG risalente agli anni 80) come da principio affermato dalla Cassazione. con sentenza n.17248/2019, le delibere della giunta comunale che fissano i valori delle aree edificabili rappresentano «fonti di presunzioni» utilizzabili dal giudice tributario, «ma non hanno valore imperativo, così da ammettere prova contraria;
e la Corte ritiene, che allorché nel processo il giudice ritenga raggiunta la prova, o perché fornita dall'interessato o perché comunque emergente dagli atti di causa, che a un'area edificabile non possa essere applicato il valore stimato dal comune, può disattenderlo, e procedere ad una autonoma stima, utilizzando tuttavia i parametri di legge».
Nel caso in trattazione, parte ricorrente, contesta la valutazione del Comune, non in maniera puntuale, richiamando locuzioni di mero stile, sulla inedificabilità, che non consentono di rideterminare la pretesa del Comune, anche in ragione di una irragionevole indeterminatezza di autonoma valutazione di parte, quale riferimento al valore di mercato inteso come "valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione", così come espressamente disposto dall'art. 5, comma 5, del Dlgs. n. 504/1992.
Pertanto la Corte, ritiene di rigettare il ricorso;
la controvertibilità della materia consente di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese di giudizio compensate. Così deciso in Foggia il 3 dicembre 2025