Ordinanza cautelare 12 giugno 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Decreto cautelare 5 giugno 2025
Ordinanza cautelare 27 giugno 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 9139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9139 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09139/2025REG.PROV.COLL.
N. 04519/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4519 del 2025, proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Ebafos – Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza e Organismo Paritetico Intersettoriale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 22085/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ebafos – Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza e Organismo Paritetico Intersettoriale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. VA PE e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza e Organismo Paritetico Intersettoriale (di seguito solo “EBAFoS”) ha presentato, in data 28 novembre 2023, istanza di iscrizione nel Repertorio degli organismi paritetici istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.M. 11 ottobre 2022, n. 171.
2. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. ee) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), gli organismi paritetici sono “costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” ad attendono ad attività quali “la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento” .
2.1. Tale disposizione primaria trova concreta attuazione nel D.M. 11 ottobre 2022, n. 171, il quale, all’art. 2, individua una serie di requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nel Repertorio. Tali requisiti si articolano in due gruppi: una parte riferita all’organismo paritetico considerato nella sua individualità (art. 2, commi 1 e 2, lett. a) e c)), e un’altra parte riferita alle singole organizzazioni che ne costituiscono le componenti costitutive (art. 2, comma 2, lett. b), nn. i–iv).
2.2. In particolare la lettera b) prevede che l’organismo debba essere costituito da associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori la cui rappresentatività, ai sensi del comma 1, è valutata sulla base dei seguenti requisiti:
“i) la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
ii) la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
iii) il numero complessivo dei CCNL sottoscritti;
iv) i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell'organismo paritetico, ove disponibili” .
3. Nell’esaminare la domanda di iscrizione proposta da EBAFoS la Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro — chiamata a rendere il parere obbligatorio previsto dall’art. 4 del D.M. n. 171/2022, poi recepito nel successivo provvedimento di diniego — ha rilevato la mancanza, in capo alle organizzazioni costituenti l’organismo paritetico, dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, lett. b), del medesimo decreto.
Tale valutazione ha condotto, dapprima, all’emissione del preavviso di rigetto dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (in data 6 febbraio 2024) e, successivamente, nonostante le memorie e le integrazioni documentali presentate dall’Ente, all’adozione del provvedimento definitivo di rigetto (in data 28 febbraio 2024).
3.1. In particolare, la Direzione Generale ha osservato che l’organismo si qualifica come “plurisettoriale” , ossia privo di limitazioni ad uno specifico settore di attività. Sulla base di tale premessa e facendo riferimento agli indici pubblici percentuali ricavabili dall’archivio CNEL, l’Amministrazione ha ritenuto che nessuna delle due organizzazioni costituenti (UNAPRI per la parte datoriale e FIRAS-SPP per la parte dei lavoratori) fosse in possesso dell’adeguata rappresentatività richiesta dal D.M. n. 171/2022, atteso l’esiguo numero di lavoratori interessati dai CCNL sottoscritti rispetto alla complessiva platea nazionale.
Nel compiere tale valutazione, il Ministero ha ritenuto di non poter considerare il contratto collettivo “per i dipendenti responsabili o addetti alla sicurezza del servizio di prevenzione e protezione aziendale – RSPP e ASPP trasversalmente impiegati in tutti i settori e comparti” , sottoscritto il 20 ottobre 2023 e allegato da EBAFoS alla domanda di iscrizione, motivando che trattavasi di “contratto collettivo di lavoro di recente sottoscrizione, per il quale non è ancora disponibile il relativo indice pubblico percentuale che misura il numero di lavoratori cui viene concretamente applicato” (v. nota della Direzione generale del 1° febbraio 2024).
4. Avverso il provvedimento di rigetto EBAFoS ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, deducendo diversi motivi di impugnazione.
4.1. In particolare, l’Ente ricorrente ha sostenuto che:
a) gli elementi indicati ai punti i)–iv) della lettera b) dell’art. 2 del D.M. n. 171/2022 non configurano requisiti tassativi da possedere cumulativamente, bensì parametri di valutazione complessiva della rappresentatività delle organizzazioni costituenti l’organismo paritetico. Pertanto, sarebbe illegittimo negare l’iscrizione per la sola insussistenza del requisito di cui al punto iv);
b) il Ministero avrebbe dovuto valutare la rappresentatività delle organizzazioni aderenti a EBAFoS anche sulla base dei restanti parametri (i, ii, iii), tenuto conto della “forza maggiore” derivante dalla temporanea indisponibilità degli indici pubblici percentuali relativi al nuovo CCNL del 20 ottobre 2023;
c) l’Amministrazione avrebbe dovuto altresì considerare la peculiare natura della categoria professionale interessata dal suddetto contratto (RSPP e ASPP), limitando il calcolo degli indici ai soli lavoratori appartenenti a tali qualifiche e non alla generalità dei lavoratori dei vari settori.
4.2. L’Amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, ha replicato che:
– i requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 171/2022 devono intendersi come tassativi e da possedere congiuntamente, sia per l’organismo paritetico in sé, sia per le organizzazioni che lo compongono;
– la categoria dei “RSPP e ASPP dipendenti” non costituisce un autonomo settore lavorativo ai fini della classificazione CNEL, trattandosi di figure professionali trasversali a più comparti e non riconducibili a una specifica area contrattuale;
– di prassi l’Amministrazione si basa sui dati associativi e sulle risultanze pubbliche dell’anno precedente alla presentazione della domanda, ragione per cui nel caso di specie non poteva considerare un contratto appena sottoscritto e non ancora oggetto di rilevazione;
– l’inciso “ove disponibili” contenuto nell’art. 2, comma 2, lett. b), punto iv), va interpretato in senso restrittivo, riferendosi ai casi di indisponibilità assoluta o strutturale degli indici, e non a una mera indisponibilità temporanea come quella relativa al nuovo CCNL.
5. Con sentenza n. 22085/2024, il TAR Lazio, Sez. V ter, ha accolto il ricorso di EBAFoS ritenendo fondato e assorbente il motivo relativo all’errata applicazione dell’art. 2 del D.M. n. 171/2022.
5.1. Nello specifico il Giudice di prime cure ha ritenuto non legittimo l’operato del Ministero nella parte in cui ha respinto la richiesta di iscrizione per assenza di rappresentatività delle OOSS costituenti l’Organismo paritetico, visto l’insufficiente indice percentuale dei lavoratori interessati dai rispettivi contratti collettivi.
5.2. Secondo il TAR, il Ministero, in assenza di dati disponibili per il CCNL del 20 ottobre 2023, avrebbe impropriamente calcolato gli indici facendo riferimento alla totalità dei settori presenti nell’archivio CNEL, senza tuttavia motivare le ragioni di una simile estensione e senza considerare la specificità delle figure professionali di RSPP e ASPP, impiegate trasversalmente in più comparti.
5.3. La peculiarità e la novità della categoria avrebbero, al contrario, dovuto indurre l’Amministrazione a non utilizzare il parametro degli indici pubblici percentuali, che la normativa considera eventuale, o comunque a limitarne il calcolo alla platea effettiva dei lavoratori aventi le qualifiche di riferimento.
5.4. Il TAR ha dunque ritenuto irragionevole il riferimento al numero complessivo dei lavoratori dei settori CNEL, in assenza di specifiche motivazioni sulla mancata limitazione ai soli RSPP e ASPP.
6. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha interposto appello, affidandolo a tre motivi di censura.
7. Si è costituito in giudizio l’appellato EBAFoS, che - oltre a replicare agli assunti avversari - ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello e, in via subordinata, ha riproposto i motivi assorbiti del ricorso introduttivo, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
8. La causa, dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare (ordinanza n. 2366/2025), è stata discussa all’udienza pubblica del 20 novembre 2025 e trattenuta in decisione.
9. In limine litis va esaminata l’eccezione di irricevibilità dell’appello sollevata da EBAFoS e fondata sull’assunto secondo cui la notifica del mezzo di impugnazione (avvenuta il 4 giugno 2025) sarebbe tardiva rispetto al termine breve di impugnazione decorrente dalla notifica della sentenza impugnata (avvenuta il 17 marzo 2025).
9.1. La notifica del 17 marzo 2025 è stata inoltrata via PEC a tre destinatari (tra i quali l’Amministrazione e l’Avvocatura generale) e con quattro documenti ad essa allegati costituiti dalla sentenza, dalla diffida, dal ricorso e dalla relazione di notificazione.
L’atto di diffida risulta indirizzato solo per conoscenza all’Avvocatura dello Stato (come evincibile dalla relativa epigrafe) ed è titolato “Diffida ex art. 114, comma 1, c.p.a. – esecuzione sentenza TAR Lazio n. 22085 del 6 dicembre 2024, recante annullamento del rigetto dell’istanza di iscrizione di EBAFoS nel Repertorio degli organismi paritetici e dei presupposti pareri” .
Secondo il Ministero appellante si tratterebbe di un mero atto di sollecito all’adempimento del titolo esecutivo, rispetto al quale rileverebbe quella giurisprudenza della Corte di Cassazione che tende ad escludere – nei casi in cui la notifica della sentenza avvenga unitamente ad un atto qualificato espressamente come diffida ad adempiere — la decorrenza del termine breve di impugnazione (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 12719/2019).
9.2. A giudizio del Collegio l’eccezione di tardività è fondata.
9.3. Va anzitutto premesso che ai sensi dell’art. 92comma 1 c.p.a. “Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza” .
In difetto di più puntuale regolamentazione rinvenibile nel codice del processo amministrativo in merito alle modalità di detta notifica, viene in rilievo l’art. 285 c.p.c. ai sensi del quale “La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170” , il quale a sua volta dispone che “Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti” .
Per giurisprudenza pacifica (v. infra ) alla notifica della sentenza effettuata al procuratore costituito ai sensi dell'art. 170 c.p.c. deve essere equiparata la notifica eseguita nei confronti della parte presso il procuratore domiciliatario costituito.
9.4. Nel caso di specie rileva osservare che:
(i) tra i destinatari riportati nella relazione di notificazione figura il Ministero del Lavoro rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato;
(ii) il messaggio PEC reca tre destinatari principali – e nessun destinatario “per conoscenza” (con la sigla “cc” ) – tra i quali l’Avvocatura generale dello Stato, notiziata presso l’indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (reperibile in Reginde);
(iii) al messaggio PEC, come detto, risultano allegati la sentenza, la diffida, il ricorso e la relazione di notificazione.
9.5. A giudizio di questo Collegio, l’insieme di elementi sin qui rappresentati rende irrilevante la circostanza che la diffida riporti tra i suoi destinatari per conoscenza l’Avvocatura generale dello Stato, in quanto la sentenza è allegata al messaggio PEC la cui funzione risulta in modo inequivocabile nella relazione di notificazione con cui il procuratore ha dichiarato di notificare la sentenza all’Avvocatura generale dello Stato.
E’ quindi corretto quanto rilevato da parte appellata circa il fatto che:
(a) non vi è stata soltanto “la notifica dell’atto di diffida” ma anche la notifica della sentenza;
(b) non vi è stata soltanto “la notifica della sentenza come allegato ad una diffida ad adempiere all’esecuzione della stessa” , ma la notifica della sentenza come allegato a un messaggio PEC la cui funzione è stata descritta nel contenuto della relazione di notificazione;
(c) per l’effetto, la mera denominazione “relata notifica diffida-signed” apposta al file della relazione di notificazione non può valere ad annullarne o interpretarne il contenuto che ha ad oggetto l’inoltro (non solo della diffida ma) anche della sentenza e di questa non solo come mero allegato della diffida.
9.6. Aggiungasi che:
-- l’art. 92 del c.p.a. e l’art. 285 c.p.c. non subordinano la decorrenza del termine breve di 60 giorni alla dichiarazione del notificante di effettuare la notificazione della sentenza al fine di far scattare il detto termine breve;
-- rispetto alla tesi di parte appellante risulta non conferente la richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 12719/2019, in quanto resa su un caso in cui la notificazione - secondo quanto si evince dalla lettura della motivazione - aveva avuto ad oggetto solamente una diffida con allegata a questa la sentenza; nella presente fattispecie, al contrario, la relazione di notificazione ha ad oggetto anche e distintamente la sentenza, della quale non viene specificata la natura di allegato (se non nel testo della diffida);
-- rileva invece richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione sez. III n. 12290/2016 ove si afferma che “la notifica della sentenza, munita di formula esecutiva, effettuata al procuratore costituito ai sensi dell'art. 170 c.p.c. (a tale forma dovendo essere equiparata la notifica eseguita "nei confronti della parte presso il procuratore domiciliatario costituito") è perfettamente idonea a rispondere ai requisiti formali di conoscenza legale di cui agli artt. 285, 325 e 326 c.p.c. (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11216 del 08/05/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 11216 del 08/05/2008; id. Sez. 3, Ordinanza n. 20193 del 18/09/2009; id. Sa 6 - 1, Ordinanza n. 18493 del 7 01/09/2014; id. Sa 6 2, Decreto n. 4260 del 03/03/2015). Ed infatti, è alla forma procedimentale predeterminata dalla legge, quale schema legale tipico cui l'ordinamento riconduce la produzione di effetti rilevanti nel processo, che occorre fare riferimento per verificare se nel caso di specie sia stata o meno raggiunta quella "conoscenza legale"”, mentre è “del tutto indifferente a tal fine la ricerca della eventuale ipotetica intenzione della parte notificante, salvo che, a fronte di un'attività conforme allo schema legale della notifica della sentenza, tale intenzione diretta a qualificare gli effetti derivanti dalla conoscenza legale della sentenza non emerga in modo assolutamente inequivoco” .
Nella stessa pronuncia si chiarisce che “la notifica di una sentenza lasci(a) presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, l'intento sollecitatorio rilevante ai sensi dell'art. 326 c.p.c.” a meno che “..tale volizione sia espressamente esclusa con dichiarazione contestuale che renda perfettamente conoscibile il diverso scopo perseguito” .
Nel caso di specie, come detto, non si ravvisa alcuna confliggenza volitiva tra atti espressi o concludenti di segno opposto, in grado di inficiare l’effetto tipico conseguente alla forma procedimentale predeterminata dalla legge e osservata dalla parte notificante.
9.7. Deve infine essere respinta anche l’ulteriore deduzione della parte appellante (v. memoria 30 ottobre 2025) secondo la quale l’assenza dell’indicazione del nominativo del Procuratore costituito, non rinvenibile né nella relata di notificazione né negli atti notificati (sentenza e ricorso), impedirebbe (in aggiunta agli altri elementi sopra evidenziati) di attribuire alla notifica l’inequivoca valenza di atto sollecitatorio del termine breve di impugnazione.
Anche in questo caso, la parte appellante menziona un precedente giurisprudenziale inconferente rispetto al caso di specie, poiché la citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 20866/2020 si riferisce ad una fattispecie in cui la notifica della sentenza era stata effettuata presso lo studio del procuratore domiciliatario ma senza l'indicazione del nominativo dello stesso.
Nel caso di specie, al contrario, il messaggio PEC e la relata di notifica menzionano espressamente l’Avvocatura dello Stato e tanto basta ai fini che qui interessano, stante “il carattere impersonale della difesa dell'Avvocatura dello Stato” che rende “gli avvocati dello Stato .. pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizi” (Cass. civ., Sez. Un., n. 6477/2024) sicché, una volta indicata l’Avvocatura dello Stato, non è necessario specificare anche il nominativo del singolo Avvocato dello Stato (ove anche, per ipotesi, individuabile ex ante ) applicato al singolo procedimento.
10. L’appello va quindi dichiarato irricevibile.
11. Tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA De CT, Presidente
VA PE, Consigliere, Estensore
VA Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA PE | SA De CT |
IL SEGRETARIO