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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/12/2025, n. 3997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3997 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero n. 2843 del R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Armenante, giusta Parte_1 procura in atti e come in atti elettivamente domiciliata
- OPPONENTE-
CONTRO
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv.ti Antonio Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, in virtù di procura generali alle liti in atti e come in atti elettivamente domiciliato;
- OPPOSTO –
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore De Rosa, giusta procura in atti e come in atti elettivamente domiciliata
- OPPOSTA-
CONCLUSIONI : come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 27050 del 25/03/2019, con cui la CP_2
(Concessionaria della Riscossione per conto del ha ingiunto Controparte_1 alla ricorrente di pagare la somma di €.16.144,14 a refusione di un intervento di demolizione di manufatti abusivi su suolo di proprietà opponente.
La ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'opposta ingiunzione di pagamento, di annullare e, comunque, dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato.
A motivi ha dedotto: 1) l'inammissibilità della procedura ex R.D.N. 639/1910; 2) la carenza di legittimazione passiva;
3) la mancanza del carattere di certezza del credito ingiunto.
Si è costituito in giudizio il il quale ha richiesto la riunione del presente CP_1 procedimento al procedimento pendente innanzi al medesimo Tribunale, n. 2600/2015
R.G.; eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere l'odierna controversia ex art. 133 lett. f. c.p.a.; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'atto di opposizione per essere lo stesso infondato in fatto e in diritto.
Si è costituita, altresì, la , la quale ha insistito per il rigetto dell'avversa CP_2 domanda.
Il procedimento veniva dapprima riunito al procedimento n.2600/2015; poi, con ordinanza del 09.07.2021, veniva disposta la revoca della suddetta riunione poiché, in disparte di una connessione soggettiva solo parziale, non sussisteva una vera e propria connessione oggettiva;
ancora, poiché la trattazione congiunta delle controversie avrebbe determinato senz'altro un aggravio di tempi e procedure, essendo la presente controversia ancora alla fase della prima udienza, a fronte, invece, della completa istruttoria e della fase decisionale di cui al procedimento più antico -rg. n. 2600/2015-.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 22.12.2025.
*
Preliminarmente nessun dubbio ricorre nella fattispecie che ci occupa sulla competenza dell'odierno Tribunale atteso che l'ingiunzione è stata emessa per il rimborso delle spese versate dall'Ente per l'esecuzione in danno delle opere di demolizione, ovvero per una prestazione di natura patrimoniale regolata dalle norme in materia di diritto di credito.
Pertanto, va rigettata l'eccezione così come sollevata dal Comune opposto.
Ad ogni modo, l'opposizione come proposta non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
pag. 2/3 In primo luogo, il provvedimento impugnato deve essere ricondotto allo speciale procedimento di riscossione delle entrate patrimoniali disciplinato dal R.D. n. 639 del
1910, cui il Comune può legittimamente fare ricorso, in alternativa alla procedura monitoria ordinaria, anche per il recupero delle spese sostenute per l'esecuzione in danno conseguente all'inottemperanza di un'ordinanza contingibile e urgente.
Tale possibilità risulta ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di merito, la quale ha chiarito che l'ingiunzione fiscale costituisce uno strumento utilizzabile dalla Pubblica
Amministrazione non soltanto per la riscossione delle entrate di natura strettamente pubblicistica, ma anche per quelle aventi natura patrimoniale e privatistica – come nel caso di specie - trovando il proprio fondamento nel potere di autoaccertamento dell'Amministrazione medesima.
Né rileva il mancato riconoscimento di responsabilità penale in capo alla Parte_1 poiché il presupposto per l'adozione dell'ordinanza di ripristino è costituito esclusivamente dall'esistenza oggettiva di una situazione di abuso edilizio, a prescindere da qualsiasi profilo attinente la responsabilità soggettiva per la sua commissione e tanto considerato che il proprietario del bene, comunque gode di un diritto dominicale sulla res, che gli consente di rimuovere la situazione di abuso.
Infine, va rilevata la certezza sostanziale del credito azionato, con conseguente rigetto del rilievo formulato da parte opponente.
Ogni altra doglianza risulta assorbita.
Le spese del presente giudizio possono essere interamente compensate, atteso il mancato espletamento di attività istruttoria, il rigetto della eccezione di incompetenza e della natura non immediatamente intellegibile della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione, come proposta;
2) compensa interamente le spese di lite.
Nocera Inferiore, 22.12.2025
Il GOP
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero n. 2843 del R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Armenante, giusta Parte_1 procura in atti e come in atti elettivamente domiciliata
- OPPONENTE-
CONTRO
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv.ti Antonio Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, in virtù di procura generali alle liti in atti e come in atti elettivamente domiciliato;
- OPPOSTO –
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore De Rosa, giusta procura in atti e come in atti elettivamente domiciliata
- OPPOSTA-
CONCLUSIONI : come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 27050 del 25/03/2019, con cui la CP_2
(Concessionaria della Riscossione per conto del ha ingiunto Controparte_1 alla ricorrente di pagare la somma di €.16.144,14 a refusione di un intervento di demolizione di manufatti abusivi su suolo di proprietà opponente.
La ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'opposta ingiunzione di pagamento, di annullare e, comunque, dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato.
A motivi ha dedotto: 1) l'inammissibilità della procedura ex R.D.N. 639/1910; 2) la carenza di legittimazione passiva;
3) la mancanza del carattere di certezza del credito ingiunto.
Si è costituito in giudizio il il quale ha richiesto la riunione del presente CP_1 procedimento al procedimento pendente innanzi al medesimo Tribunale, n. 2600/2015
R.G.; eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere l'odierna controversia ex art. 133 lett. f. c.p.a.; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'atto di opposizione per essere lo stesso infondato in fatto e in diritto.
Si è costituita, altresì, la , la quale ha insistito per il rigetto dell'avversa CP_2 domanda.
Il procedimento veniva dapprima riunito al procedimento n.2600/2015; poi, con ordinanza del 09.07.2021, veniva disposta la revoca della suddetta riunione poiché, in disparte di una connessione soggettiva solo parziale, non sussisteva una vera e propria connessione oggettiva;
ancora, poiché la trattazione congiunta delle controversie avrebbe determinato senz'altro un aggravio di tempi e procedure, essendo la presente controversia ancora alla fase della prima udienza, a fronte, invece, della completa istruttoria e della fase decisionale di cui al procedimento più antico -rg. n. 2600/2015-.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 22.12.2025.
*
Preliminarmente nessun dubbio ricorre nella fattispecie che ci occupa sulla competenza dell'odierno Tribunale atteso che l'ingiunzione è stata emessa per il rimborso delle spese versate dall'Ente per l'esecuzione in danno delle opere di demolizione, ovvero per una prestazione di natura patrimoniale regolata dalle norme in materia di diritto di credito.
Pertanto, va rigettata l'eccezione così come sollevata dal Comune opposto.
Ad ogni modo, l'opposizione come proposta non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
pag. 2/3 In primo luogo, il provvedimento impugnato deve essere ricondotto allo speciale procedimento di riscossione delle entrate patrimoniali disciplinato dal R.D. n. 639 del
1910, cui il Comune può legittimamente fare ricorso, in alternativa alla procedura monitoria ordinaria, anche per il recupero delle spese sostenute per l'esecuzione in danno conseguente all'inottemperanza di un'ordinanza contingibile e urgente.
Tale possibilità risulta ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di merito, la quale ha chiarito che l'ingiunzione fiscale costituisce uno strumento utilizzabile dalla Pubblica
Amministrazione non soltanto per la riscossione delle entrate di natura strettamente pubblicistica, ma anche per quelle aventi natura patrimoniale e privatistica – come nel caso di specie - trovando il proprio fondamento nel potere di autoaccertamento dell'Amministrazione medesima.
Né rileva il mancato riconoscimento di responsabilità penale in capo alla Parte_1 poiché il presupposto per l'adozione dell'ordinanza di ripristino è costituito esclusivamente dall'esistenza oggettiva di una situazione di abuso edilizio, a prescindere da qualsiasi profilo attinente la responsabilità soggettiva per la sua commissione e tanto considerato che il proprietario del bene, comunque gode di un diritto dominicale sulla res, che gli consente di rimuovere la situazione di abuso.
Infine, va rilevata la certezza sostanziale del credito azionato, con conseguente rigetto del rilievo formulato da parte opponente.
Ogni altra doglianza risulta assorbita.
Le spese del presente giudizio possono essere interamente compensate, atteso il mancato espletamento di attività istruttoria, il rigetto della eccezione di incompetenza e della natura non immediatamente intellegibile della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione, come proposta;
2) compensa interamente le spese di lite.
Nocera Inferiore, 22.12.2025
Il GOP
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3