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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7483 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Mariarosaria BUDETTA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al 2433 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, posta in decisione all'udienza cartolare del 3.4.2025 e vertente
TRA
(c.f. , in Roma elettivamente domiciliato in via Attilio Friggeri, 172, Parte_1 C.F._1 presso lo studio degli Avv.ti Alessio Pica e Andrea Prosperi che lo rappresentano e lo difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio,
Appellante
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. Rosario Sette via Padre Paolo Meroni
8, che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione,
Appellata
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, in Roma elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maurizio Costanzo via Carlo Passaglia
14 che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Appellata
E (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_3 P.IVA_3
Roma elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Claudio Russo, via Bruno Buoni 5 che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione,
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 3789/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il 19.02.2019.
FATTO
Con atto di appello notificato in data 28 marzo 2019 ha impugnato la sentenza n. Parte_1
3789/2019, pubblicata in data 19.02.2019, con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti di e di Controparte_4 [...]
nonché la chiamata in garanzia nei confronti di condannando l'attore al Controparte_5 CP_3 pagamento delle spese legali e di CTU.
Con l'appello il sostanzialmente censurava la sentenza per la errata ricostruzione dei fatti da Pt_1 imputarsi ai molteplici errori che sarebbero stati commessi dal CTU nel suo elaborato che avrebbero provocato l'errata decisione.
Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della ctu per l'accertamento dei fatti accaduti.
Con comparsa del 4.9.19 si costituiva l' , la quale rilevava Controparte_4 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 cpc contestandone anche il contenuto nel merito e chiedendone il rigetto.
Con atto del 28.6.2019, si costituiva la quale rilevava l'inammissibilità Controparte_6 dell'appello e, nel merito, evidenziava che non era stato impugnato il capo in cui era stata accertata Con l'assenza di responsabilità di
Con comparsa del 14.6.2019 si costituiva la quale concludeva per il rigetto Controparte_3 dell'appello.
Con ordinanza del 18.10.19 veniva rigettata la richiesta di sospensione cautelare della sentenza ed all'udienza cartolare del 3.4.25, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va disatteso per quanto di seguito esposto.
Con generico motivo di appello sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ricostruito e Parte_1 valutato i fatti di causa sulla base di una CTU ritenuta viziata da un non corretto svolgimento delle operazioni.
Il motivo, lungamente esposto, ripropone le censure all'operato del CTU già avanzate in primo grado e superate dalla puntuale motivazione della sentenza. Peraltro la circostanza per cui la sentenza si basa solo sulla ctu è smentita da quanto dal primo giudice evidenziato, laddove pone il fondamento della decisione essenzialmente nella prova documentale, poi anche confortata dalle risultanze della ctu. Ed infatti la sentenza afferma: “Al di là, infatti, delle considerazioni medico legali rassegnate dal dott. è lo stesso Pt_2 compendio documentale a consegnare la prova della carenza di qualsivoglia comportamento negligente da Con parte degli operatori sanitari che, presso il Pronto soccorso del Policlinico Gemelli (prima) e presso l' poi) ebbero a visitare il paziente e a scrutinarne la sintomatologia” (pag. 5 sentenza impugnata).
Ed ancora a pag. 6 della sentenza: “La posizione dell potrebbe essere Controparte_2 agevolmente risolta sulla scorta del mero esame della cartella clinica n.00214973 M39 del Pronto soccorso
(allegato 2 comparsa) dalla quale emerge che la dott.ssa ebbe a rendere pienamente Persona_1 edotto il paziente circa i rischi che correva sottraendosi al controllo enzimatico a sei ore, l'unico che – in quelle condizioni e con i marker negativi per gli enzimi di miocardionecrosi – avrebbe potuto dirimere ogni dubbio sul punto della sussistenza o meno di un processo infartuale in corso”
Sicchè il Giudice di Prime Cure giunge ad escludere profili di responsabilità in capo ai sanitari delle due strutture basandosi non esclusivamente sulle risultanze della CTU, ripetutamente contestata dall'appellante, bensì essenzialmente dall'esame, da lui stesso eseguita, dei documenti allegati agli atti di causa.
A fronte di tali specifiche motivazioni della sentenza, tutto il paragrafo n. 3 dell'appello, che occupa gran parte dell'atto, è ancora incentrato sui presunti vizi della Consulenza Tecnica d'Ufficio che erano già stati ampiamente superati dalla puntuale motivazione della sentenza (che ha dato conto dell'iter processuale e dei correttivi applicati dal primo giudice per superare le criticità procedimentali in cui era incorso il CTU e per garantire la piena validità dell'elaborato tecnico nel rispetto della normativa e del contraddittorio).
Mentre l'appello non propone elementi tecnici capaci di sovvertire la documentata decisione.
Ciò detto, va aggiunto che dall'istruttoria in primo grado, oltre all'assenza di colpa medica, è anche emersa l'assenza di prova del nesso causale tra le prestazioni del personale del Policlinico Gemelli e quanto lamentato dal oltre al fatto che l'attore non ha nemmeno allegato di aver subito alcun danno Pt_1 permanente.
Né appare condivisibile l'affermazione del in ordine alla errata diagnosi in quanto emerge dagli atti Pt_1 che l'attenzione dei sanitari si è immediatamente focalizzata su una possibile sindrome coronarica acuta;
ed, infatti, è stato attivato un percorso clinico diagnostico basato su prelievi ematici ad intervalli seriati, allo scopo di evidenziare un incremento dei Marker di ischemia miocardica. (Si tratta di “indicatori” di danno ischemico e quindi di una valutazione fatta attraverso il laboratorio con una procedura che non si esaurisce in un'unica fase, ma attraverso fasi successive ed in un tempo complessivo pari a circa 18 ore.)
L'interruzione di questo iter al primo livello, cioè al primo prelievo, non consente di giungere a conclusioni definitive circa la presunta origine cardiaca del riferito dolore toracico, con un sospetto che seppur avanzato non può essere certo confermato.
Pertanto, poiché è certo che il pur informato dei rischi, rifiutò il secondo prelievo a 6 ore, e decise Pt_1 di firmare la cartella clinica e lasciare il nosocomio, naturalmente contro il parere dei sanitari, nessuna responsabilità può essere imputata a questi, i quali – a causa del comportamento del sono stati Parte_1 privati degli elementi tecnici per formulare una corretta diagnosi.
Con Del pari, nessuna responsabilità può essere ascritta ad er aver eseguito l'ECG sotto sforzo.
Tale esame, difatti, si esegue anche su soggetti cardiopatici;
nel caso in questione, inoltre, è stato eseguito su prescrizione di altro medico -che recava markers di necrosi miocardica all'epoca negativi-. Il test, poi, è stato immediatamente interrotto allorquando il paziente ha avvertito dolore toracico, con la prescrizione di scintigrafia miocardica.
Da quanto sopra, emerge la corretta valutazione dei sintomi da parte dei sanitari sicchè nessuna responsabilità può essere loro imputata nella gestione del paziente Pt_1
Quanto al capo di impugnazione relativo alle spese del giudizio liquidate all'esito del giudizio di primo grado, si rileva come il Giudice abbia tenuto conto delle varie fasi processuali e della complessità delle difese di ciascuno dei convenuti ed abbia, in definitiva, statuito nel pieno rispetto delle norme vigenti.
Inoltre, con riferimento alle spese liquidate a carico dell'attore nei confronti della terza chiamata in causa il Giudice ha stabilito che le stesse sono da determinarsi tenendo conto del valore della chiamata CP_3 in garanzia spiegata dall' e non in rapporto all'intero ammontare del Controparte_1 diritto azionato, nonché anche alla presumibile entità del risarcimento preteso dai singoli convenuti ex art. 2055 c.c. con riguardo all . Per quanto riguarda inoltre, sono stati applicati i Controparte_4 CP_3 valori minimi a causa “della specifica, minor complessità delle questioni trattate dalla terza chiamata”.
In ragione di quanto precede, le statuizioni sulle spese appaiono eque e prive di vizi tali da consentirne una censura o una revisione in sede di gravame.
Per le considerazioni innanzi esposte l'appello va rigettato.
Le spese, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, detratta la fase istruttoria non esperita. Sono compensate le spese tra l'appellante ed nei cui confronti non sono state proposte CP_3 domande dirette.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n.3789/2019, a conferma della stessa così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_4 rappresentante p. t. e di , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €.
6.500 ciascuno oltre spese generali, CNP, ed iva, se dovuta.
-compensa le spese tra le altre parti in causa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Roma, 20.11.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino