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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/07/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro ER NE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 778/2024 promossa da
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to NASO Parte_1
DOMENICO che la rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dall'Avv.to CITRIGNO GAETANO resistente OGGETTO: Altre ipotesi All'udienza del 01/07/2025 le parti concludevano come in atti IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 4.10.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio il , chiedendo al Giudice: Controparte_1
NEL MERITO ACCOGLIERE IL RICORSO E, PER L'EFFETTO ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Varese per la classe di concorso “AB24”; E PER L'EFFETTO CONDANNARE il resistente a riconoscere il diritto della Controparte_1 ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 88/2024;
- CONDANNARE il resistente al risarcimento del danno Controparte_1 conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 21.491,33, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere una docente inserita nelle GPS di Varese di II fascia, per la classe di concorso “AB24”, collocata alla posizione127 con 81 punti;
di aver presentato istanza volta ad ottenere il conferimento di supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche, sulla base della procedura informatizzata adottata dal MIM;
di non aver ottenuto alcuna nomina con il primo Bollettino, in quanto venivano nominati docenti con punteggio superiore oppure presso sedi di preferenza dalla stessa non indicate;
che dopo il primo turno di nomina si rendevano disponibili sedi di preferenza indicate dalla ricorrente;
che tuttavia la stessa non risultava destinataria di alcuna nomina, in quanto l'algoritmo, dopo i primi turni di nomina, riprendeva a nominare dalla posizione cui era arrivato, portando così alla nomina di candidati con punteggio inferiore presso le sedi di preferenza indicate dalla ricorrente;
che in particolare con Bollettino 16.09.2024 venivano nominati presso tali sedi i docenti e , con punteggio inferiore all'attrice. Persona_1 Persona_2
La ricorrente ha lamentato l'illegittimità del comportamento tenuto dalla P.A., la quale l'aveva illegittimamente considerata rinunciataria, così estromettendola dalla possibilità di ottenere il conferimento di un incarico successivamente al primo turno di nomina. Si è costituito il resistente, concludendo come segue: CP_1
1)Dichiarare il litisconsorzio necessario ex art. 102 cpc nei confronti della sig.ra
[...]
e per l'effetto disporre l'integrazione del contraddittorio;
Per_2
2)nel merito respingere le richieste del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
3)in via subordinata – in caso di denegato accoglimento del ricorso – dichiarare l'obbligo per la resistente amministrazione di assegnare al ricorrente la supplenza annuale assegnata alla docente presso ITIS Ponti Gallarate;
Persona_2
4)in via ulteriormente subordinata – in caso di denegato accoglimento del ricorso – scomputare dal quantum quanto dal ricorrente già percepito o da percepire in virtù di medio tempore intervenuto allegato in atti con diretta determinazione del quantum alla resistente amministrazione;
5)liquidare le spese di lite a favore dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 152 bis cpc, che prevede il versamento degli oneri del giudizio anche a favore delle pubbliche amministrazioni che si difendano tramite propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis cpc All'udienza del 18.03.2025 la ricorrente ha precisato che le domande di assunzione e di riconoscimento dei 12 punti dovevano intendersi rinunciate, avuto riguardo al contratto a tempo determinato sottoscritto dalla parte ricorrente successivamente al deposito del ricorso (decorrente dal 28.10.2024 al 30.06.2025); ha insistito nella residua domanda di risarcimento del danno, riducendo la pretesa all'importo di €6.494,46 come da conteggi esposti nella nota depositata.
Pag. 2 di 9 All'udienza del 1.07.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Preliminarmente va rilevato che non occorre procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sopra menzionati docenti e Persona_1 [...]
, ciò avuto riguardo alla rinuncia della ricorrente alla pretesa relativa Per_2 all'assunzione, in ragione della nomina conseguita dalla stessa nelle more del giudizio.
3.Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.Occorre anzitutto richiamare il disposto dell'art. 12 della O.M. n. 88/2024, il quale, regolando il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, così prevede:
“
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del
. CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso
o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione
Pag. 3 di 9 occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di
Pag. 4 di 9 insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso.
13. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario.
14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto- legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”.
5.L'assegnazione delle supplenze di cui alla domanda della ricorrente è pacificamente avvenuta mediante l'utilizzo una procedura informatica basata su un algoritmo. Al riguardo, la giurisprudenza di merito e amministrativa è oramai consolidata nel ritenere che l'utilizzo nell'azione amministrativa di un sistema basato sull'algoritmo non è di per sé illegittimo purché siano assicurati: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.
6.Ciò posto, nel caso di specie la ricorrente lamenta che, a causa dell'illegittimo operato della P.A., sono state nominate, presso le sedi di preferenza indicate dall'attrice, due docenti con punteggio e posizione in graduatoria inferiori. La parte resistente, al riguardo, sostiene la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, ciò in ragione della partecipazione della ricorrente al primo turno di nomina senza tuttavia collocarsi in posizione utile ai fini della nomina, per via delle opzioni preferenziali indicate (l'esclusione di contratti su spezzone orario), con
Pag. 5 di 9 conseguente esclusione della stessa dai successivi turni di nomina in quanto rinunciataria. 7.In punto di fatto, risultano pacifici nel presente giudizio:
-il punteggio e la posizione in graduatoria vantati dalla ricorrente;
-la disponibilità sopravvenuta (successivamente al primo turno di nomina) di sedi di preferenza indicate dalla ricorrente;
- il punteggio inferiore delle sopra menzionate due docenti destinatarie della nomina in relazione alle sedi in considerazione. 8.In ordine all'impossibilità di qualificare in termini di rinuncia il comportamento tenuto dalla docente in relazione alla preferenza dalla stessa espressa, come pure in ordine al contrasto con l'art. 97 Cost. della regolamentazione di una procedura che preveda l'attribuzione della supplenza ad un docente con punteggio inferiore rispetto ad un altro non rinunciatario né precedentemente destinatario di nomina, di seguito si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 757 del 5.12.2024, resa in relazione ad una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella di cui è causa (ancorché con riferimento ad una precedente O.M.) e le cui argomentazioni sono pienamente condivise da questo Giudice:
“L'interpretazione letterale dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2020 rende evidente, innanzitutto, che la rinuncia al conferimento degli incarichi è correlata o alla mancata presentazione dell'istanza (cfr. comma 4, prima parte:” La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento”) ovvero, limitatamente alle preferenze non espresse, alla mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto (cfr. comma 4, seconda parte:” qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”). L'Ordinanza in esame, peraltro, chiarisce, al comma 10 dell'articolo in esame – da un lato – che “La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto” - e dall'altro lato – che:” Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”. Esclusa, pertanto, qualunque forma di automatismo che qualifichi come rinuncia del candidato gli effetti dell'applicazione concreta della procedura automatizzata, questo Collegio intende dare continuità all'interpretazione della richiamata Ordinanza espressa
Pag. 6 di 9 dalla Corte di Appello di Milano secondo cui, dalla lettura coordinata dei commi 3 e 10 dell'articolo 12:” emerge che, nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima, siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso o materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente” (cfr. Corte di Appello di Milano n. 320 del 23 maggio 2024). Nella fattispecie in esame, tuttavia, l'appellante - pretermesso automaticamente dalla procedura robotizzata applicata – non ha mai rinunciato alle preferenze espresse e, comunque, non è mai stato convocato, quale docente con maggior punteggio, in sede di terza convocazione per il conferimento degli incarichi resisi disponibili e conformi alle preferenze espresse con la domanda (…). Il appellato, mediante la procedura informatizzata ha, quindi, CP_1 automaticamente – e illegittimamente – pretermesso, senza alcuna valida motivazione, la posizione dell'appellante il quale, alla luce dell'interpretazione, sopra richiamata, dei commi 3 e 10 dell'articolo 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2020, aveva invece diritto a ricevere la proposta degli incarichi resisi disponibili. Ha errato, pertanto, il primo giudice nel ritenere corretto l'operato del CP_1 appellato – che sul punto ha eccepito che:” la P.A. non solo non deve ma non può
“ricominciare da capo” e riscorrere le porzioni di graduatorie già vagliate e oggetto di turni di assegnazione precedenti” - sia perché nella fattispecie in esame non risulta alcuna rinuncia all'incarico, neppure implicita, da parte dell'appellante che, in ipotesi, avrebbe autorizzato il a pretermettere la posizione dell'appellante e sia CP_1 perché, comunque, la procedura automatizzata deve essere verificata dall'Ufficio amministrativo (…). Non risultando alcuna rinuncia da parte dell'appellante, la sentenza deve essere riformata atteso che - nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima, nell'ipotesi in cui siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso o materia – la corretta applicazione dell'articolo 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2020, conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio meritocratico, impone che debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso (…). La richiamata interpretazione dell'Ordinanza Ministeriale non pregiudica, peraltro, neppure l'esigenza di bilanciamento degli interessi - e, in particolare, l'esigenza di celerità delle procedure correlate alla necessità dell'avvio regolare dell'anno scolastico
– sia perché la ratio dell'Ordinanza Ministeriale può rinvenirsi nella esigenza di razionalizzare la gestione della procedura, e non nell'obliterare la professionalità dei docenti correlata al punteggio conseguito, e sia perché l'attività di controllo richiesta
Pag. 7 di 9 all'Ufficio Amministrativo appare di assai scarso disagio per la Pubblica Amministrazione, anche in ragione della procedura informatizzata (…). Ne deriva, pertanto, che l'applicazione dell'algoritmo che governa la procedura informatica di assegnazione dell'incarico si pone in contrasto con l'Ordinamento atteso che l'Ordinamento deve prevedere, e non potrebbe esser altrimenti, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, un sistema che consenta al singolo docente, in relazione alle scuole e alla tipologia di contratto indicata, di ottenere la supplenza più favorevole nel caso di punteggio superiore rispetto ad altri candidati (…)”.
9.Alla luce di quanto sinora complessivamente ritenuto e osservato, ne deriva l'inidoneità delle argomentazioni del resistente a superare le censure di CP_1 illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nell'assegnazione dell'incarico di supplenza di cui è causa, non risultando legittime ragioni di esclusione della ricorrente dal successivo turno di nomina.
10.Alla mancata stipula del contratto di supplenza annuale, quale conseguenza dell'illegittimo operato dell'Amministrazione, è eziologicamente riconducibile il danno di natura patrimoniale lamentato dalla ricorrente, che deve necessariamente essere parametrato alle retribuzioni per l'effetto non percepite. In particolare, avuto riguardo alle tabelle stipendiali di cui al CCNL allegate e riportate in ricorso, non oggetto di specifica contestazione da parte del resistente, lo CP_1 stipendio che la ricorrente avrebbe maturato in relazione ad un contratto annuale (dal 16.09.2024 al 31.08.2025) è pari all'importo lordo di €21.850,52. Ciò posto, occorre a questo punto detrarre l'aliunde perceptum relativo al contratto a tempo determinato stipulato dalla lavoratrice con decorrenza dal 28.10.2024 al 30.06.2025. Ne deriva che alla ricorrente deve essere corrisposto da parte del resistente, CP_1 quale ristoro del danno patrimoniale patito, l'importo lordo di €6.494,46, come da analitici conteggi depositati dalla ricorrente nel corso del giudizio, non oggetto di puntuale contestazione da parte del . CP_1
11.In conclusione, tutto ciò complessivamente rilevato, il Giudice accerta e dichiara che la ricorrente aveva diritto ad un incarico di supplenza annuale per l'a.s. 2024/25 in una delle sedi di preferenza indicate in domanda con riferimento alle GPS di Varese di II Fascia per la classe di concorso “AB24”; per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, CP_1
l'importo di €6.494,46.
12.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore e alla natura documentale della causa, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
Pag. 8 di 9 1.dichiara che la ricorrente aveva diritto ad un incarico di supplenza annuale per l'a.s. 2024/25 in una delle sedi di preferenza indicate in domanda con riferimento alle GPS di Varese di II Fascia per la classe di concorso “AB24”;
2. per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo CP_1 di risarcimento del danno, l'importo di €6.494,46;
3.condanna il resistente a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate CP_1 in €2.200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, oltre rimborso c.u. se versato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Varese, 1.07.2025 Il Giudice
ER NE
Pag. 9 di 9
Il Giudice del Lavoro ER NE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 778/2024 promossa da
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to NASO Parte_1
DOMENICO che la rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dall'Avv.to CITRIGNO GAETANO resistente OGGETTO: Altre ipotesi All'udienza del 01/07/2025 le parti concludevano come in atti IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 4.10.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio il , chiedendo al Giudice: Controparte_1
NEL MERITO ACCOGLIERE IL RICORSO E, PER L'EFFETTO ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Varese per la classe di concorso “AB24”; E PER L'EFFETTO CONDANNARE il resistente a riconoscere il diritto della Controparte_1 ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 88/2024;
- CONDANNARE il resistente al risarcimento del danno Controparte_1 conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 21.491,33, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere una docente inserita nelle GPS di Varese di II fascia, per la classe di concorso “AB24”, collocata alla posizione127 con 81 punti;
di aver presentato istanza volta ad ottenere il conferimento di supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche, sulla base della procedura informatizzata adottata dal MIM;
di non aver ottenuto alcuna nomina con il primo Bollettino, in quanto venivano nominati docenti con punteggio superiore oppure presso sedi di preferenza dalla stessa non indicate;
che dopo il primo turno di nomina si rendevano disponibili sedi di preferenza indicate dalla ricorrente;
che tuttavia la stessa non risultava destinataria di alcuna nomina, in quanto l'algoritmo, dopo i primi turni di nomina, riprendeva a nominare dalla posizione cui era arrivato, portando così alla nomina di candidati con punteggio inferiore presso le sedi di preferenza indicate dalla ricorrente;
che in particolare con Bollettino 16.09.2024 venivano nominati presso tali sedi i docenti e , con punteggio inferiore all'attrice. Persona_1 Persona_2
La ricorrente ha lamentato l'illegittimità del comportamento tenuto dalla P.A., la quale l'aveva illegittimamente considerata rinunciataria, così estromettendola dalla possibilità di ottenere il conferimento di un incarico successivamente al primo turno di nomina. Si è costituito il resistente, concludendo come segue: CP_1
1)Dichiarare il litisconsorzio necessario ex art. 102 cpc nei confronti della sig.ra
[...]
e per l'effetto disporre l'integrazione del contraddittorio;
Per_2
2)nel merito respingere le richieste del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
3)in via subordinata – in caso di denegato accoglimento del ricorso – dichiarare l'obbligo per la resistente amministrazione di assegnare al ricorrente la supplenza annuale assegnata alla docente presso ITIS Ponti Gallarate;
Persona_2
4)in via ulteriormente subordinata – in caso di denegato accoglimento del ricorso – scomputare dal quantum quanto dal ricorrente già percepito o da percepire in virtù di medio tempore intervenuto allegato in atti con diretta determinazione del quantum alla resistente amministrazione;
5)liquidare le spese di lite a favore dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 152 bis cpc, che prevede il versamento degli oneri del giudizio anche a favore delle pubbliche amministrazioni che si difendano tramite propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis cpc All'udienza del 18.03.2025 la ricorrente ha precisato che le domande di assunzione e di riconoscimento dei 12 punti dovevano intendersi rinunciate, avuto riguardo al contratto a tempo determinato sottoscritto dalla parte ricorrente successivamente al deposito del ricorso (decorrente dal 28.10.2024 al 30.06.2025); ha insistito nella residua domanda di risarcimento del danno, riducendo la pretesa all'importo di €6.494,46 come da conteggi esposti nella nota depositata.
Pag. 2 di 9 All'udienza del 1.07.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Preliminarmente va rilevato che non occorre procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sopra menzionati docenti e Persona_1 [...]
, ciò avuto riguardo alla rinuncia della ricorrente alla pretesa relativa Per_2 all'assunzione, in ragione della nomina conseguita dalla stessa nelle more del giudizio.
3.Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.Occorre anzitutto richiamare il disposto dell'art. 12 della O.M. n. 88/2024, il quale, regolando il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, così prevede:
“
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del
. CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso
o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione
Pag. 3 di 9 occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di
Pag. 4 di 9 insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso.
13. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario.
14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto- legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”.
5.L'assegnazione delle supplenze di cui alla domanda della ricorrente è pacificamente avvenuta mediante l'utilizzo una procedura informatica basata su un algoritmo. Al riguardo, la giurisprudenza di merito e amministrativa è oramai consolidata nel ritenere che l'utilizzo nell'azione amministrativa di un sistema basato sull'algoritmo non è di per sé illegittimo purché siano assicurati: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.
6.Ciò posto, nel caso di specie la ricorrente lamenta che, a causa dell'illegittimo operato della P.A., sono state nominate, presso le sedi di preferenza indicate dall'attrice, due docenti con punteggio e posizione in graduatoria inferiori. La parte resistente, al riguardo, sostiene la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, ciò in ragione della partecipazione della ricorrente al primo turno di nomina senza tuttavia collocarsi in posizione utile ai fini della nomina, per via delle opzioni preferenziali indicate (l'esclusione di contratti su spezzone orario), con
Pag. 5 di 9 conseguente esclusione della stessa dai successivi turni di nomina in quanto rinunciataria. 7.In punto di fatto, risultano pacifici nel presente giudizio:
-il punteggio e la posizione in graduatoria vantati dalla ricorrente;
-la disponibilità sopravvenuta (successivamente al primo turno di nomina) di sedi di preferenza indicate dalla ricorrente;
- il punteggio inferiore delle sopra menzionate due docenti destinatarie della nomina in relazione alle sedi in considerazione. 8.In ordine all'impossibilità di qualificare in termini di rinuncia il comportamento tenuto dalla docente in relazione alla preferenza dalla stessa espressa, come pure in ordine al contrasto con l'art. 97 Cost. della regolamentazione di una procedura che preveda l'attribuzione della supplenza ad un docente con punteggio inferiore rispetto ad un altro non rinunciatario né precedentemente destinatario di nomina, di seguito si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 757 del 5.12.2024, resa in relazione ad una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella di cui è causa (ancorché con riferimento ad una precedente O.M.) e le cui argomentazioni sono pienamente condivise da questo Giudice:
“L'interpretazione letterale dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2020 rende evidente, innanzitutto, che la rinuncia al conferimento degli incarichi è correlata o alla mancata presentazione dell'istanza (cfr. comma 4, prima parte:” La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento”) ovvero, limitatamente alle preferenze non espresse, alla mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto (cfr. comma 4, seconda parte:” qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”). L'Ordinanza in esame, peraltro, chiarisce, al comma 10 dell'articolo in esame – da un lato – che “La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto” - e dall'altro lato – che:” Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”. Esclusa, pertanto, qualunque forma di automatismo che qualifichi come rinuncia del candidato gli effetti dell'applicazione concreta della procedura automatizzata, questo Collegio intende dare continuità all'interpretazione della richiamata Ordinanza espressa
Pag. 6 di 9 dalla Corte di Appello di Milano secondo cui, dalla lettura coordinata dei commi 3 e 10 dell'articolo 12:” emerge che, nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima, siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso o materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente” (cfr. Corte di Appello di Milano n. 320 del 23 maggio 2024). Nella fattispecie in esame, tuttavia, l'appellante - pretermesso automaticamente dalla procedura robotizzata applicata – non ha mai rinunciato alle preferenze espresse e, comunque, non è mai stato convocato, quale docente con maggior punteggio, in sede di terza convocazione per il conferimento degli incarichi resisi disponibili e conformi alle preferenze espresse con la domanda (…). Il appellato, mediante la procedura informatizzata ha, quindi, CP_1 automaticamente – e illegittimamente – pretermesso, senza alcuna valida motivazione, la posizione dell'appellante il quale, alla luce dell'interpretazione, sopra richiamata, dei commi 3 e 10 dell'articolo 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2020, aveva invece diritto a ricevere la proposta degli incarichi resisi disponibili. Ha errato, pertanto, il primo giudice nel ritenere corretto l'operato del CP_1 appellato – che sul punto ha eccepito che:” la P.A. non solo non deve ma non può
“ricominciare da capo” e riscorrere le porzioni di graduatorie già vagliate e oggetto di turni di assegnazione precedenti” - sia perché nella fattispecie in esame non risulta alcuna rinuncia all'incarico, neppure implicita, da parte dell'appellante che, in ipotesi, avrebbe autorizzato il a pretermettere la posizione dell'appellante e sia CP_1 perché, comunque, la procedura automatizzata deve essere verificata dall'Ufficio amministrativo (…). Non risultando alcuna rinuncia da parte dell'appellante, la sentenza deve essere riformata atteso che - nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima, nell'ipotesi in cui siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso o materia – la corretta applicazione dell'articolo 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2020, conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio meritocratico, impone che debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso (…). La richiamata interpretazione dell'Ordinanza Ministeriale non pregiudica, peraltro, neppure l'esigenza di bilanciamento degli interessi - e, in particolare, l'esigenza di celerità delle procedure correlate alla necessità dell'avvio regolare dell'anno scolastico
– sia perché la ratio dell'Ordinanza Ministeriale può rinvenirsi nella esigenza di razionalizzare la gestione della procedura, e non nell'obliterare la professionalità dei docenti correlata al punteggio conseguito, e sia perché l'attività di controllo richiesta
Pag. 7 di 9 all'Ufficio Amministrativo appare di assai scarso disagio per la Pubblica Amministrazione, anche in ragione della procedura informatizzata (…). Ne deriva, pertanto, che l'applicazione dell'algoritmo che governa la procedura informatica di assegnazione dell'incarico si pone in contrasto con l'Ordinamento atteso che l'Ordinamento deve prevedere, e non potrebbe esser altrimenti, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, un sistema che consenta al singolo docente, in relazione alle scuole e alla tipologia di contratto indicata, di ottenere la supplenza più favorevole nel caso di punteggio superiore rispetto ad altri candidati (…)”.
9.Alla luce di quanto sinora complessivamente ritenuto e osservato, ne deriva l'inidoneità delle argomentazioni del resistente a superare le censure di CP_1 illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nell'assegnazione dell'incarico di supplenza di cui è causa, non risultando legittime ragioni di esclusione della ricorrente dal successivo turno di nomina.
10.Alla mancata stipula del contratto di supplenza annuale, quale conseguenza dell'illegittimo operato dell'Amministrazione, è eziologicamente riconducibile il danno di natura patrimoniale lamentato dalla ricorrente, che deve necessariamente essere parametrato alle retribuzioni per l'effetto non percepite. In particolare, avuto riguardo alle tabelle stipendiali di cui al CCNL allegate e riportate in ricorso, non oggetto di specifica contestazione da parte del resistente, lo CP_1 stipendio che la ricorrente avrebbe maturato in relazione ad un contratto annuale (dal 16.09.2024 al 31.08.2025) è pari all'importo lordo di €21.850,52. Ciò posto, occorre a questo punto detrarre l'aliunde perceptum relativo al contratto a tempo determinato stipulato dalla lavoratrice con decorrenza dal 28.10.2024 al 30.06.2025. Ne deriva che alla ricorrente deve essere corrisposto da parte del resistente, CP_1 quale ristoro del danno patrimoniale patito, l'importo lordo di €6.494,46, come da analitici conteggi depositati dalla ricorrente nel corso del giudizio, non oggetto di puntuale contestazione da parte del . CP_1
11.In conclusione, tutto ciò complessivamente rilevato, il Giudice accerta e dichiara che la ricorrente aveva diritto ad un incarico di supplenza annuale per l'a.s. 2024/25 in una delle sedi di preferenza indicate in domanda con riferimento alle GPS di Varese di II Fascia per la classe di concorso “AB24”; per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, CP_1
l'importo di €6.494,46.
12.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore e alla natura documentale della causa, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
Pag. 8 di 9 1.dichiara che la ricorrente aveva diritto ad un incarico di supplenza annuale per l'a.s. 2024/25 in una delle sedi di preferenza indicate in domanda con riferimento alle GPS di Varese di II Fascia per la classe di concorso “AB24”;
2. per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo CP_1 di risarcimento del danno, l'importo di €6.494,46;
3.condanna il resistente a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate CP_1 in €2.200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, oltre rimborso c.u. se versato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Varese, 1.07.2025 Il Giudice
ER NE
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