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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4780 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1318/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1318/2021, riservata in decisione all'udienza del 30.04.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: altri rapporti condominiali
TRA
Il (C.F. ), elettivamente Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1 domiciliato per la presente procedura in alla Via Arenella n. 84, presso lo studio Pt_1 dell'Avvocato Rosario Iervolino (C.F. ), dal quale è rappresentato e C.F._1 difeso, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Sara Maria Iervolino (C.F.
C.F._2
Pec: - Email_1
- Email_2
APPELLANTE
E
(C.F ) rappresentato e difeso dall'avv. Dario CP_2 C.F._3
NO (C.F il quale elettivamente domicilia in presso C.F._4 Pt_1 il suo studio al Corso Vittorio Emanuele 112
pag. 1 di 8 Pec: Email_3
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art 702 bis, emessa in data 08-09/01/2021, notificata in data
19/02/2021, il Tribunale di Napoli, VI sez. civile, Dott.ssa Pesce, nel procedimento rgn.
ha così provveduto: a) ha dichiarato la contumacia del P.IVA_2 Controparte_3
b) ha accolto il ricorso e per l'effetto ha condannato il
[...] [...]
in persona dell'amministratore pro – tempore, a consegnare al Controparte_3 ricorrente tempestivamente l'intera anagrafica condominiale comprensiva dei dati completi dei condomini con l'indicazione degli indirizzi di residenza e domicilio, con le rispettive quote millesimali unitamente al riparto, in virtù della sentenza n. 10041/2012 emessa il 18.09.2012 dal Tribunale Civile di Napoli - III sezione - in persona del Giudice dott. Ettore Pastore Alienante, notificata con contestuale atto di precetto, con le somme dovute da ciascuno dei condomini e con l'annotazione aggiuntiva dei condomini morosi;
c) ha fissato in € 100,00 l'importo dovuto dal al ricorrente, per ogni giorno CP_3 di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, a decorrere dal settimo giorno successivo alla notificazione della presente ordinanza;
d) ha condannato il al pagamento CP_3 di € 80,00 per spese processuali ed al pagamento di € 1300,00 per onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa, da attribuire al procuratore del ricorrente anticipatario.
2. Avverso tale ordinanza, il con atto di appello Controparte_3 notificato il 16.3.2021, ha proposto appello, deducendo a sostegno i seguenti motivi.
2.1 In via preliminare, parte appellante ha sostenuto il difetto di legittimazione passiva ed ha affermato che legittimato passivo nel procedimento instauratosi era personalmente l'Amministratore e non l'Ente condominiale.
pag. 2 di 8 2.2 Entrando nel merito della questione, parte appellante ha dedotto che essendovi stata una transazione tra le parti che determinava la cessazione della materia del contendere, la domanda doveva esser dichiarata inammissibile.
In virtù di tale accordo, infatti, il convenuto non si era costituito in quanto CP_3 certo dell'abbandono del giudizio da parte dell'attore, subendo irrimediabile lesione del proprio diritto alla difesa
2.2. Con l'ultimo motivo, parte appellante ha sostenuto che la condotta posta in essere dalla controparte abbia pregiudicato i diritti del condominio, esponendo quest'ultimo all'esborso di spese ed a notevoli disagi.
Sulla base di ciò ha quindi chiesto di dichiarare la responsabilità dell'appellato e per l'effetto, condannare il medesimo alle spese ed al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96.I e III c.p.c
3. si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_2
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che l'ordinanza veniva notificata in data
19.02.2021; l'atto di appello è stato notificato il 16 marzo 2021. Ne deriva che il termine previsto dall'art. 702 quater c.p.c è stato osservato.
5. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto dal
[...]
è fondato e deve trovare accoglimento per i seguenti motivi. Controparte_3
6. Con la prima doglianza, l'appellante ha sostenuto la sussistenza della carenza di legittimazione passiva, in sede di procedura sommaria, del convenuto . CP_3
Invero, a parere dell'appellante, legittimato passivo nel procedimento instauratosi ai sensi dell'art. 63 disp. Att. c.c., è personalmente l'Amministratore e non l'Ente condominiale.
6.1 Tale censura deve trovare condivisione sulla scorta della osservazioni che seguono.
6.2 Giova premettere che la Legge n. 220 del 2012, nel novellare l'art. 63 disp. att. c.p.c., ha previsto che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Il secondo comma dispone che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
pag. 3 di 8 L'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. configura, dunque, in capo ai condomini che abbiano regolarmente pagato la loro quota di contribuzione alle spese condominiali, ed in favore del terzo che sia rimasto creditore, un'obbligazione sussidiaria ed eventuale, favorita dal beneficium excussionis, avente ad oggetto non l'intera prestazione imputabile al condominio ma le somme dovute dai morosi.
La Legge di riforma del ha, pertanto, recepito la natura parziaria delle
CP_3 obbligazioni del , secondo la ricostruzione dogmatica operata da Cass., sez.
CP_3 un., 8 aprile 2008, n. 9148, nel senso che, in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del , nei confronti di terzi la
CP_3 responsabilità diretta dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai singoli componenti
CP_3 soltanto in proporzione delle rispettive quote.
Per le obbligazioni sorte dopo l'entrata in vigore della L. n. 220 del 2012, il debito sussidiario di garanzia del condomino solvente è, pertanto, subordinato alla preventiva escussione del moroso ed è limitato alla rispettiva quota di quest'ultimo e non all'intero debito verso il terzo creditore (Cass., sez. II, 17/02/2023 n. 5043).
Agli effetti della disciplina dettata dai primi due commi dell'art. 63 disp. att. c.c., deve intendersi come condomino moroso il partecipante che non abbia versato all'amministratore la sua quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento di quel creditore, mentre è "obbligato in regola con i pagamenti" il condomino che abbia adempiuto al pagamento della propria quota afferente alle medesime spese nelle mani dell'amministratore.
La lettura sistematica dei primi due commi dell'art. 63, disp. att. c.c. induce a concludere che il creditore, che voglia convenire uno o più dei singoli condomini, deve preliminarmente agire nei confronti dei condomini morosi, previa comunicazione dei dati da parte dell'amministratore.
6.3 La questione di diritto posta dal presente motivo di appello riguarda il profilo della legittimazione passiva all'azione, in relazione alla quale la giurisprudenza di merito non ha dato una risposta univoca.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale, l'obbligo di comunicazione previsto ultima parte del citato articolo 63 disp. att. c.c., comma 1, delinea un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore che sarebbe posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore,
pag. 4 di 8 con la conseguenza che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio, il cui immotivato rifiuto risulta essere contrario al canone della buona fede.
Un altro indirizzo giurisprudenziale muove dalla considerazione che il dovere di comunicazione dei condomini morosi da parte dell'amministratore di condominio è posto anche nell'interesse dei condomini in regola con i pagamenti, sicché l'adempimento di tale dovere rientra tra gli obblighi caratterizzanti il suo operato, che deve essere adempiuto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, c.c.), in adempimento delle disposizioni di cui agli artt. 1130,1131 e 1135 c.c., rispetto alle quali l'amministratore risponde, a titolo di responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c.; la legittimazione passiva farebbe capo al condominio, in persona dell'amministratore, essendo quest'ultimo soggetto obbligato esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione.
E però, ad avviso della Suprema Corte, la quale si è di recente pronunziata sull'argomento, la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio.
A sostegno di tale conclusione, la Cassazione ha evidenziato che il contratto di amministrazione condominiale è un contratto tipico, non riconducibile alla prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 1129 c.c. e 1131 c.c. e, solo in via residuale, dalle norme sul mandato, atteso che l'esercizio di tale attività non è subordinata, come richiesto dall'art. 2229 c.c., all'iscrizione in apposito albo o elenco;
in seguito all'entrata in vigore dell'art. 71 - bis disp. att. c.c., introdotto dalla L. n. 220 del 2012, l'esercizio dell'attività di amministratore del condominio è subordinata al possesso di determinati requisiti di professionalità e onorabilità.
Tale contratto rientra nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla L. 14 gennaio 2013, n. 4.
È stato, difatti, evidenziato che l'amministratore di condominio non necessariamente agisce sempre nell'interesse dei condòmini, ma talora addirittura in contrasto con essi. A titolo esemplificativo, si richiama l'art. 1129, comma 9 c.c., il quale stabilisce che - salva l'espressa dispensa assembleare - l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel pag. 5 di 8 quale il credito esigibile è compreso;
analogamente, l'art. 1131 c.c. dispone che l'amministratore può agire in giudizio contro i condòmini e contro i terzi.
In tale quadro normativo si pone l'art. 63 disp. att. c.c., che autorizza l'amministratore ad ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dei condòmini morosi senza bisogno di autorizzazione assembleare ed impone al medesimo di fornire ai creditori insoddisfatti che lo interpellino - quindi a soggetti addirittura estranei alla compagine condominiale - i dati dei condòmini morosi.
Tale obbligo esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l'amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti;
esso è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione.
L'obbligo di comunicazione previsto dal primo comma dell'art. 63 delle disp. att. c.c. è solo funzionale al rispetto da parte dei creditori dell'obbligo, fissato dal secondo comma della disposizione, di agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo avere inutilmente aggredito i condomini morosi.
Si tratta di un obbligo derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana.
Il ritardo dell'amministratore nella comunicazione al terzo creditore dei dati dei condomini morosi è, infatti, potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni.
Mentre, in qualità di rappresentante del condominio, gli effetti dell'attività dell'amministratore che pone in essere nello svolgimento del suo incarico sono imputabili direttamente al , con riferimento alla comunicazione dei nominativi dei CP_3 condomini morosi, l'amministratore è destinatario di un comando fissato dalla legge a tutela dei creditori del condominio.
Ne consegue che legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il in persona CP_3 dell'amministratore.
pag. 6 di 8 Poiché la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell'amministratore riferibili al condominio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., dall'omessa o intempestiva esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica del condominio, e la conseguente condanna deve essere emessa in danno dell'amministratore in proprio (cfr.
Cassazione civile sez. II, 15/01/2025, n.1002).
6.4 Ciò posto e passando all'esame del caso di specie, la sentenza impugnata, avendo accolto la domanda, volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., proposta da
, nei confronti del in ha CP_2 CP_3 Controparte_3 Pt_1 implicitamente sancito la legittimazione passiva di quest'ultimo con riferimento alla domanda in parola.
Tuttavia, sulla scorta dei principi sopra illustrati, deve affermarsi la carenza di legittimazione passiva del atteso che la domanda in questione doveva essere CP_3 rivolta nei confronti dell'Amministratore in proprio, e non del , trattandosi di CP_3 obbligo posto dalla legge in capo all'amministratore del condominio in proprio.
Il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. formulato da nei confronti del CP_2 [...]
doveva, pertanto, essere rigettato e, in tali termini deve, essere Controparte_4 Pt_1 riformata la sentenza impugnata.
7. Le spese di lite del doppio grado vanno interamente compensate tenuto conto del fatto che, a fronte una oscillante giurisprudenza di merito, solo di recente si è pronunziata la
Suprema Corte di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso l'ordinanza del
Tribunale di Napoli dell'08/01/2021, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello proposto dal in Controparte_3 Pt_1
ed in riforma della sentenza impugnata:
-rigetta il ricorso proposto da;
CP_2
2. Compensa interamente le spese di lite relative al doppio grado di lite.
pag. 7 di 8 Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1318/2021, riservata in decisione all'udienza del 30.04.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: altri rapporti condominiali
TRA
Il (C.F. ), elettivamente Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1 domiciliato per la presente procedura in alla Via Arenella n. 84, presso lo studio Pt_1 dell'Avvocato Rosario Iervolino (C.F. ), dal quale è rappresentato e C.F._1 difeso, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Sara Maria Iervolino (C.F.
C.F._2
Pec: - Email_1
- Email_2
APPELLANTE
E
(C.F ) rappresentato e difeso dall'avv. Dario CP_2 C.F._3
NO (C.F il quale elettivamente domicilia in presso C.F._4 Pt_1 il suo studio al Corso Vittorio Emanuele 112
pag. 1 di 8 Pec: Email_3
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art 702 bis, emessa in data 08-09/01/2021, notificata in data
19/02/2021, il Tribunale di Napoli, VI sez. civile, Dott.ssa Pesce, nel procedimento rgn.
ha così provveduto: a) ha dichiarato la contumacia del P.IVA_2 Controparte_3
b) ha accolto il ricorso e per l'effetto ha condannato il
[...] [...]
in persona dell'amministratore pro – tempore, a consegnare al Controparte_3 ricorrente tempestivamente l'intera anagrafica condominiale comprensiva dei dati completi dei condomini con l'indicazione degli indirizzi di residenza e domicilio, con le rispettive quote millesimali unitamente al riparto, in virtù della sentenza n. 10041/2012 emessa il 18.09.2012 dal Tribunale Civile di Napoli - III sezione - in persona del Giudice dott. Ettore Pastore Alienante, notificata con contestuale atto di precetto, con le somme dovute da ciascuno dei condomini e con l'annotazione aggiuntiva dei condomini morosi;
c) ha fissato in € 100,00 l'importo dovuto dal al ricorrente, per ogni giorno CP_3 di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, a decorrere dal settimo giorno successivo alla notificazione della presente ordinanza;
d) ha condannato il al pagamento CP_3 di € 80,00 per spese processuali ed al pagamento di € 1300,00 per onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa, da attribuire al procuratore del ricorrente anticipatario.
2. Avverso tale ordinanza, il con atto di appello Controparte_3 notificato il 16.3.2021, ha proposto appello, deducendo a sostegno i seguenti motivi.
2.1 In via preliminare, parte appellante ha sostenuto il difetto di legittimazione passiva ed ha affermato che legittimato passivo nel procedimento instauratosi era personalmente l'Amministratore e non l'Ente condominiale.
pag. 2 di 8 2.2 Entrando nel merito della questione, parte appellante ha dedotto che essendovi stata una transazione tra le parti che determinava la cessazione della materia del contendere, la domanda doveva esser dichiarata inammissibile.
In virtù di tale accordo, infatti, il convenuto non si era costituito in quanto CP_3 certo dell'abbandono del giudizio da parte dell'attore, subendo irrimediabile lesione del proprio diritto alla difesa
2.2. Con l'ultimo motivo, parte appellante ha sostenuto che la condotta posta in essere dalla controparte abbia pregiudicato i diritti del condominio, esponendo quest'ultimo all'esborso di spese ed a notevoli disagi.
Sulla base di ciò ha quindi chiesto di dichiarare la responsabilità dell'appellato e per l'effetto, condannare il medesimo alle spese ed al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96.I e III c.p.c
3. si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_2
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che l'ordinanza veniva notificata in data
19.02.2021; l'atto di appello è stato notificato il 16 marzo 2021. Ne deriva che il termine previsto dall'art. 702 quater c.p.c è stato osservato.
5. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto dal
[...]
è fondato e deve trovare accoglimento per i seguenti motivi. Controparte_3
6. Con la prima doglianza, l'appellante ha sostenuto la sussistenza della carenza di legittimazione passiva, in sede di procedura sommaria, del convenuto . CP_3
Invero, a parere dell'appellante, legittimato passivo nel procedimento instauratosi ai sensi dell'art. 63 disp. Att. c.c., è personalmente l'Amministratore e non l'Ente condominiale.
6.1 Tale censura deve trovare condivisione sulla scorta della osservazioni che seguono.
6.2 Giova premettere che la Legge n. 220 del 2012, nel novellare l'art. 63 disp. att. c.p.c., ha previsto che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Il secondo comma dispone che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
pag. 3 di 8 L'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. configura, dunque, in capo ai condomini che abbiano regolarmente pagato la loro quota di contribuzione alle spese condominiali, ed in favore del terzo che sia rimasto creditore, un'obbligazione sussidiaria ed eventuale, favorita dal beneficium excussionis, avente ad oggetto non l'intera prestazione imputabile al condominio ma le somme dovute dai morosi.
La Legge di riforma del ha, pertanto, recepito la natura parziaria delle
CP_3 obbligazioni del , secondo la ricostruzione dogmatica operata da Cass., sez.
CP_3 un., 8 aprile 2008, n. 9148, nel senso che, in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del , nei confronti di terzi la
CP_3 responsabilità diretta dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai singoli componenti
CP_3 soltanto in proporzione delle rispettive quote.
Per le obbligazioni sorte dopo l'entrata in vigore della L. n. 220 del 2012, il debito sussidiario di garanzia del condomino solvente è, pertanto, subordinato alla preventiva escussione del moroso ed è limitato alla rispettiva quota di quest'ultimo e non all'intero debito verso il terzo creditore (Cass., sez. II, 17/02/2023 n. 5043).
Agli effetti della disciplina dettata dai primi due commi dell'art. 63 disp. att. c.c., deve intendersi come condomino moroso il partecipante che non abbia versato all'amministratore la sua quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento di quel creditore, mentre è "obbligato in regola con i pagamenti" il condomino che abbia adempiuto al pagamento della propria quota afferente alle medesime spese nelle mani dell'amministratore.
La lettura sistematica dei primi due commi dell'art. 63, disp. att. c.c. induce a concludere che il creditore, che voglia convenire uno o più dei singoli condomini, deve preliminarmente agire nei confronti dei condomini morosi, previa comunicazione dei dati da parte dell'amministratore.
6.3 La questione di diritto posta dal presente motivo di appello riguarda il profilo della legittimazione passiva all'azione, in relazione alla quale la giurisprudenza di merito non ha dato una risposta univoca.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale, l'obbligo di comunicazione previsto ultima parte del citato articolo 63 disp. att. c.c., comma 1, delinea un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore che sarebbe posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore,
pag. 4 di 8 con la conseguenza che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio, il cui immotivato rifiuto risulta essere contrario al canone della buona fede.
Un altro indirizzo giurisprudenziale muove dalla considerazione che il dovere di comunicazione dei condomini morosi da parte dell'amministratore di condominio è posto anche nell'interesse dei condomini in regola con i pagamenti, sicché l'adempimento di tale dovere rientra tra gli obblighi caratterizzanti il suo operato, che deve essere adempiuto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, c.c.), in adempimento delle disposizioni di cui agli artt. 1130,1131 e 1135 c.c., rispetto alle quali l'amministratore risponde, a titolo di responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c.; la legittimazione passiva farebbe capo al condominio, in persona dell'amministratore, essendo quest'ultimo soggetto obbligato esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione.
E però, ad avviso della Suprema Corte, la quale si è di recente pronunziata sull'argomento, la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio.
A sostegno di tale conclusione, la Cassazione ha evidenziato che il contratto di amministrazione condominiale è un contratto tipico, non riconducibile alla prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 1129 c.c. e 1131 c.c. e, solo in via residuale, dalle norme sul mandato, atteso che l'esercizio di tale attività non è subordinata, come richiesto dall'art. 2229 c.c., all'iscrizione in apposito albo o elenco;
in seguito all'entrata in vigore dell'art. 71 - bis disp. att. c.c., introdotto dalla L. n. 220 del 2012, l'esercizio dell'attività di amministratore del condominio è subordinata al possesso di determinati requisiti di professionalità e onorabilità.
Tale contratto rientra nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla L. 14 gennaio 2013, n. 4.
È stato, difatti, evidenziato che l'amministratore di condominio non necessariamente agisce sempre nell'interesse dei condòmini, ma talora addirittura in contrasto con essi. A titolo esemplificativo, si richiama l'art. 1129, comma 9 c.c., il quale stabilisce che - salva l'espressa dispensa assembleare - l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel pag. 5 di 8 quale il credito esigibile è compreso;
analogamente, l'art. 1131 c.c. dispone che l'amministratore può agire in giudizio contro i condòmini e contro i terzi.
In tale quadro normativo si pone l'art. 63 disp. att. c.c., che autorizza l'amministratore ad ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dei condòmini morosi senza bisogno di autorizzazione assembleare ed impone al medesimo di fornire ai creditori insoddisfatti che lo interpellino - quindi a soggetti addirittura estranei alla compagine condominiale - i dati dei condòmini morosi.
Tale obbligo esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l'amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti;
esso è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione.
L'obbligo di comunicazione previsto dal primo comma dell'art. 63 delle disp. att. c.c. è solo funzionale al rispetto da parte dei creditori dell'obbligo, fissato dal secondo comma della disposizione, di agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo avere inutilmente aggredito i condomini morosi.
Si tratta di un obbligo derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana.
Il ritardo dell'amministratore nella comunicazione al terzo creditore dei dati dei condomini morosi è, infatti, potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni.
Mentre, in qualità di rappresentante del condominio, gli effetti dell'attività dell'amministratore che pone in essere nello svolgimento del suo incarico sono imputabili direttamente al , con riferimento alla comunicazione dei nominativi dei CP_3 condomini morosi, l'amministratore è destinatario di un comando fissato dalla legge a tutela dei creditori del condominio.
Ne consegue che legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il in persona CP_3 dell'amministratore.
pag. 6 di 8 Poiché la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell'amministratore riferibili al condominio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., dall'omessa o intempestiva esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica del condominio, e la conseguente condanna deve essere emessa in danno dell'amministratore in proprio (cfr.
Cassazione civile sez. II, 15/01/2025, n.1002).
6.4 Ciò posto e passando all'esame del caso di specie, la sentenza impugnata, avendo accolto la domanda, volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., proposta da
, nei confronti del in ha CP_2 CP_3 Controparte_3 Pt_1 implicitamente sancito la legittimazione passiva di quest'ultimo con riferimento alla domanda in parola.
Tuttavia, sulla scorta dei principi sopra illustrati, deve affermarsi la carenza di legittimazione passiva del atteso che la domanda in questione doveva essere CP_3 rivolta nei confronti dell'Amministratore in proprio, e non del , trattandosi di CP_3 obbligo posto dalla legge in capo all'amministratore del condominio in proprio.
Il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. formulato da nei confronti del CP_2 [...]
doveva, pertanto, essere rigettato e, in tali termini deve, essere Controparte_4 Pt_1 riformata la sentenza impugnata.
7. Le spese di lite del doppio grado vanno interamente compensate tenuto conto del fatto che, a fronte una oscillante giurisprudenza di merito, solo di recente si è pronunziata la
Suprema Corte di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso l'ordinanza del
Tribunale di Napoli dell'08/01/2021, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello proposto dal in Controparte_3 Pt_1
ed in riforma della sentenza impugnata:
-rigetta il ricorso proposto da;
CP_2
2. Compensa interamente le spese di lite relative al doppio grado di lite.
pag. 7 di 8 Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
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