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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/11/2025, n. 5397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5397 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. AN SC Presidente dott. VE LE Giudice relatore dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13563/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_3 CodiceFiscale_3 tutte rappresentate e difese dall'avv. Salvatore Xibilia, giusta procura in atti;
-ATTORI
contro
:
(P.I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Seminara e dall'avv.
PE CA, giusta procura in atti;
-CONVENUTA
pagina 1 di 8 Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15.09.2025, previo deposito – come da provvedimento del 17.07.2024 – delle note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, comma 1, n.
1), c.p.c., delle comparse conclusionali ex art. 189, comma 1, n. 2), c.p.c. e delle memorie di replica ex art. 189, comma 1, n. 3), c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 7-19.12.2023, e Parte_2 Parte_3 [...] convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Catania, Pt_1 Controparte_2
[...
proponendo impugnazione avverso il lodo abituale irrituale reso - dagli arbitri M. Politino, D. Vinci
e A. RU - in Siracusa il 15.03.2021, nel procedimento contro . Controparte_2
A sostegno della propria impugnazione, le attrici deducevano di essere state socie della
[...]
e che ciascuna di loro aspirava all'acquisto di uno dei 24 alloggi che la Controparte_2 cooperativa ha poi effettivamente realizzato.
Esponevano che il rapporto con la società è venuto meno per tutte, in ragione della esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione della : per in virtù di CP_1 Parte_3 deliberazione del C. di A. del 24.05.2014, comunicata con a.r. del 26.05.2014, ricevuta il Pt_4
4.06.2014; per in virtù di deliberazione del C. di A. del 24.05.2014 comunicata con Parte_1
a.r. Del 26.05.2014, ricevuta il 17.06.2014; per in virtù di deliberazione del C. di A. Pt_4 Parte_2 del 24.05.2014, comunicata con a.r. del 26.05.2014, ricevuta il 10.06.2014. Pt_4
Sciolto il vincolo sociale, sarebbe sorto per le attrici il credito alla restituzione di quanto versato per anticipazioni direttamente riconducibili all'acquisto ed alla assegnazione dell'alloggio; al pagamento di quanto in loro diritto a titolo di liquidazione delle quote sociali.
Alla luce di ciò, le attrici promuovevano - ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Società Cooperativa - procedimento di arbitrato irrituale, definito con lodo dichiarativo della improcedibilità della domanda, per la intervenuta decadenza dall'azione.
Il detto lodo veniva fatto oggetto di gravame dinanzi alla Corte di Appello di Catania, il cui giudizio di impugnazione si concludeva nel 2023 con pronuncia di inammissibilità, essendo il lodo di natura
“irrituale”.
Introdotto il giudizio nella presente sede, le attrici eccepivano la nullità della pronuncia arbitrale per eccesso di mandato, per violazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 2964 e 2695 c.c., insistendo altresì nel merito sulla incorrettezza della decisione arbitrale.
Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale di Catania, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, - per le ragioni svolte, dichiarare nullo, annullare o, pagina 2 di 8 comunque, revocare, il Lodo Arbitrale reso dagli arbitri M. Politino, D. Vinci e A. RU, in
Siracusa il 15.03.2021, impugnato;
- dichiarare che la , C.F./P.IVA Controparte_2
, con sede in Siracusa, Via Monte Genuardo n. 66, debitrice – per le causali indicate - nei P.IVA_1 confronti di: della somma di € 155.959,08, di cui € 17.009,84 per le spese gestionali ed € Parte_3
138.949,24 a titolo di acconto sul prezzo di acquisto dell'immobile; della somma di Parte_1
€114.500,00, di cui € 17.009,84 per le spese gestionali ed € 97.490,16 a titolo di acconto sul prezzo di acquisto dell'immobile della somma di € 179.594,27, di cui € 17.009,84 per le spese Parte_2 gestionali ed € 162.584,43 a titolo di acconto sul prezzo di acquisto dell'immobile. o, per ciascuna di esse, di quella altra somma maggiore o minore che dovese risultare all'esito del procedimento;
- condannare la debitrice , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, a pagare a ciascuna delle Signore quanto dovuto. Con vittoria di spese e compensi”. Pt_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.03.2024, si costituiva in giudizio Controparte_3 contestando integralmente le avverse deduzioni ed eccezioni e chiedendo, in via
[...] pregiudiziale, la declaratoria di incompetenza funzionale del Tribunale di Catania, con rinvio della causa alla competente Sezione Specializzata in materia di Impresa del medesimo Tribunale di Catania;
in via preliminare, l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione del lodo e per presunti “errores in iudicando”.
Contestava, altresì, i singoli motivi di impugnazione nel merito e chiedeva la condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. questo Giudice confermava l'udienza indicata in citazione per il
5.06.2024 e assegnava alle parti costituite i termini previsti per il deposito di memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 17.07.2024 questo Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, rigettava le richieste istruttorie formulate da parte attrice e rinviava la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 15.09.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Indi all'udienza del 15 settembre 2025il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Ritiene, preliminarmente, questo Tribunale che l'impugnazione in esame veniva correttamente incardinata dinanzi al Tribunale di Catania, con ciò non ravvisandosi - a differenza di quanto esposto dalle difese della convenuta - una questione di incompetenza del Tribunale adito in favore della
Sezione Specializzata in materia d'Impresa – competente, come è noto, a conoscere delle cause e dei procedimenti “relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la pagina 3 di 8 costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario” (v. art. 3 d. lgs 168/2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera d), del D.L. n. 1/2012).
L'aver adito il Tribunale ordinario invece della Sezione Specializzata in materia d'Impresa, competente per la materia de qua, non costituisce, di per sé, una questione di competenza in senso “stretto”.
Si tratta, piuttosto, di una questione di ripartizione interna o di ridistribuzione degli affari tra giudici che, di fatto, appartengono allo stesso ufficio giudiziario.
Per tale ragione, il Giudice Istruttore adito, una volta rilevata la competenza della Sezione
Specializzata, è tenuto unicamente a rimettere la causa a tale Sezione interna, senza dover pronunciare una ordinanza di incompetenza e senza che si ponga una questione declinatoria di competenza in senso
“tecnico”.
Ciò preliminarmente posto, ritiene questo Tribunale che risulta ormai pacifico, ai sensi dell'art. 808-ter
c.p.c., che – come rilevato dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1226/2023 che ha pronunciato l'inammissibilità della spiegata impugnazione – il lodo “contrattuale” è impugnabile dinanzi al giudice di primo grado competente secondo le regole ordinarie, con la conseguenza che il controllo giurisdizionale sul lodo irrituale dovrà passare per un normale processo di cognizione.
Nel caso di specie, il lodo arbitrale impugnato trova il proprio fondamento nella clausola compromissoria contenuta nell'art. 43 dello Statuto della società convenuta stipulato il 1° dicembre
2004, e pertanto, ai sensi del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 3, resta sottratto alla disciplina dettata dall' art. 808-ter c.p.c., comma 2, introdotto dall' art. 20 del predetto decreto.
In particolare, la clausola arbitrale testualmente recita: "Nel rispetto dell'art. 34 del D.Lgs. del 17 gennaio 2003 n.5, qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società e i soci, attinente all'attività sociale ed alla esecuzione delle norme contenute nel presente statuto, purché non riservata dalla legge alla competente autorità giudiziaria o in quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà decisa da un collegio di tre arbitri per controversie superiori
a Euro 10.000 (diecimila) e di un arbitro unico negli altri casi, nominati dal Presidente del Tribunale di Siracusa. Gli arbitri giudicheranno irritualmente, secondo equità, e la loro decisione viene da ora riconosciuta dalle parti del contratto sociale, quale manifestazione della loro volontà contrattuale.
Rientrano nella competenza del Collegio Arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso e dell'esclusione dei Soci, sulla continuazione della società con gli eredi o legatari dei Soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti, oppure agli eredi o. legatari dei Soci defunti. Il ricorso agli arbitri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dall'atto che determina la controversia. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'Autorità Giudiziaria.” pagina 4 di 8 Orbene, non solo letteralmente la clausola definisce l'arbitrato previsto in statuto come “irrituale”, ma prevede inoltre che la decisione sia riconosciuta dalle parti “quale manifestazione della loro volontà contrattuale”, ovvero le parti sociali hanno inteso affidare agli arbitri il compito di risolvere le insorte controversie attraverso lo strumento negoziale riconducibile alla volontà delle parti stesse, posto che la decisione degli arbitri costituirà manifestazione della volontà delle parti assumendo il carattere vincolante di un negozio giuridico concluso dalle parti medesime.
Inoltre, anche i soggetti in lite hanno inteso l'arbitrato come irrituale come si evince anche dallo stesso motivo di impugnazione, lamentando gli impugnanti che la decisione sarebbe avvenuta da parte degli arbitri con arbitrato rituale in violazione della clausola compromissoria. Ma anche gli arbitri che hanno emesso il lodo in questione non hanno inteso discostarsi dalla clausola avendo consapevolmente ritenuto di trovarsi innanzi ad un arbitrato irrituale, evincendosi da più parti del lodo il riferimento all'arbitrato irrituale e nessuno a quello “rituale”, peraltro in conformità a come era stato inteso esplicitamente dalle parti.
Ciò posto quanto alla natura dell'arbitrato, a differenza di quanto sostenuto dalle difese della società convenuta, vanno ritenuti superati i profili di tardività dell'impugnazione del lodo di cui trattasi, atteso che i lodi “irrituali” possono essere impugnati anche con le ordinarie azioni di nullità o di annullamento dei negozi giuridici, da proporsi senza alcune termine di decadenza, ma nel termine di prescrizione di cinque anni;
la quale circostanza esclude avverso il lodo irrituale l'esperibilità dei mezzi di impugnazione previsti dagli artt. 827 ss. c.p.c., che sono invece proponibili nei confronti del lodo c.d.
“rituale”.
Come risulta ben noto nella giurisprudenza di legittimità, il lodo arbitrale irrituale, per la sua natura
“negoziale”, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è “impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell' art. 1428 c.c. , deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono [...] - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 11/06/2019, n. 15665);
Il lodo irrituale veniva costantemente ricondotto dalla giurisprudenza alla categoria del “negozio di accertamento” o del “mandato congiunto” a comporre la lite, dotato di efficacia meramente contrattuale pagina 5 di 8 tra le parti. La Cassazione ha, infatti, stabilito che l'arbitrato irrituale costituisce un mandato congiunto a comporre una controversia mediante un negozio con questa funzione (cfr. Cass., 13 aprile 2022, n.
12058; questo principio, sebbene ribadito in anni recenti, affonda le radici già in una risalente ma consolidata giurisprudenza).
Data la sua natura negoziale, il lodo irrituale non era impugnabile con gli strumenti previsti per il lodo rituale (l'impugnazione per nullità ex art. 828 c.p.c. era inammissibile dinanzi alla Corte d'Appello).
L'unico rimedio esperibile era l'azione di annullamento davanti al giudice ordinario per i vizi che inficiano qualsiasi negozio contrattuale (artt. 1418 ss. c.c. e 1427 ss. c.c.).
L'azione di annullamento poteva essere proposta solo per: incapacità delle parti o degli arbitri;
vizi del consenso (errore, dolo, violenza), sia delle parti che degli arbitri;
eccesso di mandato: per tale vizio la giurisprudenza aveva focalizzato l'attenzione sulla violazione delle norme sul mandato (art. 1703 ss.
c.c.), riconducendo l'eccesso di potere o l'inosservanza delle regole imposte dalle parti nell'ambito dei vizi negoziali del mandato (v. Cass. Sez. Un. n. 26243 del 2014, che ripercorre i principi anche precedenti all'introduzione dell'art. 808-ter c.p.c.).
In linea generale, la giurisprudenza aveva escluso la rilevanza dell'errore di giudizio (o error in iudicando). Nel lodo irrituale, l'errore rilevante ai fini dell'annullamento è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri (errore-vizio o errore essenziale di percezione). Questo si configura quando gli arbitri hanno avuto una falsa rappresentazione della realtà (es. per non aver preso visione degli elementi della controversia o averne supposti altri inesistenti). Restava, pertanto, preclusa ogni rilevanza di eventuali errori compiuti dagli arbitri nella valutazione o interpretazione del diritto
(error in iudicando), in quanto incompatibile con la natura negoziale del lodo (Cass. Sez. I, 8 agosto
1990, n. 8031; principio ribadito in successive pronunce, come Cass. n. 12144/2016 e Cass. n.
14986/2021).
Tra i motivi della presente impugnazione, le odierne attrici eccepiscono anzitutto la nullità della pronuncia arbitrale per “eccesso di mandato”, in quanto gli arbitri, contravvenendo alla detta clausola compromissoria, hanno deciso “secondo diritto”, ove in realtà avrebbero dovuto usare quale criterio di decisione quello “secondo equità”.
Prima dell'introduzione dell'art. 808-ter c.p.c., si riteneva che la disposizione dell'art. 822 c.p.c.
(obbligo di decidere secondo diritto, salvo autorizzazione all'equità) riguardasse solo l'arbitrato rituale, non anche quello irrituale.
La Cassazione ha, tuttavia, chiarito che gli arbitri chiamati a decidere secondo equità non commettono vizio di eccesso di mandato se applicano il diritto, qualora ravvisino la sua coincidenza con l'equità
pagina 6 di 8 stessa. L'applicazione del diritto in un arbitrato di equità non costituiva, di per sé, vizio di eccesso di potere (cfr. Cass. Civ. 9 settembre 1992, n. 1032; Cass. Civ. 4 luglio 2000, n. 8925).
A fortiori, nel caso in esame non può ravvisarsi alcun vizio di eccesso di mandato, atteso che trattasi di arbitrato societario. L'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003, vigente ratione temporis al momento della pronuncia arbitrale, pur in presenza di una clausola compromissoria che autorizzava la decisione secondo equità, imponeva comunque agli arbitri di decidere secondo diritto e rendeva il lodo impugnabile anche per violazione delle norme di diritto che regolano il merito della controversia, in particolare nelle controversie societarie (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 16780/2022).
In tema di arbitrato societario, poi, anche se le parti hanno autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, è ammissibile l'impugnazione del lodo per “errores in iudicando”, ove la clausola compromissoria sia stata stipulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 – come nel caso di specie – e il giudizio abbia ad oggetto l'impugnazione di delibere societarie, in relazione alle quali l'art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003 prevede espressamente che gli arbitri devono sempre statuire secondo diritto e che il lodo è in ogni caso impugnabile per violazione delle norme che regolano il merito della controversia. (cfr. Cass., Sez. I, ord. n. 16780/2022 cit.). Il medesimo principio veniva poi reiterato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha previsto che gli arbitri ben possono decidere secondo diritto allorché essi ritengano che diritto ed equità coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che può “desumersi anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione, potendosi configurare l'esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso solo quando gli arbitri neghino a priori la possibilità di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti” (cfr. Cass. civ., ord. 13 luglio 2021 n.
19949).
Del resto, siffatta situazione ha trovato effettiva concretizzazione anche nel caso in esame, in quanto, essendosi la decisione finale degli arbitri basata su una questione preliminare di rito – come la prescrizione o la decadenza dell'azione – le conclusioni cui sono giunti gli stessi arbitri sarebbero state identiche indipendentemente dal criterio (diritto o equità) applicabile alla controversia.
L'accertamento negativo su un presupposto processuale o un elemento pregiudiziale (il prius logico della decisione) impone una statuizione di rito che precede e assorbe ogni valutazione di merito, sia essa basata sulle norme giuridiche sia che si basi sul mero convincimento equitativo.
Dunque, l'omissione formale o l'errore sul criterio decisorio non ha prodotto alcun vizio sostanziale o effetto difforme, rendendo la pronuncia valida in quanto correttamente fondata sulla preliminare questione di rito.
Pertanto, tale motivo di impugnazione può ritenersi superato. pagina 7 di 8 Gli ulteriori motivi di impugnazione – in particolare per violazione degli artt. 24 Cost. e 2964-2965 c.c.
– vanno ritenuti inammissibili, in quanto, come supra specificato, non attinenti a vizi concernenti l'incapacità delle parti o degli arbitri, o ulteriori vizi del consenso (errore, dolo, violenza).
Va comunque rilevato come il motivo di impugnazione del lodo per nullità della clausola compromissoria (art. 43 dello Statuto sociale) “per l'indeterminatezza del dies a quo del termine di decadenza” risulti superato, atteso che, alla luce degli atti e dei verbali del giudizio arbitrale, la supposta nullità non risulta essere stata eccepita nel corso dell'arbitrato, donde non può costituire in questa sede motivo di impugnazione.
Sulla scorta di quanto precede, l'impugnazione non può trovare accoglimento, sia nel merito in ordine all'eccezione di nullità per eccesso di mandato sia per i profili di inammissibilità degli ulteriori motivi di impugnazione proposti, per le ragioni supra esposte in fatto e in diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del
D.M. n. 147/2022 da distrarsi in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13563/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita,
RIGETTA la domanda di nullità del lodo per eccesso di mandato proposta da Parte_2 Parte_3
e per le ragioni esposte in parte motiva. Parte_1
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande proposte dalle attrici.
CONDANNA le attrici alla rifusione delle spese in favore di parte convenuta che liquida in € 19.000,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso forfettario del 15%, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che hanno dichiarato averne fatto anticipazione.
Così deciso in data 23/10/2025 nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Catania.
Il Presidente
Dott.AN SC
Il Giudice relatore
Dott. VE LE
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. AN SC Presidente dott. VE LE Giudice relatore dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13563/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_3 CodiceFiscale_3 tutte rappresentate e difese dall'avv. Salvatore Xibilia, giusta procura in atti;
-ATTORI
contro
:
(P.I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Seminara e dall'avv.
PE CA, giusta procura in atti;
-CONVENUTA
pagina 1 di 8 Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15.09.2025, previo deposito – come da provvedimento del 17.07.2024 – delle note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, comma 1, n.
1), c.p.c., delle comparse conclusionali ex art. 189, comma 1, n. 2), c.p.c. e delle memorie di replica ex art. 189, comma 1, n. 3), c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 7-19.12.2023, e Parte_2 Parte_3 [...] convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Catania, Pt_1 Controparte_2
[...
proponendo impugnazione avverso il lodo abituale irrituale reso - dagli arbitri M. Politino, D. Vinci
e A. RU - in Siracusa il 15.03.2021, nel procedimento contro . Controparte_2
A sostegno della propria impugnazione, le attrici deducevano di essere state socie della
[...]
e che ciascuna di loro aspirava all'acquisto di uno dei 24 alloggi che la Controparte_2 cooperativa ha poi effettivamente realizzato.
Esponevano che il rapporto con la società è venuto meno per tutte, in ragione della esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione della : per in virtù di CP_1 Parte_3 deliberazione del C. di A. del 24.05.2014, comunicata con a.r. del 26.05.2014, ricevuta il Pt_4
4.06.2014; per in virtù di deliberazione del C. di A. del 24.05.2014 comunicata con Parte_1
a.r. Del 26.05.2014, ricevuta il 17.06.2014; per in virtù di deliberazione del C. di A. Pt_4 Parte_2 del 24.05.2014, comunicata con a.r. del 26.05.2014, ricevuta il 10.06.2014. Pt_4
Sciolto il vincolo sociale, sarebbe sorto per le attrici il credito alla restituzione di quanto versato per anticipazioni direttamente riconducibili all'acquisto ed alla assegnazione dell'alloggio; al pagamento di quanto in loro diritto a titolo di liquidazione delle quote sociali.
Alla luce di ciò, le attrici promuovevano - ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Società Cooperativa - procedimento di arbitrato irrituale, definito con lodo dichiarativo della improcedibilità della domanda, per la intervenuta decadenza dall'azione.
Il detto lodo veniva fatto oggetto di gravame dinanzi alla Corte di Appello di Catania, il cui giudizio di impugnazione si concludeva nel 2023 con pronuncia di inammissibilità, essendo il lodo di natura
“irrituale”.
Introdotto il giudizio nella presente sede, le attrici eccepivano la nullità della pronuncia arbitrale per eccesso di mandato, per violazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 2964 e 2695 c.c., insistendo altresì nel merito sulla incorrettezza della decisione arbitrale.
Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale di Catania, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, - per le ragioni svolte, dichiarare nullo, annullare o, pagina 2 di 8 comunque, revocare, il Lodo Arbitrale reso dagli arbitri M. Politino, D. Vinci e A. RU, in
Siracusa il 15.03.2021, impugnato;
- dichiarare che la , C.F./P.IVA Controparte_2
, con sede in Siracusa, Via Monte Genuardo n. 66, debitrice – per le causali indicate - nei P.IVA_1 confronti di: della somma di € 155.959,08, di cui € 17.009,84 per le spese gestionali ed € Parte_3
138.949,24 a titolo di acconto sul prezzo di acquisto dell'immobile; della somma di Parte_1
€114.500,00, di cui € 17.009,84 per le spese gestionali ed € 97.490,16 a titolo di acconto sul prezzo di acquisto dell'immobile della somma di € 179.594,27, di cui € 17.009,84 per le spese Parte_2 gestionali ed € 162.584,43 a titolo di acconto sul prezzo di acquisto dell'immobile. o, per ciascuna di esse, di quella altra somma maggiore o minore che dovese risultare all'esito del procedimento;
- condannare la debitrice , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, a pagare a ciascuna delle Signore quanto dovuto. Con vittoria di spese e compensi”. Pt_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.03.2024, si costituiva in giudizio Controparte_3 contestando integralmente le avverse deduzioni ed eccezioni e chiedendo, in via
[...] pregiudiziale, la declaratoria di incompetenza funzionale del Tribunale di Catania, con rinvio della causa alla competente Sezione Specializzata in materia di Impresa del medesimo Tribunale di Catania;
in via preliminare, l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione del lodo e per presunti “errores in iudicando”.
Contestava, altresì, i singoli motivi di impugnazione nel merito e chiedeva la condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. questo Giudice confermava l'udienza indicata in citazione per il
5.06.2024 e assegnava alle parti costituite i termini previsti per il deposito di memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 17.07.2024 questo Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, rigettava le richieste istruttorie formulate da parte attrice e rinviava la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 15.09.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Indi all'udienza del 15 settembre 2025il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Ritiene, preliminarmente, questo Tribunale che l'impugnazione in esame veniva correttamente incardinata dinanzi al Tribunale di Catania, con ciò non ravvisandosi - a differenza di quanto esposto dalle difese della convenuta - una questione di incompetenza del Tribunale adito in favore della
Sezione Specializzata in materia d'Impresa – competente, come è noto, a conoscere delle cause e dei procedimenti “relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la pagina 3 di 8 costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario” (v. art. 3 d. lgs 168/2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera d), del D.L. n. 1/2012).
L'aver adito il Tribunale ordinario invece della Sezione Specializzata in materia d'Impresa, competente per la materia de qua, non costituisce, di per sé, una questione di competenza in senso “stretto”.
Si tratta, piuttosto, di una questione di ripartizione interna o di ridistribuzione degli affari tra giudici che, di fatto, appartengono allo stesso ufficio giudiziario.
Per tale ragione, il Giudice Istruttore adito, una volta rilevata la competenza della Sezione
Specializzata, è tenuto unicamente a rimettere la causa a tale Sezione interna, senza dover pronunciare una ordinanza di incompetenza e senza che si ponga una questione declinatoria di competenza in senso
“tecnico”.
Ciò preliminarmente posto, ritiene questo Tribunale che risulta ormai pacifico, ai sensi dell'art. 808-ter
c.p.c., che – come rilevato dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1226/2023 che ha pronunciato l'inammissibilità della spiegata impugnazione – il lodo “contrattuale” è impugnabile dinanzi al giudice di primo grado competente secondo le regole ordinarie, con la conseguenza che il controllo giurisdizionale sul lodo irrituale dovrà passare per un normale processo di cognizione.
Nel caso di specie, il lodo arbitrale impugnato trova il proprio fondamento nella clausola compromissoria contenuta nell'art. 43 dello Statuto della società convenuta stipulato il 1° dicembre
2004, e pertanto, ai sensi del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 3, resta sottratto alla disciplina dettata dall' art. 808-ter c.p.c., comma 2, introdotto dall' art. 20 del predetto decreto.
In particolare, la clausola arbitrale testualmente recita: "Nel rispetto dell'art. 34 del D.Lgs. del 17 gennaio 2003 n.5, qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società e i soci, attinente all'attività sociale ed alla esecuzione delle norme contenute nel presente statuto, purché non riservata dalla legge alla competente autorità giudiziaria o in quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà decisa da un collegio di tre arbitri per controversie superiori
a Euro 10.000 (diecimila) e di un arbitro unico negli altri casi, nominati dal Presidente del Tribunale di Siracusa. Gli arbitri giudicheranno irritualmente, secondo equità, e la loro decisione viene da ora riconosciuta dalle parti del contratto sociale, quale manifestazione della loro volontà contrattuale.
Rientrano nella competenza del Collegio Arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso e dell'esclusione dei Soci, sulla continuazione della società con gli eredi o legatari dei Soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti, oppure agli eredi o. legatari dei Soci defunti. Il ricorso agli arbitri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dall'atto che determina la controversia. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'Autorità Giudiziaria.” pagina 4 di 8 Orbene, non solo letteralmente la clausola definisce l'arbitrato previsto in statuto come “irrituale”, ma prevede inoltre che la decisione sia riconosciuta dalle parti “quale manifestazione della loro volontà contrattuale”, ovvero le parti sociali hanno inteso affidare agli arbitri il compito di risolvere le insorte controversie attraverso lo strumento negoziale riconducibile alla volontà delle parti stesse, posto che la decisione degli arbitri costituirà manifestazione della volontà delle parti assumendo il carattere vincolante di un negozio giuridico concluso dalle parti medesime.
Inoltre, anche i soggetti in lite hanno inteso l'arbitrato come irrituale come si evince anche dallo stesso motivo di impugnazione, lamentando gli impugnanti che la decisione sarebbe avvenuta da parte degli arbitri con arbitrato rituale in violazione della clausola compromissoria. Ma anche gli arbitri che hanno emesso il lodo in questione non hanno inteso discostarsi dalla clausola avendo consapevolmente ritenuto di trovarsi innanzi ad un arbitrato irrituale, evincendosi da più parti del lodo il riferimento all'arbitrato irrituale e nessuno a quello “rituale”, peraltro in conformità a come era stato inteso esplicitamente dalle parti.
Ciò posto quanto alla natura dell'arbitrato, a differenza di quanto sostenuto dalle difese della società convenuta, vanno ritenuti superati i profili di tardività dell'impugnazione del lodo di cui trattasi, atteso che i lodi “irrituali” possono essere impugnati anche con le ordinarie azioni di nullità o di annullamento dei negozi giuridici, da proporsi senza alcune termine di decadenza, ma nel termine di prescrizione di cinque anni;
la quale circostanza esclude avverso il lodo irrituale l'esperibilità dei mezzi di impugnazione previsti dagli artt. 827 ss. c.p.c., che sono invece proponibili nei confronti del lodo c.d.
“rituale”.
Come risulta ben noto nella giurisprudenza di legittimità, il lodo arbitrale irrituale, per la sua natura
“negoziale”, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è “impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell' art. 1428 c.c. , deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono [...] - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 11/06/2019, n. 15665);
Il lodo irrituale veniva costantemente ricondotto dalla giurisprudenza alla categoria del “negozio di accertamento” o del “mandato congiunto” a comporre la lite, dotato di efficacia meramente contrattuale pagina 5 di 8 tra le parti. La Cassazione ha, infatti, stabilito che l'arbitrato irrituale costituisce un mandato congiunto a comporre una controversia mediante un negozio con questa funzione (cfr. Cass., 13 aprile 2022, n.
12058; questo principio, sebbene ribadito in anni recenti, affonda le radici già in una risalente ma consolidata giurisprudenza).
Data la sua natura negoziale, il lodo irrituale non era impugnabile con gli strumenti previsti per il lodo rituale (l'impugnazione per nullità ex art. 828 c.p.c. era inammissibile dinanzi alla Corte d'Appello).
L'unico rimedio esperibile era l'azione di annullamento davanti al giudice ordinario per i vizi che inficiano qualsiasi negozio contrattuale (artt. 1418 ss. c.c. e 1427 ss. c.c.).
L'azione di annullamento poteva essere proposta solo per: incapacità delle parti o degli arbitri;
vizi del consenso (errore, dolo, violenza), sia delle parti che degli arbitri;
eccesso di mandato: per tale vizio la giurisprudenza aveva focalizzato l'attenzione sulla violazione delle norme sul mandato (art. 1703 ss.
c.c.), riconducendo l'eccesso di potere o l'inosservanza delle regole imposte dalle parti nell'ambito dei vizi negoziali del mandato (v. Cass. Sez. Un. n. 26243 del 2014, che ripercorre i principi anche precedenti all'introduzione dell'art. 808-ter c.p.c.).
In linea generale, la giurisprudenza aveva escluso la rilevanza dell'errore di giudizio (o error in iudicando). Nel lodo irrituale, l'errore rilevante ai fini dell'annullamento è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri (errore-vizio o errore essenziale di percezione). Questo si configura quando gli arbitri hanno avuto una falsa rappresentazione della realtà (es. per non aver preso visione degli elementi della controversia o averne supposti altri inesistenti). Restava, pertanto, preclusa ogni rilevanza di eventuali errori compiuti dagli arbitri nella valutazione o interpretazione del diritto
(error in iudicando), in quanto incompatibile con la natura negoziale del lodo (Cass. Sez. I, 8 agosto
1990, n. 8031; principio ribadito in successive pronunce, come Cass. n. 12144/2016 e Cass. n.
14986/2021).
Tra i motivi della presente impugnazione, le odierne attrici eccepiscono anzitutto la nullità della pronuncia arbitrale per “eccesso di mandato”, in quanto gli arbitri, contravvenendo alla detta clausola compromissoria, hanno deciso “secondo diritto”, ove in realtà avrebbero dovuto usare quale criterio di decisione quello “secondo equità”.
Prima dell'introduzione dell'art. 808-ter c.p.c., si riteneva che la disposizione dell'art. 822 c.p.c.
(obbligo di decidere secondo diritto, salvo autorizzazione all'equità) riguardasse solo l'arbitrato rituale, non anche quello irrituale.
La Cassazione ha, tuttavia, chiarito che gli arbitri chiamati a decidere secondo equità non commettono vizio di eccesso di mandato se applicano il diritto, qualora ravvisino la sua coincidenza con l'equità
pagina 6 di 8 stessa. L'applicazione del diritto in un arbitrato di equità non costituiva, di per sé, vizio di eccesso di potere (cfr. Cass. Civ. 9 settembre 1992, n. 1032; Cass. Civ. 4 luglio 2000, n. 8925).
A fortiori, nel caso in esame non può ravvisarsi alcun vizio di eccesso di mandato, atteso che trattasi di arbitrato societario. L'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003, vigente ratione temporis al momento della pronuncia arbitrale, pur in presenza di una clausola compromissoria che autorizzava la decisione secondo equità, imponeva comunque agli arbitri di decidere secondo diritto e rendeva il lodo impugnabile anche per violazione delle norme di diritto che regolano il merito della controversia, in particolare nelle controversie societarie (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 16780/2022).
In tema di arbitrato societario, poi, anche se le parti hanno autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, è ammissibile l'impugnazione del lodo per “errores in iudicando”, ove la clausola compromissoria sia stata stipulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 – come nel caso di specie – e il giudizio abbia ad oggetto l'impugnazione di delibere societarie, in relazione alle quali l'art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003 prevede espressamente che gli arbitri devono sempre statuire secondo diritto e che il lodo è in ogni caso impugnabile per violazione delle norme che regolano il merito della controversia. (cfr. Cass., Sez. I, ord. n. 16780/2022 cit.). Il medesimo principio veniva poi reiterato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha previsto che gli arbitri ben possono decidere secondo diritto allorché essi ritengano che diritto ed equità coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che può “desumersi anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione, potendosi configurare l'esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso solo quando gli arbitri neghino a priori la possibilità di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti” (cfr. Cass. civ., ord. 13 luglio 2021 n.
19949).
Del resto, siffatta situazione ha trovato effettiva concretizzazione anche nel caso in esame, in quanto, essendosi la decisione finale degli arbitri basata su una questione preliminare di rito – come la prescrizione o la decadenza dell'azione – le conclusioni cui sono giunti gli stessi arbitri sarebbero state identiche indipendentemente dal criterio (diritto o equità) applicabile alla controversia.
L'accertamento negativo su un presupposto processuale o un elemento pregiudiziale (il prius logico della decisione) impone una statuizione di rito che precede e assorbe ogni valutazione di merito, sia essa basata sulle norme giuridiche sia che si basi sul mero convincimento equitativo.
Dunque, l'omissione formale o l'errore sul criterio decisorio non ha prodotto alcun vizio sostanziale o effetto difforme, rendendo la pronuncia valida in quanto correttamente fondata sulla preliminare questione di rito.
Pertanto, tale motivo di impugnazione può ritenersi superato. pagina 7 di 8 Gli ulteriori motivi di impugnazione – in particolare per violazione degli artt. 24 Cost. e 2964-2965 c.c.
– vanno ritenuti inammissibili, in quanto, come supra specificato, non attinenti a vizi concernenti l'incapacità delle parti o degli arbitri, o ulteriori vizi del consenso (errore, dolo, violenza).
Va comunque rilevato come il motivo di impugnazione del lodo per nullità della clausola compromissoria (art. 43 dello Statuto sociale) “per l'indeterminatezza del dies a quo del termine di decadenza” risulti superato, atteso che, alla luce degli atti e dei verbali del giudizio arbitrale, la supposta nullità non risulta essere stata eccepita nel corso dell'arbitrato, donde non può costituire in questa sede motivo di impugnazione.
Sulla scorta di quanto precede, l'impugnazione non può trovare accoglimento, sia nel merito in ordine all'eccezione di nullità per eccesso di mandato sia per i profili di inammissibilità degli ulteriori motivi di impugnazione proposti, per le ragioni supra esposte in fatto e in diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del
D.M. n. 147/2022 da distrarsi in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13563/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita,
RIGETTA la domanda di nullità del lodo per eccesso di mandato proposta da Parte_2 Parte_3
e per le ragioni esposte in parte motiva. Parte_1
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande proposte dalle attrici.
CONDANNA le attrici alla rifusione delle spese in favore di parte convenuta che liquida in € 19.000,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso forfettario del 15%, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che hanno dichiarato averne fatto anticipazione.
Così deciso in data 23/10/2025 nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Catania.
Il Presidente
Dott.AN SC
Il Giudice relatore
Dott. VE LE
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