TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/10/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9666/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 9666/2024 promossa congiuntamente da nata a [...] il Parte_1
15/05/1952, con il patrocinio dell'avv. PROVVIDENZA MARIO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato a [...] il [...], con il Parte_2 patrocinio dell'avv. PROVVIDENZA MARIO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona della dott.ssa Patrizia Mattei.
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CORCIANO in data 19/10/1975, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 38, Parte II, Serie A, Anno 1975, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 06/11/2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 06/11/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Avuto riguardo a quanto dichiarato nel corso dell'udienza in presenza del 14.10.2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
in CORCIANO in data 19/10/1975, con atto Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 38, Parte II, Serie A, Anno 1975, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 06/11/2024, da intendersi integralmente riportate preso atto della relazione dell'ausiliario nominato in merito al trasferimento immobiliare e di quanto risultante dal verbale di comparizione in presenza del 14.10.2024;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CORCIANO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 15/10/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 9666/2024 promossa congiuntamente da nata a [...] il Parte_1
15/05/1952, con il patrocinio dell'avv. PROVVIDENZA MARIO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato a [...] il [...], con il Parte_2 patrocinio dell'avv. PROVVIDENZA MARIO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona della dott.ssa Patrizia Mattei.
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CORCIANO in data 19/10/1975, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 38, Parte II, Serie A, Anno 1975, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 06/11/2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 06/11/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Avuto riguardo a quanto dichiarato nel corso dell'udienza in presenza del 14.10.2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
in CORCIANO in data 19/10/1975, con atto Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 38, Parte II, Serie A, Anno 1975, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 06/11/2024, da intendersi integralmente riportate preso atto della relazione dell'ausiliario nominato in merito al trasferimento immobiliare e di quanto risultante dal verbale di comparizione in presenza del 14.10.2024;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CORCIANO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 15/10/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino