Art. 2.
E' altresi' prorogata fino al 30 giugno 1953, la efficacia della legge 14 febbraio 1949, n. 38 , relativa alla emissione, e favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli ordini di accreditamento per il pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31 .
E' altresi' prorogata fino al 30 giugno 1953, la efficacia della legge 14 febbraio 1949, n. 38 , relativa alla emissione, e favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli ordini di accreditamento per il pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31 .