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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3599/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. ES PI Presidente dott.ssa IA Costantino Giudice dott.ssa IA LO Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. R.G. 3599/2025 V.G. avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, su domanda congiunta di:
C.F. , nata a [...] il 4 gennaio Parte_1 C.F._1
1983 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Tripodi, giusta procura in atti e
C.F. , nato a [...] il 10 agosto Parte_2 C.F._2
1985 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Pellegrino, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 30 luglio 2025, i sig.ri Parte_1
e hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della Parte_2 responsabilità genitoriale e del mantenimento delle figlie Persona_1
(3 luglio 2012) e (16 dicembre 2016), entrambe nate dalla Persona_2 loro convivenza more uxorio, ormai cessata.
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1. Le figlie minori (di anni 13) e (di anni 9) vengono Persona_1 Persona_2 affidate ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso con residenza presso l'abitazione della madre, (genitore collocatario) sita in Sant'Oreste (RM)
Via Andrea Sereanni n.
6. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente e disgiuntamente, obbligandosi a consultarsi per assumere di comune accordo le principali decisioni relative alla salute, all'istruzione, all'educazione ed alle altre scelte di vita riguardanti le minori, con spirito di collaborazione.
2. Il corrisponde alla sig.ra , per il Parte_2 Parte_1 mantenimento delle figlie minori e l'importo mensile Persona_1 Persona_2 di € 610,20, a partire dal mese di aprile 2025, a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, che sarà automaticamente ed annualmente rivalutata secondo gli indici
ISTAT a decorrete dal mese di luglio 2025, oltre al 60% delle spese straordinarie da sostenersi a vantaggio delle minori, mentre la sig.ra Parte_1 concorrerà per il rimanente 40% non avendo a tutt'oggi un lavoro stabile, con espresso impegno della medesima a farsi carico del 50% non appena avrà reperito un'altra occupazione. Per le spese straordinarie i ricorrenti faranno riferimento al
Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Foro ed il Tribunale di Tivoli.
3. La casa familiare, sita in Sant'Oreste (RM) Via A. Sereanni n. 6, di proprietà dei genitori della sig.ra verrà assegnata a quest'ultima con quanto in essa Pt_1 contenuto, dandosi atto che il sig. se ne è già allontanato portando con Parte_2 sé i suoi effetti personali;
4. L'assegno unico, per le figlie minori e , verrà diviso Persona_1 Persona_2 al 50% come disposto da normativa vigente in caso di genitori separati.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sè le figlie minori e Persona_1 Per_2
previo accordo con la sig.ra che dovrà avvenire con
[...] Parte_1 messaggio telefonico e/o a mezzo e - mail, e non attraverso le figlie minorenni: a)
2 un pomeriggio indicativamente il martedì durante la settimana dalle ore 16.30 (cioè dall'uscita della scuola di nel periodo scolastico) alle ore 20.00 Persona_2 quando le accompagnerà presso l'abitazione della madre. Durante il periodo di chiusura delle scuole il padre potrà recarsi presso l'abitazione della madre per prendere le figlie quando esce dal lavoro all'incirca alle ore 13.00, per poi riaccompagnarle alle ore 20.00 sempre a casa della madre. Se il pomeriggio infrasettimanale di spettanza del p adre coinciderà con le attività sportive di e lo stesso si farà carico di accompagnarle e Persona_1 Persona_2 riprenderle;
b) trascorrere con e n fine settimana Persona_1 CP_1 ogni 15 giorni, dalle ore 16.30 del venerdì (cioè dall'uscita della scuola di Per_2 nel periodo scolastico) alle ore 20.00 della domenica, quando le
[...] accompagnerà presso l'abitazione della madre;
c) nella settimana in cui il padre non trascorrerà il fine settimana con le figlie, potrà vederle e tenerle c on se due pomeriggi alla settimana indicativamente il martedì ed il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 20.00 ; d) durante le festività natalizie - ad anni alterni con la madre - il padre trascorrerà con le figlie dalle ore 10.00 del mattino alle ore 20.00 de lla sera quando le riaccompagnerà a casa della madre i seguenti giorni: il 24 o il 25 o il 26 dicembre - il 1 gennaio o il 6 gennaio;
mentre il 31 dicembre le terrà con se dalle ore 10.00 del mattino alle 10.00 del 1 gennaio quando le accompagnerà presso l'abitazione della madre;
e) durante le festività pasquali (ad anni alterni con la madre): il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.00 sino alle ore
20.00 quando le accompagnerà presso l'abitazione della madre;
f) durante le vacanze estive trascorrerà con le figlie 15 giorni anche non consecutivi, tra il mese di Luglio e/o di Agosto, il periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 30
Maggio di ogni anno a mezzo Pec e/o Racc. A.R. e/o E - mail. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro genitore il luogo dove si recheranno in vacanza con le figlie , fornendo un recapito telefonico presso cui contattarle;
g)
L'alternanza tra i genitori durante tutte le festività annuali (come il 1 novembre –
8 dicembre- 25 aprile – 1 maggio -2 giugno- 15 agosto) ivi comprese quelle natalizie e pasquali, dovrà essere reciprocamente rispettata dagli stessi, anche se coincidente con il giorno infrasettimanale e/o fine settimana di spettanza dell'uno o dell'altro.
6. Il sig. si impegna a mantenere i contatti telefonici e/o per e - Parte_2 mail con la sig.ra per quanto riguarda la gestione delle figlie minori, senza Pt_1
3 coinvolgere quest'ultime, concordando anticipatamente con la stessa le modalità di visita e gli orari.
7. I ricorrenti si impegnano a far fare i compiti assegnati per casa alle figlie quando si trovano presso di loro, e gli stessi potranno autonomamente interessarsi del loro andamento didattico e delle attività extracurricolari.
Ciascun genitore dovrà chiedere direttamente alle segreterie didattiche degli istituti frequentati dalle figlie, le credenziali del registro elettronico e comunicare il proprio indirizzo e- mail alle segreterie delle scuole, al fine di ricevere tutte le comunicazioni inerenti all'andamento didattico disciplinare di e Persona_1
. Persona_2
Nessun obbligo di comunicazione vi è da parte di un genitore rispetto all'altro genitore.
8. Entrambi i genitori si impegnano a non portare all'estero le figlie minori, senza il preventivo ed espresso consenso scritto dell'altro genitore.
9. I viaggi che potranno essere effettuati all'estero e/o in Italia con le figlie durante l'anno, oltre alle vacanze estive, dovranno essere previamente comunicati da entrambi i genitori almeno un mese prima della partenza.
10. Entrambi i genitori s'impegnano affinché le figlie minori e Persona_1
conoscano le future figure affettive che verranno a far parte della Persona_2 vita di entrambi i genitori, soltanto dopo che la nuova relazione si sia stabilizzata e che sia iniziata da almeno 6 mesi.
11. Entrambi i genitori s'impegnano a non permettere che future figure affettive rappresentate da prossimi compagne/i e/o mogli o mariti possano intromettersi nelle decisioni delle figlie minori condizionandone lo sviluppo psico -fisico delle stesse, consapevoli che ogni decisione non potrà in nessun caso essere delegata a terze persone con una formale intromissione nel rapporto genitoriale originario.
12. I ricorrenti s'impegnano a non far pernottare le figlie minori presso le abitazioni le future figure affettive che verranno a far parte della vita di entrambi i genitori, senza aver chiesto prima il preventivo consenso dell'altro genitore.
In ogni caso i ricorrenti dovranno tenere conto della volontà di e Persona_1
(ancora minorenni), prima di imporre loro di pernottare presso le Persona_2 abitazioni delle future figure affettive che verranno a far parte della vita di entrambi.
4 13. I genitori si impegnano concretamente affinché venga valorizzata la reciproca figura genitoriale omettendo ogni forma di svilimento concreto attraverso espressioni verbali deleterie per la serenità delle figlie minori o con comportamenti mentalmente abusanti volti a generare disamore verso l'altro genitore, da parte delle loro future figure affettive e/o da parte dei parenti delle loro famiglie di origine (nonni paterni e materni, zii e cugini).
14. I genitori si impegnano a non ostacolare mai le comunicazioni con le figlie ma, anzi, a stimolare e favorirle in qualsiasi modo anche attraverso il telefono, video chiamata, collegamenti web.
15. Entrambi i genitori si impegnano a condividere ogni decisione che riguardi lo sviluppo psico-fisico delle figlie senza alcuna eccezione ritenendo il bene supremo delle stesse.
16. Sin da ora i genitori prestano il loro consenso che la figlia Persona_1 riprenda le sedute con la psicologa privata che aveva iniziato a seguirla all'età di
5 anni e che si sottoponga alla diagnosi per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento
(DSA), a seguito di segnalazione dei docenti nel corso dell'A.S. 2024/25, anche presso strutture private. Inoltre, si impegnano a farsi carico delle sopraindicate spese da sostenersi, secondo la ripartizione concordata al punto 2 del presente
Ricorso.
17. Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida sia per loro che per le figlie minori. Si impegnano inoltre a non portare all'estero le figlie senza il preventivo ed espresso consenso dell'altro genitore.
18. Spese legali compensate”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 12 dicembre 2025 .
Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue , conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore delle figlie minorenni;
esse possono pertanto essere condivise da questo Collegio.
La domanda di regolamentazione delle condizioni può pertanto essere accolta.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in accoglimento della domanda congiunta proposta dalle parti, dispone la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento delle figlie (nata il [...]) e Persona_3 [...]
(nata il [...]) in conformità alle condizioni concordate Persona_4 dalle parti e trascritte in motivazione.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA LO ES PI
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. ES PI Presidente dott.ssa IA Costantino Giudice dott.ssa IA LO Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. R.G. 3599/2025 V.G. avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, su domanda congiunta di:
C.F. , nata a [...] il 4 gennaio Parte_1 C.F._1
1983 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Tripodi, giusta procura in atti e
C.F. , nato a [...] il 10 agosto Parte_2 C.F._2
1985 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Pellegrino, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 30 luglio 2025, i sig.ri Parte_1
e hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della Parte_2 responsabilità genitoriale e del mantenimento delle figlie Persona_1
(3 luglio 2012) e (16 dicembre 2016), entrambe nate dalla Persona_2 loro convivenza more uxorio, ormai cessata.
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1. Le figlie minori (di anni 13) e (di anni 9) vengono Persona_1 Persona_2 affidate ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso con residenza presso l'abitazione della madre, (genitore collocatario) sita in Sant'Oreste (RM)
Via Andrea Sereanni n.
6. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente e disgiuntamente, obbligandosi a consultarsi per assumere di comune accordo le principali decisioni relative alla salute, all'istruzione, all'educazione ed alle altre scelte di vita riguardanti le minori, con spirito di collaborazione.
2. Il corrisponde alla sig.ra , per il Parte_2 Parte_1 mantenimento delle figlie minori e l'importo mensile Persona_1 Persona_2 di € 610,20, a partire dal mese di aprile 2025, a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, che sarà automaticamente ed annualmente rivalutata secondo gli indici
ISTAT a decorrete dal mese di luglio 2025, oltre al 60% delle spese straordinarie da sostenersi a vantaggio delle minori, mentre la sig.ra Parte_1 concorrerà per il rimanente 40% non avendo a tutt'oggi un lavoro stabile, con espresso impegno della medesima a farsi carico del 50% non appena avrà reperito un'altra occupazione. Per le spese straordinarie i ricorrenti faranno riferimento al
Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Foro ed il Tribunale di Tivoli.
3. La casa familiare, sita in Sant'Oreste (RM) Via A. Sereanni n. 6, di proprietà dei genitori della sig.ra verrà assegnata a quest'ultima con quanto in essa Pt_1 contenuto, dandosi atto che il sig. se ne è già allontanato portando con Parte_2 sé i suoi effetti personali;
4. L'assegno unico, per le figlie minori e , verrà diviso Persona_1 Persona_2 al 50% come disposto da normativa vigente in caso di genitori separati.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sè le figlie minori e Persona_1 Per_2
previo accordo con la sig.ra che dovrà avvenire con
[...] Parte_1 messaggio telefonico e/o a mezzo e - mail, e non attraverso le figlie minorenni: a)
2 un pomeriggio indicativamente il martedì durante la settimana dalle ore 16.30 (cioè dall'uscita della scuola di nel periodo scolastico) alle ore 20.00 Persona_2 quando le accompagnerà presso l'abitazione della madre. Durante il periodo di chiusura delle scuole il padre potrà recarsi presso l'abitazione della madre per prendere le figlie quando esce dal lavoro all'incirca alle ore 13.00, per poi riaccompagnarle alle ore 20.00 sempre a casa della madre. Se il pomeriggio infrasettimanale di spettanza del p adre coinciderà con le attività sportive di e lo stesso si farà carico di accompagnarle e Persona_1 Persona_2 riprenderle;
b) trascorrere con e n fine settimana Persona_1 CP_1 ogni 15 giorni, dalle ore 16.30 del venerdì (cioè dall'uscita della scuola di Per_2 nel periodo scolastico) alle ore 20.00 della domenica, quando le
[...] accompagnerà presso l'abitazione della madre;
c) nella settimana in cui il padre non trascorrerà il fine settimana con le figlie, potrà vederle e tenerle c on se due pomeriggi alla settimana indicativamente il martedì ed il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 20.00 ; d) durante le festività natalizie - ad anni alterni con la madre - il padre trascorrerà con le figlie dalle ore 10.00 del mattino alle ore 20.00 de lla sera quando le riaccompagnerà a casa della madre i seguenti giorni: il 24 o il 25 o il 26 dicembre - il 1 gennaio o il 6 gennaio;
mentre il 31 dicembre le terrà con se dalle ore 10.00 del mattino alle 10.00 del 1 gennaio quando le accompagnerà presso l'abitazione della madre;
e) durante le festività pasquali (ad anni alterni con la madre): il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.00 sino alle ore
20.00 quando le accompagnerà presso l'abitazione della madre;
f) durante le vacanze estive trascorrerà con le figlie 15 giorni anche non consecutivi, tra il mese di Luglio e/o di Agosto, il periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 30
Maggio di ogni anno a mezzo Pec e/o Racc. A.R. e/o E - mail. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro genitore il luogo dove si recheranno in vacanza con le figlie , fornendo un recapito telefonico presso cui contattarle;
g)
L'alternanza tra i genitori durante tutte le festività annuali (come il 1 novembre –
8 dicembre- 25 aprile – 1 maggio -2 giugno- 15 agosto) ivi comprese quelle natalizie e pasquali, dovrà essere reciprocamente rispettata dagli stessi, anche se coincidente con il giorno infrasettimanale e/o fine settimana di spettanza dell'uno o dell'altro.
6. Il sig. si impegna a mantenere i contatti telefonici e/o per e - Parte_2 mail con la sig.ra per quanto riguarda la gestione delle figlie minori, senza Pt_1
3 coinvolgere quest'ultime, concordando anticipatamente con la stessa le modalità di visita e gli orari.
7. I ricorrenti si impegnano a far fare i compiti assegnati per casa alle figlie quando si trovano presso di loro, e gli stessi potranno autonomamente interessarsi del loro andamento didattico e delle attività extracurricolari.
Ciascun genitore dovrà chiedere direttamente alle segreterie didattiche degli istituti frequentati dalle figlie, le credenziali del registro elettronico e comunicare il proprio indirizzo e- mail alle segreterie delle scuole, al fine di ricevere tutte le comunicazioni inerenti all'andamento didattico disciplinare di e Persona_1
. Persona_2
Nessun obbligo di comunicazione vi è da parte di un genitore rispetto all'altro genitore.
8. Entrambi i genitori si impegnano a non portare all'estero le figlie minori, senza il preventivo ed espresso consenso scritto dell'altro genitore.
9. I viaggi che potranno essere effettuati all'estero e/o in Italia con le figlie durante l'anno, oltre alle vacanze estive, dovranno essere previamente comunicati da entrambi i genitori almeno un mese prima della partenza.
10. Entrambi i genitori s'impegnano affinché le figlie minori e Persona_1
conoscano le future figure affettive che verranno a far parte della Persona_2 vita di entrambi i genitori, soltanto dopo che la nuova relazione si sia stabilizzata e che sia iniziata da almeno 6 mesi.
11. Entrambi i genitori s'impegnano a non permettere che future figure affettive rappresentate da prossimi compagne/i e/o mogli o mariti possano intromettersi nelle decisioni delle figlie minori condizionandone lo sviluppo psico -fisico delle stesse, consapevoli che ogni decisione non potrà in nessun caso essere delegata a terze persone con una formale intromissione nel rapporto genitoriale originario.
12. I ricorrenti s'impegnano a non far pernottare le figlie minori presso le abitazioni le future figure affettive che verranno a far parte della vita di entrambi i genitori, senza aver chiesto prima il preventivo consenso dell'altro genitore.
In ogni caso i ricorrenti dovranno tenere conto della volontà di e Persona_1
(ancora minorenni), prima di imporre loro di pernottare presso le Persona_2 abitazioni delle future figure affettive che verranno a far parte della vita di entrambi.
4 13. I genitori si impegnano concretamente affinché venga valorizzata la reciproca figura genitoriale omettendo ogni forma di svilimento concreto attraverso espressioni verbali deleterie per la serenità delle figlie minori o con comportamenti mentalmente abusanti volti a generare disamore verso l'altro genitore, da parte delle loro future figure affettive e/o da parte dei parenti delle loro famiglie di origine (nonni paterni e materni, zii e cugini).
14. I genitori si impegnano a non ostacolare mai le comunicazioni con le figlie ma, anzi, a stimolare e favorirle in qualsiasi modo anche attraverso il telefono, video chiamata, collegamenti web.
15. Entrambi i genitori si impegnano a condividere ogni decisione che riguardi lo sviluppo psico-fisico delle figlie senza alcuna eccezione ritenendo il bene supremo delle stesse.
16. Sin da ora i genitori prestano il loro consenso che la figlia Persona_1 riprenda le sedute con la psicologa privata che aveva iniziato a seguirla all'età di
5 anni e che si sottoponga alla diagnosi per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento
(DSA), a seguito di segnalazione dei docenti nel corso dell'A.S. 2024/25, anche presso strutture private. Inoltre, si impegnano a farsi carico delle sopraindicate spese da sostenersi, secondo la ripartizione concordata al punto 2 del presente
Ricorso.
17. Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida sia per loro che per le figlie minori. Si impegnano inoltre a non portare all'estero le figlie senza il preventivo ed espresso consenso dell'altro genitore.
18. Spese legali compensate”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 12 dicembre 2025 .
Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue , conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore delle figlie minorenni;
esse possono pertanto essere condivise da questo Collegio.
La domanda di regolamentazione delle condizioni può pertanto essere accolta.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in accoglimento della domanda congiunta proposta dalle parti, dispone la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento delle figlie (nata il [...]) e Persona_3 [...]
(nata il [...]) in conformità alle condizioni concordate Persona_4 dalle parti e trascritte in motivazione.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
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