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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5820/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/12/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato LARA BINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Massarosa (LU), via Sarzanese n. 298/b, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, prestando mutuo consenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
2) Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso la Per_1 madre, con la quale continuerà ad abitare nella casa coniugale di proprietà esclusiva di quest'ultima, alla quale pertanto verrà altresì assegnata;
3) Il padre potrà incontrare e frequentare il figlio, sempre nel rispetto delle esigenze e degli impegni del minore, nei giorni di permanenza in Italia, di ritorno dalle continue trasferte lavorative, non potendo, proprio in considerazione della tipologia di attività svolta e comunque anche in virtù dell'età dei figli, andarsi a stabilire un preciso calendario di visite, con predeterminazione di giorni ed orari. Analoga previsione dovrà valere per le festività natalizie e pasquali nonché per il periodo feriale.
4) In considerazione del lavoro svolto dal Sig. quale trasfertista, con il conseguente Pt_2 svolgimento della sua attività prettamente all'estero, con permanenza in Italia per pochi giorni all'anno, lo stesso provvede formalmente a delegare la Sig.ra alla sottoscrizione di Pt_1 autorizzazioni scolastiche o mediche riguardanti il figlio minore.
1 5) La Sig.ra vanta una condizione reddituale di circa €. 32.000,00 annui, mentre il Sig. Pt_1
dipendente in forza di contratto a tempo indeterminato di vanta una Pt_2 Parte_3 condizione reddituale variabile a seconda delle trasferte eseguite nell'anno, mediamente di €.
55.000,00, percependo uno stipendio mensile medio di €. 3. 000,00.
6) Stante il collocamento praticamente esclusivo del figlio minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente con la madre, nonché la condizione reddituale di quest'ultima, il
Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli, tramite Pt_2 Pt_1 bonifico bancario entro il giorno 15, la somma mensile di €. 1.200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, già comprensiva delle spese straordinarie, tra cui sono da annoverarsi quelle mediche, odontoiatriche, farmaceutiche, scolastiche, ricreative e sportive secondo la previsione del Protocollo d'Intesa approvato dal CNF, rientranti in un concordato plafond di
€.500,00 mensili, superando il quale lo stesso parteciperà al relativo sostenimento nella misura del
50 %. La Sig.ra viene autorizzata dal Sig. alla presentazione di richiesta Pt_1 Pt_2 dell'assegno unico nella misura del 100%.
7) Il Sig. verserà altresì alla Sig.ra sempre tramite bonifico bancario entro il giorno Pt_2 Pt_1
15, la somma mensile di €. 268,50, quale quota parte del rateo di rimborso del mutuo agli stessi cointestato, acceso per l 'acquisto della casa coniugale, posta in Viareggio, Via Di Montramito.
8) In occasione del percepimento della tredicesima e quattordicesima mensilità, rispettivamente accreditate a suo favore a Dicembre e a Giugno, il Sig. verserà alla Sig.ra sempre Pt_2 Pt_1
a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli, l'ulteriore importo di €. 666,00, pari ad un terzo dell'emolumento retributivo base.
9) Le spese della presente procedura verranno integralmente compensate tra le parti ricorrenti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 14/3/2007, dal quale sono nati i due figli
(nata il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_2 Persona_3
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
2 Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 14/3/2007, debitamente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 14, Parte 1, dell'Anno 2007, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/12/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato LARA BINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Massarosa (LU), via Sarzanese n. 298/b, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, prestando mutuo consenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
2) Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso la Per_1 madre, con la quale continuerà ad abitare nella casa coniugale di proprietà esclusiva di quest'ultima, alla quale pertanto verrà altresì assegnata;
3) Il padre potrà incontrare e frequentare il figlio, sempre nel rispetto delle esigenze e degli impegni del minore, nei giorni di permanenza in Italia, di ritorno dalle continue trasferte lavorative, non potendo, proprio in considerazione della tipologia di attività svolta e comunque anche in virtù dell'età dei figli, andarsi a stabilire un preciso calendario di visite, con predeterminazione di giorni ed orari. Analoga previsione dovrà valere per le festività natalizie e pasquali nonché per il periodo feriale.
4) In considerazione del lavoro svolto dal Sig. quale trasfertista, con il conseguente Pt_2 svolgimento della sua attività prettamente all'estero, con permanenza in Italia per pochi giorni all'anno, lo stesso provvede formalmente a delegare la Sig.ra alla sottoscrizione di Pt_1 autorizzazioni scolastiche o mediche riguardanti il figlio minore.
1 5) La Sig.ra vanta una condizione reddituale di circa €. 32.000,00 annui, mentre il Sig. Pt_1
dipendente in forza di contratto a tempo indeterminato di vanta una Pt_2 Parte_3 condizione reddituale variabile a seconda delle trasferte eseguite nell'anno, mediamente di €.
55.000,00, percependo uno stipendio mensile medio di €. 3. 000,00.
6) Stante il collocamento praticamente esclusivo del figlio minore e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente con la madre, nonché la condizione reddituale di quest'ultima, il
Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli, tramite Pt_2 Pt_1 bonifico bancario entro il giorno 15, la somma mensile di €. 1.200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, già comprensiva delle spese straordinarie, tra cui sono da annoverarsi quelle mediche, odontoiatriche, farmaceutiche, scolastiche, ricreative e sportive secondo la previsione del Protocollo d'Intesa approvato dal CNF, rientranti in un concordato plafond di
€.500,00 mensili, superando il quale lo stesso parteciperà al relativo sostenimento nella misura del
50 %. La Sig.ra viene autorizzata dal Sig. alla presentazione di richiesta Pt_1 Pt_2 dell'assegno unico nella misura del 100%.
7) Il Sig. verserà altresì alla Sig.ra sempre tramite bonifico bancario entro il giorno Pt_2 Pt_1
15, la somma mensile di €. 268,50, quale quota parte del rateo di rimborso del mutuo agli stessi cointestato, acceso per l 'acquisto della casa coniugale, posta in Viareggio, Via Di Montramito.
8) In occasione del percepimento della tredicesima e quattordicesima mensilità, rispettivamente accreditate a suo favore a Dicembre e a Giugno, il Sig. verserà alla Sig.ra sempre Pt_2 Pt_1
a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli, l'ulteriore importo di €. 666,00, pari ad un terzo dell'emolumento retributivo base.
9) Le spese della presente procedura verranno integralmente compensate tra le parti ricorrenti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 14/3/2007, dal quale sono nati i due figli
(nata il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_2 Persona_3
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
2 Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 14/3/2007, debitamente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 14, Parte 1, dell'Anno 2007, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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