Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 05/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00039/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00676/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 676 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- in proprio e nella qualità di genitore del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
AS 106 - LI 1, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Longhi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Progetto Abilitativo del 30 dicembre 2024 con il quale sono state assegnate 4 ore di psicomotricità e 3 di logopedia per 180 gg;
nonché per l'accertamento, previa adozione delle misure cautelari più idonee, del diritto del minore a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale di LI 1 Centro, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A., comprensive di supervisione da parte dell’analista del comportamento certificato e di parent training con presa in carico globale in tutti i contesti di vita (casa, scuola, ambulatorio) per il massimo delle ore disponibili e nella misura di almeno 30 ore settimanali;
e per la condanna
della A.S.L. LI 1 Centro ad erogare l'intervento comportamentale con metodo A.B.A. alla minore come indicato dalle Linee Guida dell’I.S.S. in misura pari ad almeno 30 ore settimanali, la logopedia e il parent training, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapie con metodo A.B.A. ricevute da terzi, per un periodo necessario, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AS 106 - LI 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa OS LM nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, i ricorrenti agiscono in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS- (invalido 100% con indennità di accompagnamento in quanto autistico grave di livello 3) per l’annullamento del Progetto Abilitativo del 30 dicembre 2024 con il quale sono state assegnate 4 ore di psicomotricità e 3 di logopedia per 180 gg. in uno alla domanda di accertamento del diritto del minore a ricevere dall’Azienda Sanitaria Locale di LI 1 Centro, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A., comprensive di supervisione da parte dell’analista del comportamento certificato e di parent training con presa in carico globale in tutti i contesti di vita (casa, scuola, ambulatorio) per il massimo delle ore disponibili e nella misura di almeno 30 ore settimanali.
2. Parte ricorrente ha istato altresì per la condanna dell’Amministrazione intimata ad erogare l'intervento comportamentale con metodo A.B.A. al minore come indicato dalle Linee Guida dell'I.S.S. in misura pari ad almeno 30 ore settimanali, la logopedia e il parent training, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapie con metodo A.B.A. ricevute da terzi, per un periodo necessario, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia. 3. Avverso gli atti gravati ha formulato un unico motivo di ricorso così di seguito rubricato:
I – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL MINORE AL PROGETTO RIABILITATIVO COMPORTAMENTALE CON METODO A.B.A.IN QUANTO RACCOMANDATO DALLE LINEE GUIDA DELL’I.S.S. E BASATO SULL’EVIDENZA SCIENTIFICA - VIOLAZIONE ART. 32 COST. – VIOLAZIONE DELL’ART. 25 DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DECRETO LEGISLATIVO N. 502/92 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L. 134/2015 – VIOLAZIONE DELL’ART. 2 L. 833/1978 - VIOLAZIONE DELL’ART. 60 DEL DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 12.1.2017 –VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 2011 N. 21.
4. In sintesi, gli odierni istanti, premesse le conclusioni alle quali è pervenuto il Tar del Lazio in ordine a fattispecie analoghe a quella in esame (TAR Lazio n. 18392 del 23 ottobre 2024, n. 13913/2023, n. 6907/2023 e n. 8790/2023), e la normativa di settore, contestano la decisione dell’ASL di predisporre per il proprio figlio non già un Piano individuale ABA, ma un Piano Abilitativo (P.A) non tenendo in alcuna considerazione la prescrizione dell’A.O. Vanvitelli del 26 giugno 2024 inviatale per ben due volte.
5. Si è costituita in resistenza la AS LI 1 insistendo per la reiezione del ricorso.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta la domanda cautelare sul rilievo che al minore è stato diagnosticato il disturbo dello spettro autistico di livello 3 e, comunque, il trattamento ABA per le patologie autistiche rientra tra i livelli essenziali di assistenza- LEA in conformità alla giurisprudenza del giudice di appello (ex multis, Consiglio di Stato, sentenza n. 8708 del 2023); contestualmente si è ritenuto che le prospettate esigenze cautelari avrebbero potuto essere adeguatamente tutelate assicurando l’erogazione del trattamento riabilitativo ABA in forma diretta o indiretta (ossia mediante rimborso spese), nella misura minima prevista dalle linee guida (20 ore), in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 786 del 28 febbraio 2025.
7. A seguito dell’ordinanza cautelare anzidetta (non contestata in appello) è stato adottato in data 10 aprile 2025 un nuovo piano terapeutico, sicché l’Amministrazione con memorie ex art. 73 c.p.a. ha istato per la cessazione della materia del contendere e/o per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
8. All’udienza pubblica del 23 settembre 2025, con dichiarazione resa a verbale, la difesa di parte ricorrente si è opposta alle conclusioni formulate dalla difesa aslina sia perché il trattamento è stato assicurato solo in sede di esecuzione dell'ordinanza cautelare sia perché lo stesso non sarebbe integralmente satisfattivo della domanda azionata.
9. La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.
10. In via preliminare, il Collegio rileva che effettivamente il nuovo PTI è stato dichiaratamente approvato dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questa Sezione (cfr. relazione del dipartimento di salute mentale –UOC neuropsichiatria infantile), sicché non è predicabile il sopravvenuto difetto di interesse o la cessazione della materia del contendere; infatti, l'adozione non spontanea dell'atto con cui l’AS ha dato esecuzione all’ordinanza cautelare non produce la revoca del precedente provvedimento impugnato e ha una rilevanza solo provvisoria, in attesa cioè che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo (in termini, Consiglio di Stato sez. VI, 4 febbraio 2021, n.1036).
11. A conferma di quanto sopra, le conclusioni cui è pervenuta la relazione anzidetta ove si suggerisce di proseguire con un nuovo progetto abilitativo personalizzato in cui si utilizzano strategie cognitivo- comportamentali più che un trattamento ABA intensivo ritenuto un fattore di forte stress per il bambino, proponendo il passaggio dall’ABA al percorso PASS (percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali).
12. Ciò premesso il ricorso è fondato nei sensi che seguono.
13. L'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 prescrive che: " Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse ".
14. Il successivo comma 7 dispone poi che: " Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate ".
15. Pertanto, il Servizio sanitario nazionale è preposto alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Requisito imprescindibile per l'erogazione da parte del Servizio Sanitario della prestazione sanitaria richiesta e/o il diritto al rimborso delle spese sostenute per la prestazione è costituito dall'evidenza scientifica di un significativo beneficio in termini di salute.
16. Ciò posto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 134/2015, " l'Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali ".
17. Il successivo art. 3 prevede che " Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica ... si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili ".
18. L'art. 4 dispone altresì che " il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale ".
19. Per l’effetto sono state adottate le "Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico" nell'ottobre 2011, e nel successivo 2015 sono state aggiornate dall'Istituto Superiore di Sanità.
20. Nel 2016, per consentire l'attuazione della legge n. 134/2015, è stato istituito presso il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. l, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 un "Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico" le cui modalità di utilizzo sono state definite nel Decreto interministeriale tra Ministero della salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2016.
21. Con DPCM del 12 gennaio 2017 sono stati definiti i nuovi livelli essenziali di assistenza ed è stato ribadito che " ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche " (art. 60).
22. Ad ottobre 2023 sono state pubblicate le nuove Linee Guida sull'Autismo, poi aggiornate nuovamente ad ottobre 2025.
23. Posto, quindi, che l'analisi comportamentale applicata (ABA) in favore di persone con disturbi dello spettro autistico rientra pienamente nella previsione di cui all'art. 1, co. 7 del d.lgs. n. 502/1992 (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 23 dicembre 2024, n. 23389), devesi osservare che il riconoscimento della natura giuridica del metodo ABA quale prestazione sanitaria o comunque socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria per la quale sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, e, pertanto, come tale, ricomprese nei LEA non determina il riconoscimento, in capo al privato richiedente, di un diritto soggettivo perfetto all'erogazione del predetto trattamento da parte delle AS a carico del SSR nella misura indicata, sulla base di certificazione proveniente da strutture specializzate pubbliche e/o private, indipendentemente dal riconoscimento al riguardo da parte dell'amministrazione competente dell'appropriatezza della prestazione, da svolgersi sulla base di una valutazione che è rimessa alla discrezionalità di natura tecnica riservata alle AS nell'ambito degli strumenti giuridici appositamente predisposti al fine da parte della regolamentazione in materia.
24. Nondimeno, la scelta del trattamento deve essere, comunque, individuale, ovvero rispondente alle specifiche esigenze del singolo bambino sulla base della maggiore o minore gravità del suo peculiare caso, del suo contesto socio-ambientale e del suo personale percorso di recupero.
25. Nel caso di specie, i ricorrenti contestano l’impugnato piano “abilitativo” il quale si è limitato a prescrivere solo ore di logopedia e di psicomotricità escludendosi, quindi, il percorso ABA.
26. Ad avviso del Collegio l’atto impugnato risulta affetto dai vizi di illegittimità denunziati in ricorso.
27. Il progetto “abilitativo” adottato dall’Amministrazione aslina, infatti, appare deficitario sia sotto il profilo istruttorio che motivazionale se si tiene conto delle condizioni del minore affetto da spettro autistico del più grave livello 3 e del fatto che si è obliterata integralmente (senza indicarne le ragioni) le conclusioni della A.O. Vanvitelli che, invece, con certificazione del 26 giugno 2024 aveva ritenuto indispensabile e suggerito alle strutture asline competenti di predisporre in favore del minore il trattamento ABA.
28. Il piano impugnato, invero, è costituito da un mero schema prestampato al quale è stata sovrascritta a mano l’anamnesi generale concernente le condizioni del minore e non è in alcun modo presa in considerazione la possibilità di sottoporlo a trattamento ABA, sebbene quest’ultimo sia considerato uno dei trattamenti più efficaci per i soggetti affetti da spettro autistico.
29. Parimenti il piano terapeutico adottato dalla AS in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questa Sezione si limita a riconoscere il trattamento ABA in misura inferiore a quella indicata nell’anzidetto provvedimento ed esclusivamente in ambiente scolastico (10 ore) e domiciliare (a casa della madre per 3 ore e del padre per 3 ore ) unitamente ad un intervento di supervisione di 2,30 ore (cioè di controllo delle attività poste in essere) e di parent training genitoriale (1,30 ore), totalmente eliminando la terapia ambulatoriale in ambiente protetto come invece sollecitato dall’ospedale Vanvitelli, il quale (referto del 3 luglio 2024) suggeriva una terapia abilitativa con approccio comportamentale di tipo ABA con presa in carico globale in tutti i contesti di vita (casa, scuola, ambulatorio) per il massimo delle ore disponibili.
30. Sul punto, nell’ottobre 2023 l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato "Le Raccomandazioni delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti", contenenti indicazioni terapeutiche per il trattamento della patologia in esame (...).(...); le stesse Linee Guida (...) restituiscono un quadro degli interventi da adottare in cui l'efficacia della riabilitazione è in tutta evidenza subordinata al rapporto uno ad uno tra specialista e paziente in un ambiente protetto, vale a dire isolato dal contesto della vita quotidiana del soggetto autistico.
31. Sulla base di tali rilievi il Consiglio di Stato ha ritenuto che il piano terapeutico, realizzato sdoppiando le modalità di erogazione del trattamento ABA in modo tale da negare le ore cosiddette "ambulatoriali" di logopedia e psicomotricità, non risponde ai criteri cui deve ispirarsi l'erogazione del servizio sanitario in applicazione dei LEA in materia, comportando di fatto se non l'elisione, per certo la riduzione dei benefici che possono ragionevolmente attendersi dagli interventi in favore dei soggetti autistici, considerato che, pur nel ristretto limite del sindacato giurisdizionale di attività connotate da ampi margini di discrezionalità come quelle per cui è causa, la scelta dell'Azienda Sanitaria di separare in due segmenti un unico trattamento terapeutico si configura inappropriata e non adeguatamente motivata.
32. In argomento, il giudice di appello ha precisato che la pretesa di erogare le prestazioni terapeutiche non più in un ambiente protetto ma a scuola e a casa non risponde alle stesse Linee Guida citate, che raccomandano, come osservato, un "contesto isolato di un'interazione a uno a uno con il terapeuta", non potendosi pretendere che l'istituzione scolastica o la famiglia siano in grado di attrezzare uno spazio protetto e immune dai rischi di condizionamento derivanti dalla presenza di altre persone presenti nel luogo individuato per il trattamento: l'Amministrazione non può pretendere che la scuola o la famiglia, ammesso che possano disporne, dedichino uno spazio circoscritto e interdetto per consentire al minore di sottoporsi alla terapia.
33. In altre parole, l'esigenza di tarare le cure in funzione delle caratteristiche proprie del singolo soggetto affetto dallo spettro autistico impone di consentire l'accesso a questo tipo di terapia anche a coloro che necessitano di logopedia e psicomotricità in ambiente a ciò strutturato e al riparo da stimoli provenienti dall'esterno, soprattutto dai genitori o da altri familiari (Cons. Stato, sez. III, n. 3198/2025 del 10/14 aprile 2025; negli stessi termini cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 3209/2025).
34. In mancanza del percorso ambulatoriale non può quindi verosimilmente ritenersi che la buona riuscita del progetto somministrato a seguito del pronunciamento cautelare sia stata impedita dal contesto familiare non essendo stato somministrato un percorso ABA completo nei sensi indicati dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.
35. A tal riguardo, invero, il Collegio osserva che anche le Linee Guida aggiornate nel 2025 precisano espressamente che “ Il Panel sottolinea che la responsabilità della presa in carico terapeutica deve restare in ambito sanitario ed essere coordinata da personale adeguatamente formato e pertanto auspica un investimento di risorse per il personale, la formazione continua, l’implementazione dell’intervento e per la promozione di collegamenti strutturali ed operativi tra i servizi sanitari e i contesti educativi e familiari, tenuto conto anche delle normative vigenti. Il Panel osserva che l’intervento focalizzato individuale basato sui principi dell’ABA è stato sperimentato in setting ospedalieri (Sanders et al., 2020) ”. Le medesime Linee Guida sottolineano, inoltre, che la tipologia, la modalità e la relativa intensità dell’intervento (monte ore assegnato) devono essere personalizzati e calibrati sulle caratteristiche cliniche e sul profilo di funzionamento tenendo conto dell’età e dei molteplici contesti di implementazione (educativo, sanitario e familiare) (pag. 113 Linee Guida).
36. In considerazione, quindi, di quanto sopra, nel caso in esame non è decisivo, ai fini della esclusione del trattamento ABA, quanto dichiarato nella relazione (del 15 settembre 2025) da ultimo depositata dall’amministrazione anche perché la medesima relazione si fonda su una osservazione del minore successiva ai provvedimenti impugnati e su un trattamento ABA somministrato in parziale esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale, ma comunque non integralmente corrispondente al monte ore ivi indicato né ai parametri declinati dal giudice di appello che ha evidenziato la necessità – anche- del trattamento ambulatoriale.
37. Per tali motivi, il ricorso è fondato ed i provvedimenti impugnati devono essere annullati, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione che dovranno tenere conto sia delle indicazioni del Consiglio di Stato, come sopra evidenziate (e, quindi, degli effetti del trattamento ABA in sede ambulatoriale, allo stato non ancora somministrato contestualmente alle attività ABA negli altri contesti di vita), sia delle raccomandazioni alle Linee Guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti”, emesse dall’Istituto Superiore di Sanità nell’ottobre 2025. Sicché, nella determinazione del trattamento idoneo (in particolare con riferimento alla determinazione del numero di ore di trattamento ABA da somministrare) dovranno valutarsi espressamente (ai fini dell’osservanza piena dell’obbligo motivazionale) l’età; le caratteristiche cliniche; il profilo di funzionamento; il contesto educativo; il contesto sanitario ed il contesto domestico (cfr. T.A.R. LI, Sez. IX, 22 dicembre 2025, n.8346).
38. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dell’avvocato Luigi Adinolfi, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui motivazione.
Condanna l’AS LI 1 al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Luigi Adinolfi dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UG LI Di LI, Presidente
OS LM, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS LM | UG LI Di LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.