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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6577 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 961/2021, assunta in decisione all'udienza del 2 luglio 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Parte_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Ruggiero c.f. ,
[...] CodiceFiscale_1 presso il cui studio in Castellammare di Stabia, alla Piazza Unità d'Italia n. 4 elettivamente domicilia, giusta procura in calce all'atto di appello, indirizzo di posta elettronica certificata
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APPELLANTE
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Rosaria CP_1 CodiceFiscale_2
Lanna c.f. , presso il cui studio in Portici, alla via Libertà n. 279 CodiceFiscale_3
elettivamente domicilia, procura su foglio separato da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, indirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLATA
NONCHÉ
, nata a [...] il [...] Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 44/2021, pubblicata in data 7 gennaio 2021 e non notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale.
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 25 febbraio 2021 e iscritto a ruolo il 4 marzo 2021 la ha impugnato la sentenza n. 44/2021 pubblicata in data 7 Parte_1
gennaio 2021, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto la domanda proposta da nei confronti della compagnia e di volta ad ottenere il CP_1 Controparte_2 risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 4 gennaio 2019, alle ore 18:50 circa, alla via Ciccarelli, in Barra quando l'attrice, intenta ad attraversare a piedi la strada sulle strisce pedonali, è stata investita dal ciclomotore di proprietà della . CP_2
1.1. Con la pronuncia gravata il Tribunale ha accolto la domanda, condannando le convenute in solido fra loro al pagamento in favore dell'attrice dell'importo complessivo di
€ 36.939,31, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT, dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della sentenza, il tutto per la complessiva somma di € 37.176,09, oltre ulteriori interessi legali fino al soddisfo, con vittoria di spese inclusi i costi dell'espletata consulenza medico-legale.
1.2. è insorta contro la prefata decisione chiedendone la Parte_1
riforma, con condanna di controparte al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio.
All'esito dei motivi in cui è declinato l'appello ha chiesto alla Corte di riformare la sentenza in punto di riconosciuta esistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dall'attrice ed il sinistro di causa;
di recepimento integrale della consulenza medico-legale sull'errato presupposto che essa sia stata svolta in maniera corretta;
di liquidazione del danno biologico da invalidità permanente subito nella misura del 10%, oltre I.T.T. di 9 giorni, I.T.P. al 75% di 15 giorni, I.T.P. al 50% di 20 giorni e I.T.P. al 25% di 20 giorni, per un totale complessivo di € 36.939,31; di conseguente condanna in solido con la alla refusione delle spese di CP_2
lite riconosciute nell'importo di € 650,00 per esborsi e di € 10.830,00 per compensi professionali, oltre accessori. Ha anche chiesto la condanna della alle spese del CP_1
doppio grado di giudizio, con distrazione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 giugno 2021, si è costituita in giudizio che ha chiesto di rigettare l'appello a suo parere Controparte_1
inammissibile ed infondato, con conferma della sentenza appellata e favore delle spese anche del grado. 2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
3. , già contumace nel giudizio dinanzi al Tribunale oplontino, è rimasta Controparte_2
tale anche in appello nonostante la regolare sua citazione di cui è stata ordinata la notifica con ordinanza di integrazione del contraddittorio resa il 1° febbraio 2022. Costei è stata pertanto dichiarata contumace alla successiva udienza del 28 giugno 2022.
4. Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 2 luglio 2025, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
5.1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio CP_1
dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata e la Controparte_2 Parte_1
per sentirle condannate al risarcimento del danno alla salute patito nel sinistro
[...]
avvenuto il giorno 4 gennaio 2019, alle ore 18:50 circa, alla via Ciccarelli, in Barra.
L'attrice ha dedotto che nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre era intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, è stata investita da tergo dal ciclomotore Piaggio
Liberty tg. X7G W9Z di proprietà di la quale procedeva con direzione via Controparte_2
Chiaromonte. Dall'urto cagionato dalla caduta al suolo la ha dichiarato d'avere CP_1
riportando gravi lesioni personali, per le quali era stata trasportata dai sanitari del 118 presso il pronto soccorso dell'Ospedale del Mare ove le è stato diagnosticato un “trauma cranio-facciale non commotivo con lesioni dentarie, trauma contusivo-distorsivo ginocchio destro, spalla destra ed anca destra, escoriazioni”, con prognosi di 9 giorni, lesioni per le quali ha chiesto il risarcimento di € 80.000,00.
5.2. Si è costituita in giudizio la contestando fermamente Parte_1
l'avversa pretesa. In via preliminare, la convenuta compagnia assicurativa ha eccepito l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda per la irritualità della lettera di messa in mora trasmessale dall'attrice. Nel merito, ha evidenziato l'attrice nel proprio atto introduttivo si è limitata a chiedere il risarcimento del danno biologico, senza allegare i fatti da cui tale presunto danno avrebbe avuto origine e senza precisare la tipologia del danno lamentato. In aggiunta, ha eccepito, altresì, in ordine al quantum debeatur, l'eccessività della richiesta avanzata.
5.3. è rimasta contumace. Controparte_2
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5.4. All'udienza del 17 settembre 2020, sono stati escussi i testi di parte attrice: Tes_1
e . Conclusa la prova orale, è stata disposta una C.T.U. medica
[...] Testimone_2
per la valutazione e la quantificazione delle lesioni lamentate dall'attrice.
5.5. In seguito al deposito dell'elaborato peritale, la causa è stata rinviata al 7 gennaio 2021 per la discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c., con concessione alle parti di un termine fino a sette giorni prima della citata udienza per il deposito di note conclusive. L'udienza è stata celebrata nelle forme della trattazione scritta, con termine fino a tre giorni prima per il deposito di note di udienza.
6. Il Tribunale di Torre Annunziata ha definito il giudizio con la sentenza n. 44/2021, pubblicata in data 7 gennaio 2021, con la quale – ritenendo pienamente provati i fatti costitutivi, alla luce della prova testimoniale espletata che ha confermato l'esclusiva responsabilità del conducente del ciclomotore nella causazione del sinistro per cui è causa
– ha accolto la domanda attorea e, sulla scorta delle risultanze della C.T.U., ha condannato le parti convenute, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €
36.939,31, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT, dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della sentenza, il tutto per la complessiva somma di € 37.176,09, oltre ulteriori interessi legali fino al soddisfo.
6.1. Il giudice di primo grado ha condiviso, per quanto riguarda la quantificazione del danno alla persona riportato dall'attrice, le valutazioni espresse dal C.T.U. per l'idoneità e la completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle conclusioni assunte e la congruenza con la documentazione medica prodotta in atti da parte attrice. Inoltre, in un'ottica di corretta personalizzazione del danno, ha ritenuto opportuno, nella fattispecie in esame, operare gli aumenti previsti dalle Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica, aggiornate in base agli indici ISTAT costo vita per il 2018, nella misura del 45%.
7. L'appello è tempestivo ed ammissibile, in quanto conforme all'art. 327 c.p.c. nei tempi e all'art. 342 c.p.c. nella forma e tecnica redazionale.
Va dunque respinta l'eccezione di sua inammissibilità prospettata dalla per CP_1
asserita difformità dai dettami dell'art. 342 c.p.c..
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
7.1. Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
7.2. La causa è stata, inoltre, tempestivamente iscritta a ruolo in data 4 marzo 2021.
È, dunque, possibile accedere all'esame dei motivi di impugnazione.
8. Con l'unico motivo di gravame, la compagnia ha denunciato – sotto numerosi profili, specificamente esaminati di seguito – l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure.
8.1. In primo luogo, la ha eccepito l'erroneità della sentenza Parte_1 di primo grado, nella parte in cui ha omesso di dichiarare nulla la C.T.U. per violazione del contraddittorio, contestando altresì le gravi incongruenze che – a suo dire – avrebbero caratterizzato le operazioni peritali in ordine alla determinazione del punto di invalidità. In merito a tali profili, l'appellante ha evidenziato che il giudice, nel motivare la propria
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda decisione, avrebbe del tutto pretermesso l'esame dei puntuali rilievi svolti dall'allora convenuta compagnia assicurativa in sede di note conclusive, recependo in maniera acritica le conclusioni del consulente nominato.
Più precisamente, l'appellante ha dedotto che, in data 15 ottobre 2020, in sede di primo accesso, essendo emerse delle eclatanti discrepanze tra il numero degli elementi dentari lesi, refertati al Pronto soccorso, ed il numero degli elementi dentari descritti dall'odontoiatra cui si era rivolta l'attrice, era stato rappresentata al consulente la necessità – da questi condivisa – di acquisire la ortopantomografia (opx) antecedente all'esecuzione del manufatto protesico da parte del medesimo odontoiatra, oltre all'esecuzione di una nuova opx, per poter valutare lo stato attuale della perizianda. A fronte di ciò, tuttavia, l'ausiliare si sarebbe limitato alla mera trasmissione a mezzo p.e.c. di una scansione del referto radiografico relativo al nuovo esame eseguito, peraltro privo del nome del paziente e della data di esecuzione dell'esame, senza dare la possibilità alle parti di visionare le pellicole opx richieste nel verbale redatto nel corso del primo accesso.
8.2. Ancora, l'appellante ha rilevato la contraddittorietà ed illogicità delle conclusioni dell'ausiliare tecnico il quale, pur avendo riscontrato una condizione critica pregressa della perizianda, affetta da una parodontosi avanzata, non ne avrebbe tratto le necessarie conseguenze, ritenendo – ciononostante – sussistente il nesso di causalità tra fatto illecito e danno. A parere del consulente di parte, dal profilo medico legale, un banale trauma ecchimotico labiale non potrebbe in alcun modo provocare la perdita di ben quattro elementi dentari, ma al più accelerare la loro avulsione, che sarebbe comunque avvenuta, in presenza di uno stato preesistente di parodontosi avanzata da cui era affetta la donna.
Peraltro, l'ausiliare avrebbe, altresì, omesso di valutare adeguatamente le incongruenze – anch'esse attestate nella relazione definitiva – rinvenibili nella documentazione sanitaria prodotta dalla stessa attrice, atteso che sia quanto riportato nel referto di pronto soccorso
(avulsione del dente 3.1), sia quanto riscontrato dall'odontoiatra (avulsione del dente 4.1), non trovano alcun riscontro strumentale, poiché dalla ortopantomografia acclusa all'elaborato peritale emerge la sussistenza di tutti gli incisivi inferiori (3.1 – 3.2 – 4.1 – 4.2).
8.3. Il C.T.U. avrebbe, ulteriormente, errato nell'individuazione del punto di invalidità permanente, non avendo tenuto conto delle pregresse condizioni di salute della danneggiata, in tal modo violando le disposizioni del D.M. 3 luglio 2003, a mente del quale
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
“nel caso in cui la menomazione interessi organi o apparati già sede di patologie o esiti di patologie, le indicazioni date dalla tabella andranno modificate a seconda dell'effettiva incidenza delle preesistenze, rispetto ai valori medi”. Avrebbe, analogamente, violato il citato D.M. nella parte in cui prevede che “in caso di protesi efficace funzionalmente ed esteticamente … si dovrà riconoscere almeno 1/3 del valore previsto per ogni singolo elemento, fino al valore massimo tabellato per la perdita del dente, ove si tratti di elemento in precedenza integro”.
Sempre secondo l'opinione del consulente di parte dell'assicurazione, la determinazione della percentuale di invalidità nemmeno rispetterebbe i criteri dettati dal più volte citato
D.M. 3 luglio 2003. In base alla tabella ivi contenuta, infatti, andrebbe riconosciuto un valore di 0,5% per la perdita di ogni singolo incisivo inferiore, ragion per cui, nel caso di specie, il
C.T.U. avrebbe dovuto – al più – indicare il punto di invalidità relativo alla perdita dei 4 incisivi inferiori nella misura del 2% (0,5% x 4 elementi), in luogo del 4% erroneamente riconosciuto. Sul danno biologico così quantificato, sarebbe ulteriormente da applicare l'abbattimento di un terzo, considerato il ripristino funzionale ed estetico mediante protesizzazione del distretto traumatizzato, per addivenire – infine – ad un'invalidità dell'1,5%.
8.4. Sempre in virtù del quadro clinico già compromesso, l'appellante ha protestato anche contro il riconoscimento in favore dell'attrice di un manufatto protesico composto da ben dieci elementi all'arcata inferiore, nonostante gli elementi interessati dal trauma siano stati in realtà soltanto quattro. Da tale premessa, ha tratto la conseguenza che il calcolo delle spese sanitarie necessarie per riparare al danno sofferto dalla va basato soltanto su CP_1
4 corone (€ 500, 00 x 4 = € 2.000,00 + 1 rinnovo decennale + trattamento iniziale provvisorio per € 500, 00), per un totale complessivo di spesa pari ad € 4.500,00.
8.5. Ulteriori motivi di censura sono stati, poi, mossi relativamente alla valutazione del danno alla spalla destra effettuata nella misura del 3%, dovendosi considerare – secondo autorevole letteratura scientifica – una componente concausale degenarativo-artrosica nella patogenesi di tali lesioni, che va ad aggiungersi alla loro origine traumatica. Anche in questo caso, a parere della difesa di parte convenuta, il danno biologico si sarebbe dovuto determinare nella misura dell'1,5%.
8.6. Infine, ha contestato al C.T.U. di avere operato, nella valutazione del danno Parte_1
biologico, una mera sommatoria aritmetica dei valori percentuali delle singole menomazioni dei distretti anatomici (4% per lesioni dentarie + 3% per menomazione alla 7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda spalla destra + 3% per menomazione al ginocchio destro), giungendo a quantificare il danno complessivo nella misura del 10%. Tale modalità di calcolo è stata deplorata non rispondente al criterio indicato dal D.M. del 3 luglio 2003, che al paragrafo “danni plurimi monocroni” prevede espressamente che “in caso di danno permanente da lesioni monocrone, interessanti cioè più organi ed apparati, non si dovrà procedere alla valutazione con il criterio della semplice sommatoria delle percentuali previste per il singolo organo o apparato, bensì alla valutazione complessiva che avrà come riferimento ... la globale incidenza sull'integrità psicofisica del soggetto”.
8.7. All'esito di tutte le superiori considerazioni, l'appellante ha pertanto concluso chiedendo, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere sussistente il nesso causale tra il sinistro e le lesioni, nonostante la preesistenza di fenomeni patologici in atto nella persona della danneggiata, la riduzione del danno patrimoniale per spese relative alla protesi a complessivi € 4.500,00 e della percentuale di invalidità permanente nella misura del 5,5% di danno biologico complessivo.
8.8. Ultimo profilo di doglianza ha riguardato la condanna delle parti convenute al rimborso delle spese di lite, capo del quale è stata, dunque, chiesta la riforma in conseguenza dell'accoglimento dei motivi dell'appello.
9. L'appello è fondato solo in parte, nei termini che si vanno a precisare.
9.1. Preliminarmente, si rileva che le critiche mosse dall'appellante ai criteri applicati dal
C.T.U. per la determinazione del danno biologico riportato dall'attrice non risultano – contrariamente a quanto dedotto – tardive, perché trattasi non di eccezioni vere e proprie
(per tali intendendosi la deduzione in giudizio di fatti impeditivi, modificativi o estintivi), ma di mere argomentazioni difensive di natura tecnico-specialistica che la parte sarebbe stata legittimata a svolgere anche per la prima volta in appello. Il principio è ormai pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, specie a far data dalla sentenza delle Sezioni
Unite n. 5624 del 21 febbraio 2022, con la quale è stato definitivamente chiarito che “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della C.T.U. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”.
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Né si verifica alcuna preclusione processuale in ragione della mancata prospettazione di eventuali rilievi critici nei termini assegnati dal giudice ex art. 195 c.p.c.. Sul punto, la medesima decisione resa a Sezioni Unite ha chiarito che “In tema di consulenza tecnica
d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157
c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello”.
Le superiori osservazioni paiono assorbenti rispetto all'ulteriore eccezione di inammissibilità delle difese svolte dalla compagnia assicurativa in merito alle operazioni peritali, di cui la ha dedotto la tardività, in quanto non rispettose del termine di CP_1
sette giorni prima dell'udienza di discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., assegnato dal giudice per il deposito di note conclusive. Come visto, in ogni caso tempestive ed ammissibili, in quanto integranti mere allegazioni difensive di natura tecnica, sarebbero state le medesime contestazioni, ove anche esse fossero state sollevate per la prima volta in sede di gravame.
Ne discende la necessità di esaminare il merito delle doglianze di parte appellante.
9.2. A conclusioni di segno opposto deve invece pervenirsi rispetto al motivo di appello mirato a far valere la nullità della C.T.U. per violazione del principio del contraddittorio.
La stessa giurisprudenza di legittimità sopra menzionata ha, infatti, esaustivamente valorizzato la distinzione tra i rilievi critici mossi alla consulenza e le eccezioni di nullità relative al suo procedimento, queste ultime certamente soggette alla disciplina processuale delle nullità, posta dagli artt. 156 e 157 c.p.c., e che dunque la parte interessata ha l'onere di far valere nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
Nel caso in esame, l'appellante si è doluto del fatto che il consulente abbia trasmesso alle parti a mezzo p.e.c. dei referti radiografici privi di data e del nominativo della perizianda, così precludendo al proprio C.T.P. di valutare le originali pellicole dell'esame strumentale condotto sulla paziente. Nondimeno, tanto ha fatto non entro il termine assegnato dal
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda giudice per l'invio al C.T.U. di proprie osservazioni, né all'udienza immediatamente successiva al deposito dell'elaborato peritale, bensì solo in sede di note conclusive, depositate tre giorni prima dell'udienza di discussione.
L'eccezione in parola si rivela, da questo punto di vista, effettivamente tardiva e, dunque, non meritevole di accoglimento.
9.3. Dovendosi, a questo punto, vagliare il merito dei rilievi mossi dall'appellante, con particolare riguardo all'effettiva incidenza sul nesso causale delle pregresse patologie dell'attrice, si evidenzia che, sul punto, non si rinvengono validi motivi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente, il quale – pur riscontrando effettivamente la condizione di parodontosi avanzata in corso già prima del sinistro oggetto di causa – ha ritenuto, cionondimeno, sussistente il nesso di causalità tra il fatto e il danno in ragione del repentino aggravamento dello stato funzionale degli elementi dentari interessati dal trauma, tale da renderne necessaria l'estrazione ed il contestuale impianto di un manufatto protesico.
In altri termini, la lesione conseguente al sinistro, pur innestandosi su un distretto anatomico non perfettamente funzionale, costituisce l'antecedente causale ineliminabile dei danni riportati dall'attrice, secondo le relative concrete modalità di verificazione. In mancanza del fatto illecito, l'estrazione dei quattro incisivi inferiori e la relativa sostituzione con una protesi non si sarebbe resa necessaria con le stesse tempistiche e con la medesima urgenza che ha caratterizzato la vicenda di cui si controverte, come peraltro attestato dallo stesso
C.T.P. della secondo il quale il sinistro avrebbe effettivamente accelerato il Parte_1
processo di avulsione dentaria.
La valutazione operata dal C.T.U. in ordine al nesso eziologico appare, peraltro, coerente con la disciplina normativa del concorso di cause, di cui all'art. 41, comma 1, c.p. (norma pacificamente operante anche in ambito civilistico, relativamente all'accertamento della c.d. causalità materiale), a mente del quale “Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento”.
Lo stesso D.M. 3 luglio 2003, a più riprese invocato dall'appellante, chiarisce che, in materia di menomazioni preesistenti, “Nel caso in cui la menomazione interessi organi od apparati già sede di patologie od esiti di patologie, le indicazioni date dalla tabella andranno modificate a seconda della effettiva incidenza delle preesistenze rispetto ai valori medi”, escludendo – evidentemente – 10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda che la preesistenza di patologia possa recidere la correlazione eziologica tra il fatto illecito ed il danno alla salute concretamente verificatosi.
Quanto, poi, alle denunciate discrepanze tra i referti in atti, ed in particolare tra il referto del
Pronto soccorso (che ha attestato l'avulsione del dente 3.1) e quello dell'odontoiatra di fiducia della (che, invece, ha riscontrato l'avulsione del dente 4.1), esse non CP_1
sembrano aver inciso sugli esiti del giudizio, atteso che il C.T.U. (il quale, a sua volta, pur ravvisando le lesioni di origine traumatica, non ha riscontrato l'avulsione di alcun elemento dentario) ne ha dato atto nella propria relazione, totalmente condivisa dall'impugnata decisione, determinando il punto di invalidità permanente alla luce dell'esame delle condizioni attuali della paziente, nonché di quanto emergente dalle radiografie dell'arcata dentaria precedenti e successive alla protesizzazione. Nessuna rilevanza tali discrepanze possono rivestire, pertanto, ai fini di causa, essendo stata ogni possibile incongruenza superata dalla rinnovata valutazione effettuata dall'ausiliario nominato dal Tribunale.
9.4. Quanto ai rilievi critici che hanno riguardato la mancata valutazione della pregressa parodontosi patita dall'attrice ai fini della determinazione del punto di invalidità, si ritiene che proprio il fatto che il consulente abbia espressamente dato atto della preesistenza del fenomeno morboso in questione ne comprovi l'avvenuta considerazione in sede di determinazione del danno biologico riportato dalla dal trauma subito, quantificato CP_1
nella misura del 4%.
Per ciò che concerne, inoltre, la contestata violazione dei criteri di calcolo di cui al D.M. 3 luglio 2003, applicabile alle lesioni comportanti un'invalidità permanente non superiore al
9%, chiarificatrice risulta la lettura dei “Criteri applicativi” stabiliti dall'All.
1 - art. 1, nella parte relativa proprio alle lesioni dentarie: “In caso di perdita di singoli elementi, i valori proposti dalla tabella devono comunque essere adattati al risultato funzionale (compreso il danno estetico) conseguito o conseguibile mediante terapia odontoiatrica, compreso il trattamento protesico attuato o attuabile. In linea di massima, anche in caso di protesi efficace funzionalmente ed esteticamente, ovvero in caso di devitalizzazione del singolo elemento o di sua trasformazione in pilastro, si dovrà riconoscere almeno 1/3 del valore previsto per ogni elemento fino al valore massimo tabellato per la perdita del dente, ove si tratti di elemento in precedenza integro”. La norma prosegue chiarendo che “In caso di perdite dentarie multiple, la valutazione medico-legale del danno permanente biologico deve essere effettuata considerando la residua riduzione della sua efficienza globalmente intesa, anche sulla base della riabilitazione protesica o del suo attendibile risultato”. 11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Alla luce del testo della disposizione, appare evidente che la pretesa riduzione di un terzo della percentuale di invalidità non può essere accordata.
Innanzitutto, occorre precisare che il primo capoverso riguarda l'ipotesi, non sussistente nella specie, di perdita di singoli elementi, mentre al capoverso successivo è esplicitamente previsto che, in caso di perdite dentarie multiple, è necessaria una valutazione globale, che tenga conto della complessiva perdita di funzionalità del distretto anatomico;
peraltro, la norma non impone – diversamente da quanto sostenuto dall'appellante – alcuna riduzione del danno biologico accertato, ma indica il valore minimo riconoscibile in caso di efficace protesizzazione, rapportato al valore tabellato. Tale criterio di calcolo riguarda, però, ancora una volta, l'ipotesi di perdita, devitalizzazione o trasformazione in pilastro di un singolo elemento, e non quella in cui, come nel caso di specie, il danneggiato subisca perdite dentarie multiple, dovendosi operare – in quest'ultimo caso – una valutazione globale della ridotta efficienza della funzionalità del paziente.
Pertanto, immune da censure si rivelano, da questo punto di vista, le conclusioni rassegnate dal C.T.U., fondate sul condivisibile presupposto (fatto proprio anche dal più volte citato
D.M. del 2003) che il grado di invalidità cresca non proporzionalmente, seguendo una sorta di progressione aritmetica, ma esponenzialmente, all'aumentare del numero di denti lesionati o persi.
9.5. Considerazioni in parte diverse vanno operate relativamente alla chiesta riduzione del danno patrimoniale conseguente alle spese odontoiatriche che l'attrice ha dovuto affrontare a causa dell'illecito, quantificate dal C.T.U. in € 10.500,00 in base al seguente calcolo: “Le spese odontoiatriche riguardano l'impianto di una protesi dentaria fissa di dieci elementi all'arcata inferiore. Non potevano sostituirsi solo quattro elementi in quanto, trattandosi di una bocca paradontosica l'appoggio sui denti pilastro sarebbe stato instabile, invece l'appoggio robusto su tre denti a destra e tre denti a sinistra consente una maggiore stabilità e durata. All'epoca dell'incidente la sig.ra aveva 58 anni il che significa che ha diritto ad un solo rinnovo. Il costo della protesi CP_1 va calcolato a 500 euro ad elemento oltre al lavoro di estrazione, monconizzazione, protesi gnatologica provvisoria, ecc. Pertanto, sono 5.000 x 2 + 500, per un totale complessivo di euro 10.500”.
L'appellante ha, sul punto, obiettato che le lesioni riportate dalla in seguito al CP_1
sinistro hanno riguardato, come concordemente attestato nella documentazione sanitaria agli atti, solo quattro elementi, ragion per cui erronea risulterebbe, anche sotto tale profilo,
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha invece liquidato il danno patrimoniale come se ad essere lesionati dal trauma siano stati dieci denti.
Effettivamente, la decisione dell'odontoiatra di estrarre dieci elementi, in luogo dei quattro lesionati, pur giustificabile alla luce dell'instabilità dei quattro incisivi inferiori rimasti in sede, ma interessati dalla pregressa parodontosi avanzata, che quindi non avrebbero potuto costituire i pilastri dell'impianto protesico, ha indubbiamente comportato una maggiore onerosità dell'intervento, che la danneggiata non può pretendere di far ricadere sulle parti convenute. Ove gli incisivi lesionati non fossero stati interessati dalle pregresse disfunzionalità di cui si è detto, essi non sarebbero risultati del tutto instabili e, pertanto, avrebbero potuto essere trasformati nei pilastri della protesi dentaria resasi necessaria in seguito al sinistro. Né i possibili sei elementi dentari non utili come pilastro hanno visto ridotta la propria funzionalità dal trauma, patendo una condizione pregressa che ne ha consigliato, in maniera autonoma rispetto al sinistro di causa, l'estrazione.
Condivisibili, da questo punto di vista, si appalesano le contestazioni mosse dall'appellante, il quale ha, in subordine rispetto ai precedenti motivi di appello, chiesto la riforma della sentenza gravata nella parte in cui non ha tenuto conto della necessità di ridurre la voce di danno in parola ad € 4.500,00 (pari ad € 500,00 x i 4 elementi lesionati, cui vanno aggiunti €
500,00 per il lavoro di estrazione e di impianto della protesi, oltre ai costi di un solo rinnovo).
Pertanto, nei limitati termini di cui si è detto, l'appello appare meritevole di accoglimento, con la conseguente riforma in parte qua dell'impugnata decisione.
9.6. Oltremodo generiche e scarsamente argomentate, per contro, si rivelano le ulteriori obiezioni relative alla determinazione del 3% di invalidità permanente per “trauma contusivo distorsivo alla spalla destra con lesione del tendine del muscolo sovraspinoso e sindrome algo- disfunzionale” (pag. 11 della relazione).
Ancora una volta, la denunciata “componente «concausale» degenarativo-artrosica nella patogenesi di tali lesioni (e non diretta ed esclusiva traumatica)” – oltre ad esserne rimasta indimostrata la sussistenza nel caso di specie – non sarebbe, in ogni caso, idonea ad interrompere il rapporto di causalità tra il fatto ed il danno, per ragioni del tutto analoghe a quelle esposte al precedente § 9.3.
9.7. Da ultimo, vanno disattesi i rilievi critici mossi dall'appellante al calcolo eseguito dal
C.T.U. per la determinazione del complessivo danno biologico riportato dall'attrice, risultante – a suo dire – da una mera sommatoria aritmetica dei valori percentuali delle 13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda singole menomazioni dei distretti anatomici (4% per lesioni dentarie + 3% per menomazione alla spalla destra + 3% per menomazione al ginocchio destro, per un totale pari al 10% di danno biologico).
Orbene, non è questo che si evince dalle esplicite conclusioni rassegnate dal consulente nella propria relazione (in particolare, punto 5 a pag. 13), ove si indica un danno biologico
“complessivo” che – pertanto – non è il frutto di una semplice sommatoria aritmetica. La mera corrispondenza tra le percentuali di invalidità relative ai singoli distretti traumatizzati ed il grado complessivo di invalidità permanente non contraddice – di per sé – la premessa concettuale data dalla necessità di accedere ad una valutazione globale ed olistica della perdita di funzionalità subita dal soggetto.
Né l'appellante ha compiutamente esposto i motivi per i quali, pur mantenendo ferme le percentuali di invalidità quantificate nell'elaborato peritale per ciascuno dei tre distretti anatomici interessati dal sinistro, l'esito della valutazione globale di cui sopra sarebbe diverso, limitandosi – sul punto – ad esporre un proprio calcolo alternativo fondato sulla previa riduzione dei punti di invalidità atomisticamente considerati.
10. Per tutti i motivi esposti, l'appello va accolto limitatamente alla quantificazione del danno derivante dalle spese sanitarie che la ha dovuto e dovrà sostenere a causa CP_1
dell'illecito.
Ferma restando, dunque, la liquidazione degli importi dovuti a titolo di danno biologico da invalidità temporanea e permanente, per come operata in prime cure nella misura di €
26.439,31 (oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi secondo i criteri indicati al capo 1 della sentenza impugnata), il risarcimento dovuto dai convenuti per le spese sanitarie va ridotto ad € 4.500,00, oltre interessi come da dispositivo.
10.1. Tutti gli altri motivi di gravame proposti dall'appellante solo in comparsa conclusionale (con particolare riferimento alla personalizzazione del danno, alla sussistenza di un eventuale concorso di colpa del pedone nella causazione del sinistro, nonché alla corretta liquidazione delle ulteriori somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi) non possono essere esaminati nel merito, in quanto del tutto tardivi. Ne consegue che, rispetto a quei profili, la sentenza impugnata costituisce, ormai, cosa giudicata tra le parti.
11. Vanno ora governate le spese dei due gradi di giudizio.
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
La Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale
(Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2018, n. 9064).
Orbene, la riduzione del quantum di danno liquidabile, operata all'esito dell'esame dell'odierna impugnazione, non importa alcuna soccombenza reciproca tra le parti, dovendosi – se del caso – adeguare di conseguenza le spese processuali, tenendo conto del minor valore della controversia, da determinare alla luce del criterio del decisum.
Pertanto, le spese sono liquidate come da dispositivo secondo il criterio della soccombenza, che appartiene alle parti convenute, in applicazione dei valori medi del D.M. 55/2014 (in base alla versione ratione temporis applicabile), secondo lo scaglione di valore di riferimento, che si individua nel quarto, e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
⎯ accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla Parte_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
44/2021, pubblicata in data 7 gennaio 2021, riduce il risarcimento dovuto dai convenuti in primo grado a titolo di spese sanitarie ad € 4.500,00, oltre interessi al tasso di legge dal fatto al soddisfo, respingendo gli ulteriori motivi di impugnazione e confermando nel resto la decisione;
⎯ condanna i convenuti in primo grado, in solido tra loro, alla rifusione in favore di
[...]
delle spese di lite, che liquida per il primo grado in € 650,00 per spese ed € CP_1
7.254,00 per compensi professionali e per l'appello in € 6.946,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
⎯ pone le spese della C.T.U., per come già liquidate dal Tribunale, definitivamente a carico delle parti convenute in primo grado, in solido tra loro.
15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio in data 10 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Teresa Onorato
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina De Pietro, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 961/2021, assunta in decisione all'udienza del 2 luglio 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Parte_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Ruggiero c.f. ,
[...] CodiceFiscale_1 presso il cui studio in Castellammare di Stabia, alla Piazza Unità d'Italia n. 4 elettivamente domicilia, giusta procura in calce all'atto di appello, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Rosaria CP_1 CodiceFiscale_2
Lanna c.f. , presso il cui studio in Portici, alla via Libertà n. 279 CodiceFiscale_3
elettivamente domicilia, procura su foglio separato da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, indirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLATA
NONCHÉ
, nata a [...] il [...] Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 44/2021, pubblicata in data 7 gennaio 2021 e non notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale.
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 25 febbraio 2021 e iscritto a ruolo il 4 marzo 2021 la ha impugnato la sentenza n. 44/2021 pubblicata in data 7 Parte_1
gennaio 2021, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto la domanda proposta da nei confronti della compagnia e di volta ad ottenere il CP_1 Controparte_2 risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 4 gennaio 2019, alle ore 18:50 circa, alla via Ciccarelli, in Barra quando l'attrice, intenta ad attraversare a piedi la strada sulle strisce pedonali, è stata investita dal ciclomotore di proprietà della . CP_2
1.1. Con la pronuncia gravata il Tribunale ha accolto la domanda, condannando le convenute in solido fra loro al pagamento in favore dell'attrice dell'importo complessivo di
€ 36.939,31, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT, dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della sentenza, il tutto per la complessiva somma di € 37.176,09, oltre ulteriori interessi legali fino al soddisfo, con vittoria di spese inclusi i costi dell'espletata consulenza medico-legale.
1.2. è insorta contro la prefata decisione chiedendone la Parte_1
riforma, con condanna di controparte al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio.
All'esito dei motivi in cui è declinato l'appello ha chiesto alla Corte di riformare la sentenza in punto di riconosciuta esistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dall'attrice ed il sinistro di causa;
di recepimento integrale della consulenza medico-legale sull'errato presupposto che essa sia stata svolta in maniera corretta;
di liquidazione del danno biologico da invalidità permanente subito nella misura del 10%, oltre I.T.T. di 9 giorni, I.T.P. al 75% di 15 giorni, I.T.P. al 50% di 20 giorni e I.T.P. al 25% di 20 giorni, per un totale complessivo di € 36.939,31; di conseguente condanna in solido con la alla refusione delle spese di CP_2
lite riconosciute nell'importo di € 650,00 per esborsi e di € 10.830,00 per compensi professionali, oltre accessori. Ha anche chiesto la condanna della alle spese del CP_1
doppio grado di giudizio, con distrazione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 giugno 2021, si è costituita in giudizio che ha chiesto di rigettare l'appello a suo parere Controparte_1
inammissibile ed infondato, con conferma della sentenza appellata e favore delle spese anche del grado. 2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
3. , già contumace nel giudizio dinanzi al Tribunale oplontino, è rimasta Controparte_2
tale anche in appello nonostante la regolare sua citazione di cui è stata ordinata la notifica con ordinanza di integrazione del contraddittorio resa il 1° febbraio 2022. Costei è stata pertanto dichiarata contumace alla successiva udienza del 28 giugno 2022.
4. Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 2 luglio 2025, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
5.1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio CP_1
dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata e la Controparte_2 Parte_1
per sentirle condannate al risarcimento del danno alla salute patito nel sinistro
[...]
avvenuto il giorno 4 gennaio 2019, alle ore 18:50 circa, alla via Ciccarelli, in Barra.
L'attrice ha dedotto che nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre era intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, è stata investita da tergo dal ciclomotore Piaggio
Liberty tg. X7G W9Z di proprietà di la quale procedeva con direzione via Controparte_2
Chiaromonte. Dall'urto cagionato dalla caduta al suolo la ha dichiarato d'avere CP_1
riportando gravi lesioni personali, per le quali era stata trasportata dai sanitari del 118 presso il pronto soccorso dell'Ospedale del Mare ove le è stato diagnosticato un “trauma cranio-facciale non commotivo con lesioni dentarie, trauma contusivo-distorsivo ginocchio destro, spalla destra ed anca destra, escoriazioni”, con prognosi di 9 giorni, lesioni per le quali ha chiesto il risarcimento di € 80.000,00.
5.2. Si è costituita in giudizio la contestando fermamente Parte_1
l'avversa pretesa. In via preliminare, la convenuta compagnia assicurativa ha eccepito l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda per la irritualità della lettera di messa in mora trasmessale dall'attrice. Nel merito, ha evidenziato l'attrice nel proprio atto introduttivo si è limitata a chiedere il risarcimento del danno biologico, senza allegare i fatti da cui tale presunto danno avrebbe avuto origine e senza precisare la tipologia del danno lamentato. In aggiunta, ha eccepito, altresì, in ordine al quantum debeatur, l'eccessività della richiesta avanzata.
5.3. è rimasta contumace. Controparte_2
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5.4. All'udienza del 17 settembre 2020, sono stati escussi i testi di parte attrice: Tes_1
e . Conclusa la prova orale, è stata disposta una C.T.U. medica
[...] Testimone_2
per la valutazione e la quantificazione delle lesioni lamentate dall'attrice.
5.5. In seguito al deposito dell'elaborato peritale, la causa è stata rinviata al 7 gennaio 2021 per la discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c., con concessione alle parti di un termine fino a sette giorni prima della citata udienza per il deposito di note conclusive. L'udienza è stata celebrata nelle forme della trattazione scritta, con termine fino a tre giorni prima per il deposito di note di udienza.
6. Il Tribunale di Torre Annunziata ha definito il giudizio con la sentenza n. 44/2021, pubblicata in data 7 gennaio 2021, con la quale – ritenendo pienamente provati i fatti costitutivi, alla luce della prova testimoniale espletata che ha confermato l'esclusiva responsabilità del conducente del ciclomotore nella causazione del sinistro per cui è causa
– ha accolto la domanda attorea e, sulla scorta delle risultanze della C.T.U., ha condannato le parti convenute, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €
36.939,31, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT, dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della sentenza, il tutto per la complessiva somma di € 37.176,09, oltre ulteriori interessi legali fino al soddisfo.
6.1. Il giudice di primo grado ha condiviso, per quanto riguarda la quantificazione del danno alla persona riportato dall'attrice, le valutazioni espresse dal C.T.U. per l'idoneità e la completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle conclusioni assunte e la congruenza con la documentazione medica prodotta in atti da parte attrice. Inoltre, in un'ottica di corretta personalizzazione del danno, ha ritenuto opportuno, nella fattispecie in esame, operare gli aumenti previsti dalle Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica, aggiornate in base agli indici ISTAT costo vita per il 2018, nella misura del 45%.
7. L'appello è tempestivo ed ammissibile, in quanto conforme all'art. 327 c.p.c. nei tempi e all'art. 342 c.p.c. nella forma e tecnica redazionale.
Va dunque respinta l'eccezione di sua inammissibilità prospettata dalla per CP_1
asserita difformità dai dettami dell'art. 342 c.p.c..
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
7.1. Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
7.2. La causa è stata, inoltre, tempestivamente iscritta a ruolo in data 4 marzo 2021.
È, dunque, possibile accedere all'esame dei motivi di impugnazione.
8. Con l'unico motivo di gravame, la compagnia ha denunciato – sotto numerosi profili, specificamente esaminati di seguito – l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure.
8.1. In primo luogo, la ha eccepito l'erroneità della sentenza Parte_1 di primo grado, nella parte in cui ha omesso di dichiarare nulla la C.T.U. per violazione del contraddittorio, contestando altresì le gravi incongruenze che – a suo dire – avrebbero caratterizzato le operazioni peritali in ordine alla determinazione del punto di invalidità. In merito a tali profili, l'appellante ha evidenziato che il giudice, nel motivare la propria
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda decisione, avrebbe del tutto pretermesso l'esame dei puntuali rilievi svolti dall'allora convenuta compagnia assicurativa in sede di note conclusive, recependo in maniera acritica le conclusioni del consulente nominato.
Più precisamente, l'appellante ha dedotto che, in data 15 ottobre 2020, in sede di primo accesso, essendo emerse delle eclatanti discrepanze tra il numero degli elementi dentari lesi, refertati al Pronto soccorso, ed il numero degli elementi dentari descritti dall'odontoiatra cui si era rivolta l'attrice, era stato rappresentata al consulente la necessità – da questi condivisa – di acquisire la ortopantomografia (opx) antecedente all'esecuzione del manufatto protesico da parte del medesimo odontoiatra, oltre all'esecuzione di una nuova opx, per poter valutare lo stato attuale della perizianda. A fronte di ciò, tuttavia, l'ausiliare si sarebbe limitato alla mera trasmissione a mezzo p.e.c. di una scansione del referto radiografico relativo al nuovo esame eseguito, peraltro privo del nome del paziente e della data di esecuzione dell'esame, senza dare la possibilità alle parti di visionare le pellicole opx richieste nel verbale redatto nel corso del primo accesso.
8.2. Ancora, l'appellante ha rilevato la contraddittorietà ed illogicità delle conclusioni dell'ausiliare tecnico il quale, pur avendo riscontrato una condizione critica pregressa della perizianda, affetta da una parodontosi avanzata, non ne avrebbe tratto le necessarie conseguenze, ritenendo – ciononostante – sussistente il nesso di causalità tra fatto illecito e danno. A parere del consulente di parte, dal profilo medico legale, un banale trauma ecchimotico labiale non potrebbe in alcun modo provocare la perdita di ben quattro elementi dentari, ma al più accelerare la loro avulsione, che sarebbe comunque avvenuta, in presenza di uno stato preesistente di parodontosi avanzata da cui era affetta la donna.
Peraltro, l'ausiliare avrebbe, altresì, omesso di valutare adeguatamente le incongruenze – anch'esse attestate nella relazione definitiva – rinvenibili nella documentazione sanitaria prodotta dalla stessa attrice, atteso che sia quanto riportato nel referto di pronto soccorso
(avulsione del dente 3.1), sia quanto riscontrato dall'odontoiatra (avulsione del dente 4.1), non trovano alcun riscontro strumentale, poiché dalla ortopantomografia acclusa all'elaborato peritale emerge la sussistenza di tutti gli incisivi inferiori (3.1 – 3.2 – 4.1 – 4.2).
8.3. Il C.T.U. avrebbe, ulteriormente, errato nell'individuazione del punto di invalidità permanente, non avendo tenuto conto delle pregresse condizioni di salute della danneggiata, in tal modo violando le disposizioni del D.M. 3 luglio 2003, a mente del quale
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
“nel caso in cui la menomazione interessi organi o apparati già sede di patologie o esiti di patologie, le indicazioni date dalla tabella andranno modificate a seconda dell'effettiva incidenza delle preesistenze, rispetto ai valori medi”. Avrebbe, analogamente, violato il citato D.M. nella parte in cui prevede che “in caso di protesi efficace funzionalmente ed esteticamente … si dovrà riconoscere almeno 1/3 del valore previsto per ogni singolo elemento, fino al valore massimo tabellato per la perdita del dente, ove si tratti di elemento in precedenza integro”.
Sempre secondo l'opinione del consulente di parte dell'assicurazione, la determinazione della percentuale di invalidità nemmeno rispetterebbe i criteri dettati dal più volte citato
D.M. 3 luglio 2003. In base alla tabella ivi contenuta, infatti, andrebbe riconosciuto un valore di 0,5% per la perdita di ogni singolo incisivo inferiore, ragion per cui, nel caso di specie, il
C.T.U. avrebbe dovuto – al più – indicare il punto di invalidità relativo alla perdita dei 4 incisivi inferiori nella misura del 2% (0,5% x 4 elementi), in luogo del 4% erroneamente riconosciuto. Sul danno biologico così quantificato, sarebbe ulteriormente da applicare l'abbattimento di un terzo, considerato il ripristino funzionale ed estetico mediante protesizzazione del distretto traumatizzato, per addivenire – infine – ad un'invalidità dell'1,5%.
8.4. Sempre in virtù del quadro clinico già compromesso, l'appellante ha protestato anche contro il riconoscimento in favore dell'attrice di un manufatto protesico composto da ben dieci elementi all'arcata inferiore, nonostante gli elementi interessati dal trauma siano stati in realtà soltanto quattro. Da tale premessa, ha tratto la conseguenza che il calcolo delle spese sanitarie necessarie per riparare al danno sofferto dalla va basato soltanto su CP_1
4 corone (€ 500, 00 x 4 = € 2.000,00 + 1 rinnovo decennale + trattamento iniziale provvisorio per € 500, 00), per un totale complessivo di spesa pari ad € 4.500,00.
8.5. Ulteriori motivi di censura sono stati, poi, mossi relativamente alla valutazione del danno alla spalla destra effettuata nella misura del 3%, dovendosi considerare – secondo autorevole letteratura scientifica – una componente concausale degenarativo-artrosica nella patogenesi di tali lesioni, che va ad aggiungersi alla loro origine traumatica. Anche in questo caso, a parere della difesa di parte convenuta, il danno biologico si sarebbe dovuto determinare nella misura dell'1,5%.
8.6. Infine, ha contestato al C.T.U. di avere operato, nella valutazione del danno Parte_1
biologico, una mera sommatoria aritmetica dei valori percentuali delle singole menomazioni dei distretti anatomici (4% per lesioni dentarie + 3% per menomazione alla 7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda spalla destra + 3% per menomazione al ginocchio destro), giungendo a quantificare il danno complessivo nella misura del 10%. Tale modalità di calcolo è stata deplorata non rispondente al criterio indicato dal D.M. del 3 luglio 2003, che al paragrafo “danni plurimi monocroni” prevede espressamente che “in caso di danno permanente da lesioni monocrone, interessanti cioè più organi ed apparati, non si dovrà procedere alla valutazione con il criterio della semplice sommatoria delle percentuali previste per il singolo organo o apparato, bensì alla valutazione complessiva che avrà come riferimento ... la globale incidenza sull'integrità psicofisica del soggetto”.
8.7. All'esito di tutte le superiori considerazioni, l'appellante ha pertanto concluso chiedendo, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere sussistente il nesso causale tra il sinistro e le lesioni, nonostante la preesistenza di fenomeni patologici in atto nella persona della danneggiata, la riduzione del danno patrimoniale per spese relative alla protesi a complessivi € 4.500,00 e della percentuale di invalidità permanente nella misura del 5,5% di danno biologico complessivo.
8.8. Ultimo profilo di doglianza ha riguardato la condanna delle parti convenute al rimborso delle spese di lite, capo del quale è stata, dunque, chiesta la riforma in conseguenza dell'accoglimento dei motivi dell'appello.
9. L'appello è fondato solo in parte, nei termini che si vanno a precisare.
9.1. Preliminarmente, si rileva che le critiche mosse dall'appellante ai criteri applicati dal
C.T.U. per la determinazione del danno biologico riportato dall'attrice non risultano – contrariamente a quanto dedotto – tardive, perché trattasi non di eccezioni vere e proprie
(per tali intendendosi la deduzione in giudizio di fatti impeditivi, modificativi o estintivi), ma di mere argomentazioni difensive di natura tecnico-specialistica che la parte sarebbe stata legittimata a svolgere anche per la prima volta in appello. Il principio è ormai pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, specie a far data dalla sentenza delle Sezioni
Unite n. 5624 del 21 febbraio 2022, con la quale è stato definitivamente chiarito che “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della C.T.U. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”.
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Né si verifica alcuna preclusione processuale in ragione della mancata prospettazione di eventuali rilievi critici nei termini assegnati dal giudice ex art. 195 c.p.c.. Sul punto, la medesima decisione resa a Sezioni Unite ha chiarito che “In tema di consulenza tecnica
d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157
c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello”.
Le superiori osservazioni paiono assorbenti rispetto all'ulteriore eccezione di inammissibilità delle difese svolte dalla compagnia assicurativa in merito alle operazioni peritali, di cui la ha dedotto la tardività, in quanto non rispettose del termine di CP_1
sette giorni prima dell'udienza di discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., assegnato dal giudice per il deposito di note conclusive. Come visto, in ogni caso tempestive ed ammissibili, in quanto integranti mere allegazioni difensive di natura tecnica, sarebbero state le medesime contestazioni, ove anche esse fossero state sollevate per la prima volta in sede di gravame.
Ne discende la necessità di esaminare il merito delle doglianze di parte appellante.
9.2. A conclusioni di segno opposto deve invece pervenirsi rispetto al motivo di appello mirato a far valere la nullità della C.T.U. per violazione del principio del contraddittorio.
La stessa giurisprudenza di legittimità sopra menzionata ha, infatti, esaustivamente valorizzato la distinzione tra i rilievi critici mossi alla consulenza e le eccezioni di nullità relative al suo procedimento, queste ultime certamente soggette alla disciplina processuale delle nullità, posta dagli artt. 156 e 157 c.p.c., e che dunque la parte interessata ha l'onere di far valere nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
Nel caso in esame, l'appellante si è doluto del fatto che il consulente abbia trasmesso alle parti a mezzo p.e.c. dei referti radiografici privi di data e del nominativo della perizianda, così precludendo al proprio C.T.P. di valutare le originali pellicole dell'esame strumentale condotto sulla paziente. Nondimeno, tanto ha fatto non entro il termine assegnato dal
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda giudice per l'invio al C.T.U. di proprie osservazioni, né all'udienza immediatamente successiva al deposito dell'elaborato peritale, bensì solo in sede di note conclusive, depositate tre giorni prima dell'udienza di discussione.
L'eccezione in parola si rivela, da questo punto di vista, effettivamente tardiva e, dunque, non meritevole di accoglimento.
9.3. Dovendosi, a questo punto, vagliare il merito dei rilievi mossi dall'appellante, con particolare riguardo all'effettiva incidenza sul nesso causale delle pregresse patologie dell'attrice, si evidenzia che, sul punto, non si rinvengono validi motivi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente, il quale – pur riscontrando effettivamente la condizione di parodontosi avanzata in corso già prima del sinistro oggetto di causa – ha ritenuto, cionondimeno, sussistente il nesso di causalità tra il fatto e il danno in ragione del repentino aggravamento dello stato funzionale degli elementi dentari interessati dal trauma, tale da renderne necessaria l'estrazione ed il contestuale impianto di un manufatto protesico.
In altri termini, la lesione conseguente al sinistro, pur innestandosi su un distretto anatomico non perfettamente funzionale, costituisce l'antecedente causale ineliminabile dei danni riportati dall'attrice, secondo le relative concrete modalità di verificazione. In mancanza del fatto illecito, l'estrazione dei quattro incisivi inferiori e la relativa sostituzione con una protesi non si sarebbe resa necessaria con le stesse tempistiche e con la medesima urgenza che ha caratterizzato la vicenda di cui si controverte, come peraltro attestato dallo stesso
C.T.P. della secondo il quale il sinistro avrebbe effettivamente accelerato il Parte_1
processo di avulsione dentaria.
La valutazione operata dal C.T.U. in ordine al nesso eziologico appare, peraltro, coerente con la disciplina normativa del concorso di cause, di cui all'art. 41, comma 1, c.p. (norma pacificamente operante anche in ambito civilistico, relativamente all'accertamento della c.d. causalità materiale), a mente del quale “Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento”.
Lo stesso D.M. 3 luglio 2003, a più riprese invocato dall'appellante, chiarisce che, in materia di menomazioni preesistenti, “Nel caso in cui la menomazione interessi organi od apparati già sede di patologie od esiti di patologie, le indicazioni date dalla tabella andranno modificate a seconda della effettiva incidenza delle preesistenze rispetto ai valori medi”, escludendo – evidentemente – 10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda che la preesistenza di patologia possa recidere la correlazione eziologica tra il fatto illecito ed il danno alla salute concretamente verificatosi.
Quanto, poi, alle denunciate discrepanze tra i referti in atti, ed in particolare tra il referto del
Pronto soccorso (che ha attestato l'avulsione del dente 3.1) e quello dell'odontoiatra di fiducia della (che, invece, ha riscontrato l'avulsione del dente 4.1), esse non CP_1
sembrano aver inciso sugli esiti del giudizio, atteso che il C.T.U. (il quale, a sua volta, pur ravvisando le lesioni di origine traumatica, non ha riscontrato l'avulsione di alcun elemento dentario) ne ha dato atto nella propria relazione, totalmente condivisa dall'impugnata decisione, determinando il punto di invalidità permanente alla luce dell'esame delle condizioni attuali della paziente, nonché di quanto emergente dalle radiografie dell'arcata dentaria precedenti e successive alla protesizzazione. Nessuna rilevanza tali discrepanze possono rivestire, pertanto, ai fini di causa, essendo stata ogni possibile incongruenza superata dalla rinnovata valutazione effettuata dall'ausiliario nominato dal Tribunale.
9.4. Quanto ai rilievi critici che hanno riguardato la mancata valutazione della pregressa parodontosi patita dall'attrice ai fini della determinazione del punto di invalidità, si ritiene che proprio il fatto che il consulente abbia espressamente dato atto della preesistenza del fenomeno morboso in questione ne comprovi l'avvenuta considerazione in sede di determinazione del danno biologico riportato dalla dal trauma subito, quantificato CP_1
nella misura del 4%.
Per ciò che concerne, inoltre, la contestata violazione dei criteri di calcolo di cui al D.M. 3 luglio 2003, applicabile alle lesioni comportanti un'invalidità permanente non superiore al
9%, chiarificatrice risulta la lettura dei “Criteri applicativi” stabiliti dall'All.
1 - art. 1, nella parte relativa proprio alle lesioni dentarie: “In caso di perdita di singoli elementi, i valori proposti dalla tabella devono comunque essere adattati al risultato funzionale (compreso il danno estetico) conseguito o conseguibile mediante terapia odontoiatrica, compreso il trattamento protesico attuato o attuabile. In linea di massima, anche in caso di protesi efficace funzionalmente ed esteticamente, ovvero in caso di devitalizzazione del singolo elemento o di sua trasformazione in pilastro, si dovrà riconoscere almeno 1/3 del valore previsto per ogni elemento fino al valore massimo tabellato per la perdita del dente, ove si tratti di elemento in precedenza integro”. La norma prosegue chiarendo che “In caso di perdite dentarie multiple, la valutazione medico-legale del danno permanente biologico deve essere effettuata considerando la residua riduzione della sua efficienza globalmente intesa, anche sulla base della riabilitazione protesica o del suo attendibile risultato”. 11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Alla luce del testo della disposizione, appare evidente che la pretesa riduzione di un terzo della percentuale di invalidità non può essere accordata.
Innanzitutto, occorre precisare che il primo capoverso riguarda l'ipotesi, non sussistente nella specie, di perdita di singoli elementi, mentre al capoverso successivo è esplicitamente previsto che, in caso di perdite dentarie multiple, è necessaria una valutazione globale, che tenga conto della complessiva perdita di funzionalità del distretto anatomico;
peraltro, la norma non impone – diversamente da quanto sostenuto dall'appellante – alcuna riduzione del danno biologico accertato, ma indica il valore minimo riconoscibile in caso di efficace protesizzazione, rapportato al valore tabellato. Tale criterio di calcolo riguarda, però, ancora una volta, l'ipotesi di perdita, devitalizzazione o trasformazione in pilastro di un singolo elemento, e non quella in cui, come nel caso di specie, il danneggiato subisca perdite dentarie multiple, dovendosi operare – in quest'ultimo caso – una valutazione globale della ridotta efficienza della funzionalità del paziente.
Pertanto, immune da censure si rivelano, da questo punto di vista, le conclusioni rassegnate dal C.T.U., fondate sul condivisibile presupposto (fatto proprio anche dal più volte citato
D.M. del 2003) che il grado di invalidità cresca non proporzionalmente, seguendo una sorta di progressione aritmetica, ma esponenzialmente, all'aumentare del numero di denti lesionati o persi.
9.5. Considerazioni in parte diverse vanno operate relativamente alla chiesta riduzione del danno patrimoniale conseguente alle spese odontoiatriche che l'attrice ha dovuto affrontare a causa dell'illecito, quantificate dal C.T.U. in € 10.500,00 in base al seguente calcolo: “Le spese odontoiatriche riguardano l'impianto di una protesi dentaria fissa di dieci elementi all'arcata inferiore. Non potevano sostituirsi solo quattro elementi in quanto, trattandosi di una bocca paradontosica l'appoggio sui denti pilastro sarebbe stato instabile, invece l'appoggio robusto su tre denti a destra e tre denti a sinistra consente una maggiore stabilità e durata. All'epoca dell'incidente la sig.ra aveva 58 anni il che significa che ha diritto ad un solo rinnovo. Il costo della protesi CP_1 va calcolato a 500 euro ad elemento oltre al lavoro di estrazione, monconizzazione, protesi gnatologica provvisoria, ecc. Pertanto, sono 5.000 x 2 + 500, per un totale complessivo di euro 10.500”.
L'appellante ha, sul punto, obiettato che le lesioni riportate dalla in seguito al CP_1
sinistro hanno riguardato, come concordemente attestato nella documentazione sanitaria agli atti, solo quattro elementi, ragion per cui erronea risulterebbe, anche sotto tale profilo,
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha invece liquidato il danno patrimoniale come se ad essere lesionati dal trauma siano stati dieci denti.
Effettivamente, la decisione dell'odontoiatra di estrarre dieci elementi, in luogo dei quattro lesionati, pur giustificabile alla luce dell'instabilità dei quattro incisivi inferiori rimasti in sede, ma interessati dalla pregressa parodontosi avanzata, che quindi non avrebbero potuto costituire i pilastri dell'impianto protesico, ha indubbiamente comportato una maggiore onerosità dell'intervento, che la danneggiata non può pretendere di far ricadere sulle parti convenute. Ove gli incisivi lesionati non fossero stati interessati dalle pregresse disfunzionalità di cui si è detto, essi non sarebbero risultati del tutto instabili e, pertanto, avrebbero potuto essere trasformati nei pilastri della protesi dentaria resasi necessaria in seguito al sinistro. Né i possibili sei elementi dentari non utili come pilastro hanno visto ridotta la propria funzionalità dal trauma, patendo una condizione pregressa che ne ha consigliato, in maniera autonoma rispetto al sinistro di causa, l'estrazione.
Condivisibili, da questo punto di vista, si appalesano le contestazioni mosse dall'appellante, il quale ha, in subordine rispetto ai precedenti motivi di appello, chiesto la riforma della sentenza gravata nella parte in cui non ha tenuto conto della necessità di ridurre la voce di danno in parola ad € 4.500,00 (pari ad € 500,00 x i 4 elementi lesionati, cui vanno aggiunti €
500,00 per il lavoro di estrazione e di impianto della protesi, oltre ai costi di un solo rinnovo).
Pertanto, nei limitati termini di cui si è detto, l'appello appare meritevole di accoglimento, con la conseguente riforma in parte qua dell'impugnata decisione.
9.6. Oltremodo generiche e scarsamente argomentate, per contro, si rivelano le ulteriori obiezioni relative alla determinazione del 3% di invalidità permanente per “trauma contusivo distorsivo alla spalla destra con lesione del tendine del muscolo sovraspinoso e sindrome algo- disfunzionale” (pag. 11 della relazione).
Ancora una volta, la denunciata “componente «concausale» degenarativo-artrosica nella patogenesi di tali lesioni (e non diretta ed esclusiva traumatica)” – oltre ad esserne rimasta indimostrata la sussistenza nel caso di specie – non sarebbe, in ogni caso, idonea ad interrompere il rapporto di causalità tra il fatto ed il danno, per ragioni del tutto analoghe a quelle esposte al precedente § 9.3.
9.7. Da ultimo, vanno disattesi i rilievi critici mossi dall'appellante al calcolo eseguito dal
C.T.U. per la determinazione del complessivo danno biologico riportato dall'attrice, risultante – a suo dire – da una mera sommatoria aritmetica dei valori percentuali delle 13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda singole menomazioni dei distretti anatomici (4% per lesioni dentarie + 3% per menomazione alla spalla destra + 3% per menomazione al ginocchio destro, per un totale pari al 10% di danno biologico).
Orbene, non è questo che si evince dalle esplicite conclusioni rassegnate dal consulente nella propria relazione (in particolare, punto 5 a pag. 13), ove si indica un danno biologico
“complessivo” che – pertanto – non è il frutto di una semplice sommatoria aritmetica. La mera corrispondenza tra le percentuali di invalidità relative ai singoli distretti traumatizzati ed il grado complessivo di invalidità permanente non contraddice – di per sé – la premessa concettuale data dalla necessità di accedere ad una valutazione globale ed olistica della perdita di funzionalità subita dal soggetto.
Né l'appellante ha compiutamente esposto i motivi per i quali, pur mantenendo ferme le percentuali di invalidità quantificate nell'elaborato peritale per ciascuno dei tre distretti anatomici interessati dal sinistro, l'esito della valutazione globale di cui sopra sarebbe diverso, limitandosi – sul punto – ad esporre un proprio calcolo alternativo fondato sulla previa riduzione dei punti di invalidità atomisticamente considerati.
10. Per tutti i motivi esposti, l'appello va accolto limitatamente alla quantificazione del danno derivante dalle spese sanitarie che la ha dovuto e dovrà sostenere a causa CP_1
dell'illecito.
Ferma restando, dunque, la liquidazione degli importi dovuti a titolo di danno biologico da invalidità temporanea e permanente, per come operata in prime cure nella misura di €
26.439,31 (oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi secondo i criteri indicati al capo 1 della sentenza impugnata), il risarcimento dovuto dai convenuti per le spese sanitarie va ridotto ad € 4.500,00, oltre interessi come da dispositivo.
10.1. Tutti gli altri motivi di gravame proposti dall'appellante solo in comparsa conclusionale (con particolare riferimento alla personalizzazione del danno, alla sussistenza di un eventuale concorso di colpa del pedone nella causazione del sinistro, nonché alla corretta liquidazione delle ulteriori somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi) non possono essere esaminati nel merito, in quanto del tutto tardivi. Ne consegue che, rispetto a quei profili, la sentenza impugnata costituisce, ormai, cosa giudicata tra le parti.
11. Vanno ora governate le spese dei due gradi di giudizio.
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
La Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale
(Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2018, n. 9064).
Orbene, la riduzione del quantum di danno liquidabile, operata all'esito dell'esame dell'odierna impugnazione, non importa alcuna soccombenza reciproca tra le parti, dovendosi – se del caso – adeguare di conseguenza le spese processuali, tenendo conto del minor valore della controversia, da determinare alla luce del criterio del decisum.
Pertanto, le spese sono liquidate come da dispositivo secondo il criterio della soccombenza, che appartiene alle parti convenute, in applicazione dei valori medi del D.M. 55/2014 (in base alla versione ratione temporis applicabile), secondo lo scaglione di valore di riferimento, che si individua nel quarto, e tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
⎯ accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla Parte_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
44/2021, pubblicata in data 7 gennaio 2021, riduce il risarcimento dovuto dai convenuti in primo grado a titolo di spese sanitarie ad € 4.500,00, oltre interessi al tasso di legge dal fatto al soddisfo, respingendo gli ulteriori motivi di impugnazione e confermando nel resto la decisione;
⎯ condanna i convenuti in primo grado, in solido tra loro, alla rifusione in favore di
[...]
delle spese di lite, che liquida per il primo grado in € 650,00 per spese ed € CP_1
7.254,00 per compensi professionali e per l'appello in € 6.946,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
⎯ pone le spese della C.T.U., per come già liquidate dal Tribunale, definitivamente a carico delle parti convenute in primo grado, in solido tra loro.
15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio in data 10 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Teresa Onorato
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina De Pietro, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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