Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 182/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 182/2020 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 14.11.2024 TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli, corso Umberto I C.F._1
n.7, presso lo studio dell'avvocato Claudio Terracino, c.f.
, che lo rappresenta e difende come da procura C.F._2 speciale rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione;
[...]
[...
, partita Iva in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, Corso Umberto I n.228, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Gesuele, c.f.
, che la rappresenta e difende come da procura C.F._3 rilasciata su foglio separato da considerare in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta Conclusioni: all'udienza del 14.11.2024, le parti si riportavano a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni, da ritenere parte integrante della sentenza anche se non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato, il geometra Parte_1 esponeva di essere creditore della somma di € 6.405,00 nei confronti della società in accomandita semplice per attività Controparte_1 professionale effettuata in suo favore. L'attore premetteva che, in data 18.4.2018, aveva stipulato un CP_1 contratto preliminare di locazione relativamente a all'immobile sito in Napoli,
Una volta terminati tutti i lavori, il geometra chiedeva a il CP_1 pagamento della propria opera professionale. Tuttavia, nonostante i numerosi solleciti e una diffida formale, inviatole a mezzo pec in data 12.12.2019, quest'ultima non provvedeva al pagamento. Sicché, citava in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto di credito vantato dall'attore e, per l'effetto, condannare la società convenuta , in persona del legale CP_1 rappresentante e socio accomandatario SI.ra , all'immediato CP_1 pagamento in favore dell'attore della somma di €6.405,00 oltre interessi commerciali ex D.Lgs. n.231/201, maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo dell'intero credito, nonché le spese, competenze di giudizio, rimborso forfettario, Iva, Cpa come per legge e spese successive”. Si costituiva nel giudizio la società , eccependo in via preliminare la CP_1 nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art.163 cpc n.4; in secondo luogo, il difetto di legittimazione passiva, attesa l'assenza di un qualsivoglia rapporto contrattuale tra l'attore e la convenuta società. Nel merito, inoltre, eccepiva l'infondatezza della domanda in quanto sfornita sul piano probatorio circa il credito vantato dall'attore, in quanto sulla scrittura privata l'incaricante figurava essere . Controparte_2 In ogni caso ne contestava l'ammontare, in quanto non era dato sapere da cosa fosse evincibile.
Sicché, la convenuta disconosceva e impugnava qualsiasi atto, documento, e certificato prodotto ex adverso, anche in semplice copia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 – 2719 c.c. ovvero 215 c.p.c., da parte dell'attore. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e la condanna dell'attore al risarcimento ex art. 96 c.p.c.. All'udienza del 29.4.2021, celebrata mediante trattazione scritta, venivano assegnati i termini ex art.183 c.6 c.p.c. come richiesti dalle parti.
Con la memoria secondo termine ex art.183 c.6 c.p.c., la parte attrice chiedeva ammettersi interrogatorio formale di e prova per testi. CP_1
Con la memoria secondo termine ex art.183 c.6 c.p.c., la parte convenuta non articolava mezzi istruttori, chiedeva in subordine di essere ammessa alla prova contraria coi testi di parte attrice.
- 2 - All'udienza dell'11.3.2022, il Tribunale riteneva opportuno fissare l'udienza di comparizione personale delle parti al fine di procedere al libero interrogatorio di queste ultime, ai sensi dell'art.117 c.p.c., prima di ogni altra decisione sulle richieste istruttorie. Ascoltate entrambe le parti all'udienza del 12.12.2022, il Giudice, con ordinanza del 12.1.2023, ammetteva la prova testimoniale chiesta da parte attrice con le limitazioni ivi indicate, nonché abilitava la parte convenuta alla prova contraria. All'udienza del 30.10.2023, dopo l'escussione del teste, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Tanto premesso, si osserva quanto segue. In via preliminare, l'eccezione di parte convenuta relativa alla nullità della domanda per violazione dell'art.163 cpc n.4 è infondata a va rigettata. Orbene, “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'articolo 164, quarto comma, del Cpc postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (Trib. Napoli sez. IV, 29/04/2022, n.4196). Nel caso di specie, parte attrice, anche negli scritti successivi all'atto introduttivo, più volte ha precisato l'oggetto della domanda spiegata, e parte convenuta ha avuto modo di svolgere la sua linea difensiva.
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Con scrittura privata per conferimento di incarico professionale del 26.2.2019
(documento n.2 della produzione di parte attrice) la sig.ra Controparte_2 conferiva l'incarico professionale al geometra di Parte_1 progettazione, direzione lavori e presentazione di istanza di , per Pt_2
l'immobile sito in napoli alla via Vincenzo Cuoco n.3/bis. Tuttavia, l'attore sostiene che è stata la società convenuta a conferirgli l'incarico professionale descritto. A tal proposito produce agli atti un documento indicato come “stralcio scrittura privata di promessa di locazione Gianturco-Bazar 2 S.a.s.” (documento n.1 della produzione di parte attrice).
Ora, analizzando tale documento si evince che proprio la parte che regola le spese per l'ottenimento dei certificati e degli incarichi tecnici risulta mancante, in quanto la frase che si riporta risulta tronca: “Le spese per l'ottenimento di tali certificati, comprensivi di incarichi a tecnici nonché eventuali opere edili necessarie sono così pattuite: L'ing. firma…” CP_2
Neppure attraverso la prova testimoniale l'attore è riuscito a provare che l'incarico gli è stato conferito dalla società convenuta.
- 3 - Il teste , che all'epoca dei fatti svolgeva libera professione Testimone_1 di geometra e collaborava con lo studio del geom. , ha Parte_1 dichiarato che “…..i documenti, benché formalmente a nome della proprietaria, venivano consegnati da chi realmente aveva interesse a portare avanti l'incarico al geom. Anche se non ho mai incontrato chi Pt_1 materialmente portava i documenti, mi ricordo, anche dalle telefonate a cui ho assistito, che l'interlocutore si chiamasse . Preciso che l'intera CP_1 documentazione ci veniva restituita già firmata”. Tuttavia, una cosa è avere interesse alla esecuzione dell'incarico, evidentemente per poter iniziare l'attività commerciale nell'immobile, e altra è il conferimento dell'incarico. A ciò si aggiunga che il geom. ha dichiarato in sede di libero Pt_1 interrogatorio delle parti di aver avuto rapporti solo ed esclusivamente con il padre della sig.ra , che non risulta essere il legale rappresentante CP_1 della società convenuta. Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria dello scaglione di valore mimino, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.182/2020 R.G.A.C., pendente tra e Parte_1
, ogni contraria istanza disattesa e questione Controparte_1 assorbita, così provvede: 1)Rigetta la domanda dell'attore;
2)Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della convenuta che liquida in complessivi € Controparte_1
2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, con attribuzione all'avv. Salvatore Gesuele, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 3.3.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
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