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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 204 del Ruolo Generale per l'anno 2022, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 22.11.2024, vertente
TRA
, nata a RA a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Norina Parte_1
Scorza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in RA a Mare (Cs) alla via C.
Colombo n. 4, come da procura in calce al ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi depositato in data 11.02.2022; attrice
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Paolo Perrone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Paola (Cs) al Corso
Roma n. 3, come da procura in calce alla memoria di costituzione depositata il 29.11.2022; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: separazione personale di coniugi.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.02.2022, ha adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1 di ottenere la pronuncia della separazione personale dal coniuge , stante Controparte_1 il matrimonio concordatario con lui contratto in TO (Cs) il 20.06.2013 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2013), in costanza del quale è nato il [...] un figlio, di nome affetto da un disturbo dello Per_1
1 spettro autistico. A fondamento della domanda ha dedotto che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di profonda crisi che ha portato ad un'irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale, non sussistendo più tra i coniugi alcuna unione affettiva e sentimentale. Più specificamente, ha evidenziato che la convivenza è divenuta del tutto intollerabile a causa dei comportamenti prevaricatori e vessatori tenuti dal marito, affetto da “distmia bipolare con pregressi episodi maniacali e manifestazioni psicotiche”; ella ha sopportato tali condotte, sino a quando il coniuge ha deciso di curare il figlio minore invalido civile, con la somministrazione di olio di Per_1 cannabis ad alti dosaggi, così provocandogli diffuse eruzioni maculo pruriginose;
altresì
[...]
ha il vizio del gioco d'azzardo, tanto che ha attinto dal libretto postale Controparte_1 cointestato ai coniugi (sul quale erano state, tra le altre, versate le somme ricevute in regalo in occasione del matrimonio), così da ridurne il saldo, alla data del 12.07.2021, alla somma di euro
803,21. Quindi, ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1 con addebito a carico del marito;
disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore in Per_1 suo favore, con collocamento presso di lei;
stabilire i tempi e le modalità di frequentazione del minore da parte del padre innanzi ai servizi sociali all'uopo designati;
prevedere l'obbligo del marito di corrisponderle un assegno per il mantenimento suo (che si occupa a tempi pieno del figlio minore) e di quest'ultimo secondo l'equo apprezzamento del Tribunale, nonché ripartire le spese straordinarie occorrenti per il medesimo minore nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
porre a carico del coniuge il pagamento delle spese e competenze di lite.
Con memoria depositata il 3.05.2022 si è costituito in giudizio , il quale, Controparte_1 non opponendosi alla domanda di separazione personale dei coniugi ex adverso proposta, ha per il resto contestato quanto dedotto dalla moglie. In particolare, ha rilevato che è stata Parte_1
a disinteressarsi totalmente di lui, isolandosi e trascurando le sue esigenze morali e
[...] materiali, fino a che, in data 3.03.2022, è andata via di casa senza alcuna motivazione, portando con sé il figlio minore (come, peraltro, già avvenuto nell'anno 2016, quando la moglie è andata a vivere, con il piccolo presso la madre); egli non soffre di alcun disturbo della Per_1 personalità e la decisione di curare il figlio minore con olio di cannabis è stata presa da entrambi i coniugi nel giugno 2021, con prescrizione medica;
al contrario, è stata la moglie a provocare al minore eruzioni cutanee (tanto che è stato ricoverato presso l'ospedale di Sapri il 4.11.2021), essendosi le stesse manifestate quale effetto collaterale per la reiterata somministrazione di un lassativo a base di glicemia;
inoltre, si rifiuta di far assumere al piccolo Parte_1 anche l'olio di Omega 3, così come il minore da quando vive con la madre non Per_1 frequenta in modo assiduo la scuola;
invece, relativamente all'utilizzo delle somme depositate sul libretto postale cointestato, esse sono state impiegate, in parte, per spese mediche per il figlio e, in parte, per un procedimento penale a suo carico, invece ha prelevato la Parte_1 somma di euro 13.000 dal conto intestato al figlio onde stipulare una polizza Per_1
2 assicurativa a suo nome;
con riguardo, poi, all'aspetto economico, egli percepisce un reddito mensile di euro 1.500,00, con cui deve far fronte al pagamento sia delle rate mensili di due prestiti, sia del canone di locazione della casa coniugale;
invece, la moglie percepisce una somma mensile pari ad euro 525,00 a titolo di indennità di accompagnamento erogata dall'Inps per il figlio minore, nonché i coniugi hanno presentato domanda per ottenere un ulteriore importo di euro 600,00 come contributo mensile erogato dal Fondo per le Non Autosufficienze.
Quindi, ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
Controparte_1 disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
quantificare Per_1
l'ammontare del mantenimento in favore del figlio nella somma massima mensile di euro
150,00; disporre la suddivisione tra entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, del contributo erogato dal F.N.A.; rigettare la richiesta di mantenimento avanzata da Parte_1 per sé stessa;
porre a carico della moglie le spese di lite secondo la regola della
[...] soccombenza.
Incardinata la fase presidenziale, con ordinanza del 23.05.2022 (emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.05.2022), il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, tenuto conto delle circostanze emergenti dagli atti di causa (compresi i
“comportamenti dissennati” tenuti da con riguardo alle cure da Controparte_1 somministrare al minore affetto da autismo), ha disposto: “che in via provvisoria il Per_1 figlio minore sia affidato esclusivamente a , cui spetterà Persona_2 Parte_1 prendere anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
- che in via provvisoria il padre possa incontrare il figlio, in presenza della madre o di altra persona di famiglia da lei delegata,
a giorni alterni per due ore al giorno, da concordare tra i coniugi senza pregiudizio per
l'assiduità scolastica del minore;
in mancanza di accordo secondo il seguente calendario (che viene articolato su due settimane): il martedì, il giovedì, il sabato della prima settimana, il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica della seconda settimana, dalle 16,00 alle ore
18,00; - che in via provvisoria versi a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, un assegno di € 450,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, di cui €
200,00 per il mantenimento del figlio minore ed € 250,00 per il mantenimento della moglie;
- che in via provvisoria i coniugi concorrano in egual misura (50%) alle spese extra assegno relative al figlio (da individuarsi secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente
"Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto” pubblicato anche sul sito istituzionale del tribunale)”.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero, questi nulla ha opposto.
Istaurata la fase di merito, le parti hanno provveduto al deposito di atti integrativi ex art. 709
c.p.c.. Le stesse, riportandosi a quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi, hanno sostanzialmente insistito nell'accoglimento delle domande ivi formulate, salva la richiesta di
3 addebito della separazione personale dei coniugi proposta anche da nei Controparte_1 confronti della moglie, stante la violazione da parte della stessa dei doveri coniugali.
Nel corso dell'istruttoria sono stati assunti gli interrogatori formali deferiti alle parti ed escussi i testimoni da esse indicati;
nonché, con ordinanza emessa in data 22.01.2024 all'esito del sub- procedimento iscritto al R.G. 204-1/2024, sono state parzialmente modificate e/o integrate (nei termini indicati nel medesimo provvedimento) le modalità di esercizio del diritto di visita del figlio minore da parte del padre stabilite con l'ordinanza presidenziale del 23.05.2022, per il resto confermata.
Terminata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.11.2024, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Le parti, provvedendo a tale incombente, hanno precisato le conclusioni insistendo nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi. Quindi, con ordinanza del 22.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione dal Giudice relatore, con trasmissione degli atti al Collegio e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tuttavia, con istanza depositata il 17.02.2025, il procuratore costituito nell'interesse di
[...]
ha comunicato l'intervenuto decesso del proprio assistito. Controparte_1
Ebbene, il decesso del convenuto implica la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo pacifico che “La morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione
o divorzio, anche nella fase di legittimità, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie” (cfr. ex plurimis Cass. civ. sez. I del 20.02.2018 n. 4092, nonché, in senso conforme, Cass. civ. sez. VI dell'8.11.2017 n. 26489, secondo cui “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato”). Dunque, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale (anche nella fase di legittimità), comporta la cessazione della materia del contendere, travolgendo tutte le precedenti pronunce emesse in corso di causa non ancora passate in giudicato, comprese quelle riguardanti la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. VI del 12.12.2017 n.
29669). Non c'è più, infatti, ragione di portare avanti la lite, essendo l'evento morte di per sé sufficiente a produrre l'estinzione del matrimonio e di ogni diritto connesso, compreso quello al mantenimento, restando, altresì, travolta ogni eventuale pronuncia precedentemente emessa, ancora non definitiva.
L'esito del giudizio rende opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nel giudizio di primo grado iscritto al R.G. n. 204/2022, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 18.02.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 204 del Ruolo Generale per l'anno 2022, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 22.11.2024, vertente
TRA
, nata a RA a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Norina Parte_1
Scorza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in RA a Mare (Cs) alla via C.
Colombo n. 4, come da procura in calce al ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi depositato in data 11.02.2022; attrice
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Paolo Perrone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Paola (Cs) al Corso
Roma n. 3, come da procura in calce alla memoria di costituzione depositata il 29.11.2022; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: separazione personale di coniugi.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.02.2022, ha adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1 di ottenere la pronuncia della separazione personale dal coniuge , stante Controparte_1 il matrimonio concordatario con lui contratto in TO (Cs) il 20.06.2013 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2013), in costanza del quale è nato il [...] un figlio, di nome affetto da un disturbo dello Per_1
1 spettro autistico. A fondamento della domanda ha dedotto che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di profonda crisi che ha portato ad un'irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale, non sussistendo più tra i coniugi alcuna unione affettiva e sentimentale. Più specificamente, ha evidenziato che la convivenza è divenuta del tutto intollerabile a causa dei comportamenti prevaricatori e vessatori tenuti dal marito, affetto da “distmia bipolare con pregressi episodi maniacali e manifestazioni psicotiche”; ella ha sopportato tali condotte, sino a quando il coniuge ha deciso di curare il figlio minore invalido civile, con la somministrazione di olio di Per_1 cannabis ad alti dosaggi, così provocandogli diffuse eruzioni maculo pruriginose;
altresì
[...]
ha il vizio del gioco d'azzardo, tanto che ha attinto dal libretto postale Controparte_1 cointestato ai coniugi (sul quale erano state, tra le altre, versate le somme ricevute in regalo in occasione del matrimonio), così da ridurne il saldo, alla data del 12.07.2021, alla somma di euro
803,21. Quindi, ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1 con addebito a carico del marito;
disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore in Per_1 suo favore, con collocamento presso di lei;
stabilire i tempi e le modalità di frequentazione del minore da parte del padre innanzi ai servizi sociali all'uopo designati;
prevedere l'obbligo del marito di corrisponderle un assegno per il mantenimento suo (che si occupa a tempi pieno del figlio minore) e di quest'ultimo secondo l'equo apprezzamento del Tribunale, nonché ripartire le spese straordinarie occorrenti per il medesimo minore nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
porre a carico del coniuge il pagamento delle spese e competenze di lite.
Con memoria depositata il 3.05.2022 si è costituito in giudizio , il quale, Controparte_1 non opponendosi alla domanda di separazione personale dei coniugi ex adverso proposta, ha per il resto contestato quanto dedotto dalla moglie. In particolare, ha rilevato che è stata Parte_1
a disinteressarsi totalmente di lui, isolandosi e trascurando le sue esigenze morali e
[...] materiali, fino a che, in data 3.03.2022, è andata via di casa senza alcuna motivazione, portando con sé il figlio minore (come, peraltro, già avvenuto nell'anno 2016, quando la moglie è andata a vivere, con il piccolo presso la madre); egli non soffre di alcun disturbo della Per_1 personalità e la decisione di curare il figlio minore con olio di cannabis è stata presa da entrambi i coniugi nel giugno 2021, con prescrizione medica;
al contrario, è stata la moglie a provocare al minore eruzioni cutanee (tanto che è stato ricoverato presso l'ospedale di Sapri il 4.11.2021), essendosi le stesse manifestate quale effetto collaterale per la reiterata somministrazione di un lassativo a base di glicemia;
inoltre, si rifiuta di far assumere al piccolo Parte_1 anche l'olio di Omega 3, così come il minore da quando vive con la madre non Per_1 frequenta in modo assiduo la scuola;
invece, relativamente all'utilizzo delle somme depositate sul libretto postale cointestato, esse sono state impiegate, in parte, per spese mediche per il figlio e, in parte, per un procedimento penale a suo carico, invece ha prelevato la Parte_1 somma di euro 13.000 dal conto intestato al figlio onde stipulare una polizza Per_1
2 assicurativa a suo nome;
con riguardo, poi, all'aspetto economico, egli percepisce un reddito mensile di euro 1.500,00, con cui deve far fronte al pagamento sia delle rate mensili di due prestiti, sia del canone di locazione della casa coniugale;
invece, la moglie percepisce una somma mensile pari ad euro 525,00 a titolo di indennità di accompagnamento erogata dall'Inps per il figlio minore, nonché i coniugi hanno presentato domanda per ottenere un ulteriore importo di euro 600,00 come contributo mensile erogato dal Fondo per le Non Autosufficienze.
Quindi, ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
Controparte_1 disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
quantificare Per_1
l'ammontare del mantenimento in favore del figlio nella somma massima mensile di euro
150,00; disporre la suddivisione tra entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, del contributo erogato dal F.N.A.; rigettare la richiesta di mantenimento avanzata da Parte_1 per sé stessa;
porre a carico della moglie le spese di lite secondo la regola della
[...] soccombenza.
Incardinata la fase presidenziale, con ordinanza del 23.05.2022 (emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.05.2022), il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, tenuto conto delle circostanze emergenti dagli atti di causa (compresi i
“comportamenti dissennati” tenuti da con riguardo alle cure da Controparte_1 somministrare al minore affetto da autismo), ha disposto: “che in via provvisoria il Per_1 figlio minore sia affidato esclusivamente a , cui spetterà Persona_2 Parte_1 prendere anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
- che in via provvisoria il padre possa incontrare il figlio, in presenza della madre o di altra persona di famiglia da lei delegata,
a giorni alterni per due ore al giorno, da concordare tra i coniugi senza pregiudizio per
l'assiduità scolastica del minore;
in mancanza di accordo secondo il seguente calendario (che viene articolato su due settimane): il martedì, il giovedì, il sabato della prima settimana, il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica della seconda settimana, dalle 16,00 alle ore
18,00; - che in via provvisoria versi a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, un assegno di € 450,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, di cui €
200,00 per il mantenimento del figlio minore ed € 250,00 per il mantenimento della moglie;
- che in via provvisoria i coniugi concorrano in egual misura (50%) alle spese extra assegno relative al figlio (da individuarsi secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente
"Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto” pubblicato anche sul sito istituzionale del tribunale)”.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero, questi nulla ha opposto.
Istaurata la fase di merito, le parti hanno provveduto al deposito di atti integrativi ex art. 709
c.p.c.. Le stesse, riportandosi a quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi, hanno sostanzialmente insistito nell'accoglimento delle domande ivi formulate, salva la richiesta di
3 addebito della separazione personale dei coniugi proposta anche da nei Controparte_1 confronti della moglie, stante la violazione da parte della stessa dei doveri coniugali.
Nel corso dell'istruttoria sono stati assunti gli interrogatori formali deferiti alle parti ed escussi i testimoni da esse indicati;
nonché, con ordinanza emessa in data 22.01.2024 all'esito del sub- procedimento iscritto al R.G. 204-1/2024, sono state parzialmente modificate e/o integrate (nei termini indicati nel medesimo provvedimento) le modalità di esercizio del diritto di visita del figlio minore da parte del padre stabilite con l'ordinanza presidenziale del 23.05.2022, per il resto confermata.
Terminata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.11.2024, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Le parti, provvedendo a tale incombente, hanno precisato le conclusioni insistendo nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi. Quindi, con ordinanza del 22.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione dal Giudice relatore, con trasmissione degli atti al Collegio e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tuttavia, con istanza depositata il 17.02.2025, il procuratore costituito nell'interesse di
[...]
ha comunicato l'intervenuto decesso del proprio assistito. Controparte_1
Ebbene, il decesso del convenuto implica la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo pacifico che “La morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione
o divorzio, anche nella fase di legittimità, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie” (cfr. ex plurimis Cass. civ. sez. I del 20.02.2018 n. 4092, nonché, in senso conforme, Cass. civ. sez. VI dell'8.11.2017 n. 26489, secondo cui “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato”). Dunque, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale (anche nella fase di legittimità), comporta la cessazione della materia del contendere, travolgendo tutte le precedenti pronunce emesse in corso di causa non ancora passate in giudicato, comprese quelle riguardanti la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. VI del 12.12.2017 n.
29669). Non c'è più, infatti, ragione di portare avanti la lite, essendo l'evento morte di per sé sufficiente a produrre l'estinzione del matrimonio e di ogni diritto connesso, compreso quello al mantenimento, restando, altresì, travolta ogni eventuale pronuncia precedentemente emessa, ancora non definitiva.
L'esito del giudizio rende opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nel giudizio di primo grado iscritto al R.G. n. 204/2022, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 18.02.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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