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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/09/2025, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte di appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1998/2023 R.G. promossa da
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Poggi e Luigi Poggi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in via Sesini 9 - PEC Pt_1 Email_1
appellante contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Gulino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Valverde n. 25 - PEC Pt_1 Email_2
appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 1037/2023 del Tribunale di Verona, depositata il
26.05.2023
1 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per l'appellante
In via principale in riforma della sentenza impugnata:
1) in riforma della sentenza impugnata in via principale limitarsi la responsabilità al 50% in via presuntiva rispetto alla domanda risarcitoria originaria verso soc.
[...]
, liquidando quindi il danno risarcibile per euro 3.500; Parte_1
2) con compensazione al 50% delle spese di lite di primo grado e quindi per euro 2.000 oltre accessori;
3) rifusione integrale delle spese di lite della fase di appello con riserva di chiedere all'esito la restituzione di quanto già pagato in ottemperanza della sentenza impugnata.
Per l'appellata
In via principale
- Respingersi l'appello proposto da per tutte le Parte_1
ragioni indicate in comparsa di risposta e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte la sentenza n. 1037/2023 del Tribunale di Verona.
In ogni caso:
- Spese e compensi di causa relativi al presente grado di giudizio, oltre a rimb. forf., IVA e CPA come per legge, interamente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato adiva il Tribunale di Verona al CP_1
fine di ottenere da (di seguito, per brevità, Parte_1
società ), ai sensi dell'art. 2051 c.c., il risarcimento dei danni riportati dal suo Parte_1
autoveicolo Honda CR-V sull'autostrada A4 tra e verso le ore 23.50 del Pt_1 Pt_1
10.8.2019, allorchè, condotto dal coniuge , rimaneva coinvolto in un sinistro Persona_1
2 stradale causato dal repentino attraversamento della carreggiata da parte di un animale selvatico (un daino o un capriolo).
In particolare, secondo la dinamica riportata dall'attrice, il sig. nel mentre effettuava Per_1
una manovra di sorpasso di un autocarro Mercedes Sprinter, ponendosi sulla terza corsia di marcia della carreggiata autostradale, trovandosi improvvisamente davanti il capriolo, tentava inutilmente di evitarlo, azionando i freni, andando dapprima ad urtare contro lo stesso animale con lo spigolo del lato anteriore sinistro dell'autoveicolo e poi, per effetto dell'urto, a sbandare a destra e collidere contro la fiancata sinistra dell'autocarro che era intento a superare.
Si costituiva la società , opponendosi alla domanda, contestando la descrizione Parte_1
dell'evento e negando, comunque, ogni responsabilità per l'occorso, affermando di aver adottato tutte le misure dirette ad impedire l'invasione della carreggiata ad opera di animali.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo prova per testi, veniva definita con sentenza n. sentenza n. 1037/2023 del 26.05.2023, con la quale il Tribunale di Verona accertava la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società , condannandola al pagamento della Parte_1
somma di € 7.000,00 in favore di , a titolo di risarcimento dei lamentati danni, CP_1
con spese di lite interamente a carico della convenuta.
Al reso apprezzamento il giudice di prime cure perveniva valorizzando le dichiarazioni testimoniale del conducente della vettura attorea, , e quelle dell'ausiliario della Persona_1
viabilità dell'autostrada, , il quale riportava di aver rinvenuto nei pressi del Testimone_1
luogo del sinistro (precisamente, nello spartitraffico tra le due carreggiate) i resti di un capriolo, nonchè sulla base dei riscontri evincibili dai rilievi effettuati dalla Polizia stradale di
, che comprovavano la presenza “sulla parte anteriore sinistra del veicolo A di tracce Pt_1
ematiche e ciuffi di pelo riconducibili all'animale”.
3 2. Avverso tale sentenza ha interposto appello la società , articolando i seguenti Parte_1
due motivi:
a) erroneo apprezzamento delle risultanze processuali ed erroneo accertamento dell'esclusiva responsabilità della società in violazione Parte_1
dell'art. 246 c.p.c. e degli artt. 2051, 2054 c.c.;
b) erronea liquidazione del danno patrimoniale e inesatta condanna alle spese di lite.
Si è costituita , contestando le ragioni poste a fondamento del gravame ed CP_1
insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
3. La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del 09.05.2025 e del 13.05.2025 e la fissazione di udienza anticipata ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine alle parti per il deposito di note illustrative, è stata trattenuta in decisione dal Collegio all'udienza del 16.07.2025.
4. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dall'attrice, valorizzando la testimonianza del sig. A suo dire, le dichiarazioni del teste erano invece inutilizzabili, essendo Persona_1
il sig. incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto portatore di un Per_1
interesse che lo legittimava ad intervenire nel giudizio nella sua veste di conducente del veicolo oggetto di causa, e, in ogni caso, inattendibili, essendo il teste avvinto da rapporto coniugale con l'attrice.
Secondo l'appellante, per effetto della nullità e/o dell'accertata inattendibilità della deposizione del sig. la responsabilità della società non poteva essere Per_1 Parte_1
affermata oltre alla quota del 50%, in quanto, in mancanza della prova che il conducente del veicolo attoreo avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno, doveva operare “il concorso delle due presunzioni di responsabilità (…) una a carico di ex art. 2051 c.c. e l'altra Parte_1
del conducente del veicolo ex art. 2054 c.c.”.
4 L'appellante, infatti, ha avuto cura di precisare che “non discutiamo sull'avvenimento del fatto in se' e per sé (collisione tra veicolo e animale), né (in questa sede, solo per delimitare
l'oggetto del contendere e con riserva di ogni altra contestazione in casi analoghi) sulla responsabilità di quale custode ex art. 2051 nel caso di danno a veicolo che abbia Parte_1
coinvolto un animale sulla carreggiata”, limitandosi a lamentare l'attribuzione a suo sfavore di una responsabilità piena e ad invocare, a fondamento delle proprie doglianze, la giurisprudenza formatasi con riguardo alla diversa fattispecie della responsabilità del proprietario per il danno cagionato da animali di cui all'art. 2052 c.c. (cit. Cass., Sez. 6 - 3, Ord.
23/05/2022, n. 16550: “In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario
o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell' art. 2054 comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell' art. 1227 comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c.”).
5. Con il secondo motivo di gravame l'appellante impugna il capo relativo alla condanna risarcitoria e quello relativo alla sorte delle spese di lite, senza censurare la quantificazione dei danni operata dal primo giudice in recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa (cfr. verbale di udienza del 06/04/2022), ma deducendo che “ove si statuisse - n.d.r. in virtù dell'accoglimento del primo motivo d'appello - la dichiarazione di colpa paritaria al 50%, il danno risarcibile sarebbe quindi liquidabile alla metà il Tribunale” e “le spese processuali
5 dovrebbero essere liquidate a carico del soggetto parzialmente soccombente solo per la metà con compensazione della restante metà”.
6. I due motivi, all'evidenza connessi, vengono esaminati congiuntamente.
Il Collegio rileva innanzitutto che la parte appellante nel primo grado aveva implicitamente rinunciato all'eccezione di nullità della deposizione del teste non avendola Per_1
riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (v. Cass., Sez. Un., 06/04/2023, n. 9456, che ha affermato il principio per cui “La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione”).
L'eccezione, pertanto, per il precetto dell'art. 157, ultimo comma, c.p.c. è nella presente sede inammissibile.
L'attendibilità della testimonianza, poi, non appare in alcun modo inficiata dai rilievi dell'appellante, considerato che, sotto il profilo oggettivo, le dichiarazioni del sig. Per_1
sono precise ed esenti da contraddizioni e sono riscontrate, non solo dalla deposizione dell'ausiliario della viabilità e dai rilievi eseguiti dagli agenti della Polizia Testimone_1
stradale intervenuti sui mezzi, cui si è riferito il primo giudice, ma anche dalle dichiarazioni rese agli agenti della Polizia stradale dal conducente dell'autocarro, , del tutto Parte_2
coerenti con la narrazione attorea (“circolavo occupando la corsia centrale e passate le gallerie di ho notato un veicolo che mi stava superando. Improvvisamente il veicolo Pt_1
che mi stava sorpassando si spostava bruscamente e mi colpiva sulla fiancata anteriore sinistra”, v. allegato ai rilievi d'incidente stradale, doc. 4 appellata).
Dunque, il Tribunale ha correttamente apprezzato le emergenze processuali, ritenendo provato che il sinistro fosse stato causato dalla collisione dell'autoveicolo Honda CR-V con il
6 capriolo, ed altrettanto correttamente ha escluso che la società avesse fornito la Parte_1
prova del caso fortuito, essendosi limitata a dar prova della corretta vigilanza, nonostante che per liberare il custode dalla responsabilità sullo stesso incombente sarebbe stato invece necessario dimostrare un evento imprevedibile ed inevitabile.
Invero, la valutazione così espressa è conforme all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui, in materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare il nesso eziologico tra la res ed il danno, laddove spetta al convenuto, per andare esente da responsabilità, di dare prova del caso fortuito e, nel caso di specie, “dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso
e la cosa in custodia” (v. Cass., Sez. 6, Ord. 24/03/2022, n. 9610; Sez. 3, 01/02/2018, n. 2477;
Sez. 3, 12/05/2017, n. 11785), posto che “il caso fortuito rappresentato da fatto naturale o del terzo è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però dal punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza alla diligenza o meno del custode” (v. ancora Cass., Sez. 3, 01/02/2018, n.
2477).
Giova in ogni caso aggiungere che, quand'anche si volesse ammettere in linea teorica, per i sinistri procurati dall'urto con un animale, il concorso tra la presunzione di colpa del conducente dell'autovettura stabilita dall'art. 2054, primo comma, c.c. e la responsabilità oggettiva dell'ente gestore della strada ex art. 2051 c.c., tale tesi non verrebbe in rilievo nel caso concreto, non tanto perché l'accertata dinamica denota l'esclusivo apporto causale dell'animale, ma per il dirimente rilievo che l'appellata, nella sua veste di danneggiata, in virtù del principio di responsabilità solidale stabilito dall'art. 2055 c.c., poteva rivolgersi ad uno qualunque dei pretesi coobbligati per ottenere l'integrale ristoro del danno, senza dover prima stabilire la quota di responsabilità di ciascuno di essi.
7 La sentenza va, pertanto, integralmente confermata, anche nella parte relativa alla liquidazione del danno ed al regolamento delle spese del primo grado.
7. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono, quindi, poste a carico dell'appellante, liquidate come in dispositivo, ai valori medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per il decisum, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria.
8. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, sicché l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1037/2023 del Tribunale di Verona, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere le spese del Parte_1
presente grado di giudizio in favore di , liquidate in € 3.966,00 per compenso, CP_1
oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002;
4) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Stefania Abbate Clotilde Parise
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte di appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1998/2023 R.G. promossa da
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Poggi e Luigi Poggi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in via Sesini 9 - PEC Pt_1 Email_1
appellante contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Gulino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Valverde n. 25 - PEC Pt_1 Email_2
appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 1037/2023 del Tribunale di Verona, depositata il
26.05.2023
1 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per l'appellante
In via principale in riforma della sentenza impugnata:
1) in riforma della sentenza impugnata in via principale limitarsi la responsabilità al 50% in via presuntiva rispetto alla domanda risarcitoria originaria verso soc.
[...]
, liquidando quindi il danno risarcibile per euro 3.500; Parte_1
2) con compensazione al 50% delle spese di lite di primo grado e quindi per euro 2.000 oltre accessori;
3) rifusione integrale delle spese di lite della fase di appello con riserva di chiedere all'esito la restituzione di quanto già pagato in ottemperanza della sentenza impugnata.
Per l'appellata
In via principale
- Respingersi l'appello proposto da per tutte le Parte_1
ragioni indicate in comparsa di risposta e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte la sentenza n. 1037/2023 del Tribunale di Verona.
In ogni caso:
- Spese e compensi di causa relativi al presente grado di giudizio, oltre a rimb. forf., IVA e CPA come per legge, interamente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato adiva il Tribunale di Verona al CP_1
fine di ottenere da (di seguito, per brevità, Parte_1
società ), ai sensi dell'art. 2051 c.c., il risarcimento dei danni riportati dal suo Parte_1
autoveicolo Honda CR-V sull'autostrada A4 tra e verso le ore 23.50 del Pt_1 Pt_1
10.8.2019, allorchè, condotto dal coniuge , rimaneva coinvolto in un sinistro Persona_1
2 stradale causato dal repentino attraversamento della carreggiata da parte di un animale selvatico (un daino o un capriolo).
In particolare, secondo la dinamica riportata dall'attrice, il sig. nel mentre effettuava Per_1
una manovra di sorpasso di un autocarro Mercedes Sprinter, ponendosi sulla terza corsia di marcia della carreggiata autostradale, trovandosi improvvisamente davanti il capriolo, tentava inutilmente di evitarlo, azionando i freni, andando dapprima ad urtare contro lo stesso animale con lo spigolo del lato anteriore sinistro dell'autoveicolo e poi, per effetto dell'urto, a sbandare a destra e collidere contro la fiancata sinistra dell'autocarro che era intento a superare.
Si costituiva la società , opponendosi alla domanda, contestando la descrizione Parte_1
dell'evento e negando, comunque, ogni responsabilità per l'occorso, affermando di aver adottato tutte le misure dirette ad impedire l'invasione della carreggiata ad opera di animali.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo prova per testi, veniva definita con sentenza n. sentenza n. 1037/2023 del 26.05.2023, con la quale il Tribunale di Verona accertava la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società , condannandola al pagamento della Parte_1
somma di € 7.000,00 in favore di , a titolo di risarcimento dei lamentati danni, CP_1
con spese di lite interamente a carico della convenuta.
Al reso apprezzamento il giudice di prime cure perveniva valorizzando le dichiarazioni testimoniale del conducente della vettura attorea, , e quelle dell'ausiliario della Persona_1
viabilità dell'autostrada, , il quale riportava di aver rinvenuto nei pressi del Testimone_1
luogo del sinistro (precisamente, nello spartitraffico tra le due carreggiate) i resti di un capriolo, nonchè sulla base dei riscontri evincibili dai rilievi effettuati dalla Polizia stradale di
, che comprovavano la presenza “sulla parte anteriore sinistra del veicolo A di tracce Pt_1
ematiche e ciuffi di pelo riconducibili all'animale”.
3 2. Avverso tale sentenza ha interposto appello la società , articolando i seguenti Parte_1
due motivi:
a) erroneo apprezzamento delle risultanze processuali ed erroneo accertamento dell'esclusiva responsabilità della società in violazione Parte_1
dell'art. 246 c.p.c. e degli artt. 2051, 2054 c.c.;
b) erronea liquidazione del danno patrimoniale e inesatta condanna alle spese di lite.
Si è costituita , contestando le ragioni poste a fondamento del gravame ed CP_1
insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
3. La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del 09.05.2025 e del 13.05.2025 e la fissazione di udienza anticipata ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine alle parti per il deposito di note illustrative, è stata trattenuta in decisione dal Collegio all'udienza del 16.07.2025.
4. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dall'attrice, valorizzando la testimonianza del sig. A suo dire, le dichiarazioni del teste erano invece inutilizzabili, essendo Persona_1
il sig. incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto portatore di un Per_1
interesse che lo legittimava ad intervenire nel giudizio nella sua veste di conducente del veicolo oggetto di causa, e, in ogni caso, inattendibili, essendo il teste avvinto da rapporto coniugale con l'attrice.
Secondo l'appellante, per effetto della nullità e/o dell'accertata inattendibilità della deposizione del sig. la responsabilità della società non poteva essere Per_1 Parte_1
affermata oltre alla quota del 50%, in quanto, in mancanza della prova che il conducente del veicolo attoreo avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno, doveva operare “il concorso delle due presunzioni di responsabilità (…) una a carico di ex art. 2051 c.c. e l'altra Parte_1
del conducente del veicolo ex art. 2054 c.c.”.
4 L'appellante, infatti, ha avuto cura di precisare che “non discutiamo sull'avvenimento del fatto in se' e per sé (collisione tra veicolo e animale), né (in questa sede, solo per delimitare
l'oggetto del contendere e con riserva di ogni altra contestazione in casi analoghi) sulla responsabilità di quale custode ex art. 2051 nel caso di danno a veicolo che abbia Parte_1
coinvolto un animale sulla carreggiata”, limitandosi a lamentare l'attribuzione a suo sfavore di una responsabilità piena e ad invocare, a fondamento delle proprie doglianze, la giurisprudenza formatasi con riguardo alla diversa fattispecie della responsabilità del proprietario per il danno cagionato da animali di cui all'art. 2052 c.c. (cit. Cass., Sez. 6 - 3, Ord.
23/05/2022, n. 16550: “In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario
o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell' art. 2054 comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell' art. 1227 comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c.”).
5. Con il secondo motivo di gravame l'appellante impugna il capo relativo alla condanna risarcitoria e quello relativo alla sorte delle spese di lite, senza censurare la quantificazione dei danni operata dal primo giudice in recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa (cfr. verbale di udienza del 06/04/2022), ma deducendo che “ove si statuisse - n.d.r. in virtù dell'accoglimento del primo motivo d'appello - la dichiarazione di colpa paritaria al 50%, il danno risarcibile sarebbe quindi liquidabile alla metà il Tribunale” e “le spese processuali
5 dovrebbero essere liquidate a carico del soggetto parzialmente soccombente solo per la metà con compensazione della restante metà”.
6. I due motivi, all'evidenza connessi, vengono esaminati congiuntamente.
Il Collegio rileva innanzitutto che la parte appellante nel primo grado aveva implicitamente rinunciato all'eccezione di nullità della deposizione del teste non avendola Per_1
riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (v. Cass., Sez. Un., 06/04/2023, n. 9456, che ha affermato il principio per cui “La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione”).
L'eccezione, pertanto, per il precetto dell'art. 157, ultimo comma, c.p.c. è nella presente sede inammissibile.
L'attendibilità della testimonianza, poi, non appare in alcun modo inficiata dai rilievi dell'appellante, considerato che, sotto il profilo oggettivo, le dichiarazioni del sig. Per_1
sono precise ed esenti da contraddizioni e sono riscontrate, non solo dalla deposizione dell'ausiliario della viabilità e dai rilievi eseguiti dagli agenti della Polizia Testimone_1
stradale intervenuti sui mezzi, cui si è riferito il primo giudice, ma anche dalle dichiarazioni rese agli agenti della Polizia stradale dal conducente dell'autocarro, , del tutto Parte_2
coerenti con la narrazione attorea (“circolavo occupando la corsia centrale e passate le gallerie di ho notato un veicolo che mi stava superando. Improvvisamente il veicolo Pt_1
che mi stava sorpassando si spostava bruscamente e mi colpiva sulla fiancata anteriore sinistra”, v. allegato ai rilievi d'incidente stradale, doc. 4 appellata).
Dunque, il Tribunale ha correttamente apprezzato le emergenze processuali, ritenendo provato che il sinistro fosse stato causato dalla collisione dell'autoveicolo Honda CR-V con il
6 capriolo, ed altrettanto correttamente ha escluso che la società avesse fornito la Parte_1
prova del caso fortuito, essendosi limitata a dar prova della corretta vigilanza, nonostante che per liberare il custode dalla responsabilità sullo stesso incombente sarebbe stato invece necessario dimostrare un evento imprevedibile ed inevitabile.
Invero, la valutazione così espressa è conforme all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui, in materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare il nesso eziologico tra la res ed il danno, laddove spetta al convenuto, per andare esente da responsabilità, di dare prova del caso fortuito e, nel caso di specie, “dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso
e la cosa in custodia” (v. Cass., Sez. 6, Ord. 24/03/2022, n. 9610; Sez. 3, 01/02/2018, n. 2477;
Sez. 3, 12/05/2017, n. 11785), posto che “il caso fortuito rappresentato da fatto naturale o del terzo è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però dal punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza alla diligenza o meno del custode” (v. ancora Cass., Sez. 3, 01/02/2018, n.
2477).
Giova in ogni caso aggiungere che, quand'anche si volesse ammettere in linea teorica, per i sinistri procurati dall'urto con un animale, il concorso tra la presunzione di colpa del conducente dell'autovettura stabilita dall'art. 2054, primo comma, c.c. e la responsabilità oggettiva dell'ente gestore della strada ex art. 2051 c.c., tale tesi non verrebbe in rilievo nel caso concreto, non tanto perché l'accertata dinamica denota l'esclusivo apporto causale dell'animale, ma per il dirimente rilievo che l'appellata, nella sua veste di danneggiata, in virtù del principio di responsabilità solidale stabilito dall'art. 2055 c.c., poteva rivolgersi ad uno qualunque dei pretesi coobbligati per ottenere l'integrale ristoro del danno, senza dover prima stabilire la quota di responsabilità di ciascuno di essi.
7 La sentenza va, pertanto, integralmente confermata, anche nella parte relativa alla liquidazione del danno ed al regolamento delle spese del primo grado.
7. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono, quindi, poste a carico dell'appellante, liquidate come in dispositivo, ai valori medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per il decisum, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria.
8. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, sicché l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1037/2023 del Tribunale di Verona, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere le spese del Parte_1
presente grado di giudizio in favore di , liquidate in € 3.966,00 per compenso, CP_1
oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002;
4) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Stefania Abbate Clotilde Parise
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