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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/05/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6917/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
VERBALE DEL 20.5.2025
Nella causa n.r.g. 6917/2022, promossa da:
, Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BENAGLIO MARCO APPELLANTE contro
, Controparte_1 con il patrocinio degli Avv.ti RIZZARDI RAFFAELLA e POLI MAGDA APPELLATA
Oggi 20.5.2025, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato brevi note il 17.4.25 e il 5.5.25.
Il Giudice
Pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. l'allegata sentenza.
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 6917/2022, promossa da:
, Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BENAGLIO MARCO APPELLANTE contro
, Controparte_1 con il patrocinio degli Avv.ti RIZZARDI RAFFAELLA e POLI MAGDA APPELLATA ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 429 c.p.c. )
1. Con ricorso del 16.6.22, ha proposto appello avverso la sentenza n. 48 del Parte_2
16.12.21, con cui il Giudice di Pace di aveva rigettato la sua opposizione al verbale di CP_1 accertamento n. 2488/B/20 del 5.6.20, con cui la Polizia Provinciale di le aveva contestato la CP_1 violazione dell'art. 193 co. 1 e 2 C.d.S., applicando una sanzione amministrativa di € 883 e decurtando 5 punti patente, per aver circolato il 10.1.20 alle 16.57 con un'autovettura munita di targa EM586PV e di targa di prova X084690, sprovvista di assicurazione quanto alla prima.
Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 12.12.22.
La si è costituita il 21.8.23, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Le parti sono comparse all'udienza del 7.9.23. Con ordinanza del giorno seguente, il giudice ha fissato la discussione, «ritenuto che sia pacifico che l'assicurazione legata alla targa FM586PV fosse scaduta, essendo invece attiva quella legata alla targa di prova XO84690; che le prove chieste dall'appellante (testimonianza di e Testimone_1 ordine di esibizione delle fotografie non oscurate, in quanto ancora esistenti) mirino a dimostrare l'apposizione della targa di prova sul lunotto posteriore;
che di contro vada preliminarmente sottoposta alle parti la questione della legittimità dell'apposizione di una targa di prova su un veicolo già immatricolato;
che possa sin d'ora essere fissata l'eventuale discussione del giudizio, riservandosi di ammettere le prove o pronunciare sentenza una volta lette le memorie delle parti».
Sono state depositate note conclusive il 17.4.25 e il 5.5.25.
2. Le circostanze di fatto sono pacifiche, note alle parti e appena sommariamente esposte.
3. Le conclusioni dell'appellante (come da note del 5.5.25) sono state:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in totale riforma della sentenza impugnata così decidere: IN VIA PRINCIPALE E
Pag. 2 di 5 DI MERITO: accogliere l'impugnazione del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, n. 002488/B/20- Registro n. 121506/20 emesso dalla Provincia di , Corpo di Polizia Provinciale notificato in CP_1 data 18.06.2020, rif. 121506/20- 002488/B/20, promossa dalla Signora e per l'effetto annullare, Pt_1 dichiarare invalido e o inefficace il verbale di accertamento e ogni atto presupposto e conseguente. IN VIA ISTRUTTORIA [omissis] Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio».
Le conclusioni dell'appellata (come da note del 17.4.25) sono state:
«Voglia per tutti i motivi esposti il Tribunale adito rigettare l'appello con integrale conferma della sentenza appellata n. 6917/22 del giudice di Pace di . Con vittoria di spese e compensi». CP_1
4. Con il primo motivo, l'appellante contesta l'errata valutazione degli elementi probatori sulla regolare esposizione della targa di prova, rilevando che nella fotografia del lunotto posteriore ne fossero visibili i supporti (sebbene non leggibile la targa). Cita, inoltre, un precedente del Giudice di Pace di Brescia, in cui però l'intera parte posteriore del mezzo non era visibile (mancando la prova dell'omessa esposizione della targa). Con il secondo motivo, l'appellante si duole della mancata ammissione delle istanze probatorie, volte ancora a dimostrare l'esposizione della targa di prova.
4.1. L'appello non può trovare accoglimento, per i motivi già esposti da questo giudice nella sentenza resa il 29.5.23 nel procedimento n.r.g. 16623/18, allegata alla comparsa di costituzione della . CP_1
L'ordinanza dell'8.9.23 aveva espressamente sollecitato il contraddittorio sul punto, ma l'appellante non ha preso posizione nelle note conclusive.
L'aspetto dirimente, infatti, non è la presenza o meno della targa di prova, quanto la possibilità stessa di apporla su un veicolo già immatricolato. Si riporta dunque la motivazione contenuta in quel precedente:
[La ricorrente] ha dimostrato di essere in possesso della targa di prova [n.], della relativa autorizzazione e di una polizza assicurativa in corso di validità al momento dell'accertamento; ma ha anche sostenuto di aver apposto la targa di prova sul lunotto della [automobile] (la foto scattata dalla polizia mostra infatti quest'ultima sigla).
Anche ammesso che la versione dell'appellante corrisponda al vero, il punto è che la targa di prova non poteva essere esposta su un veicolo già immatricolato, come ha spiegato in modo diffuso e convincente Corte di Cass., sent. n. 17665/2020: «43. La targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l'auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo. 44. Il fatto che fra i soggetti abilitati a ricevere un'autorizzazione provvisoria vi siano anche gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione si spiega con la circostanza che il legislatore ha inserito anche tali soggetti, in quanto potrebbero avere l'esigenza di svolgere una delle suddette attività, su un veicolo non munito di carta di circolazione e, in tal caso, potrebbero impiegare l'autorizzazione provvisoria richiesta e far circolare - eccezionalmente - tale veicolo con la targa prova oppure, come nella esemplificazione contenuta nella nota ministeriale del 30 marzo 2018, nel caso di veicolo commerciale nuovo, il cui allestimento venga modificato prima dell'immatricolazione, per cui, per l'officina si presenti la necessità di testare su strada il veicolo, durante i lavori di trasformazione. 45. Desumere dall'inserimento di tale categoria, quindi, la conclusione che l'autorizzazione provvisoria è necessaria per permettere ai riparatori di circolare con un veicolo che, di per sé stesso, può liberamente circolare, essendo munito della carta di cui all'art. 93 cod. strada, appare in contrasto con la finalità della targa prova. 46. L'apposizione di quest'ultima per la circolazione di un veicolo munito di carta di circolazione realizza un risultato inutile per duplicazione di polizze per cui si dovrebbe escludere l'operatività della ordinaria assicurazione per la responsabilità civile. Inoltre, la tesi che qui si contrasta potrebbe costituire profilo meritevole, solo ipotizzando che, l'utilizzo di un veicolo già immatricolato, ma con targa prova, presenti un contenuto di pericolosità, rispetto alla circolazione ordinaria, tale da rendere del tutto sproporzionato l'elemento del rischio assicurato. In sostanza, si dovrebbe sostenere che l'assicuratore per la responsabilità civile obbligatoria ordinaria non avrebbe garantito quel veicolo se avesse conosciuto l'utilizzo dello stesso anche per “prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di
Pag. 3 di 5 allestimento”. 47. Ma tale problema non si pone, per siffatto assicuratore obbligatorio, nel momento in cui si afferma il più lineare principio per cui la targa prova e la relativa specifica assicurazione (diversa dalla r.c.) non operano nel caso di veicolo cui sia stata rilasciata la carta di circolazione, a seguito di regolare immatricolazione. 48. Tale veicolo, pertanto, godrà della normale polizza assicurativa della quale è titolare il suo proprietario. Polizza che opera, normalmente, quale che sia il conducente del veicolo assicurato e le cui eventuali limitazioni soggettive, che dovessero essere previste nel contratto di assicurazione – ad esempio, per soggetti inferiori ad una certa età o con una anzianità di abilitazione alla guida ridotta – non potrebbero mai escludere il diritto del terzo danneggiato all'indennizzo. Senza contare che, notoriamente, fra i soggetti comunque autorizzati dall'assicuratore a condurre il veicolo, anche nel caso di limitazioni contrattuali, vi sono proprio i riparatori. 49. La disciplina normativa consente, quindi, di concludere che la circolazione dei veicoli sprovvisti della carta di circolazione, cioè senza targa, è comunque consentita, quando sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita. In queste ipotesi, in luogo della carta di circolazione, il veicolo necessita, per circolare, di una specifica autorizzazione ministeriale, che può essere attribuita unicamente a determinate categorie (titolari di officine, concessionari, costruttori eccetera) e che consente il rilascio della “targa prova”. La finalità della norma è quella di permettere anche all'esercente l'officina di riparazione di eseguire prove su strada al fine di verificare l'efficacia degli interventi da lui effettuati. 50. Oltre al problema dell'ambito di operatività della targa prova, di cui si è detto, la controversia pone la questione della operatività della garanzia assicurativa. Per quanto si è detto in premessa, anche i veicoli circolanti con targa prova sono soggetti all'obbligo di assicurazione, atteso che l'articolo 122 Codice delle assicurazioni non prevede alcuna eccezione. L'assicurazione della responsabilità civile per la circolazione con targa prova è stipulata, non dal proprietario del veicolo, ma dal titolare dell'autorizzazione a circolare con la suddetta targa. In questo caso la polizza copre il rischio dei danni, con la particolarità che non si riferiscono a quelli causati da un determinato veicolo, ma seguono la targa e, cioè, coprono i danni che potrebbero essere determinati da tutti veicoli sui quali è apposta, di volta in volta, la targa prova;
ciò in quanto la garanzia riguarda tale documento e non il veicolo. 51. Nell'ipotesi in esame, in cui un veicolo munito di carta di circolazione, regolarmente targato e quindi coperto dalla ordinaria assicurazione della responsabilità civile, venga posto in circolazione con l'apposizione di una targa prova, sovrapposta a quella ordinaria, troverà applicazione la garanzia del veicolo. Ciò in quanto la finalità della targa prova non è quella di sostituire l'assicurazione del veicolo, con quella del titolare dell'officina, ma quella – differente – di consentire la circolazione provvisoria e di attribuire una copertura assicurativa anche ai veicoli non muniti di carta di circolazione e, perciò, non assicurati per la responsabilità civile, che si trovino comunque a circolare per le esigenze connesse con le prove tecniche. 52. Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto;
la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere – ove ne ricorrono i presupposti – solo l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova».
Ne deriva, a prescindere dalla corretta o meno esposizione della targa di prova, che: il suo utilizzo su un veicolo immatricolato fosse illecito;
dovesse considerarsi l'assicurazione relativa al veicolo;
questa fosse scaduta il [data] (come riporta, non contestata, la scritta accanto alla fotografia); sia pertanto corretta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 193 C.d.S.
Soltanto da ultimo l'art. 1 co. 3 del D.L. n. 121/2021, come conv. dalla Legge n. 156/2021, ha invertito la rotta, confermando per il passato – a contrario – la tesi dell'illiceità sostenuta dalla Cassazione: «L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all'articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l'obbligo
Pag. 4 di 5 di copertura assicurativa da parte del titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova».
È vero che la pronuncia riportata è successiva ai fatti di causa, e che prima di allora potevano sussistere dubbi sulla legittimità della prassi in questione. Tale eventuale incertezza, tuttavia, non può consentire l'annullamento dell'atto impugnato: quando è stato emanato, infatti, esso rispondeva comunque a una linea interpretativa legittima, non foss'altro per scongiurare la circolazione di veicoli muniti contemporaneamente di due targhe, in mancanza di norme precise sulla relativa copertura assicurativa, ovvero per contrastare prassi fraudolente, come la stipula di una sola assicurazione per la targa di prova da utilizzare su molteplici automobili già immatricolate. Nel caso di specie, tra l'altro, essendo la stessa [ricorrente] intestataria del veicolo, a maggior ragione avrebbe dovuto rinnovare la sua copertura assicurativa, anziché confidare in quella della targa di prova.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è dell'appellante. Nulla viene liquidato per il primo grado di giudizio, atteso che la si era difesa in proprio;
secondo la giurisprudenza di CP_1 legittimità, infatti, in questo caso l'ente avrebbe diritto alle sole spese – diverse da quelle generali – che abbia dovuto affrontare per resistere, purché risultino da apposita nota, qui mancante (cfr. Corte di Cass., sentt. n. 30597/17 e n. 9900/21).
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), per il secondo grado occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore fino a € 1.100. Si possono liquidare: € 131 per la fase di studio (medio); € 131 per la fase introduttiva (medio); € 200 complessivi per le fasi istruttoria e decisionale. Al totale (€ 462) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza: rigetta l'appello e, per l'effetto, confermando la sentenza di primo grado, respinge l'opposizione proposta avverso il verbale impugnato;
a titolo di spese di lite complessive per i due gradi di giudizio, condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata di € 462,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Brescia, 20/05/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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