Trib. Brescia, sentenza 20/05/2025, n. 2084
TRIB
Sentenza 20 maggio 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Ordinario di Brescia, Terza Sezione Civile, ha pronunciato sentenza nel procedimento n.r.g. 6917/2022, promosso da una parte appellante contro una parte appellata. L'appellante aveva impugnato la sentenza del Giudice di Pace che aveva rigettato la sua opposizione al verbale di accertamento n. 2488/B/20, emesso dalla Polizia Provinciale, per violazione dell'art. 193, commi 1 e 2, del Codice della Strada. La violazione contestata consisteva nella circolazione di un'autovettura con targa di prova, mentre la polizza assicurativa legata alla targa ordinaria del veicolo era scaduta. L'appellante sollevava due motivi di ricorso: il primo concernente l'errata valutazione degli elementi probatori sulla regolare esposizione della targa di prova, pur non essendo questa leggibile nella fotografia, e il secondo relativo alla mancata ammissione delle istanze istruttorie volte a dimostrare tale esposizione. L'appellata chiedeva il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza impugnata.

Il Tribunale ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado e respingendo l'opposizione al verbale. Il giudice ha ritenuto dirimente la questione della legittimità dell'apposizione di una targa di prova su un veicolo già immatricolato, richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (sent. n. 17665/2020) secondo cui la targa prova è una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla messa in circolazione, e non è funzionale qualora il veicolo sia già in regola con tali presupposti. Pertanto, l'utilizzo della targa prova su un veicolo immatricolato è considerato illecito, indipendentemente dalla corretta esposizione della stessa. Di conseguenza, doveva considerarsi l'assicurazione ordinaria del veicolo, risultata scaduta, rendendo corretta l'applicazione della sanzione per la violazione dell'art. 193 C.d.S. Il Tribunale ha altresì precisato che, sebbene una successiva modifica normativa (art. 1, co. 3, D.L. n. 121/2021) abbia ampliato l'ambito di applicazione della targa prova, tale disposizione non poteva retroagire a favore dell'appellante. Le spese di lite sono state poste a carico dell'appellante, liquidate per il secondo grado di giudizio, mentre per il primo grado non è stata formulata alcuna liquidazione in favore dell'appellata, che si era difesa in proprio e non aveva prodotto apposita nota spese.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 20/05/2025, n. 2084
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 2084
    Data del deposito : 20 maggio 2025

    Testo completo