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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/11/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1859/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. GE RI TU Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( nata in [...] il Parte_1 C.F._1
13/09/1981 con l'Avv. MARCO COSTANTINI RICORRENTE E
) nato il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.11.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto la separazione personale Parte_1 in relazione al matrimonio contratto con in data 17.5.2018 in Viterbo Controparte_1
(atto n. 30, P. 1, anno 2018) e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio. Nessuno si costituiva in giudizio per parte resistente che veniva dichiarata contumace. A seguito dell'emissione di sentenza parziale di questo Tribunale (n. 54/2025) relativa alla separazione, nel prosieguo parte ricorrente ha avanzato richiesta di sentenza di divorzio stabilendosi, inoltre, come da ordinaria richiesta, che ogni coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento. All'udienza del 12.11.2025 la causa è stata rimessa alla decisione del collegio.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e l'emissione di un provvedimento definitivo in merito alla separazione personale. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 co. n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Attesa la mancata contestazione della domanda e la mancata costituzione di parte resistente nulla deve essere stabilito in merito alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e atto celebrato in data 17.5.2018 in Viterbo (atto n. 30, P. 1, anno Controparte_1
2018) ordinando che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
2) Ognuno provvederà al proprio mantenimento
3) Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2025
IL PRESIDENTE est.
GE RI TU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. GE RI TU Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( nata in [...] il Parte_1 C.F._1
13/09/1981 con l'Avv. MARCO COSTANTINI RICORRENTE E
) nato il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.11.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto la separazione personale Parte_1 in relazione al matrimonio contratto con in data 17.5.2018 in Viterbo Controparte_1
(atto n. 30, P. 1, anno 2018) e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio. Nessuno si costituiva in giudizio per parte resistente che veniva dichiarata contumace. A seguito dell'emissione di sentenza parziale di questo Tribunale (n. 54/2025) relativa alla separazione, nel prosieguo parte ricorrente ha avanzato richiesta di sentenza di divorzio stabilendosi, inoltre, come da ordinaria richiesta, che ogni coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento. All'udienza del 12.11.2025 la causa è stata rimessa alla decisione del collegio.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e l'emissione di un provvedimento definitivo in merito alla separazione personale. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 co. n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Attesa la mancata contestazione della domanda e la mancata costituzione di parte resistente nulla deve essere stabilito in merito alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e atto celebrato in data 17.5.2018 in Viterbo (atto n. 30, P. 1, anno Controparte_1
2018) ordinando che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
2) Ognuno provvederà al proprio mantenimento
3) Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2025
IL PRESIDENTE est.
GE RI TU