Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/05/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. 5547/2017 di R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Giudice Monocratico, GOP dr. Carlo BUONO, nella causa iscritta al n.
5547/2017 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc)”: tra
(P.I. Parte_1
), corrente in Trevico alla Contrada Molini, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante p.t., assistito e difeso dall'Avv. Francesco
Andreottola, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Sossio
Baronia, attore e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
22.07.1956 assistito e difeso dall'Avv. Enrico Cicchetti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vallata, convenuto sulle conclusioni rassegnate nell'udienza del 27.01.2025 e dettagliate come dalle note versate in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione depositato il 18.12.2017, ritualmente notificato alla controparte, l'attore, riscontrati ed accertati i vizi/difetti descritti, chiedeva
c.c., il tutto oltre interessi legali, nei limiti di euro 26.0000 e con vittoria di spese, anche generali e di disponenda C.T.U, e competenze del giudizio e della negoziazione assistita, oltre IVA e CAP, e pure ai sensi dell'art. 4 del
D.L. 132/2014 e per effetto del rifiuto alla stipula della negoziazione assistita.
Resisteva il convenuto instando, preliminarmente, Controparte_1
affinché fosse dichiarata la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ai sensi del comma 4, dell'art.164 c.p.c. Ancora, preliminarmente, chiedeva dichiarare la decadenza e la prescrizione dell'azione, ex art.1667 co 2 e 3
c.c.. Quindi, rigettare la domanda perché inammissibile, infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, non provata. Condannare l'attrice al risarcimento, in via equitativa, ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, all'esito sentiti i testi e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
per la parte attrice, nonché ,
[...] Testimone_4 Tes_5
e per il convenuto. Successivamente ad un
[...] Controparte_2
proposta ex art. 185 bis c.p.c., non accolta dalla parte convenuta, il giudice procedeva alla nomina di un CTU nella figura dell'Ing. . Persona_1
Depositato l'elaborato peritale e terminata l'istruttoria, il giudice invitava le
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Giudice C. Buono Pag. 2 di 7 parti a precisare le conclusioni. Nell'udienza del 27.01.2025, sulle rassegnate conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ambedue le parti depositavano memorie conclusionali e di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda va parzialmente accolta.
La società attrice è proprietaria, in Flumeri, alla Contrada Terra della
Quercia, di un fabbricato censito in catasto al foglio 22 p.lla 463 sub. 2 e sub 3). Nel 2015 appaltò alcuni lavori di ristrutturazione a
[...]
e, in particolare, riferisce l'attore, lo scavo e realizzazione del CP_1
drenaggio alle spalle del fabbricato stesso, nella pavimentazione e rivestimento interni, nella posa in opera di soglie di legno alle finestre e di soglie di marmo alle porte di ingresso. L'obiettivo era quello di destinare l'immobile ad agriturismo.
I lavori venivano realizzati, dal convenuto, nel corso dell'anno 2015 ed ultimati il 14 novembre di quell'anno (cfr. all. 1, 2 e 3 memoria replica 183 attore).
L'attore lamenta la cattiva posa in opera del pavimento al piano terra, sia perché non uniforme e con spessori ed intoppi, sia perché su di esso era stata riversata una resina che aveva determinato la formazione di macchie, nonché l'erronea posa in opera della soglia in marmo di uno degli ingressi oltre un innaturale incurvamento delle soglie/davanzali in legno delle finestre con infiltrazioni di acqua.
Non ottenendo ragione di tali lamentale ha proposto la presente domanda.
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Giudice C. Buono Pag. 3 di 7 Circa le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto deve evidenziarsi che non si rileva alcuna nullità dell'atto introduttivo. In particolare il petitum è ben individuato e ciò, sia in relazione al petitum immediato che quello mediato. Sono chiari, insomma, sia l'oggetto della domanda e, prova ne sono le precise difese avanzate dal convenuto, sia i provvedimenti richiesti.
Circa l'intervenuta decadenza dalla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, deve rilevarsi che essa non opera nel caso in questione. L'attore ha immediatamente, sia prima della consegna dei lavori che in quel momento provveduto a lamentarsi dei vizi che ha rilevato. Ciò è provato per testi e, in particolare, dal direttore dei lavori (cfr. escussione dr.
domanda IV udienza del 20.11.2020) ma anche il teste Tes_6 Tes_3
(cfr. escussione domanda IV udienza del 24.03.2023),
[...] Tes_3
socio della società attrice. A tal proposito deve rilevarsi che, per le lavorazioni oggetto di accertamento, agli atti non risultano pattuizioni e/o contratti, tutta l'attività (di per se non in contestazione) è stata fatta mediante accordi verbali. Non esula dunque da tale mancanza di formalità la denuncia dei vizi. Sebbene la proposizione per iscritto determina la piena conoscibilità dei tempi in cui essa è proposta, tuttavia la norma non stabilisce una formalità precisa. Nel caso in specie, comunque essa appare provata nei termini prima ricordati.
Conseguenza ne è, stante la lamentata presenza di vizi interposta già alla consegna dei lavori, che deve respingersi anche l'eccezione circa la prescrizione dell'azione.
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Giudice C. Buono Pag. 4 di 7 Venendo al merito della causa deve evidenziarsi che, a differenza di quanto sostenuto dalle parti, la relazione del CTU si presenta esente da vizi di natura giuridica, logica o tecnica, e risponde in maniera puntuale alle osservazioni tecniche presentate all'ausiliario.
I vizi rilevati devono dunque riferirsi alla posa in opera del pavimento, effettivamente collocata non in modo uniforme e con presenza di intoppi e con applicazione di una resina in superficie anch'essa non uniforme. Inoltre deve rilevarsi una soglia di marmo di un ingresso posata in modo differente rispetto alle altre due presenti ove, pertanto, sorge la necessità per uniformità di procedere alla sua sostituzione.
Non appare invece accoglibile sia il denunciato vizio relativo all'incurvamento dei davanzali sia quello della non corretta esecuzione del drenaggio. Ambedue i lavori, difatti, non appaiono riferibili alla
[...]
, almeno alcuna prova vi è di ciò. Escusso il direttore dei lavori CP_3
nulla riferisce in relazione a questi vizi in quanto, se esistenti, manifestatasi in epoca successiva alla chiusura dei lavori. Tuttavia lo stesso direttore dei lavori, circa il lavoro del drenaggio, riferisce di non saper quale ditta l'avrebbe effettuato. In relazione alle soglie, inoltre, alcuna prova vi è che effettivamente l'incurvatura sarebbe riferibile al lavoro del . CP_1
Applicate tali coordinate di giudizio, condividendo in pieno anche l'analisi economica del CTU, le anomalie sopra evidenziate danno luogo ad un risarcimento, calcolato ai prezzi di mercato, pari ad € 3.300,00.
Alcun risarcimento per la mancata apertura dell'agriturismo può operarsi.
Difatti, il giudice non può sopperire ad eventuali carenze probatorie, il cui onere incombe esclusivamente sulle parti in causa. Egli può intervenire
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Giudice C. Buono Pag. 5 di 7 solo quale apprezzamento di quanto dedotto o eccepito ma, comunque, provato in corso di causa. In tal senso lungimirante è quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione allorché evidenzia che chi chiede il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non potendo limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta risarcitoria dei “danni subiti e subendi”.
Domande di questo tipo, ove non dichiarate nulle ex art. 164 c.p.c., non determinano alcun obbligo di pronuncia giudiziale in merito ai danni descritti concretamente solo in corso di causa. In particolare, la Corte – richiamando l'art. 163 c.p.c., 2^ comma, nn. 3 e 4 - sottolinea come in materia risarcitoria la “cosa” oggetto della domanda si identifica con il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, mentre gli “elementi di fatto” costitutivi della relativa pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di aver subito. L'adempimento dell'onere di allegazione fattuale è preordinato a consentire al convenuto l'esercizio del diritto di difesa ed al giudice l'individuazione del thema decidendum. Da qui ne consegue il dovere per l'attore di indicare analiticamente e con rigore i fatti sottesi alla richiesta risarcitoria;
ovvero, in cosa è consistito il danno;
con quali criteri di calcolo dovranno essere computati. (Cass.
Sezione III Civile, Sentenza 30 giugno 2015, n. 13328). Risulta evidente che la richiesta di parte, come detto, non può comunque indurre il giudice a procedere seppur in via equitativa alla valutazione di un danno, perché comunque anche in tale particolare forma di valutazione il giudice deve addivenire ad una stima che comunque deve essere fondata su basi oggettive. In tal senso tale parta della domanda va respinta.
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Giudice C. Buono Pag. 6 di 7 Il parziale accoglimento della domanda, sia in relazione al chiesto che al quantum, è buon motivo per la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese relative alla CTU, invece, già liquidate in corso di causa, viste le ricadute positive e negative su entrambi, devono essere poste definitivamente e in solido a carico di ambedue le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla domanda proposta da Parte_1
SS nei confronti di , così provvede: Controparte_1
a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, quale risarcimento, in favore della CP_1 [...]
della somma di € Parte_1
3.300,00 oltre interessi a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale;
b) compensa le spese di lite;
c) pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico di ambedue le parti, in solido.
Così deciso in Benevento il 28 maggio 2025
IL GIUDICE Carlo Buono
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Giudice C. Buono Pag. 7 di 7