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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/07/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1203/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 1203/2024 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Sabrina Pitrelli, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio sito in Milano (MI), V.le Bianca Maria, n. 17
RICORRENTE Contro
(C.F. ), con l'Avv. Francesco Aldo Priora, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio sito in Genova (GE), in Piazza Dante, n. 6/4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: «Modificare l'accordo divorzile di cui alla sentenza n.11172/2013 emessa in data 29/8/2013 dal Tribunale di Milano, disponendo che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, corrispondendo alla madre, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, l'importo mensile di € 700,00 per ciascuna figlia, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento;
-Modificare l'accordo divorzile in vigore disponendo che il padre contribuisca altresì al mantenimento delle figlie corrispondendo alla madre il 50 % delle spese straordinarie, come determinate dal protocollo in vigore presso codesto Tribunale (da intendersi qui integralmente trascritto), anticipandone quantomeno la quota a proprio carico;
-Condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali relative al presente procedimento, con maggiorazione del 30% ex art.4, comma 1bis DM 55/2014, in considerazione della redazione degli atti con modalità telematiche».
Parte resistente:
pagina 1 di 4 «Piaccia al tribunale Ill.mo di Pavia, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinte, viste le eccezioni e le allegazioni documentali nell'interesse del Signor nonché quelle prodotte CP_1 dalla ricorrente : Parte_2
- In via principale e preliminare respingere integralmente le domande tutte di cui al ricorso, in quanto prive dei requisiti fondanti e non provate, anche ex art. 473-bis.29 c.p.c., nemmeno per deduzioni istruttorie non formulate da parte ricorrente, con tutte le preclusioni e le decadenze intervenute.
- In via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi, qualora non ritenuta accoglibile l'eccezione preliminare e pregiudiziale, accogliere le modifiche delle condizioni di divorzio nella misura di cui alla già formulata proposta del Signor di cui al paragrafo 2.3 CP_1 della propria comparsa 30.5.2024, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
- Con vittoria di spese ed onorari del procedimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 23 marzo 2024, la Sig.ra chiedeva la modifica delle condizioni Pt_1 di divorzio;
in particolare domandava che il padre fosse obbligato a corrispondere alla madre, quale contributo al mantenimento delle figlie, entrambe maggiorenni, ma economicamente non indipendenti, la somma mensile di € 1.400,00, oltre alla ripartizione a metà delle spese straordinarie. In data 18 luglio 2024 si costituiva in giudizio il Sig. Con la propria comparsa di costituzione il CP_1 convenuto chiedeva il rigetto delle domande di controparte e la conferma degli accordi divorzili. A seguito dell'udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato onerava entrambe le parti ad integrare la rispettiva documentazione di carattere fiscale. Seguiva l'adempimento delle parti nei termini prescritti. Con successiva ordinanza il Giudice delegato tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Preliminarmente, va osservato che, con riguardo alle statuizioni concernenti il contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19 aprile 2020, n. 18608; Cass. civ., Sez. I 28 febbraio 2018, n. 4768; Cass. civ., Sez. I, 3 febbraio 2017, n. 2953), tali pronunce passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, restando, cioè, suscettibili di modifica in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi.
Dunque, «il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti postula […] che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione» (Cass. civ., Sez. I, ord. 19 aprile 2020, n. 18608). Nel caso oggetto del presente procedimento, secondo questo Collegio, successivamente alla pronuncia, avvenuta nel 2013, di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la Sig.ra , attuale Pt_1 ricorrente, ed il Sig. odierno resistente, si sono verificati fatti nuovi. CP_1 Le circostanze sopravvenute sono ravvisabili, a parere del Collegio, nell'insorgere del DCA in entrambe le figlie della coppia nella crescita delle stesse, con l'aumento notorio delle Persona_1 esigenze e dei bisogni connessi all'età, nella stipula tra le parti di una scrittura privata dal carattere temporaneo di un anno, dall'aprile 2023 all'aprile 2024 e nel miglioramento delle condizioni economico-patrimoniali del resistente. Per tali ragioni, il Collegio ritiene di poter esaminare le istanze formulate. pagina 2 di 4 Sulla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento per le figlie e sulla condizione reddituale e patrimoniale delle parti a seguito di modifiche rilevanti.
La documentazione di carattere reddituale delle parti non denota rilevanti modifiche rispetto al momento in cui fu concordato il contributo in sede divorzile, ma occorre invece tenere conto che Il patrimonio di parte resistente ha subito miglioramenti a seguito della vendita della ex casa coniugale, della liquidazione della indennità di fine rapporto di agenzia e della successione a seguito del decesso dei propri genitori. In ordine all'accordo temporaneo sopra citato si osserva quanto segue. La scrittura privata datata 30 marzo 2023 prevedeva che per un anno, da aprile 2023 a marzo 2024, il padre avrebbe contribuito al mantenimento delle figlie corrispondendo alla madre, l'importo complessivo mensile di € 1.300,00 (€ 650,00 per ciascuna figlia) anziché € 800,00 (€ 400,00 per ciascuna figlia) come stabilito in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'aumento del contributo paterno al mantenimento della prole era giustificato, come espressamente dichiarato, dalla circostanza che «in epoca recente, la situazione di fatto si è modificata, sia in considerazione della raggiunta maggiore età da parte di entrambe le figlie […], sia in conseguenza delle patologie da cui le medesime, purtroppo, sono afflitte: , infatti, soffre di “bulimia nervosa Per_2 con purging” e di “anoressia nervosa” e sono attualmente in cura presso l'Associazione Per_3
“Nutrimente Onlus” di Milano: questa condizione incide profondamente sulle spese che il nucleo famigliare deve affrontare quotidianamente soprattutto a titolo di spesa alimentare e di spese mediche
“straordinarie”». Dunque, la richiesta di parte ricorrente di trasformare in generico e, potenzialmente, illimitato nel tempo un accordo specifico e temporaneo, poggia sul costo della spesa alimentare e su quello delle spese mediche, entrambe rese necessarie dalle condizioni patologiche delle figlie. Collegare la richiesta di aumento del contributo al disturbo alimentare non appare invero ragionevole. Infatti, la richiesta della Sig.ra , con riferimento all'elevato costo della spesa alimentare Pt_1 conseguenza delle condotte bulimiche della figlia primogenita, sembrerebbe voler assecondare i comportamenti compulsivi della figlia laddove gli stessi recano un pregiudizio all'economia famigliare volendo poi porre a carico del resistente tale pregiudizio. Al contrario, sarebbe necessario, al fine di raggiungere il benessere psico-fisico della figlia, contrastare e contenere per quanto possibile i comportamenti compulsivi della ragazza. Inoltre, le spese mediche, qualificate come straordinarie dalle stesse parti nella loro scrittura privata, non possono giustificare una revisione in aumento del contributo mensile al mantenimento della prole, ma semmai una diversa ripartizione tra i genitori delle spese extra assegno, cioè delle spese straordinarie. Pertanto, nel caso in esame, qualsiasi spesa necessaria per curare le patologie delle figlie prescritta dal medico curante o dagli specialisti deve essere ripartita tra i genitori. Al contrario, spese mediche non giustificate da preventiva prescrizione medica non possono gravare sulla controparte. Peraltro, allo stato, come risulta dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, nessuna delle due figlie è più in cura presso l'Associazione Onlus di Milano;
viene così meno quello che sembrava essere un ulteriore presupposto alla base della scrittura privata tra le parti oggi in causa. Rileva invece, ai fini di ritenere fondata almeno in parte la richiesta di aumento del contributo economico per le figlie, il fatto che padre e figlie non si frequentino in modo regolare, cosicché sul padre non grava alcun mantenimento diretto, la circostanza che due figlie ormai grandi notoriamente
“costano” più di quando erano minorenni. Per tali ragioni può essere previsto un aumento del contributo previsto in sede divorzile che, considerate le circostanze esaminate e l'incremento del patrimonio del ricorrente va individuato in € 550,00 per ciascuna figlia, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Naturalmente il contributo va versato alla madre, anche in ragione del disturbo alimentare di cui le figlie soffrono. pagina 3 di 4
Sulle spese straordinarie.
In merito alla ripartizione delle spese extra assegno, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, il Collegio, tenuto conto anche della proposta di parte resistente, reputa corretto porle a carico del padre nella misura del 60% e a carico della madre per il restante 40%, comprese le spese relative a farmaci da banco o integratori a condizione che siano prescritti dal medico di base o dallo specialista.
Sulle spese processuali. Visto l'esito del giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza in ordine all'entità del contributo al mantenimento e del fatto che il resistente ha proposto la divisione delle spese extra come poi decisa, appare corretto compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-dispone che il Sig. corrisponda alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle CP_1 Pt_1 figlie e la somma mensile di € 1100,00 ( € 550,00 a figlia) , annualmente rivalutabili Per_2 Per_3 sulla base degli indici ISTAT;
-pone a carico del Sig. il 60% delle spese extra assegno ed in capo alla Sig.ra il restante CP_1 Pt_1 40% secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale, prevedendo che le spese per farmaci da banco e integratori vengano divise se prescritte dal medico;
- Compensa le spese di lite tra le parti. Pavia, camera di consiglio del18 luglio 2025
Presidente estensore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 1203/2024 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Sabrina Pitrelli, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio sito in Milano (MI), V.le Bianca Maria, n. 17
RICORRENTE Contro
(C.F. ), con l'Avv. Francesco Aldo Priora, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio sito in Genova (GE), in Piazza Dante, n. 6/4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: «Modificare l'accordo divorzile di cui alla sentenza n.11172/2013 emessa in data 29/8/2013 dal Tribunale di Milano, disponendo che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, corrispondendo alla madre, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, l'importo mensile di € 700,00 per ciascuna figlia, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento;
-Modificare l'accordo divorzile in vigore disponendo che il padre contribuisca altresì al mantenimento delle figlie corrispondendo alla madre il 50 % delle spese straordinarie, come determinate dal protocollo in vigore presso codesto Tribunale (da intendersi qui integralmente trascritto), anticipandone quantomeno la quota a proprio carico;
-Condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali relative al presente procedimento, con maggiorazione del 30% ex art.4, comma 1bis DM 55/2014, in considerazione della redazione degli atti con modalità telematiche».
Parte resistente:
pagina 1 di 4 «Piaccia al tribunale Ill.mo di Pavia, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinte, viste le eccezioni e le allegazioni documentali nell'interesse del Signor nonché quelle prodotte CP_1 dalla ricorrente : Parte_2
- In via principale e preliminare respingere integralmente le domande tutte di cui al ricorso, in quanto prive dei requisiti fondanti e non provate, anche ex art. 473-bis.29 c.p.c., nemmeno per deduzioni istruttorie non formulate da parte ricorrente, con tutte le preclusioni e le decadenze intervenute.
- In via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi, qualora non ritenuta accoglibile l'eccezione preliminare e pregiudiziale, accogliere le modifiche delle condizioni di divorzio nella misura di cui alla già formulata proposta del Signor di cui al paragrafo 2.3 CP_1 della propria comparsa 30.5.2024, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
- Con vittoria di spese ed onorari del procedimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 23 marzo 2024, la Sig.ra chiedeva la modifica delle condizioni Pt_1 di divorzio;
in particolare domandava che il padre fosse obbligato a corrispondere alla madre, quale contributo al mantenimento delle figlie, entrambe maggiorenni, ma economicamente non indipendenti, la somma mensile di € 1.400,00, oltre alla ripartizione a metà delle spese straordinarie. In data 18 luglio 2024 si costituiva in giudizio il Sig. Con la propria comparsa di costituzione il CP_1 convenuto chiedeva il rigetto delle domande di controparte e la conferma degli accordi divorzili. A seguito dell'udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato onerava entrambe le parti ad integrare la rispettiva documentazione di carattere fiscale. Seguiva l'adempimento delle parti nei termini prescritti. Con successiva ordinanza il Giudice delegato tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Preliminarmente, va osservato che, con riguardo alle statuizioni concernenti il contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19 aprile 2020, n. 18608; Cass. civ., Sez. I 28 febbraio 2018, n. 4768; Cass. civ., Sez. I, 3 febbraio 2017, n. 2953), tali pronunce passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, restando, cioè, suscettibili di modifica in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi.
Dunque, «il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti postula […] che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione» (Cass. civ., Sez. I, ord. 19 aprile 2020, n. 18608). Nel caso oggetto del presente procedimento, secondo questo Collegio, successivamente alla pronuncia, avvenuta nel 2013, di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la Sig.ra , attuale Pt_1 ricorrente, ed il Sig. odierno resistente, si sono verificati fatti nuovi. CP_1 Le circostanze sopravvenute sono ravvisabili, a parere del Collegio, nell'insorgere del DCA in entrambe le figlie della coppia nella crescita delle stesse, con l'aumento notorio delle Persona_1 esigenze e dei bisogni connessi all'età, nella stipula tra le parti di una scrittura privata dal carattere temporaneo di un anno, dall'aprile 2023 all'aprile 2024 e nel miglioramento delle condizioni economico-patrimoniali del resistente. Per tali ragioni, il Collegio ritiene di poter esaminare le istanze formulate. pagina 2 di 4 Sulla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento per le figlie e sulla condizione reddituale e patrimoniale delle parti a seguito di modifiche rilevanti.
La documentazione di carattere reddituale delle parti non denota rilevanti modifiche rispetto al momento in cui fu concordato il contributo in sede divorzile, ma occorre invece tenere conto che Il patrimonio di parte resistente ha subito miglioramenti a seguito della vendita della ex casa coniugale, della liquidazione della indennità di fine rapporto di agenzia e della successione a seguito del decesso dei propri genitori. In ordine all'accordo temporaneo sopra citato si osserva quanto segue. La scrittura privata datata 30 marzo 2023 prevedeva che per un anno, da aprile 2023 a marzo 2024, il padre avrebbe contribuito al mantenimento delle figlie corrispondendo alla madre, l'importo complessivo mensile di € 1.300,00 (€ 650,00 per ciascuna figlia) anziché € 800,00 (€ 400,00 per ciascuna figlia) come stabilito in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'aumento del contributo paterno al mantenimento della prole era giustificato, come espressamente dichiarato, dalla circostanza che «in epoca recente, la situazione di fatto si è modificata, sia in considerazione della raggiunta maggiore età da parte di entrambe le figlie […], sia in conseguenza delle patologie da cui le medesime, purtroppo, sono afflitte: , infatti, soffre di “bulimia nervosa Per_2 con purging” e di “anoressia nervosa” e sono attualmente in cura presso l'Associazione Per_3
“Nutrimente Onlus” di Milano: questa condizione incide profondamente sulle spese che il nucleo famigliare deve affrontare quotidianamente soprattutto a titolo di spesa alimentare e di spese mediche
“straordinarie”». Dunque, la richiesta di parte ricorrente di trasformare in generico e, potenzialmente, illimitato nel tempo un accordo specifico e temporaneo, poggia sul costo della spesa alimentare e su quello delle spese mediche, entrambe rese necessarie dalle condizioni patologiche delle figlie. Collegare la richiesta di aumento del contributo al disturbo alimentare non appare invero ragionevole. Infatti, la richiesta della Sig.ra , con riferimento all'elevato costo della spesa alimentare Pt_1 conseguenza delle condotte bulimiche della figlia primogenita, sembrerebbe voler assecondare i comportamenti compulsivi della figlia laddove gli stessi recano un pregiudizio all'economia famigliare volendo poi porre a carico del resistente tale pregiudizio. Al contrario, sarebbe necessario, al fine di raggiungere il benessere psico-fisico della figlia, contrastare e contenere per quanto possibile i comportamenti compulsivi della ragazza. Inoltre, le spese mediche, qualificate come straordinarie dalle stesse parti nella loro scrittura privata, non possono giustificare una revisione in aumento del contributo mensile al mantenimento della prole, ma semmai una diversa ripartizione tra i genitori delle spese extra assegno, cioè delle spese straordinarie. Pertanto, nel caso in esame, qualsiasi spesa necessaria per curare le patologie delle figlie prescritta dal medico curante o dagli specialisti deve essere ripartita tra i genitori. Al contrario, spese mediche non giustificate da preventiva prescrizione medica non possono gravare sulla controparte. Peraltro, allo stato, come risulta dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, nessuna delle due figlie è più in cura presso l'Associazione Onlus di Milano;
viene così meno quello che sembrava essere un ulteriore presupposto alla base della scrittura privata tra le parti oggi in causa. Rileva invece, ai fini di ritenere fondata almeno in parte la richiesta di aumento del contributo economico per le figlie, il fatto che padre e figlie non si frequentino in modo regolare, cosicché sul padre non grava alcun mantenimento diretto, la circostanza che due figlie ormai grandi notoriamente
“costano” più di quando erano minorenni. Per tali ragioni può essere previsto un aumento del contributo previsto in sede divorzile che, considerate le circostanze esaminate e l'incremento del patrimonio del ricorrente va individuato in € 550,00 per ciascuna figlia, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Naturalmente il contributo va versato alla madre, anche in ragione del disturbo alimentare di cui le figlie soffrono. pagina 3 di 4
Sulle spese straordinarie.
In merito alla ripartizione delle spese extra assegno, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, il Collegio, tenuto conto anche della proposta di parte resistente, reputa corretto porle a carico del padre nella misura del 60% e a carico della madre per il restante 40%, comprese le spese relative a farmaci da banco o integratori a condizione che siano prescritti dal medico di base o dallo specialista.
Sulle spese processuali. Visto l'esito del giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza in ordine all'entità del contributo al mantenimento e del fatto che il resistente ha proposto la divisione delle spese extra come poi decisa, appare corretto compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-dispone che il Sig. corrisponda alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle CP_1 Pt_1 figlie e la somma mensile di € 1100,00 ( € 550,00 a figlia) , annualmente rivalutabili Per_2 Per_3 sulla base degli indici ISTAT;
-pone a carico del Sig. il 60% delle spese extra assegno ed in capo alla Sig.ra il restante CP_1 Pt_1 40% secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale, prevedendo che le spese per farmaci da banco e integratori vengano divise se prescritte dal medico;
- Compensa le spese di lite tra le parti. Pavia, camera di consiglio del18 luglio 2025
Presidente estensore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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