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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/02/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.12289/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE – SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Mariano Sciacca Presidente r.
dott. Vera Marletta Giudice
dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 12289/2020 R.G.
PROMOSSA DA
, con sede in SP n. 8 Km Parte_1
6400, in Portopalo di C.P. (SR), P.I. in persona del Commissario liquidatore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Lavinia Luciano (C.F. , presso il cui C.F._1 studio in Pachino, Via G. Lanza n. 31, è elettivamente domiciliata.
Opponente
Contro
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
C.da Stallone snc, n.q. di titolare della omonima Azienda Agricola con sede in Pachino (SR), P.I.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Cambareri (C.F. ) ed P.IVA_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Catania, Largo Dei Vespri n. 19, presso lo studio dell'Avv. Carlo Failla. Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13.01.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, l' Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3091/2020 del 19.08.2020, emesso dal
Tribunale di Catania nel procedimento n. 5296/2020 r.g., con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro € 120.589,10 oltre interessi come da domanda, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di un credito vantato dall'azienda agricola per il conferimento Controparte_1 effettuato di prodotti ortofrutticoli. L'attrice, invero, nell'atto di opposizione contestava l'ingiunzione eccependo l'insussistenza del suddetto credito stante l'integrale pagamento delle somme portate dalle 12 fatture oggetto dell'impugnato decreto ingiuntivo.
pagina 1 di 3 Per tali motivi, concludeva chiedendo: “ all'On.le Tribunale adito, respinta ogni Pt_3 contraria istanza ed eccezione, 1) nel merito, rigettare ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, ed in accoglimento della presente opposizione, dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, che nessuna somma è dovuta dall' al sig. Parte_2
, atteso l'avvenuto ed integrale pagamento delle somme portate dalle fatture di cui al Controparte_1 decreto ingiuntivo impugnato e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. 2) In subordine, nel merito condannare per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc, atteso che il debitore Controparte_1 ha agito in giudizio con colpa grave in quanto quest'ultimo ha incassato personalmente le somme che oggi richiede con il decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e compensi di difesa.”.
, costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta datata Controparte_1 08.02.2021, confutava l'avversa ricostruzione rilevando, piuttosto, che le ricevute dei bonifici bancari prodotte dalla controparte erano afferenti a causali diverse da quelle relative al credito portato dal D.I.
n. 3091/2020, riservandosi di dimostrare quanto asserito nei termini di rito. Conseguentemente, così concludeva: “Piaccia” all'Ecc.mo Tribunale di Siracusa adìto, ogni contraria deduzione, eccezione e richiesta reietta, provvedere come segue: - nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza sia in fatto che in diritto delle domande formulate da parte attrice nell'atto di citazione per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, con qualsiasi statuizione, rigettare le stesse e confermare il D.I. opposto n. 3091/2020; - in via istruttoria si producono i seguenti documenti: atto di citazione notificato da controparte il 20/02/2020 in originale;
con riserva espressa di articolare mezzi di prova e produrre documenti ai sensi dell'art. 183, comma VI, c.p.c.; - in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.” Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma e l'assunzione delle prove orali ammesse, la causa veniva rinviata per p.c. all'udienza del 14.10.2024, poi differita d'ufficio al 15.01.2025.
In data 11.09.2024, tuttavia, parte opposta depositava atto di rinuncia al decreto ingiuntivo n. 3091/2020, chiedendone altresì la revoca e l'estinzione della procedura con compensazione delle spese di lite.
In virtù di ciò, la causa -assegnata nelle more all'odierno giudicante- veniva chiamata all'udienza del 18.11.2024, allorquando parte opposta, presente in udienza, dichiarava anche personalmente di rinunciare al citato decreto ingiuntivo. Su richiesta congiunta delle parti, quindi, il giudizio era rinviato al 13.01.2025 per precisazione delle conclusioni.
Frattanto, atteso che la era stata posta in liquidazione coatta amministrativa Parte_4 ex D.A. n. 1195/10 S del 14.07.2021, si costituiva in data 8.1.2025 la
[...]
, in persona del Commissario Liquidatore, la quale dava Parte_1 atto di come le parti avessero trovato un accordo transattivo e chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere nonché di revocare il Decreto Ingiuntivo n. 3091/2020. Infine, all'udienza del 13.01.2025 le parti congiuntamente concludevano affinché venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere, revocandosi il decreto opposto, con compensazione delle spese e rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
Sicché, il giudizio era posto in decisione senza la concessione dei prefati termini.
*******************
Tanto premesso, prioritario diviene l'esame della questione afferente all'intervenuta transazione della controversia.
Orbene, nel caso di specie il raggiunto accordo stragiudiziale con il quale i contendenti hanno definito il merito della lite -documentato dall'opponente con il deposito della relativa scrittura- ha pagina 2 di 3 determinato inevitabilmente la sopravvenuta carenza di interesse delle parti in causa alla prosecuzione del procedimento, comportando la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Difatti, va segnatamente richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 1048 del 28 settembre 2000, con cui è stato affermato che “nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio, che determina il venire meno delle pronunce emesse nei precedenti gradi e non passate in giudicato” e ciò tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso
(Cfr. anche Cass. n. 1089/2003). Trattandosi, poi, di un'opposizione a decreto ingiuntivo e aderendo alla prevalente giurisprudenza di legittimità, si osserva come il relativo giudizio non sia limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.
Di guisa che, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che, comunque, provochi la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (Cfr., tra le altre, Cass.
SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n. 5074 del 1999, n. 4531 del 2000).
Posto quanto sopra, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata dunque la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, va revocato il decreto ingiuntivo n. 3091/2020 del
19.08.2020, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. r.g. 5296/2020.
Le spese del presente giudizio, su concorde richiesta delle parti, sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3091/2020 del 19.08.2020, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. r.g. 5296/2020.
- Compensa per intero le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Catania, in data 20.2.2025.
Il Presidente di Sez. est.
(Dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE – SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Mariano Sciacca Presidente r.
dott. Vera Marletta Giudice
dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 12289/2020 R.G.
PROMOSSA DA
, con sede in SP n. 8 Km Parte_1
6400, in Portopalo di C.P. (SR), P.I. in persona del Commissario liquidatore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Lavinia Luciano (C.F. , presso il cui C.F._1 studio in Pachino, Via G. Lanza n. 31, è elettivamente domiciliata.
Opponente
Contro
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
C.da Stallone snc, n.q. di titolare della omonima Azienda Agricola con sede in Pachino (SR), P.I.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Cambareri (C.F. ) ed P.IVA_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Catania, Largo Dei Vespri n. 19, presso lo studio dell'Avv. Carlo Failla. Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13.01.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, l' Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3091/2020 del 19.08.2020, emesso dal
Tribunale di Catania nel procedimento n. 5296/2020 r.g., con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro € 120.589,10 oltre interessi come da domanda, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di un credito vantato dall'azienda agricola per il conferimento Controparte_1 effettuato di prodotti ortofrutticoli. L'attrice, invero, nell'atto di opposizione contestava l'ingiunzione eccependo l'insussistenza del suddetto credito stante l'integrale pagamento delle somme portate dalle 12 fatture oggetto dell'impugnato decreto ingiuntivo.
pagina 1 di 3 Per tali motivi, concludeva chiedendo: “ all'On.le Tribunale adito, respinta ogni Pt_3 contraria istanza ed eccezione, 1) nel merito, rigettare ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, ed in accoglimento della presente opposizione, dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, che nessuna somma è dovuta dall' al sig. Parte_2
, atteso l'avvenuto ed integrale pagamento delle somme portate dalle fatture di cui al Controparte_1 decreto ingiuntivo impugnato e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. 2) In subordine, nel merito condannare per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc, atteso che il debitore Controparte_1 ha agito in giudizio con colpa grave in quanto quest'ultimo ha incassato personalmente le somme che oggi richiede con il decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e compensi di difesa.”.
, costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta datata Controparte_1 08.02.2021, confutava l'avversa ricostruzione rilevando, piuttosto, che le ricevute dei bonifici bancari prodotte dalla controparte erano afferenti a causali diverse da quelle relative al credito portato dal D.I.
n. 3091/2020, riservandosi di dimostrare quanto asserito nei termini di rito. Conseguentemente, così concludeva: “Piaccia” all'Ecc.mo Tribunale di Siracusa adìto, ogni contraria deduzione, eccezione e richiesta reietta, provvedere come segue: - nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza sia in fatto che in diritto delle domande formulate da parte attrice nell'atto di citazione per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, con qualsiasi statuizione, rigettare le stesse e confermare il D.I. opposto n. 3091/2020; - in via istruttoria si producono i seguenti documenti: atto di citazione notificato da controparte il 20/02/2020 in originale;
con riserva espressa di articolare mezzi di prova e produrre documenti ai sensi dell'art. 183, comma VI, c.p.c.; - in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.” Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma e l'assunzione delle prove orali ammesse, la causa veniva rinviata per p.c. all'udienza del 14.10.2024, poi differita d'ufficio al 15.01.2025.
In data 11.09.2024, tuttavia, parte opposta depositava atto di rinuncia al decreto ingiuntivo n. 3091/2020, chiedendone altresì la revoca e l'estinzione della procedura con compensazione delle spese di lite.
In virtù di ciò, la causa -assegnata nelle more all'odierno giudicante- veniva chiamata all'udienza del 18.11.2024, allorquando parte opposta, presente in udienza, dichiarava anche personalmente di rinunciare al citato decreto ingiuntivo. Su richiesta congiunta delle parti, quindi, il giudizio era rinviato al 13.01.2025 per precisazione delle conclusioni.
Frattanto, atteso che la era stata posta in liquidazione coatta amministrativa Parte_4 ex D.A. n. 1195/10 S del 14.07.2021, si costituiva in data 8.1.2025 la
[...]
, in persona del Commissario Liquidatore, la quale dava Parte_1 atto di come le parti avessero trovato un accordo transattivo e chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere nonché di revocare il Decreto Ingiuntivo n. 3091/2020. Infine, all'udienza del 13.01.2025 le parti congiuntamente concludevano affinché venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere, revocandosi il decreto opposto, con compensazione delle spese e rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
Sicché, il giudizio era posto in decisione senza la concessione dei prefati termini.
*******************
Tanto premesso, prioritario diviene l'esame della questione afferente all'intervenuta transazione della controversia.
Orbene, nel caso di specie il raggiunto accordo stragiudiziale con il quale i contendenti hanno definito il merito della lite -documentato dall'opponente con il deposito della relativa scrittura- ha pagina 2 di 3 determinato inevitabilmente la sopravvenuta carenza di interesse delle parti in causa alla prosecuzione del procedimento, comportando la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Difatti, va segnatamente richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 1048 del 28 settembre 2000, con cui è stato affermato che “nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio, che determina il venire meno delle pronunce emesse nei precedenti gradi e non passate in giudicato” e ciò tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso
(Cfr. anche Cass. n. 1089/2003). Trattandosi, poi, di un'opposizione a decreto ingiuntivo e aderendo alla prevalente giurisprudenza di legittimità, si osserva come il relativo giudizio non sia limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.
Di guisa che, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che, comunque, provochi la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (Cfr., tra le altre, Cass.
SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n. 5074 del 1999, n. 4531 del 2000).
Posto quanto sopra, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata dunque la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, va revocato il decreto ingiuntivo n. 3091/2020 del
19.08.2020, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. r.g. 5296/2020.
Le spese del presente giudizio, su concorde richiesta delle parti, sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3091/2020 del 19.08.2020, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. r.g. 5296/2020.
- Compensa per intero le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Catania, in data 20.2.2025.
Il Presidente di Sez. est.
(Dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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