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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 454/2024 R.G.L. promossa da:
, in persona Parte_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e ivi domiciliato
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in San Giorgio Bigarello (MN) presso lo studio CP_1 dell'Avv. L. Elefante che lo rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLATA
Oggetto: benefici vittime del dovere. CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 28/09/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 4/11/2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato, il impugnava la sentenza n. 459/24 in data 16/07- Parte_1
30/08/2024 del Tribunale di Ivrea, che l'aveva condannato a corrispondere a
[...]
– già in servizio presso il dei Carabinieri di Ivrea e ferito al gomito destro CP_1 CP_2 da un colpo d'arma da fuoco nel corso di una sparatoria avvenuta il 30/09/2017 in
Montalenghe (TO) – le provvidenze riconosciute alle vittime del dovere ai sensi dell'art. 1 1, co. 563 e 564, l. n. 266/05 in ragione di «un'invalidità permanente pari al 26% a decorrere dal mese di dicembre 2018 e al 40% a decorrere dal mese di gennaio 2021»
(sentenza, pag. 4).
Parte appellante, in particolare, lamentava che il primo Giudice aveva erroneamente:
- accolto la domanda attorea sulla base della disposta c.t.u. medico-legale, che, tuttavia, aveva stimato l'invalidità del lavoratore in due percentuali, in violazione dell'art. 2, co. 1, d.P.R. n. 181/09 per cui essa dev'essere «espressa in una percentuale unica»:
- stabilito che tali provvidenze economiche fossero maggiorate degli accessori di legge, in violazione del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria;
- posto le spese di lite a carico esclusivo di parte convenuta, nonostante non fosse stato contestato l'an della pretesa avversaria.
Si è costituito eccependo la parziale inammissibilità dell'appello, CP_1
contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 6/02/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. Il primo motivo di gravame è inammissibile e comunque infondato nel merito.
2.1. In primo luogo, se ne rilevano la novità e la conseguente inammissibilità ex art. 437, co. 2, c.p.c. (come correttamente dedotto dall'appellato) in quanto, nel giudizio di primo grado, il , oltre a non avere svolto alcuna obiezione od osservazione Parte_1
critica ex art. 195, co. 3, c.p.c. riguardo a entrambi gli accertamenti medico-legali compiuti dalla dott.ssa (anzi, aderendovi completamente), aveva Persona_1 omesso di sollevare l'eccezione ex art. 2, co. 1, d.P.R. cit. all'udienza del 16/07/2024, ovverosia alla prima difesa utile successiva al deposito dell'integrazione peritale del
27/06/2024 – così privando la questione di un grado di giudizio.
2.2. In secondo luogo – anche a prescindere da ciò – l'eccezione de qua è infondata nel merito, poiché la c.t.u. ha comunque stimato un'unica percentuale di invalidità (l'art. 2, co. 1, d.P.R. cit. non impone ch'essa debba anche essere “fissa”), ancorché suscettibile di un incremento (si ripete, senza alcun'obiezione da parte del convenuto) rimesso a due distinte e diverse decorrenze cronologiche.
3. Non è accoglibile neppure il secondo motivo d'appello, se si considera che l'appellato stesso ha escluso la lamentata applicazione del cumulo tra interessi e rivalutazione
2 monetaria e ha perciò riconosciuto che «Per ciascun beneficio: andranno riconosciuti
[soltanto, n.d.e.] gli interessi legali da calcolarsi, per la speciale elargizione dalla data di riconosciuta decorrenza e per gli assegni vitalizi dalle singole scadenze dei ratei sino al soddisfo a decorrere dal riconoscimento del 12.12.2018» (comparsa, pag. 6).
4. Anche l'ultima doglianza è priva di fondamento, nella misura in cui l'amministrazione ministeriale non era riuscita (per ragioni poco convincenti) a sbrigare una pratica amministrativa (abbastanza semplice) risalente a cinque anni prima della (a questo punto obbligatoria) istaurazione del giudizio di primo grado.
5. Alla luce di tutte le superiori osservazioni, che assorbono ogni altra censura, l'appello dev'essere respinto, e alla soccombenza di parte appellante segue l'obbligo di quest'ultima al rimborso delle spese del grado, con distrazione a favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro
3.966,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore.
Così deciso all'udienza del 6.2.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Clotilde Fierro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 454/2024 R.G.L. promossa da:
, in persona Parte_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e ivi domiciliato
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in San Giorgio Bigarello (MN) presso lo studio CP_1 dell'Avv. L. Elefante che lo rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLATA
Oggetto: benefici vittime del dovere. CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 28/09/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 4/11/2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato, il impugnava la sentenza n. 459/24 in data 16/07- Parte_1
30/08/2024 del Tribunale di Ivrea, che l'aveva condannato a corrispondere a
[...]
– già in servizio presso il dei Carabinieri di Ivrea e ferito al gomito destro CP_1 CP_2 da un colpo d'arma da fuoco nel corso di una sparatoria avvenuta il 30/09/2017 in
Montalenghe (TO) – le provvidenze riconosciute alle vittime del dovere ai sensi dell'art. 1 1, co. 563 e 564, l. n. 266/05 in ragione di «un'invalidità permanente pari al 26% a decorrere dal mese di dicembre 2018 e al 40% a decorrere dal mese di gennaio 2021»
(sentenza, pag. 4).
Parte appellante, in particolare, lamentava che il primo Giudice aveva erroneamente:
- accolto la domanda attorea sulla base della disposta c.t.u. medico-legale, che, tuttavia, aveva stimato l'invalidità del lavoratore in due percentuali, in violazione dell'art. 2, co. 1, d.P.R. n. 181/09 per cui essa dev'essere «espressa in una percentuale unica»:
- stabilito che tali provvidenze economiche fossero maggiorate degli accessori di legge, in violazione del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria;
- posto le spese di lite a carico esclusivo di parte convenuta, nonostante non fosse stato contestato l'an della pretesa avversaria.
Si è costituito eccependo la parziale inammissibilità dell'appello, CP_1
contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 6/02/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. Il primo motivo di gravame è inammissibile e comunque infondato nel merito.
2.1. In primo luogo, se ne rilevano la novità e la conseguente inammissibilità ex art. 437, co. 2, c.p.c. (come correttamente dedotto dall'appellato) in quanto, nel giudizio di primo grado, il , oltre a non avere svolto alcuna obiezione od osservazione Parte_1
critica ex art. 195, co. 3, c.p.c. riguardo a entrambi gli accertamenti medico-legali compiuti dalla dott.ssa (anzi, aderendovi completamente), aveva Persona_1 omesso di sollevare l'eccezione ex art. 2, co. 1, d.P.R. cit. all'udienza del 16/07/2024, ovverosia alla prima difesa utile successiva al deposito dell'integrazione peritale del
27/06/2024 – così privando la questione di un grado di giudizio.
2.2. In secondo luogo – anche a prescindere da ciò – l'eccezione de qua è infondata nel merito, poiché la c.t.u. ha comunque stimato un'unica percentuale di invalidità (l'art. 2, co. 1, d.P.R. cit. non impone ch'essa debba anche essere “fissa”), ancorché suscettibile di un incremento (si ripete, senza alcun'obiezione da parte del convenuto) rimesso a due distinte e diverse decorrenze cronologiche.
3. Non è accoglibile neppure il secondo motivo d'appello, se si considera che l'appellato stesso ha escluso la lamentata applicazione del cumulo tra interessi e rivalutazione
2 monetaria e ha perciò riconosciuto che «Per ciascun beneficio: andranno riconosciuti
[soltanto, n.d.e.] gli interessi legali da calcolarsi, per la speciale elargizione dalla data di riconosciuta decorrenza e per gli assegni vitalizi dalle singole scadenze dei ratei sino al soddisfo a decorrere dal riconoscimento del 12.12.2018» (comparsa, pag. 6).
4. Anche l'ultima doglianza è priva di fondamento, nella misura in cui l'amministrazione ministeriale non era riuscita (per ragioni poco convincenti) a sbrigare una pratica amministrativa (abbastanza semplice) risalente a cinque anni prima della (a questo punto obbligatoria) istaurazione del giudizio di primo grado.
5. Alla luce di tutte le superiori osservazioni, che assorbono ogni altra censura, l'appello dev'essere respinto, e alla soccombenza di parte appellante segue l'obbligo di quest'ultima al rimborso delle spese del grado, con distrazione a favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro
3.966,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore.
Così deciso all'udienza del 6.2.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Clotilde Fierro
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