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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 463/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al rg. n. 463/2022, posta in deliberazione all'udienza del 16 aprile 2025 tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Parte_1
Guariglia e dall'avvocato Massimo Frisoni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Orvieto via Corsica n. 1/a, giusta delega in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente E
, in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Festa ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dall'avvocato Emilio Festa giusta delega in Email_1 calce alla memoria di costituzione Resistente Nonché nei confronti
Controparte_2 in persona del Presidente pro tempore, rappresentato ed assistito nel presente giudizio dall'avvocato Emanuela Stramaccia con studio in Todi - Via S. Agostino n. 51- in forza di procura speciale stesa in calce alla memoria di costituzione, Terzo chiamato
Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente
[...] domiciliato in Terni, presso la sede Provinciale in via Bramante CP_3
n. 13, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela Varani, giusta procura generale alle liti rilasciata il 23.1.2023 – rep. 37590/racc.7131, per atto del notaio in Fiumicino Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 luglio 2022 e ritualmente notificato,
deduceva di essere diplomato in pianoforte e in Parte_1
“Organo e Composizione organistica” e di aver svolto con continuità
l'attività di Organista e Direttore del Coro della Cattedrale di Orvieto
(Basilica Cattedrale di Santa Maria dell'Assunta) per le funzioni liturgiche, alle dipendenze dell , dal I Controparte_1
Settembre 1969 ai giorni d'oggi; che in particolare dal 1969 al 1975 aveva svolto la propria prestazione senza contratto, come risultava dalla dichiarazione in data 6 giugno 1977 rilasciata dall'allora
Presidente dell'Opera del Duomo Prof. nella quale si Persona_2
fa espresso riferimento alle mansioni di organista svolte a decorrere dal I settembre 1969 (cfr. all. 3 al ricorso); che dal 1975 al 1981 aveva svolto mansioni di organista con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come da contratto stipulato in data 14 ottobre
1975 (cfr. all. 4 al ricorso). Deduceva in particolare che il predetto contratto elencava le mansioni, di fatto svolte sin dall'inizio del rapporto ovvero organista della Cattedrale, con impegno ad assicurare le proprie prestazioni in tutte le messe capitolari di ogni domenica dell'anno (delle ore 11 e delle ore 18), oltre in servizi definiti
“straordinari” in occasione delle messe di tredici solenni festività; che nel predetto contratto veniva sancito l'obbligo del Maestro di formare e dirigere la “Schola Cantorum”, ossia il coro formato da laici e religiosi che da decenni accompagna le più importanti liturgie della
Cattedrale, in aggiunta al meno strutturato coro parrocchiale.
Assumeva che l'attività di direzione della Schola Cantorum, lo aveva impegnato fino alla fine degli anni settanta, per circa due ore non meno di una volta a settimana, con le prove dei canti in latino presso il secondo precisi orari;
che successivamente, dagli anni ottanta CP_1
in avanti, cessate le mansioni di organizzazione e preparazione, continuava con identica frequenza ad accompagnare le prove e le esecuzioni della Schola Cantorum;
che in seguito, intorno ai primi anni del 2000 e fino al pensionamento, iniziava ad accompagnare, nelle occasioni maggiori, le prove e le esecuzioni domenicali della
Corale Polifonica del Duomo di Orvieto “Vox et Jubilum”; il tutto sempre in aggiunta alla partecipazione alle prove del coro parrocchiale, in particolare in prossimità delle principali festività e dei conseguenti maggiori impegni corali e alle sue esecuzioni domenicali.
Assumeva, ancora, che dal 1981 al 2007 erano stati stipulati due contratti di lavoro “autonomo” e veniva accordato un pagamento annuo, versato mensilmente, di £ 4.464.000 (pari a £ 372.000 al mese), poi aumentato a £ 600.000 al mese con il secondo contratto
“autonomo” del 1987, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali espressamente a carico del datore di lavoro;
che le fatture emesse costituivano solo un mezzo giustificato dalla partita iva formalmente intestata al lavoratore, invariate restavano le funzioni svolte dal
Maestro, con riferimento in particolare all'obbligo di osservare gli orari di lavoro, sia per le messe che per la preparazione del coro del
Duomo, di tenere un certo contegno consono al luogo e soprattutto, in maniera sempre più assidua, di svolgere una serie indeterminata di prestazioni aggiuntive, a richiesta del datore di lavoro, e ferma la paga mensile;
che seguivano quindi, per dieci anni, altrettanti contratti di lavoro a progetto (cfr. all. 6 al ricorso), della durata variabile da pochi mesi (i primi tre contratti) a un anno (dal quarto in poi), peraltro intervallato da un periodo senza contratto (in particolare, tra il terzo e il quarto), ma con continuità lavorativa comunque retribuita;
che per l'anno 2015, precisamente dal I settembre 2015 al 31 agosto 2016, le parti sottoscrivevano altresì il contratto (l'undicesimo in un decennio) di collaborazione coordinata e continuativa (cfr. all.7 al ricorso). Deduceva, quanto al progetto, che nei primi tre contratti il progetto prevedeva “formare un'assemblea che canta... con il sostegno dell'organo della Cattedrale o dell'orchestra durante le cerimonie religiose...; eseguire concerti con l'organo della Cattedrale e con l'orchestra della Cappella organizzati dall ..”, Controparte_1
mentre negli altri sette contratti (dal quarto al decimo, ossia dal 2009 al 2017), il progetto veniva individuato nella “pulizia interna ed esterna dell'organo; manutenzione periodica e, se necessario, straordinaria delle parti meccaniche dello stesso”; che non vi era alcuna traccia, in questi contratti, delle musiche liturgiche e delle prove del coro che egli continuava ad eseguire.
Deduceva che proprio in questo decennio si accentuava, poi, il potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, in particolare in occasione dell'imponente restauro dell'organo durato dal 2013 al novembre 2016, periodo nel quale egli aveva supervisionato l'opera dei restauratori, controllando il lavoro dell e degli operai impiegati nello Pt_2
smontaggio e montaggio delle canne, suggerendo il ricollocamento di mantici e canne, seguendo anche la logistica del posizionamento di uno strumento così imponente.
Assumeva, infine, che dal I settembre 2018 al maggio 2020 veniva stipulato tra le parti un nuovo contratto di lavoro subordinato, cui seguivano poi pochi mesi non contrattualizzati nei quali egli aveva continuato a prestare la propri attività lavorativa;
che, infine, nell'ultimo anno della sua attività lavorativa, veniva nuovamente assunto con contratto di lavoro subordinato (cfr. all. 13 al ricorso), questa volta a tempo determinato part time, per dodici ore settimanali, pur nella invarianza di natura, qualità e quantità della prestazione offerta, che in data 31 maggio 2020 cessava dalle sue funzioni.
Ciò premesso chiedeva di “- accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato indeterminato tra le parti dal I settembre 1969 al 31 maggio 2020; - per l'effetto condannare l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 94.437,00 o quella maggiore che emergerà in corso di causa, a titolo di tredicesime e quattordicesime mensilità e di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire Controparte_1
il ricorrente, nella somma che risulterà di giustizia, del danno conseguente al minor trattamento pensionistico goduto, in difetto dei contributi previdenziali non versati su quanto spettante a titolo di
13ma e 14ma mensilità; - con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali”.
Si costituiva in giudizio l , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo di essere ente autonomo avente il compito di provvedere alla manutenzione e alla conservazione della ( e CP_2 Controparte_1
all'amministrazione dei suoi beni;
che le fabbricerie erano essenzialmente concepite come “organi di amministrazione” di beni non necessariamente ecclesiastici (alcune fabbricerie amministrano beni propri, altre beni demaniali, o appartenenti a vari soggetti, sia pubblici che privati), con il precipuo ed esclusivo compito di amministrazione di un patrimonio vincolato a scopi serventi la religione e il culto, nonché di conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico a loro disposizione;
che non hanno alcuna ingerenza nei servizi di culto (art.15 legge n.848/1929); che il
Capitolo è dunque un gruppo di presbiteri religiosi incaricato di assicurare la celebrazione del culto con continuità e solennità, secondo quanto stabilito dagli statuti ed in osservanza delle disposizioni del
Codice Canonico (all.2); che le mansioni dedotte in ricorso, mansioni tutte afferenti la celebrazione del culto, la sua organizzazione e supervisione erano e sono di competenza esclusiva del Capitolo della
Cattedrale e non anche della Fabbriceria convenuta. Deduceva, in ogni caso, la natura autonoma del rapporto e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta, a seguito di chiamata in causa, si costituiva in giudizio il Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale
[...]
contestava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell
[...]
, affermando come solo questa avesse intrattenuto i diversi CP_1
rapporti di lavoro con il Maestro , come avvenuto in tempi Pt_1
attuali con il Maestro organista, e il Maestro Persona_3 Per_4
direttore del coro;
e, ribadiva di non essere mai stato datore di
[...]
lavoro del ricorrente, chiedendo, nel merito il rigetto della domanda spiegata dal ricorrente.
Disposta l'integrazione del contraddittorio si costituiva l' in CP_3
persona del direttore pro tempore, chiedendo la condanna della convenuta al versamento dei contributi dovuti non prescritti, oltre sanzioni e interessi dovuti ex lege, per i titoli di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
Escussi numerosi testimoni la causa viene decisa in data odierna con motivazione contestuale.
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto legittimazione passiva dell che è infondata e deve, Controparte_1
pertanto, essere rigettata.
Va osservato, come correttamente richiamato sul punto dalla difesa del Capitolo della , che l'art 1 R.D. 26/9/1935 n. Controparte_2
2032 che alle Fabbricerie, a tutte le Fabbricerie, Opera del Duomo compresa, spetta come dovere istituzionale anche quello di provvedere alle spese di ufficiatura e di culto, di cui è tipica espressione l'attività dell'organista e del direttore del coro. In particolare, la norma prevede che «..Salvo quanto dispone l'art. 15 della legge 27 maggio 1929, n.
848, per la rappresentanza giuridica delle chiese, riservata, a tutti gli effetti, agli ordinari diocesani ed ai sacerdoti legittimamente preposti alle chiese stesse, i Consigli di amministrazione o fabbricerie di cui all'art. 29, lettera a), capoverso, del Concordato, provvedono, ove esistano, alla manutenzione e ai restauri delle chiese e degli stabili annessi, compresa eventualmente la casa canonica, e all'amministrazione dei beni patrimoniali e avventizi a ciò destinati.
Provvedono anche all'amministrazione dei beni patrimoniali destinati alle spese di ufficiatura e di culto, salvo, per quanto riguardala erogazione delle relative rendite, il disposto dell'art. 39 del presente regolamento …” Tale dovere istituzionale delle fabbricerie è stato ribadito e confermato anche dall'art. 37 D.P.R. 13/02/1987, n. 33
“…37. 1. Spetta alla fabbriceria, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto: a) provvedere alle spese di manutenzione e di restauro della chiesa e degli stabili annessi e all'amministrazione dei beni patrimoniali e delle offerte a ciò destinati;
b) amministrare i beni patrimoniali destinati a spese di ufficiatura e di culto, salvo, per quanto riguarda l'erogazione delle relative rendite, il disposto dei successivi commi;
c) provvedere alle spese per arredi, suppellettili ed impianti necessari alla chiesa e alla sacrestia e ad ogni altra spesa che grava per statuto sul bilancio della fabbriceria….”
Deduce, peraltro, lo stesso ricorrente di aver svolto la propria prestazione lavorativa, consistita nell'accompagnamento musicale delle funzioni religiose, a favore e su espressa richiesta dei membri - avvicendatisi negli anni - del Capitolo della Cattedrale (sacristi Perso maggiori indicati nelle persone di Don Persona_6 Per_7
Perso
e .
[...] Persona_8
Neppure può sottacersi che dall'istruttoria dibattimentale e dalla documentazione prodotta non è emerso alcun rapporto lavorativo rilevante tra e il Capitolo, né tra il Capitolo e l' Parte_1 [...]
in quanto la prestazione lavorativa è stata svolta CP_1
nell'interesse e a favore dell' Va, pertanto, Controparte_1
dichiaato il difetto di legittimazione passiva del Capitolo della
Basilica Cattedrale di Orvieto. Venendo al merito della vicenda va rilevato che, per quanto si dirà, ad eccezione del periodo 1 settembre 2009 al 31 agosto 2018, non è stata raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra e . Parte_1 Controparte_1
Nel caso di specie, vi è prova inconfutabile di rapporti, anche costanti, intrattenuti tra le parti, ma non vi sono sufficienti e idonei elementi per ascrivere detto rapporto nell'ambito della subordinazione.
Ai fini della qualificazione come subordinata della prestazione resa risulta imprescindibile l'allegazione e la prova delle specifiche direttive ricevute, atteso che la mera e generica indicazione di aver svolto attività per conto altrui non può essere intesa come sufficiente a condurre alla qualificazione del rapporto invocata in giudizio.
Secondo ormai consolidata giurisprudenza, il criterio discriminatore tra rapporto di lavoro subordinato e altri di diversa natura, è dato principalmente dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro e quindi dall'esistenza del carattere tipico della subordinazione;
nell'ipotesi in cui quest'elemento non emerga in forma sufficientemente chiara, a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, è consentito il ricorso a criteri sussidiari e complementari quali l'oggetto della prestazione, l'incidenza del rischio, le modalità d'inserimento del lavoratore nell'organizzazione d'impresa, il sistema di retribuzione utilizzato, l'orario di lavoro osservato, la collaborazione o la continuità della prestazione e non da ultimo il nomen iuris dato dalle parti al rapporto: tutti questi elementi che singolarmente valutati non avrebbero un valore decisivo possono, se globalmente considerati, consentire al giudicante di procedere ad una corretta qualificazione del rapporto effettivamente intercorso tra le parti (si vedano tra le tante Cass. n. 21132/06, 19247/07, 2622/04,
13935/06). È, altresì, noto che caratteristica del rapporto di lavoro subordinato è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale
(compatibili con altri tipi di rapporti), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale.
Peraltro, la qualificazione formale del rapporto effettuata dalle parti al momento della conclusione del contratto, pur non essendo decisiva, non è tuttavia irrilevante e, pertanto, qualora a fronte della rivendicata natura subordinata del rapporto venga dedotta e documentalmente provata l'esistenza di un rapporto di associazione in partecipazione,
l'accertamento del giudice di merito deve essere molto rigoroso
(potendo anche un associato essere assoggettato a direttive ed istruzioni nonché ad un'attività di coordinamento latamente organizzativa) e non trascurare nell'indagine aspetti sicuramente riferibili all'uno o all'altro tipo di rapporto quali, per un verso,
l'assunzione di un rischio economico e l'approvazione di rendiconti e, per altro verso, l'effettiva e provata soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. L'elemento della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. non costituisce pertanto un dato elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da una pluralità di circostanze che richiedono una complessiva valutazione da parte del giudice di merito.
L'elemento di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato è costituito essenzialmente dalla permanenza dell'obbligo del lavoratore di mantenere a disposizione del datore l'attività lavorativa nella sua indifferenziata materialità e dalla permanenza del suo conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore, con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale (per l'obbligo Cass. 4515/1987;
1287/1985; per le direttive Cass. 2370/1998, 6919/1994). Altri elementi quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (Cass. 5409/1991, 2553/1994).
D'altro canto, poiché alla base del contratto vi è la volontà delle parti,
è ben ipotizzabile che le stesse convengano su orari assolutamente flessibili, sulla non quotidianità o saltuarietà della prestazione.
Ebbene la occasionalità ripetuta nel tempo della prestazione non esclude a priori la natura subordinata del rapporto, solo ove sia il prodotto dell'indicato obbligo del prestatore e dell'indicato assoggettamento al potere del datore: obbligo ed assoggettamento che, in quanto fondamento e giustificazione dell'indeterminatezza, in questa eventuale indeterminatezza assumono rilievo ancor più degerminante (Cass. 2171/2000).
Tanto premesso va rilevato che a seguito dell'attività istruttoria svolta parte ricorrente, essendo l'onere probatorio a suo carico, non è riuscita a provare la fondatezza delle proprie pretese e in particolare la dedotta esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la convenuta.
Anzi, a ben vedere, le dichiarazioni rese dai testi escussi appaiono indirettamente escludere l'esistenza del vincolo della subordinazione nella parte in cui hanno individuato il rapporto intrattenuto come di
"collaborazione": le qualificazioni fornite dai testi, pur se non intese in senso strettamente tecnico, da un lato appaiono escludere la configurabilità di una soggezione del ricorrente e dall'altro danno la stura a margini di autonomia o, ancora, lasciano spazio a un rapporto fiduciario non necessariamente giuridico.
La determinazione rinviene conforto anche sotto altra prospettiva di indagine.
Pur condividendo l'orientamento giurisprudenziale cui si è fatto cenno che "relega" gli indici sintomatici della subordinazione a criteri sussidiari rispetto a quello prevalente dell'eterodirezione (nella specie mancante), anche rispetto al criterio del vincolo di orario e di presenza, con connesso obbligo di giustificare assenze e ritardi e corrispondente diritto alle ferie, oltre che alla esclusività della prestazione, è rimasto accertato che il rapporto lavorativo, con esclusione per quanto si dirà del periodo 1 settembre 2009/31 agosto
2018, non può qualificarsi come subordinato.
Quanto al periodo 1969 – 1975, nessun contratto è stato prodotto da parte ricorrente e la sola dichiarazione - datata 6 giugno1977 - dell'allora Presidente dell'Opera del Duomo, Prof. Persona_2
nulla prova in merito al concreto svolgimento dell'attività del ricorrente né all'esito dell'istruttoria svolta, come detto, è rimasta accertata la natura subordinata del rapporto nel predetto frangente temporale.
Sul punto il teste appartenente alla corale del Testimone_1
ha confermato che dal 1969 alla fine degli anni 1970 il CP_1
maestro ha diretto la Schola Cantorum della Cattedrale di Pt_1
Orvieto; le prove erano di norma due volte a settimana e duravano di media tre quarti d'ora un'ora. Quando c'era l'esecuzione in cattedrale c'era il maestro del coro che era un cantante del coro, maestro
[...]
. Egli ha affermato “ADR quando facevamo le prove c'era Persona_9 il maestro che suonava l'organo. ADR l'organista era sempre Pt_1
presente durante le prove. Cap. 3 le prove si facevano secondo la disponibilità degli ambienti o in cattedrale o in un locale a ridosso della cattedrale. ADR Le prove erano anche separate, ad esempio il gruppo tenori e il gruppo bassi e contralti. ADR le prove duravano di media tre quarti d'ora un'ora. ADR quando c'era l'esecuzione in cattedrale c'era il maestro del coro che era un cantante del coro, maestro ADR quanto agli orari in cui svolgere le Persona_9
prove ci accordavamo tra di noi e variavano di volta in volta;
ognuno di noi aveva infatti il suo mestiere”. Pertanto, quanto al periodo in oggetto non è emersa la sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro e alcun indice di subordinazione, attesa anche la saltuarietà delle prove e dell'orario delle stesse che variava in base agli accordi e alla disponibilità dei coristi.
Del pari è emersa la natura autonoma del rapporto lavorativo intercorso tra il e l dal 1975 al 1992. Sono Pt_1 Controparte_1
in atti il un contratto di lavoro in data 14 ottobre 1975 a tempo indeterminato con il quale il Maestro EL RC si impegnava ad assicurare i seguenti servizi d'organo: “a) Servizi ordinari domenicali della Messa Capitolare delle ore 11; b) Servizi straordinari in occasione delle sottoelencate solennità: 24 dicembre (notte di natale);
25 dicembre (Natale di N.S.); 31 dicembre (fine d'anno); 6 gennaio
(Epifania); Le Ceneri, Domenica delle Palme;
Giovedì e Venerdì
Santo; Sabato Santo (notte); S. Pasqua;
Corpus Domini;
15 Agosto.”.
Servizi tutti da rendere (art.8) previi accordi con “il Parte_3
nonché due distinti contratti di lavoro autonomo, uno
[...] datato 4 marzo 1981, avente ad oggetto “Contratto di prestazioni professionali di lavoro autonomo”, con previsione del rinnovo tacito del rapporto anno per anno se non interrotto da espressa volontà di una delle parti e la possibilità per il di svolgere, senza alcuna Pt_1
restrizione, la sua attività libero professionale anche per conto terzi all'interno della Cattedrale (art.7 : “..Il Maestro RC EL, data la natura di rapporto di lavoro autonomo delle prestazioni che si è impegnato ad effettuare con il presente contratto, rimane libero di svolgere la propria attività libero professionale senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte della Fabbriceria. Con il consenso del
Vicario Episcopale-Sacrista potrà anche svolgere attività libero professionale per conto terzi all'interno della Cattedrale ...) e un secondo contratto, con la stessa denominazione del precedente, del 31 dicembre 1987 avente valenza annuale, senza previsione di proroga tacita, nel quale il ricorrente, senza alcun vincolo di subordinazione, si obbligava ad assicurare la propria prestazione di organista in determinate giornate e in occasione di certe festività a svolgimento della quale era parametrato poi il compenso da riconoscersi, importando la mancata esecuzione delle prestazioni la proporzionale riduzione dei corrispettivi dovuti.
Quanto al periodo 1992-2005 non è stata prodotta documentazione comprovante l'esistenza di un rapporto lavorativo tra le parti e alcuno dei testi escussi ha saputo riferire in merito al predetto periodo all'esistenza o all'atteggiarsi del rapporto lavorativo con l' CP_1
né in ordine ad eventuali modalità esecutive dello stesso.
[...]
In generale dalla prova orale espletata è emerso quanto segue.
Il teste ha affermato di essere direttore del coro dal Persona_4
2021 e di aver lavorato sin dal 2002 con l'Opera. Il teste ha dichiarato che la corale fa le prove per proprio conto due volte la settimana e solo saltuariamente a tali prove partecipava il ricorrente.
Il teste ha incisivamente dichiarato che “Cap. 6 il maestro partecipava alle prove su mia richiesta anche in base ai suoi impegni e ciò a ridosso delle cose più importanti. La prova avveniva di solito la sera prima dell'evento. Le prove erano una al massimo due per evento”.
ADR quanto alle prove posso dire che per gli eventi si fanno brevi collaudi e spesso ci si vedeva con il maestro poco prima ovvero un'ora prima della messa per fare il raccordo con l'organista. In caso di brani nuovi o particolari celebrazioni le prove erano una/due e a ridosso dell'evento. ADR i brani erano spesso di repertorio e comunque li facevamo sempre e per questo non vi era la prova con l'organista”.
Il teste segretario dell' dal 1989 Testimone_2 CP_1 CP_1
al 2021 e per il periodo anteriore al 1989 addetto al culto come dipendente dell'opera del nulla ha saputo riferire in ordine ad CP_1 eventuali direttive impartite o all'obbligo di rispetto da parte del ricorrente di un determinato orario di lavoro.
Il teste si è limitato a dichiarare che il ricorrente dirigeva la Schola
Cantorum, ma di non sapere né dove né quando si svolgevano le prove. Anche per quanto concerne le prove della corale polifonica
“vox Jubilium”, il teste nulla ha potuto riferire avendo dichiarato peraltro, di non essere a conoscenza neppure della circostanza se il ricorrente partecipasse o meno alle predette prove.
Il teste ha confermato che il ricorrente nel corso degli anni come organista del , ha sempre curato la manutenzione Controparte_1
ordinaria dell , l'accordatura e la pulizia delle Parte_4
ance dello strumento, almeno una volta al mese e che lo stesso aveva supervisionato e diretto le operazioni di restauro straordinario dell durate dal 2013 al 2016. Parte_4
Il teste dipendente dell' dal 11 agosto Testimone_3 Controparte_1
2008, quale sacrista addetto al culto. Ha confermato che il maestro aveva suonato alle celebrazioni di cui al capitolo 11 del ricorso
(ovvero attività di organista durante le messe svolte in occasione dell'insediamento di un nuovo Vescovo, dell'arrivo in Cattedrale del
Per_1 Papa Giovanni Paolo II, della Santificazione di Padre in ogni messa celebrata dal Vescovo, nonché almeno una volta all'anno in occasione delle messe tenute per le Feste dei Carabinieri, della
Finanza, della Smef e della Polizia Urbana).
Il teste ha confermato che “cap. 15 il maestro suonava tutte le domeniche in occasione di più messe;
non ricordo se in alcune o in tutte;
sicuramente la mattina a quella parrocchiale e a quella capitolare che all'inizio era alle 12.00 e poi nel tempo alle 18.00 e poi ancora alle 17.00. ADR negli altri giorni mi è capitato di sentirlo accordare l'organo”. “ADR in un periodo maggio/giugno 2018 circa in poi faceva concerti chiamati di “Elevazione Musicale” ove suonava l'organo il pomeriggio nella Cattedrale non ricordo se tutti i giorni o se solo qualche pomeriggio”.
Nulla ha saputo specificare il teste in ordine alla partecipazione alle prove da parte del , avendo anzi affermato che il ricorrente, Pt_1
per come ricordava, partecipava alle prove ma che non aveva né un orario prestabilito né giorni prestabiliti.
Circostanze confermate dal teste dipendente Testimone_4 dell' dal 1992 con mansioni di custode, dopo aver Controparte_1
affermato “ADR io osservo un orario di lavoro in turnazione con altri custodi. I turni sono 7.30/13.30 e 13.30/19.30”, ha dichiarato che
“ADR durante la settimana il ricorrente veniva qualche volte a suonare per le prove ma non aveva un orario fisso, veniva quanto voleva”.
Il teste , escusso all'udienza del 31 gennaio Testimone_5
2024, ha dichiarato di essere restauratore e di essersi occupato del restauro dell'Organo della cattedrale dal 2013 al 2016, ha affermato che il maestro era sempre presente ed era il direttore dei lavori per conto dell' ; che egli seguiva tutta l'esecuzione dei Controparte_1
lavori e a fronte delle carenze costruttive era il maestro che prendeva la decisione, ma che le modifiche sostanziali erano autorizzate dal segretario dell'Opera e che “ADR io mi relaziono sempre con l'organista in caso di restauro. ADR vi era un contratto con l
[...]
che mi ha pagato”. CP_1
, dipendente dell'opera del dal 1 febbraio Testimone_6 CP_1
1989, ha affermato di essere capo dei custodi e addetto alla biglietteria nella cattedrale e di essere a conoscenza della circostanza che il ricorrente aveva lavorato nella scuola di musica e ne era stato direttore;
ma di non essere a conoscenza degli orari osservati.
Ha dichiarato “ADR quando il lavorava vedevo solo Tes_5
saltuariamente il insieme a loro;
solitamente non c'era”. Pt_1 In definitiva, dalle dichiarazioni rese dai testi e da quelle sopra riportate dei testi non è emersa la natura Testimone_1
subordinata del rapporto intercorso tra le parti.
Di tal chè la domanda andrà sul punto rigettata.
Pacifico tra le parti che in data 6 novembre 2019 venne stipulato un contratto a tempo determinato, interrottosi a seguito di dimissioni volontarie rassegnate dal RC in data 1° giugno 2020.
Quanto al periodo dal I settembre 2009 al 31 agosto 2018 risultano essere stati stipulati distinti contratti di lavoro a progetto dei quali emerge la fittizietà, ad eccezione dei primi tre nel periodo 2005- 2008, in cui il progetto appare effettivo e consisteva nella “valorizzazione delle celebrazioni liturgiche festive e prefestive volta ad incrementare il coinvolgimento dei fedeli mediante l'accompagnamento con il canto e/o appropriati brani organistici” e nel “formare un'assemblea che canta... con il sostegno dell'organo della Cattedrale o dell'orchestra durante le cerimonie religiose...; eseguire concerti con l'organo della
Cattedrale e con l'orchestra della Cappella organizzati dall CP_1
..” con sufficiente indicazione dei punti fondamentali del
[...]
progetto.
Viceversa, i contratti a progetto per gli anni 2009-2018 prevedevano il compito di “.. mantenere in perfetta efficienza l'organo a canne della cattedrale” risalente al XVI secolo di grande valore storico ed artistico, occupandosi della pulizia interna ed esterna dello stesso ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria, se necessaria, delle sue parti meccaniche”. Per l'anno 2015, precisamente dal I settembre 2015 al 31 agosto 2016, le parti sottoscrivevano altresì il contratto
(l'undicesimo in un decennio) di collaborazione coordinata e continuativa (cfr. all. 7 al ricorso). Quanto ai predetti contratti va osservato in diritto che com'è noto, la definizione legale del contratto a progetto è data, nella versione vigente ratione temporis, dall'art. 61 del D.L.vo n. 276/03, con utilizzo di una tecnica che è stata definita “a sommatoria di requisiti”: la norma, oltre la presenza dei requisiti delle collaborazioni coordinate e continuative, richiede la riconducibilità dell'attività del collaboratore a “progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato … indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa”.
Elemento essenziale è, dunque, la sussistenza di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, come emerge anche dall'art. 62, ove si precisa che nel contratto scritto deve essere riportata “l'indicazione del progetto o del programma o delle fasi di esso individuato nel suo contenuto caratterizzante”.
Il carattere essenziale del progetto si ricava, altresì, dalla previsione secondo la quale la realizzazione del progetto o programma costituisce causa di estinzione del rapporto di collaborazione (art. 67) oltreché dall'argomento testuale del Titolo VII, secondo cui la collaborazione normativamente regolamentata è quella a progetto.
Sicché - al di fuori delle eccezioni previste dall'art. 1, comma 2, e dall'art. 61, commi 1, 2 e 3 -, a partire dall'entrata in vigore della riforma (e sino all'introduzione, a regime, di quella poi varata dal legislatore del 2015), l'attività lavorativa in forma non subordinata ma soltanto coordinata con l'organizzazione aziendale può svolgersi
“solamente se sia riconducibile a uno o più progetti specifici o a programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore (art. 61, comma 1). La novità così introdotta a regime dal d.lgs. n. 276 del 2003 è quella di vietare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, pur avendo ad oggetto genuine prestazioni di lavoro autonomo, non siano però riconducibili ad un progetto” (Corte Cost. 399/08). La vaghezza, per certi versi, delle nozioni di “progetto” e
“programma” ha suscitato qualche incertezza tra gli operatori. In definitiva è stato comunque ritenuto che il “progetto” presuppone una
“ideazione”, un obiettivo perseguito tramite l'attività del collaboratore con un contenuto ideativo pur minimo, mentre il “programma” presuppone l'enunciazione particolareggiata di quanto serve per realizzare il progetto o comunque modalità organizzativo-temporali
(ad es., per scansioni di avanzamento) che caratterizzano una certa attività ovvero uno schema organizzativo o attuativo ai fini di una nuova modulazione dell'assetto aziendale o di una nuova soluzione operativa. Il testo legislativo (vigente ratione temporis) impone, inoltre, che si debba trattare di progetti o programmi specifici, ossia in funzione di un determinato risultato;
è necessario, cioè, che il progetto presenti specificità tali che ne escludono la ripetizione indefinita.
Il legislatore del 2003 ha introdotto, dunque, due elementi cardine: da un lato, l'esigenza di un progetto, o programma di lavoro o fase di esso, come imprescindibile elemento legittimante l'adozione del contratto di lavoro in esame, dall'altro, la temporaneità del rapporto, essendo l'operato del collaboratore - pur sempre autonomo e correlato al contesto organizzativo del committente - finalizzato alla realizzazione, temporalmente definita o definibile, di risultati (prodotti o servizi) nella prospettiva di uno specifico progetto o programma determinati, sì da rappresentare un segmento della linea imprenditoriale, come tale destinato ad una durata non coincidente con l'attività aziendale.
Va al contempo rilevato che gli interpreti sono stati in ogni caso concordi nel ritenere l'inammissibilità dell'indicazione del progetto o programma in termini genericamente coincidenti e indifferenziati rispetto all'oggetto dell'impresa committente, presupponendo il riferimento ai termini in questione - pena lo svuotamento della portata della norma - un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali. È stato escluso, pertanto, che possa ritenersi realizzato il requisito della specificità allorquando vi sia coincidenza fra l'attività imprenditoriale normalmente svolta dall'impresa e il programma o progetto dedotto in contratto, ossia quando l'opera o il progetto si sostanzino nella normale attività d'impresa e soddisfino un'esigenza ordinaria e continuativa di essa.
Sul punto, la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che il progetto, oltre a non poter essere utilizzato per far fronte alle necessità strutturali dell'azienda, non può nemmeno coincidere con l'oggetto sociale della società datrice di lavoro né contenersi nel normale svolgimento dell'attività produttiva (cfr.Trib. Milano 11.12.2012
n.5196; Corte App. Brescia 3.02.2011 n.134; Trib. Bergamo
20.5.2010 nr. 416; Corte App. Firenze 10.2.2010; Trib. Bergamo
7.10.2010; Trib. Milano 27.3.2009; Trib. Monza 23.1.2009; Trib.
Torino 16.5.2006; Trib. Ravenna 25.10.2005).
Come noto, poi, la sezione lavoro della Corte di cassazione con la sentenza n. 17127 del 17/8/2016, ha affermato che "In tema di lavoro a progetto, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1 ("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso" ( negli stessi termini Cass. 9471/20016,
Cass. 21 giugno 2016, n. 12820; Cass. 5 novembre 2018, n. 28156).
Né un tale regime sanzionatorio contrasta con il principio di
"indisponibilità del tipo", per il quale è stato escluso che il legislatore o le parti possano imporre presunzioni o qualificazioni contrattuali di autonomia che sottraggano alle indefettibili garanzie del lavoro subordinato una fattispecie che come tale si realizza (cfr.Corte Cost.
25 marzo 1993, n. 121; Corte Cost. 23 marzo 1994, n. 115), in quanto posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, nemmeno essendo sottratti al giudice i poteri di qualificazione del rapporto, ma introdotta una sanzione consistente nell'applicazione al rapporto delle garanzie del lavoro dipendente;
neppure esso contrasta con l'art. 41 Cost., comma 1 traendo origine da una condotta datoriale di violazione di prescrizioni di legge ed essendo coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore (cfr.Cass. 4 aprile
2019, n. 9471).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, sopra riportato, cui si intende aderire, i contratti di lavoro autonomo a progetto invalidi devono essere convertiti in contratti di lavoro subordinato anche se mancano gli elementi della subordinazione.
Il legislatore nel disciplinare la figura contrattuale del contratto a progetto, ha previsto quale elemento essenziale proprio il progetto (art
62 comma 1 D.Lgs 276/2003), che si pone in collegamento funzionale con la prestazione lavorativa, con la conseguenza che, nel caso in cui non sia possibile ravvisare un collegamento funzionale tra progetto e prestazione per la mancanza del primo, è prevista la trasformazione del rapporto in essere in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Lo stesso dicasi per il caso, come quello in esame, in cui il progetto non possa qualificarsi come tale mancando di uno specifico obiettivo e sostanziandosi in una sequela di attività da compiere.
Che sia proprio l'obiettivo elemento caratterizzante il rapporto di lavoro a progetto è stato ormai affermato in maniera pressoché univoca dalla giurisprudenza. E ha trovato altresì conferma nella normativa della legge cd Fornero. che ha dato sostanzialmente un'interpretazione autentica della norma.
L'articolo 61 primo comma nella sua formulazione iniziale – applicabile ratione temporis al caso di specie- indicava che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa "devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato…".
Da ciò si evince pertanto che è proprio l'obiettivo (che sia contenuto in un programma o in una fase di lavoro o invece ad un più ampio progetto) ciò che contraddistingue il rapporto di collaborazione di cui all'articolo 61 rispetto alle vecchie collaborazioni coordinate continuative.
Infatti il concetto di obiettivo è proprio contenuto nella nozione di progetto o programma rafforzato poi dalle parole in funzione del risultato
L'art. 61, come modificato dalla legge 92 nel 2012 adesso la norma recita: “il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente…” Sicché, a ben vedere la normativa successiva non ha fatto altro che rendere più esplicito ciò che già era contenuto all'interno della normativa di cui all'articolo 61, che era pertanto stata correttamente interpretata dalla giurisprudenza milanese.
Trattasi, quindi, di evidente di violazione dell'art. 61 del d.lgs. n.
276/2003 che impone la finalizzazione del contratto di collaborazione a progetto a progetti o programmi specifici, progetti che, naturalmente, stante gli oneri formali che caratterizzano tale contratto debbono essere specificati per iscritto, come del resto previsto dall'art. 62 lett. b l. n. 276/2003 con conseguente applicabilità della presunzione ivi prevista di natura subordinata del rapporto prevista dall'art. 69, comma 1, l. n. 276/2003 (“I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”) presunzione da intendersi, stante il chiaro tenore letterale della norma testé menzionata, come assoluta.
L'art. 69, comma 1, del citato d.lgs. n. 276/03 (anche in questo caso nella sua formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla l. n.
92/2012 applicabile ratione temporis al presente caso di specie) stabilisce infatti che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'indicazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso “sono considerati” rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Come reso evidente dai termini espressi dalla norma ('sono considerati') siamo al cospetto di una presunzione assoluta di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, avendo il legislatore intrapreso la via della sanzione più forte
(l'invalidazione con efficacia retroattiva), con un approccio particolarmente repressivo, nel conclamato intento di contenere e limitare il diffuso ricorso a forme di elusione ritenute esiziali per il mercato del lavoro.
D'altra parte, a ragionare diversamente e a ritenere di essere in presenza invece di una presunzione relativa che consentirebbe al datore di lavoro di provare che comunque il rapporto si è svolto ugualmente in forma autonoma, si rischierebbe di reintrodurre per via giurisprudenziale le collaborazioni coordinate e continuative senza progetto che la stessa disposizione mira, invece, a contrastare. E' infine significativo, giova ripeterlo, che l'art. 1, comma 24, della n.
92/12 (cd. 'riforma Fornero') stabilisce - sia pure anche qui con riguardo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della riforma (cfr. comma 25) - che 'L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato'.
Tali considerazioni assumono un rilievo pienamente assorbente, ai fini della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Sulla base delle argomentazioni sopra esposte, si deve quindi dichiarare la totale assenza del progetto relativo ai contratti stipulati tra e l'opera del Duomo di Orvieto sin dal periodo 1 Parte_1
settembre 2009, attesa la previsione ripetuta in tutti i contratti in atti del fittizio progetto consistente “.. mantenere in perfetta efficienza l'organo a canne della cattedrale” risalente al XVI secolo di grande valore storico ed artistico, occupandosi della pulizia interna ed esterna dello stesso ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria, se necessaria, delle sue parti meccaniche”, progetto poi ripreso in maniera analoga anche nel contratto di co.co.co. stipulato in data 31 agosto 2015, con la conseguenza che – mancando il collegamento funzionale tra progetto e prestazione lavorativa – l'attività svolta in difetto dello scopo verso cui essere indirizzata, deve considerarsi di tipo subordinato a tempo indeterminato ex art 69 D. Lgs 276/2006.
Pertanto, andrà dichiarato che tra e l' Parte_1 Controparte_1
è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata dal
[...] 31 agosto 2017 e di cui euro 758,67 per tredicesima mensilità, euro
758,67 per quattordicesima mensilità; euro 855,54 a titolo di TFR per un totale di euro 2372,59 per il periodo 1 settembre 2017- 31 agosto
2018) il tutto oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, secondo i condivisibili conteggi depositati da parte ricorrente in data 25 settembre 2024, che appaiono condivisibili e immuni da vizi logici, non essendo applicabile al caso di specie il CCNL Fabbricerie, non individuandosi al suo interno idoneo inquadramento contrattuale rispetto alle mansioni disimpegnate dal RC.
Quanto ai contributi previdenziali e al danno pensionistico va osservato quanto segue.
La disciplina applicabile alla fattispecie in esame in materia di prescrizione è dettata dall'art.3 (co.9 e 10) l.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni
(termine prescrizionale applicabile anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della l.335/95, salvo che siano stati compiuti atti interruttivi o siano state iniziate procedure nel rispetto della normativa preesistente: in quest'ultimo caso, invero, il termine prescrizionale è di dieci anni). Come statuito dalla Suprema
Corte, “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi della L. n.335 del 1995, art.3, comma 9 - , anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (medesimo art.3, comma 10) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi
- , opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. Pertanto, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione, senza che possa rilevare la eventuale inerzia della stessa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, avendo il credito contributivo una sua esistenza autonoma, che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall'ente previdenziale, e insorgendo nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, momento dal quale decorre, altresì, il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo” (Cass., sez. lav., n.21830/2014). Dunque, considerato che il presente giudizio riguarda contributi non versati, inerenti ai periodi dal 2 settembre
2009 al 31 agosto 2018, nel caso di specie deve ritenersi applicabile il termine prescrizionale quinquennale, ormai spirato con riferimento alla contribuzione relativa ai suddetti periodi (atteso che non vi è traccia nel fascicolo telematico di atti interruttivi della prescrizione in data antecedente alla disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dell' con notifica in data 27 dicembre 2024). CP_3
L'omissione della contribuzione integra il fatto generatore del danno, fatto che lede in modo diverso la sfera giuridico-patrimoniale del danneggiato a seconda che i contributi siano o meno prescritti e sia stata o meno raggiunta l'età pensionabile da parte del lavoratore;
in detta seconda ipotesi, la lesione è rappresentata o dal mancato accesso del lavoratore ad un trattamento previdenziale e dalla conseguente perdita dei ratei oppure dall'esborso che lo stesso deve sostenere per costituire la rendita vitalizia, sicché il relativo ristoro è operabile, all'evidenza, monetizzando la diminuzione patrimoniale realizzatasi.
La ricostruzione, che si è offerta, è di più agevole apprezzamento se la fattispecie in disamina viene inquadrata sistematicamente, in particolare avendo riguardo, da un lato, alla categoria del danno risarcibile e, dall'altro, alle interazioni tra l'obbligazione contributiva e l'obbligazione previdenziale. Invero, con riguardo al primo profilo, deve essere tenuto conto che, come indicato da ferma giurisprudenza di legittimità, il danno risarcibile va indagato dall'interprete secondo lo schema del danno conseguenza, con onere per il creditore di dimostrare non solo la condotta inadempiente o illecita del debitore, l'evento di danno e il nesso eziologico tra l'una e l'altro, ma anche l'ubi consistam del pregiudizio di cui si chiede la riparazione.
L'omissione contributiva altera -o, se totale, addirittura elide- la posizione assicurativa del lavoratore, perché incide sul numero dei contributi necessari per ottenere una certa prestazione previdenziale secondo la disciplina positiva di riferimento. Se detti contributi non sono prescritti e quindi l' -in tal senso legittimato, in quanto CP_3
creditore sostanziale- può agire per il recupero, il lavoratore ben può ottenere il trattamento previdenziale in virtù del principio -che connota il rapporto obbligatorio, con tale oggetto, intercorrente tra lui l'Istituto- dell'automaticità delle prestazioni, principio per cui il requisito di contribuzione si deve intendere verificato anche quando in concreto i contributi non siano stati versati, purché risultino dovuti nei limiti della prescrizione (art. 2116, co. 1 cc). Se invece i contributi sono prescritti e dunque non incamerabili per legge da parte dell' CP_3
(L. n. 335/1995), l'integrità della posizione assicurativa non può essere ricostituita, con derivante perdita totale o parziale del trattamento previdenziale, fermo restando che, al raggiungimento dell'età pensionabile, il lavoratore può comunque ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione non conseguibile per difetto del requisito contributivo, se crea a tal fine una provvista pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 L. n.
1338/1962; detta diminuzione patrimoniale -per mancato guadagno ovvero per l'esborso affrontato- costituisce dunque il pregiudizio ristorabile ex art. 2116, co. 2 cc.
Pertanto, in materia di danno pensionistico l'azione risarcitoria per la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale può essere esercitata soltanto nel momento in cui, perfezionatasi l'età pensionabile, si determina la definitiva perdita della prestazione, mentre prima di tale momento il lavoratore soffre esclusivamente un danno potenziale, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, che ha conseguentemente affermato che soltanto dal raggiungimento dell'età pensionabile decorre il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento (Cass. n.
20827/2013; Cass. n. 2630/2014).
Orbene nel caso di specie, essendosi perfezionata l'età pensionabile ed essendosi quindi il danno pensionistico già verificato alla data del deposito del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre prima ancora che provare l'ammontare del rateo pensionistico mensile in ipotesi di versamento della contribuzione dovuta sulle maggiori retribuzioni rispetto alla pensione effettivamente ricevuta, viceversa parte ricorrente non ha financo genericamente indicato gli importi del trattamento pensionistico goduto e le differenze non percepite, di tal chè il ricorso andrà sul punto rigettato.
Alla luce del solo parziale accoglimento del ricorso le spese di lite tra il ricorrente e andranno compensate per 1/3 con Controparte_1 condanna dell' al pagamento dei restanti 2/3 in Controparte_1
favore del ricorrente. Parte ricorrente andrà condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore della terza chiamata Capitolo della Basilica Cattedrale di Orvieto.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nella causa iscritta al n. 463/2022 R.G.A.C. così Parte_1
provvede:
1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva del Capitolo della Basilica Cattedrale di Orvieto;
2) accerta e dichiara che tra e l' Parte_1 Controparte_1
è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata dal 1
[...] settembre 2009 al 31 agosto 2018 con inquadramento del ricorrente al ruolo 1^ livello artistico CCNL per i dipendenti delle Fondazioni
Lirico Sinfoniche;
3) per l'effetto della statuizione che precede condanna
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere a la somma di euro 21.725,39, a titolo di Parte_1
crediti retributivi per rapporto di lavoro dipendente, per i titoli di cui in motivazione oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
4) rigetta nel resto il ricorso;
5)compensa per 1/3 le spese di lite tra e Parte_1 [...]
e condanna la convenuta Controparte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore al
[...]
pagamento deli restanti 2/3 delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida per il residuo in € 2.000,00 oltre IVA e CAP, come per legge;
6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
del Capitolo della Basilica Cattedrale di Orvieto che liquida in complessivi in € 2.500,00 oltre IVA e CAP, come per legge.
Terni, 16 aprile 2025
Il giudice
Michela Francorsi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 settembre 2009 al 31 agosto 2018 con inquadramento del ricorrente al ruolo 1^ livello artistico CCNL per i dipendenti delle Fondazioni
Lirico Sinfoniche ai sensi dell'art. 19 del predetto CCNL parte convenuta andrà condannata al pagamento della complessiva somma di euro 21.725,39 (di cui euro 6.397,61 per tredicesima mensilità, euro 6.397,61 per quattordicesima mensilità; euro 6.557,28 a titolo di
TFR per un totale di euro 19.352,50 per il periodo 2 settembre 2009-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al rg. n. 463/2022, posta in deliberazione all'udienza del 16 aprile 2025 tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Parte_1
Guariglia e dall'avvocato Massimo Frisoni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Orvieto via Corsica n. 1/a, giusta delega in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente E
, in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Festa ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dall'avvocato Emilio Festa giusta delega in Email_1 calce alla memoria di costituzione Resistente Nonché nei confronti
Controparte_2 in persona del Presidente pro tempore, rappresentato ed assistito nel presente giudizio dall'avvocato Emanuela Stramaccia con studio in Todi - Via S. Agostino n. 51- in forza di procura speciale stesa in calce alla memoria di costituzione, Terzo chiamato
Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente
[...] domiciliato in Terni, presso la sede Provinciale in via Bramante CP_3
n. 13, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela Varani, giusta procura generale alle liti rilasciata il 23.1.2023 – rep. 37590/racc.7131, per atto del notaio in Fiumicino Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 luglio 2022 e ritualmente notificato,
deduceva di essere diplomato in pianoforte e in Parte_1
“Organo e Composizione organistica” e di aver svolto con continuità
l'attività di Organista e Direttore del Coro della Cattedrale di Orvieto
(Basilica Cattedrale di Santa Maria dell'Assunta) per le funzioni liturgiche, alle dipendenze dell , dal I Controparte_1
Settembre 1969 ai giorni d'oggi; che in particolare dal 1969 al 1975 aveva svolto la propria prestazione senza contratto, come risultava dalla dichiarazione in data 6 giugno 1977 rilasciata dall'allora
Presidente dell'Opera del Duomo Prof. nella quale si Persona_2
fa espresso riferimento alle mansioni di organista svolte a decorrere dal I settembre 1969 (cfr. all. 3 al ricorso); che dal 1975 al 1981 aveva svolto mansioni di organista con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come da contratto stipulato in data 14 ottobre
1975 (cfr. all. 4 al ricorso). Deduceva in particolare che il predetto contratto elencava le mansioni, di fatto svolte sin dall'inizio del rapporto ovvero organista della Cattedrale, con impegno ad assicurare le proprie prestazioni in tutte le messe capitolari di ogni domenica dell'anno (delle ore 11 e delle ore 18), oltre in servizi definiti
“straordinari” in occasione delle messe di tredici solenni festività; che nel predetto contratto veniva sancito l'obbligo del Maestro di formare e dirigere la “Schola Cantorum”, ossia il coro formato da laici e religiosi che da decenni accompagna le più importanti liturgie della
Cattedrale, in aggiunta al meno strutturato coro parrocchiale.
Assumeva che l'attività di direzione della Schola Cantorum, lo aveva impegnato fino alla fine degli anni settanta, per circa due ore non meno di una volta a settimana, con le prove dei canti in latino presso il secondo precisi orari;
che successivamente, dagli anni ottanta CP_1
in avanti, cessate le mansioni di organizzazione e preparazione, continuava con identica frequenza ad accompagnare le prove e le esecuzioni della Schola Cantorum;
che in seguito, intorno ai primi anni del 2000 e fino al pensionamento, iniziava ad accompagnare, nelle occasioni maggiori, le prove e le esecuzioni domenicali della
Corale Polifonica del Duomo di Orvieto “Vox et Jubilum”; il tutto sempre in aggiunta alla partecipazione alle prove del coro parrocchiale, in particolare in prossimità delle principali festività e dei conseguenti maggiori impegni corali e alle sue esecuzioni domenicali.
Assumeva, ancora, che dal 1981 al 2007 erano stati stipulati due contratti di lavoro “autonomo” e veniva accordato un pagamento annuo, versato mensilmente, di £ 4.464.000 (pari a £ 372.000 al mese), poi aumentato a £ 600.000 al mese con il secondo contratto
“autonomo” del 1987, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali espressamente a carico del datore di lavoro;
che le fatture emesse costituivano solo un mezzo giustificato dalla partita iva formalmente intestata al lavoratore, invariate restavano le funzioni svolte dal
Maestro, con riferimento in particolare all'obbligo di osservare gli orari di lavoro, sia per le messe che per la preparazione del coro del
Duomo, di tenere un certo contegno consono al luogo e soprattutto, in maniera sempre più assidua, di svolgere una serie indeterminata di prestazioni aggiuntive, a richiesta del datore di lavoro, e ferma la paga mensile;
che seguivano quindi, per dieci anni, altrettanti contratti di lavoro a progetto (cfr. all. 6 al ricorso), della durata variabile da pochi mesi (i primi tre contratti) a un anno (dal quarto in poi), peraltro intervallato da un periodo senza contratto (in particolare, tra il terzo e il quarto), ma con continuità lavorativa comunque retribuita;
che per l'anno 2015, precisamente dal I settembre 2015 al 31 agosto 2016, le parti sottoscrivevano altresì il contratto (l'undicesimo in un decennio) di collaborazione coordinata e continuativa (cfr. all.7 al ricorso). Deduceva, quanto al progetto, che nei primi tre contratti il progetto prevedeva “formare un'assemblea che canta... con il sostegno dell'organo della Cattedrale o dell'orchestra durante le cerimonie religiose...; eseguire concerti con l'organo della Cattedrale e con l'orchestra della Cappella organizzati dall ..”, Controparte_1
mentre negli altri sette contratti (dal quarto al decimo, ossia dal 2009 al 2017), il progetto veniva individuato nella “pulizia interna ed esterna dell'organo; manutenzione periodica e, se necessario, straordinaria delle parti meccaniche dello stesso”; che non vi era alcuna traccia, in questi contratti, delle musiche liturgiche e delle prove del coro che egli continuava ad eseguire.
Deduceva che proprio in questo decennio si accentuava, poi, il potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, in particolare in occasione dell'imponente restauro dell'organo durato dal 2013 al novembre 2016, periodo nel quale egli aveva supervisionato l'opera dei restauratori, controllando il lavoro dell e degli operai impiegati nello Pt_2
smontaggio e montaggio delle canne, suggerendo il ricollocamento di mantici e canne, seguendo anche la logistica del posizionamento di uno strumento così imponente.
Assumeva, infine, che dal I settembre 2018 al maggio 2020 veniva stipulato tra le parti un nuovo contratto di lavoro subordinato, cui seguivano poi pochi mesi non contrattualizzati nei quali egli aveva continuato a prestare la propri attività lavorativa;
che, infine, nell'ultimo anno della sua attività lavorativa, veniva nuovamente assunto con contratto di lavoro subordinato (cfr. all. 13 al ricorso), questa volta a tempo determinato part time, per dodici ore settimanali, pur nella invarianza di natura, qualità e quantità della prestazione offerta, che in data 31 maggio 2020 cessava dalle sue funzioni.
Ciò premesso chiedeva di “- accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato indeterminato tra le parti dal I settembre 1969 al 31 maggio 2020; - per l'effetto condannare l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 94.437,00 o quella maggiore che emergerà in corso di causa, a titolo di tredicesime e quattordicesime mensilità e di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire Controparte_1
il ricorrente, nella somma che risulterà di giustizia, del danno conseguente al minor trattamento pensionistico goduto, in difetto dei contributi previdenziali non versati su quanto spettante a titolo di
13ma e 14ma mensilità; - con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali”.
Si costituiva in giudizio l , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo di essere ente autonomo avente il compito di provvedere alla manutenzione e alla conservazione della ( e CP_2 Controparte_1
all'amministrazione dei suoi beni;
che le fabbricerie erano essenzialmente concepite come “organi di amministrazione” di beni non necessariamente ecclesiastici (alcune fabbricerie amministrano beni propri, altre beni demaniali, o appartenenti a vari soggetti, sia pubblici che privati), con il precipuo ed esclusivo compito di amministrazione di un patrimonio vincolato a scopi serventi la religione e il culto, nonché di conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico a loro disposizione;
che non hanno alcuna ingerenza nei servizi di culto (art.15 legge n.848/1929); che il
Capitolo è dunque un gruppo di presbiteri religiosi incaricato di assicurare la celebrazione del culto con continuità e solennità, secondo quanto stabilito dagli statuti ed in osservanza delle disposizioni del
Codice Canonico (all.2); che le mansioni dedotte in ricorso, mansioni tutte afferenti la celebrazione del culto, la sua organizzazione e supervisione erano e sono di competenza esclusiva del Capitolo della
Cattedrale e non anche della Fabbriceria convenuta. Deduceva, in ogni caso, la natura autonoma del rapporto e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta, a seguito di chiamata in causa, si costituiva in giudizio il Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale
[...]
contestava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell
[...]
, affermando come solo questa avesse intrattenuto i diversi CP_1
rapporti di lavoro con il Maestro , come avvenuto in tempi Pt_1
attuali con il Maestro organista, e il Maestro Persona_3 Per_4
direttore del coro;
e, ribadiva di non essere mai stato datore di
[...]
lavoro del ricorrente, chiedendo, nel merito il rigetto della domanda spiegata dal ricorrente.
Disposta l'integrazione del contraddittorio si costituiva l' in CP_3
persona del direttore pro tempore, chiedendo la condanna della convenuta al versamento dei contributi dovuti non prescritti, oltre sanzioni e interessi dovuti ex lege, per i titoli di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
Escussi numerosi testimoni la causa viene decisa in data odierna con motivazione contestuale.
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto legittimazione passiva dell che è infondata e deve, Controparte_1
pertanto, essere rigettata.
Va osservato, come correttamente richiamato sul punto dalla difesa del Capitolo della , che l'art 1 R.D. 26/9/1935 n. Controparte_2
2032 che alle Fabbricerie, a tutte le Fabbricerie, Opera del Duomo compresa, spetta come dovere istituzionale anche quello di provvedere alle spese di ufficiatura e di culto, di cui è tipica espressione l'attività dell'organista e del direttore del coro. In particolare, la norma prevede che «..Salvo quanto dispone l'art. 15 della legge 27 maggio 1929, n.
848, per la rappresentanza giuridica delle chiese, riservata, a tutti gli effetti, agli ordinari diocesani ed ai sacerdoti legittimamente preposti alle chiese stesse, i Consigli di amministrazione o fabbricerie di cui all'art. 29, lettera a), capoverso, del Concordato, provvedono, ove esistano, alla manutenzione e ai restauri delle chiese e degli stabili annessi, compresa eventualmente la casa canonica, e all'amministrazione dei beni patrimoniali e avventizi a ciò destinati.
Provvedono anche all'amministrazione dei beni patrimoniali destinati alle spese di ufficiatura e di culto, salvo, per quanto riguardala erogazione delle relative rendite, il disposto dell'art. 39 del presente regolamento …” Tale dovere istituzionale delle fabbricerie è stato ribadito e confermato anche dall'art. 37 D.P.R. 13/02/1987, n. 33
“…37. 1. Spetta alla fabbriceria, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto: a) provvedere alle spese di manutenzione e di restauro della chiesa e degli stabili annessi e all'amministrazione dei beni patrimoniali e delle offerte a ciò destinati;
b) amministrare i beni patrimoniali destinati a spese di ufficiatura e di culto, salvo, per quanto riguarda l'erogazione delle relative rendite, il disposto dei successivi commi;
c) provvedere alle spese per arredi, suppellettili ed impianti necessari alla chiesa e alla sacrestia e ad ogni altra spesa che grava per statuto sul bilancio della fabbriceria….”
Deduce, peraltro, lo stesso ricorrente di aver svolto la propria prestazione lavorativa, consistita nell'accompagnamento musicale delle funzioni religiose, a favore e su espressa richiesta dei membri - avvicendatisi negli anni - del Capitolo della Cattedrale (sacristi Perso maggiori indicati nelle persone di Don Persona_6 Per_7
Perso
e .
[...] Persona_8
Neppure può sottacersi che dall'istruttoria dibattimentale e dalla documentazione prodotta non è emerso alcun rapporto lavorativo rilevante tra e il Capitolo, né tra il Capitolo e l' Parte_1 [...]
in quanto la prestazione lavorativa è stata svolta CP_1
nell'interesse e a favore dell' Va, pertanto, Controparte_1
dichiaato il difetto di legittimazione passiva del Capitolo della
Basilica Cattedrale di Orvieto. Venendo al merito della vicenda va rilevato che, per quanto si dirà, ad eccezione del periodo 1 settembre 2009 al 31 agosto 2018, non è stata raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra e . Parte_1 Controparte_1
Nel caso di specie, vi è prova inconfutabile di rapporti, anche costanti, intrattenuti tra le parti, ma non vi sono sufficienti e idonei elementi per ascrivere detto rapporto nell'ambito della subordinazione.
Ai fini della qualificazione come subordinata della prestazione resa risulta imprescindibile l'allegazione e la prova delle specifiche direttive ricevute, atteso che la mera e generica indicazione di aver svolto attività per conto altrui non può essere intesa come sufficiente a condurre alla qualificazione del rapporto invocata in giudizio.
Secondo ormai consolidata giurisprudenza, il criterio discriminatore tra rapporto di lavoro subordinato e altri di diversa natura, è dato principalmente dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro e quindi dall'esistenza del carattere tipico della subordinazione;
nell'ipotesi in cui quest'elemento non emerga in forma sufficientemente chiara, a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, è consentito il ricorso a criteri sussidiari e complementari quali l'oggetto della prestazione, l'incidenza del rischio, le modalità d'inserimento del lavoratore nell'organizzazione d'impresa, il sistema di retribuzione utilizzato, l'orario di lavoro osservato, la collaborazione o la continuità della prestazione e non da ultimo il nomen iuris dato dalle parti al rapporto: tutti questi elementi che singolarmente valutati non avrebbero un valore decisivo possono, se globalmente considerati, consentire al giudicante di procedere ad una corretta qualificazione del rapporto effettivamente intercorso tra le parti (si vedano tra le tante Cass. n. 21132/06, 19247/07, 2622/04,
13935/06). È, altresì, noto che caratteristica del rapporto di lavoro subordinato è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale
(compatibili con altri tipi di rapporti), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale.
Peraltro, la qualificazione formale del rapporto effettuata dalle parti al momento della conclusione del contratto, pur non essendo decisiva, non è tuttavia irrilevante e, pertanto, qualora a fronte della rivendicata natura subordinata del rapporto venga dedotta e documentalmente provata l'esistenza di un rapporto di associazione in partecipazione,
l'accertamento del giudice di merito deve essere molto rigoroso
(potendo anche un associato essere assoggettato a direttive ed istruzioni nonché ad un'attività di coordinamento latamente organizzativa) e non trascurare nell'indagine aspetti sicuramente riferibili all'uno o all'altro tipo di rapporto quali, per un verso,
l'assunzione di un rischio economico e l'approvazione di rendiconti e, per altro verso, l'effettiva e provata soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. L'elemento della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. non costituisce pertanto un dato elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da una pluralità di circostanze che richiedono una complessiva valutazione da parte del giudice di merito.
L'elemento di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato è costituito essenzialmente dalla permanenza dell'obbligo del lavoratore di mantenere a disposizione del datore l'attività lavorativa nella sua indifferenziata materialità e dalla permanenza del suo conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore, con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale (per l'obbligo Cass. 4515/1987;
1287/1985; per le direttive Cass. 2370/1998, 6919/1994). Altri elementi quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (Cass. 5409/1991, 2553/1994).
D'altro canto, poiché alla base del contratto vi è la volontà delle parti,
è ben ipotizzabile che le stesse convengano su orari assolutamente flessibili, sulla non quotidianità o saltuarietà della prestazione.
Ebbene la occasionalità ripetuta nel tempo della prestazione non esclude a priori la natura subordinata del rapporto, solo ove sia il prodotto dell'indicato obbligo del prestatore e dell'indicato assoggettamento al potere del datore: obbligo ed assoggettamento che, in quanto fondamento e giustificazione dell'indeterminatezza, in questa eventuale indeterminatezza assumono rilievo ancor più degerminante (Cass. 2171/2000).
Tanto premesso va rilevato che a seguito dell'attività istruttoria svolta parte ricorrente, essendo l'onere probatorio a suo carico, non è riuscita a provare la fondatezza delle proprie pretese e in particolare la dedotta esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la convenuta.
Anzi, a ben vedere, le dichiarazioni rese dai testi escussi appaiono indirettamente escludere l'esistenza del vincolo della subordinazione nella parte in cui hanno individuato il rapporto intrattenuto come di
"collaborazione": le qualificazioni fornite dai testi, pur se non intese in senso strettamente tecnico, da un lato appaiono escludere la configurabilità di una soggezione del ricorrente e dall'altro danno la stura a margini di autonomia o, ancora, lasciano spazio a un rapporto fiduciario non necessariamente giuridico.
La determinazione rinviene conforto anche sotto altra prospettiva di indagine.
Pur condividendo l'orientamento giurisprudenziale cui si è fatto cenno che "relega" gli indici sintomatici della subordinazione a criteri sussidiari rispetto a quello prevalente dell'eterodirezione (nella specie mancante), anche rispetto al criterio del vincolo di orario e di presenza, con connesso obbligo di giustificare assenze e ritardi e corrispondente diritto alle ferie, oltre che alla esclusività della prestazione, è rimasto accertato che il rapporto lavorativo, con esclusione per quanto si dirà del periodo 1 settembre 2009/31 agosto
2018, non può qualificarsi come subordinato.
Quanto al periodo 1969 – 1975, nessun contratto è stato prodotto da parte ricorrente e la sola dichiarazione - datata 6 giugno1977 - dell'allora Presidente dell'Opera del Duomo, Prof. Persona_2
nulla prova in merito al concreto svolgimento dell'attività del ricorrente né all'esito dell'istruttoria svolta, come detto, è rimasta accertata la natura subordinata del rapporto nel predetto frangente temporale.
Sul punto il teste appartenente alla corale del Testimone_1
ha confermato che dal 1969 alla fine degli anni 1970 il CP_1
maestro ha diretto la Schola Cantorum della Cattedrale di Pt_1
Orvieto; le prove erano di norma due volte a settimana e duravano di media tre quarti d'ora un'ora. Quando c'era l'esecuzione in cattedrale c'era il maestro del coro che era un cantante del coro, maestro
[...]
. Egli ha affermato “ADR quando facevamo le prove c'era Persona_9 il maestro che suonava l'organo. ADR l'organista era sempre Pt_1
presente durante le prove. Cap. 3 le prove si facevano secondo la disponibilità degli ambienti o in cattedrale o in un locale a ridosso della cattedrale. ADR Le prove erano anche separate, ad esempio il gruppo tenori e il gruppo bassi e contralti. ADR le prove duravano di media tre quarti d'ora un'ora. ADR quando c'era l'esecuzione in cattedrale c'era il maestro del coro che era un cantante del coro, maestro ADR quanto agli orari in cui svolgere le Persona_9
prove ci accordavamo tra di noi e variavano di volta in volta;
ognuno di noi aveva infatti il suo mestiere”. Pertanto, quanto al periodo in oggetto non è emersa la sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro e alcun indice di subordinazione, attesa anche la saltuarietà delle prove e dell'orario delle stesse che variava in base agli accordi e alla disponibilità dei coristi.
Del pari è emersa la natura autonoma del rapporto lavorativo intercorso tra il e l dal 1975 al 1992. Sono Pt_1 Controparte_1
in atti il un contratto di lavoro in data 14 ottobre 1975 a tempo indeterminato con il quale il Maestro EL RC si impegnava ad assicurare i seguenti servizi d'organo: “a) Servizi ordinari domenicali della Messa Capitolare delle ore 11; b) Servizi straordinari in occasione delle sottoelencate solennità: 24 dicembre (notte di natale);
25 dicembre (Natale di N.S.); 31 dicembre (fine d'anno); 6 gennaio
(Epifania); Le Ceneri, Domenica delle Palme;
Giovedì e Venerdì
Santo; Sabato Santo (notte); S. Pasqua;
Corpus Domini;
15 Agosto.”.
Servizi tutti da rendere (art.8) previi accordi con “il Parte_3
nonché due distinti contratti di lavoro autonomo, uno
[...] datato 4 marzo 1981, avente ad oggetto “Contratto di prestazioni professionali di lavoro autonomo”, con previsione del rinnovo tacito del rapporto anno per anno se non interrotto da espressa volontà di una delle parti e la possibilità per il di svolgere, senza alcuna Pt_1
restrizione, la sua attività libero professionale anche per conto terzi all'interno della Cattedrale (art.7 : “..Il Maestro RC EL, data la natura di rapporto di lavoro autonomo delle prestazioni che si è impegnato ad effettuare con il presente contratto, rimane libero di svolgere la propria attività libero professionale senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte della Fabbriceria. Con il consenso del
Vicario Episcopale-Sacrista potrà anche svolgere attività libero professionale per conto terzi all'interno della Cattedrale ...) e un secondo contratto, con la stessa denominazione del precedente, del 31 dicembre 1987 avente valenza annuale, senza previsione di proroga tacita, nel quale il ricorrente, senza alcun vincolo di subordinazione, si obbligava ad assicurare la propria prestazione di organista in determinate giornate e in occasione di certe festività a svolgimento della quale era parametrato poi il compenso da riconoscersi, importando la mancata esecuzione delle prestazioni la proporzionale riduzione dei corrispettivi dovuti.
Quanto al periodo 1992-2005 non è stata prodotta documentazione comprovante l'esistenza di un rapporto lavorativo tra le parti e alcuno dei testi escussi ha saputo riferire in merito al predetto periodo all'esistenza o all'atteggiarsi del rapporto lavorativo con l' CP_1
né in ordine ad eventuali modalità esecutive dello stesso.
[...]
In generale dalla prova orale espletata è emerso quanto segue.
Il teste ha affermato di essere direttore del coro dal Persona_4
2021 e di aver lavorato sin dal 2002 con l'Opera. Il teste ha dichiarato che la corale fa le prove per proprio conto due volte la settimana e solo saltuariamente a tali prove partecipava il ricorrente.
Il teste ha incisivamente dichiarato che “Cap. 6 il maestro partecipava alle prove su mia richiesta anche in base ai suoi impegni e ciò a ridosso delle cose più importanti. La prova avveniva di solito la sera prima dell'evento. Le prove erano una al massimo due per evento”.
ADR quanto alle prove posso dire che per gli eventi si fanno brevi collaudi e spesso ci si vedeva con il maestro poco prima ovvero un'ora prima della messa per fare il raccordo con l'organista. In caso di brani nuovi o particolari celebrazioni le prove erano una/due e a ridosso dell'evento. ADR i brani erano spesso di repertorio e comunque li facevamo sempre e per questo non vi era la prova con l'organista”.
Il teste segretario dell' dal 1989 Testimone_2 CP_1 CP_1
al 2021 e per il periodo anteriore al 1989 addetto al culto come dipendente dell'opera del nulla ha saputo riferire in ordine ad CP_1 eventuali direttive impartite o all'obbligo di rispetto da parte del ricorrente di un determinato orario di lavoro.
Il teste si è limitato a dichiarare che il ricorrente dirigeva la Schola
Cantorum, ma di non sapere né dove né quando si svolgevano le prove. Anche per quanto concerne le prove della corale polifonica
“vox Jubilium”, il teste nulla ha potuto riferire avendo dichiarato peraltro, di non essere a conoscenza neppure della circostanza se il ricorrente partecipasse o meno alle predette prove.
Il teste ha confermato che il ricorrente nel corso degli anni come organista del , ha sempre curato la manutenzione Controparte_1
ordinaria dell , l'accordatura e la pulizia delle Parte_4
ance dello strumento, almeno una volta al mese e che lo stesso aveva supervisionato e diretto le operazioni di restauro straordinario dell durate dal 2013 al 2016. Parte_4
Il teste dipendente dell' dal 11 agosto Testimone_3 Controparte_1
2008, quale sacrista addetto al culto. Ha confermato che il maestro aveva suonato alle celebrazioni di cui al capitolo 11 del ricorso
(ovvero attività di organista durante le messe svolte in occasione dell'insediamento di un nuovo Vescovo, dell'arrivo in Cattedrale del
Per_1 Papa Giovanni Paolo II, della Santificazione di Padre in ogni messa celebrata dal Vescovo, nonché almeno una volta all'anno in occasione delle messe tenute per le Feste dei Carabinieri, della
Finanza, della Smef e della Polizia Urbana).
Il teste ha confermato che “cap. 15 il maestro suonava tutte le domeniche in occasione di più messe;
non ricordo se in alcune o in tutte;
sicuramente la mattina a quella parrocchiale e a quella capitolare che all'inizio era alle 12.00 e poi nel tempo alle 18.00 e poi ancora alle 17.00. ADR negli altri giorni mi è capitato di sentirlo accordare l'organo”. “ADR in un periodo maggio/giugno 2018 circa in poi faceva concerti chiamati di “Elevazione Musicale” ove suonava l'organo il pomeriggio nella Cattedrale non ricordo se tutti i giorni o se solo qualche pomeriggio”.
Nulla ha saputo specificare il teste in ordine alla partecipazione alle prove da parte del , avendo anzi affermato che il ricorrente, Pt_1
per come ricordava, partecipava alle prove ma che non aveva né un orario prestabilito né giorni prestabiliti.
Circostanze confermate dal teste dipendente Testimone_4 dell' dal 1992 con mansioni di custode, dopo aver Controparte_1
affermato “ADR io osservo un orario di lavoro in turnazione con altri custodi. I turni sono 7.30/13.30 e 13.30/19.30”, ha dichiarato che
“ADR durante la settimana il ricorrente veniva qualche volte a suonare per le prove ma non aveva un orario fisso, veniva quanto voleva”.
Il teste , escusso all'udienza del 31 gennaio Testimone_5
2024, ha dichiarato di essere restauratore e di essersi occupato del restauro dell'Organo della cattedrale dal 2013 al 2016, ha affermato che il maestro era sempre presente ed era il direttore dei lavori per conto dell' ; che egli seguiva tutta l'esecuzione dei Controparte_1
lavori e a fronte delle carenze costruttive era il maestro che prendeva la decisione, ma che le modifiche sostanziali erano autorizzate dal segretario dell'Opera e che “ADR io mi relaziono sempre con l'organista in caso di restauro. ADR vi era un contratto con l
[...]
che mi ha pagato”. CP_1
, dipendente dell'opera del dal 1 febbraio Testimone_6 CP_1
1989, ha affermato di essere capo dei custodi e addetto alla biglietteria nella cattedrale e di essere a conoscenza della circostanza che il ricorrente aveva lavorato nella scuola di musica e ne era stato direttore;
ma di non essere a conoscenza degli orari osservati.
Ha dichiarato “ADR quando il lavorava vedevo solo Tes_5
saltuariamente il insieme a loro;
solitamente non c'era”. Pt_1 In definitiva, dalle dichiarazioni rese dai testi e da quelle sopra riportate dei testi non è emersa la natura Testimone_1
subordinata del rapporto intercorso tra le parti.
Di tal chè la domanda andrà sul punto rigettata.
Pacifico tra le parti che in data 6 novembre 2019 venne stipulato un contratto a tempo determinato, interrottosi a seguito di dimissioni volontarie rassegnate dal RC in data 1° giugno 2020.
Quanto al periodo dal I settembre 2009 al 31 agosto 2018 risultano essere stati stipulati distinti contratti di lavoro a progetto dei quali emerge la fittizietà, ad eccezione dei primi tre nel periodo 2005- 2008, in cui il progetto appare effettivo e consisteva nella “valorizzazione delle celebrazioni liturgiche festive e prefestive volta ad incrementare il coinvolgimento dei fedeli mediante l'accompagnamento con il canto e/o appropriati brani organistici” e nel “formare un'assemblea che canta... con il sostegno dell'organo della Cattedrale o dell'orchestra durante le cerimonie religiose...; eseguire concerti con l'organo della
Cattedrale e con l'orchestra della Cappella organizzati dall CP_1
..” con sufficiente indicazione dei punti fondamentali del
[...]
progetto.
Viceversa, i contratti a progetto per gli anni 2009-2018 prevedevano il compito di “.. mantenere in perfetta efficienza l'organo a canne della cattedrale” risalente al XVI secolo di grande valore storico ed artistico, occupandosi della pulizia interna ed esterna dello stesso ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria, se necessaria, delle sue parti meccaniche”. Per l'anno 2015, precisamente dal I settembre 2015 al 31 agosto 2016, le parti sottoscrivevano altresì il contratto
(l'undicesimo in un decennio) di collaborazione coordinata e continuativa (cfr. all. 7 al ricorso). Quanto ai predetti contratti va osservato in diritto che com'è noto, la definizione legale del contratto a progetto è data, nella versione vigente ratione temporis, dall'art. 61 del D.L.vo n. 276/03, con utilizzo di una tecnica che è stata definita “a sommatoria di requisiti”: la norma, oltre la presenza dei requisiti delle collaborazioni coordinate e continuative, richiede la riconducibilità dell'attività del collaboratore a “progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato … indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa”.
Elemento essenziale è, dunque, la sussistenza di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, come emerge anche dall'art. 62, ove si precisa che nel contratto scritto deve essere riportata “l'indicazione del progetto o del programma o delle fasi di esso individuato nel suo contenuto caratterizzante”.
Il carattere essenziale del progetto si ricava, altresì, dalla previsione secondo la quale la realizzazione del progetto o programma costituisce causa di estinzione del rapporto di collaborazione (art. 67) oltreché dall'argomento testuale del Titolo VII, secondo cui la collaborazione normativamente regolamentata è quella a progetto.
Sicché - al di fuori delle eccezioni previste dall'art. 1, comma 2, e dall'art. 61, commi 1, 2 e 3 -, a partire dall'entrata in vigore della riforma (e sino all'introduzione, a regime, di quella poi varata dal legislatore del 2015), l'attività lavorativa in forma non subordinata ma soltanto coordinata con l'organizzazione aziendale può svolgersi
“solamente se sia riconducibile a uno o più progetti specifici o a programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore (art. 61, comma 1). La novità così introdotta a regime dal d.lgs. n. 276 del 2003 è quella di vietare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, pur avendo ad oggetto genuine prestazioni di lavoro autonomo, non siano però riconducibili ad un progetto” (Corte Cost. 399/08). La vaghezza, per certi versi, delle nozioni di “progetto” e
“programma” ha suscitato qualche incertezza tra gli operatori. In definitiva è stato comunque ritenuto che il “progetto” presuppone una
“ideazione”, un obiettivo perseguito tramite l'attività del collaboratore con un contenuto ideativo pur minimo, mentre il “programma” presuppone l'enunciazione particolareggiata di quanto serve per realizzare il progetto o comunque modalità organizzativo-temporali
(ad es., per scansioni di avanzamento) che caratterizzano una certa attività ovvero uno schema organizzativo o attuativo ai fini di una nuova modulazione dell'assetto aziendale o di una nuova soluzione operativa. Il testo legislativo (vigente ratione temporis) impone, inoltre, che si debba trattare di progetti o programmi specifici, ossia in funzione di un determinato risultato;
è necessario, cioè, che il progetto presenti specificità tali che ne escludono la ripetizione indefinita.
Il legislatore del 2003 ha introdotto, dunque, due elementi cardine: da un lato, l'esigenza di un progetto, o programma di lavoro o fase di esso, come imprescindibile elemento legittimante l'adozione del contratto di lavoro in esame, dall'altro, la temporaneità del rapporto, essendo l'operato del collaboratore - pur sempre autonomo e correlato al contesto organizzativo del committente - finalizzato alla realizzazione, temporalmente definita o definibile, di risultati (prodotti o servizi) nella prospettiva di uno specifico progetto o programma determinati, sì da rappresentare un segmento della linea imprenditoriale, come tale destinato ad una durata non coincidente con l'attività aziendale.
Va al contempo rilevato che gli interpreti sono stati in ogni caso concordi nel ritenere l'inammissibilità dell'indicazione del progetto o programma in termini genericamente coincidenti e indifferenziati rispetto all'oggetto dell'impresa committente, presupponendo il riferimento ai termini in questione - pena lo svuotamento della portata della norma - un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali. È stato escluso, pertanto, che possa ritenersi realizzato il requisito della specificità allorquando vi sia coincidenza fra l'attività imprenditoriale normalmente svolta dall'impresa e il programma o progetto dedotto in contratto, ossia quando l'opera o il progetto si sostanzino nella normale attività d'impresa e soddisfino un'esigenza ordinaria e continuativa di essa.
Sul punto, la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che il progetto, oltre a non poter essere utilizzato per far fronte alle necessità strutturali dell'azienda, non può nemmeno coincidere con l'oggetto sociale della società datrice di lavoro né contenersi nel normale svolgimento dell'attività produttiva (cfr.Trib. Milano 11.12.2012
n.5196; Corte App. Brescia 3.02.2011 n.134; Trib. Bergamo
20.5.2010 nr. 416; Corte App. Firenze 10.2.2010; Trib. Bergamo
7.10.2010; Trib. Milano 27.3.2009; Trib. Monza 23.1.2009; Trib.
Torino 16.5.2006; Trib. Ravenna 25.10.2005).
Come noto, poi, la sezione lavoro della Corte di cassazione con la sentenza n. 17127 del 17/8/2016, ha affermato che "In tema di lavoro a progetto, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1 ("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso" ( negli stessi termini Cass. 9471/20016,
Cass. 21 giugno 2016, n. 12820; Cass. 5 novembre 2018, n. 28156).
Né un tale regime sanzionatorio contrasta con il principio di
"indisponibilità del tipo", per il quale è stato escluso che il legislatore o le parti possano imporre presunzioni o qualificazioni contrattuali di autonomia che sottraggano alle indefettibili garanzie del lavoro subordinato una fattispecie che come tale si realizza (cfr.Corte Cost.
25 marzo 1993, n. 121; Corte Cost. 23 marzo 1994, n. 115), in quanto posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, nemmeno essendo sottratti al giudice i poteri di qualificazione del rapporto, ma introdotta una sanzione consistente nell'applicazione al rapporto delle garanzie del lavoro dipendente;
neppure esso contrasta con l'art. 41 Cost., comma 1 traendo origine da una condotta datoriale di violazione di prescrizioni di legge ed essendo coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore (cfr.Cass. 4 aprile
2019, n. 9471).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, sopra riportato, cui si intende aderire, i contratti di lavoro autonomo a progetto invalidi devono essere convertiti in contratti di lavoro subordinato anche se mancano gli elementi della subordinazione.
Il legislatore nel disciplinare la figura contrattuale del contratto a progetto, ha previsto quale elemento essenziale proprio il progetto (art
62 comma 1 D.Lgs 276/2003), che si pone in collegamento funzionale con la prestazione lavorativa, con la conseguenza che, nel caso in cui non sia possibile ravvisare un collegamento funzionale tra progetto e prestazione per la mancanza del primo, è prevista la trasformazione del rapporto in essere in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Lo stesso dicasi per il caso, come quello in esame, in cui il progetto non possa qualificarsi come tale mancando di uno specifico obiettivo e sostanziandosi in una sequela di attività da compiere.
Che sia proprio l'obiettivo elemento caratterizzante il rapporto di lavoro a progetto è stato ormai affermato in maniera pressoché univoca dalla giurisprudenza. E ha trovato altresì conferma nella normativa della legge cd Fornero. che ha dato sostanzialmente un'interpretazione autentica della norma.
L'articolo 61 primo comma nella sua formulazione iniziale – applicabile ratione temporis al caso di specie- indicava che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa "devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato…".
Da ciò si evince pertanto che è proprio l'obiettivo (che sia contenuto in un programma o in una fase di lavoro o invece ad un più ampio progetto) ciò che contraddistingue il rapporto di collaborazione di cui all'articolo 61 rispetto alle vecchie collaborazioni coordinate continuative.
Infatti il concetto di obiettivo è proprio contenuto nella nozione di progetto o programma rafforzato poi dalle parole in funzione del risultato
L'art. 61, come modificato dalla legge 92 nel 2012 adesso la norma recita: “il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente…” Sicché, a ben vedere la normativa successiva non ha fatto altro che rendere più esplicito ciò che già era contenuto all'interno della normativa di cui all'articolo 61, che era pertanto stata correttamente interpretata dalla giurisprudenza milanese.
Trattasi, quindi, di evidente di violazione dell'art. 61 del d.lgs. n.
276/2003 che impone la finalizzazione del contratto di collaborazione a progetto a progetti o programmi specifici, progetti che, naturalmente, stante gli oneri formali che caratterizzano tale contratto debbono essere specificati per iscritto, come del resto previsto dall'art. 62 lett. b l. n. 276/2003 con conseguente applicabilità della presunzione ivi prevista di natura subordinata del rapporto prevista dall'art. 69, comma 1, l. n. 276/2003 (“I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”) presunzione da intendersi, stante il chiaro tenore letterale della norma testé menzionata, come assoluta.
L'art. 69, comma 1, del citato d.lgs. n. 276/03 (anche in questo caso nella sua formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla l. n.
92/2012 applicabile ratione temporis al presente caso di specie) stabilisce infatti che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'indicazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso “sono considerati” rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Come reso evidente dai termini espressi dalla norma ('sono considerati') siamo al cospetto di una presunzione assoluta di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, avendo il legislatore intrapreso la via della sanzione più forte
(l'invalidazione con efficacia retroattiva), con un approccio particolarmente repressivo, nel conclamato intento di contenere e limitare il diffuso ricorso a forme di elusione ritenute esiziali per il mercato del lavoro.
D'altra parte, a ragionare diversamente e a ritenere di essere in presenza invece di una presunzione relativa che consentirebbe al datore di lavoro di provare che comunque il rapporto si è svolto ugualmente in forma autonoma, si rischierebbe di reintrodurre per via giurisprudenziale le collaborazioni coordinate e continuative senza progetto che la stessa disposizione mira, invece, a contrastare. E' infine significativo, giova ripeterlo, che l'art. 1, comma 24, della n.
92/12 (cd. 'riforma Fornero') stabilisce - sia pure anche qui con riguardo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della riforma (cfr. comma 25) - che 'L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato'.
Tali considerazioni assumono un rilievo pienamente assorbente, ai fini della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Sulla base delle argomentazioni sopra esposte, si deve quindi dichiarare la totale assenza del progetto relativo ai contratti stipulati tra e l'opera del Duomo di Orvieto sin dal periodo 1 Parte_1
settembre 2009, attesa la previsione ripetuta in tutti i contratti in atti del fittizio progetto consistente “.. mantenere in perfetta efficienza l'organo a canne della cattedrale” risalente al XVI secolo di grande valore storico ed artistico, occupandosi della pulizia interna ed esterna dello stesso ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria, se necessaria, delle sue parti meccaniche”, progetto poi ripreso in maniera analoga anche nel contratto di co.co.co. stipulato in data 31 agosto 2015, con la conseguenza che – mancando il collegamento funzionale tra progetto e prestazione lavorativa – l'attività svolta in difetto dello scopo verso cui essere indirizzata, deve considerarsi di tipo subordinato a tempo indeterminato ex art 69 D. Lgs 276/2006.
Pertanto, andrà dichiarato che tra e l' Parte_1 Controparte_1
è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata dal
[...] 31 agosto 2017 e di cui euro 758,67 per tredicesima mensilità, euro
758,67 per quattordicesima mensilità; euro 855,54 a titolo di TFR per un totale di euro 2372,59 per il periodo 1 settembre 2017- 31 agosto
2018) il tutto oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, secondo i condivisibili conteggi depositati da parte ricorrente in data 25 settembre 2024, che appaiono condivisibili e immuni da vizi logici, non essendo applicabile al caso di specie il CCNL Fabbricerie, non individuandosi al suo interno idoneo inquadramento contrattuale rispetto alle mansioni disimpegnate dal RC.
Quanto ai contributi previdenziali e al danno pensionistico va osservato quanto segue.
La disciplina applicabile alla fattispecie in esame in materia di prescrizione è dettata dall'art.3 (co.9 e 10) l.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni
(termine prescrizionale applicabile anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della l.335/95, salvo che siano stati compiuti atti interruttivi o siano state iniziate procedure nel rispetto della normativa preesistente: in quest'ultimo caso, invero, il termine prescrizionale è di dieci anni). Come statuito dalla Suprema
Corte, “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi della L. n.335 del 1995, art.3, comma 9 - , anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (medesimo art.3, comma 10) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi
- , opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. Pertanto, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione, senza che possa rilevare la eventuale inerzia della stessa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, avendo il credito contributivo una sua esistenza autonoma, che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall'ente previdenziale, e insorgendo nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, momento dal quale decorre, altresì, il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo” (Cass., sez. lav., n.21830/2014). Dunque, considerato che il presente giudizio riguarda contributi non versati, inerenti ai periodi dal 2 settembre
2009 al 31 agosto 2018, nel caso di specie deve ritenersi applicabile il termine prescrizionale quinquennale, ormai spirato con riferimento alla contribuzione relativa ai suddetti periodi (atteso che non vi è traccia nel fascicolo telematico di atti interruttivi della prescrizione in data antecedente alla disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dell' con notifica in data 27 dicembre 2024). CP_3
L'omissione della contribuzione integra il fatto generatore del danno, fatto che lede in modo diverso la sfera giuridico-patrimoniale del danneggiato a seconda che i contributi siano o meno prescritti e sia stata o meno raggiunta l'età pensionabile da parte del lavoratore;
in detta seconda ipotesi, la lesione è rappresentata o dal mancato accesso del lavoratore ad un trattamento previdenziale e dalla conseguente perdita dei ratei oppure dall'esborso che lo stesso deve sostenere per costituire la rendita vitalizia, sicché il relativo ristoro è operabile, all'evidenza, monetizzando la diminuzione patrimoniale realizzatasi.
La ricostruzione, che si è offerta, è di più agevole apprezzamento se la fattispecie in disamina viene inquadrata sistematicamente, in particolare avendo riguardo, da un lato, alla categoria del danno risarcibile e, dall'altro, alle interazioni tra l'obbligazione contributiva e l'obbligazione previdenziale. Invero, con riguardo al primo profilo, deve essere tenuto conto che, come indicato da ferma giurisprudenza di legittimità, il danno risarcibile va indagato dall'interprete secondo lo schema del danno conseguenza, con onere per il creditore di dimostrare non solo la condotta inadempiente o illecita del debitore, l'evento di danno e il nesso eziologico tra l'una e l'altro, ma anche l'ubi consistam del pregiudizio di cui si chiede la riparazione.
L'omissione contributiva altera -o, se totale, addirittura elide- la posizione assicurativa del lavoratore, perché incide sul numero dei contributi necessari per ottenere una certa prestazione previdenziale secondo la disciplina positiva di riferimento. Se detti contributi non sono prescritti e quindi l' -in tal senso legittimato, in quanto CP_3
creditore sostanziale- può agire per il recupero, il lavoratore ben può ottenere il trattamento previdenziale in virtù del principio -che connota il rapporto obbligatorio, con tale oggetto, intercorrente tra lui l'Istituto- dell'automaticità delle prestazioni, principio per cui il requisito di contribuzione si deve intendere verificato anche quando in concreto i contributi non siano stati versati, purché risultino dovuti nei limiti della prescrizione (art. 2116, co. 1 cc). Se invece i contributi sono prescritti e dunque non incamerabili per legge da parte dell' CP_3
(L. n. 335/1995), l'integrità della posizione assicurativa non può essere ricostituita, con derivante perdita totale o parziale del trattamento previdenziale, fermo restando che, al raggiungimento dell'età pensionabile, il lavoratore può comunque ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione non conseguibile per difetto del requisito contributivo, se crea a tal fine una provvista pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 L. n.
1338/1962; detta diminuzione patrimoniale -per mancato guadagno ovvero per l'esborso affrontato- costituisce dunque il pregiudizio ristorabile ex art. 2116, co. 2 cc.
Pertanto, in materia di danno pensionistico l'azione risarcitoria per la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale può essere esercitata soltanto nel momento in cui, perfezionatasi l'età pensionabile, si determina la definitiva perdita della prestazione, mentre prima di tale momento il lavoratore soffre esclusivamente un danno potenziale, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, che ha conseguentemente affermato che soltanto dal raggiungimento dell'età pensionabile decorre il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento (Cass. n.
20827/2013; Cass. n. 2630/2014).
Orbene nel caso di specie, essendosi perfezionata l'età pensionabile ed essendosi quindi il danno pensionistico già verificato alla data del deposito del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre prima ancora che provare l'ammontare del rateo pensionistico mensile in ipotesi di versamento della contribuzione dovuta sulle maggiori retribuzioni rispetto alla pensione effettivamente ricevuta, viceversa parte ricorrente non ha financo genericamente indicato gli importi del trattamento pensionistico goduto e le differenze non percepite, di tal chè il ricorso andrà sul punto rigettato.
Alla luce del solo parziale accoglimento del ricorso le spese di lite tra il ricorrente e andranno compensate per 1/3 con Controparte_1 condanna dell' al pagamento dei restanti 2/3 in Controparte_1
favore del ricorrente. Parte ricorrente andrà condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore della terza chiamata Capitolo della Basilica Cattedrale di Orvieto.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nella causa iscritta al n. 463/2022 R.G.A.C. così Parte_1
provvede:
1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva del Capitolo della Basilica Cattedrale di Orvieto;
2) accerta e dichiara che tra e l' Parte_1 Controparte_1
è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata dal 1
[...] settembre 2009 al 31 agosto 2018 con inquadramento del ricorrente al ruolo 1^ livello artistico CCNL per i dipendenti delle Fondazioni
Lirico Sinfoniche;
3) per l'effetto della statuizione che precede condanna
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere a la somma di euro 21.725,39, a titolo di Parte_1
crediti retributivi per rapporto di lavoro dipendente, per i titoli di cui in motivazione oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
4) rigetta nel resto il ricorso;
5)compensa per 1/3 le spese di lite tra e Parte_1 [...]
e condanna la convenuta Controparte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore al
[...]
pagamento deli restanti 2/3 delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida per il residuo in € 2.000,00 oltre IVA e CAP, come per legge;
6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
del Capitolo della Basilica Cattedrale di Orvieto che liquida in complessivi in € 2.500,00 oltre IVA e CAP, come per legge.
Terni, 16 aprile 2025
Il giudice
Michela Francorsi
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2 settembre 2009 al 31 agosto 2018 con inquadramento del ricorrente al ruolo 1^ livello artistico CCNL per i dipendenti delle Fondazioni
Lirico Sinfoniche ai sensi dell'art. 19 del predetto CCNL parte convenuta andrà condannata al pagamento della complessiva somma di euro 21.725,39 (di cui euro 6.397,61 per tredicesima mensilità, euro 6.397,61 per quattordicesima mensilità; euro 6.557,28 a titolo di
TFR per un totale di euro 19.352,50 per il periodo 2 settembre 2009-