Ordinanza cautelare 7 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2021
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 23/04/2025, n. 7977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7977 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07977/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11375/2021 REG.RIC.
N. 11376/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11375 del 2021, proposto da
Apulia 11 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Feliciano Palladino, Ginevra Biadico, Luigi Maria Giuseppe Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato, Antonio Pugliese, Michela Alegiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Segato in Roma, via Panama 68;
sul ricorso numero di registro generale 11376 del 2021, proposto da
Apulia 11 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Feliciano Palladino, Ginevra Biadico, Luigi Maria Giuseppe Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato, Antonio Pugliese, Michela Alegiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Segato in Roma, via Panama 68;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 11375 del 2021 :
- della nota GSE/P20210021790 del 23 agosto 2021, recante “Conclusione del procedimento”, con la quale il GSE ha comunicato alla Società la rimodulazione della tariffa incentivante spettante all'impianto fotovoltaico n. 600732 (di seguito, anche il provvedimento impugnato);
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi incluse:
- la nota GSE/P20190068050 del 25 ottobre 2019, recante “Sospensione del procedimento e richiesta di integrazioni”, con la quale il GSE ha richiesto alla Società di fornire in forma scritta osservazioni in merito alle risultanze emerse nel corso della propria attività di controllo;
- la nota GSE/P20190068051 del 25 ottobre 2019 citata nel provvedimento impugnato;
nonché, ove occorra:
- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 maggio 2011, recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici” (di seguito, anche il “Quarto Conto Energia”) e, in particolare, dell'art. 21 “Verifiche e controlli”;
- delle “Regole Applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia per il fotovoltaico)” (di seguito, anche le “Regole Applicative”);
- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2014, recante “Attuazione dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.” (di seguito, anche il “DM Controlli”) e, in particolare, dell'art. 11 “Violazioni rilevanti” e l'All. 1;
- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016, recante “Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”, pubblicato nella G.U. del 29 giugno 2016 (di seguito, anche “Decreto FER 2016”) e, in particolare, il terzo, il quarto e il quinto “Considerato che” e gli artt. 5 “Valori della potenza di soglia” e 29 “Frazionamento della potenza degli impianti”;
- delle “Procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016” (di seguito, anche “Procedure GSE 2016”);
- di tutti gli atti e provvedimenti inerenti, anche non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti,
e per la condanna
del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. al pagamento delle tariffe incentivanti dallo stesso illegittimamente non corrisposte ed allo storno dei conguagli effettuati, nonché, per quanto occorrer possa, alla restituzione di quanto eventualmente versato in esecuzione degli atti impugnati, con rivalutazione e interessi oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno subito e subendo.
quanto al ricorso n. 11376 del 2021 :
per l'annullamento
- della nota GSE/P20210021792 del 23 agosto 2021, recante “Conclusione del procedimento”, con la quale il GSE ha comunicato alla Società la rimodulazione della tariffa incentivante spettante all'impianto fotovoltaico n. 600948 (di seguito, anche il provvedimento impugnato);
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi incluse:
- la nota GSE/P20190068049 del 25 ottobre 2019, recante “Sospensione del procedimento e richiesta di integrazioni”, con la quale il GSE ha richiesto alla Società di fornire in forma scritta osservazioni in merito alle risultanze emerse nel corso della propria attività di controllo;
- la nota GSE/P20190068051 del 25 ottobre 2019 citata nel provvedimento impugnato;
nonché, ove occorra:
- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 maggio 2011, recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici” (di seguito, anche il “Quarto Conto Energia”) e, in particolare, dell'art. 21 “Verifiche e controlli”;
- delle “Regole Applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia per il fotovoltaico)” (di seguito, anche le “Regole Applicative”);
- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2014, recante “Attuazione dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.” (di seguito, anche il “DM Controlli”) e, in particolare, dell'art. 11 “Violazioni rilevanti” e l'All. 1;
- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016, recante “Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”, pubblicato nella G.U. del 29 giugno 2016 (di seguito, anche “Decreto FER 2016”) e, in particolare, il terzo, il quarto e il quinto “Considerato che” e gli artt. 5 “Valori della potenza di soglia” e 29 “Frazionamento della potenza degli impianti”;
- delle “Procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016” (di seguito, anche “Procedure GSE 2016”);
- di tutti gli atti e provvedimenti inerenti, anche non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti,
e per la condanna
del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. al pagamento delle tariffe incentivanti dallo stesso illegittimamente non corrisposte ed allo storno dei conguagli effettuati, nonché, per quanto occorrer possa, alla restituzione di quanto eventualmente versato in esecuzione degli atti impugnati, con rivalutazione e interessi oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno subito e subendo.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A. e di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 29.10.2021 e ritualmente depositato, iscritto al n.r.g. 11375/2021, e con ricorso notificato e depositato in pari data e iscritto al n.r.g. 11376/2021, la Apulia 11 s.r.l. (subentrata in data 22.05.2012 alla 9REN Asset S.r.l.), titolare dell’impianto fotovoltaico identificato con il n. 600732 (denominato “ Castiglione 1 ”), di potenza pari a 932,72 kW, sito in località Masseria Sette Carri nel Comune di Foggia, ammesso alle tariffe del d.m. 5 maggio 2011 (c.d. “Quarto Conto Energia”) con nota del 9.5.2012, e titolare anche dell’impianto fotovoltaico identificato al n. 600948 (denominato “ Castiglione 2 ”), di potenza pari a 745,19 kW, sito nello stesso luogo e parimenti ammesso alle tariffe del d.m. 5 maggio 2011 con nota del 9.5.2012, impugna rispettivamente i due provvedimenti di rideterminazione tariffaria del 23.08.2021 emessi dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. – GSE, meglio indicati in epigrafe, unitamente agli atti endoprocedimentali.
Con tali provvedimenti il GSE ha rideterminato in peius la tariffa da riconoscere agli anzidetti impianti, ciò sul presupposto che la ricorrente avrebbe “ artatamente suddiviso, in due parti di potenza di poco inferiore a 1MW, quello che a tutti gli effetti avrebbe dovuto configurarsi quale unico impianto fotovoltaico ”. Il GSE, pertanto, all’esito dell’istruttoria procedimentale, svolta nel contraddittorio con il soggetto interessato, ha ritenuto che tale (unico) impianto dovesse essere ricondotto tra quelli di potenza compresa tra 1 MW e 5 MW e, conseguentemente, beneficiare di tariffe incentivanti inferiori in virtù del criterio dell’inversa proporzionalità tra la potenza dell’impianto e il livello di incentivazione.
Ciascuno dei due ricorsi è affidato ai seguenti motivi di diritto:
I. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 2, e 29 del Decreto FER 2016, dell’art. 12, comma 5, del Quarto Conto Energia e delle Regole Applicative del Quarto Conto Energia. Eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, sviamento, errore nei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione ”, atteso che il GSE, nel ritenere come elusivo il comportamento tenuto dalla ricorrente, non avrebbe valutato i presupposti di fatto della vicenda e, in particolare, che l’impianto n. 600732 sarebbe collegato alla rete elettrica tramite un distinto punto di connessione rispetto all’impianto n. 600948 (dunque non sussisterebbe l’elemento sintomatico dell’unicità del nodo di raccolta dell’energia) e che i due impianti non insisterebbero né sullo stesso sito né su particelle contigue;
II. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Violazione dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per violazione del principio di legittimo affidamento. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e ingiustizia ” in quanto i provvedimenti di rideterminazione della tariffa, adottati dopo oltre dieci anni dall’ammissione agli incentivi, determinerebbero un’inaccettabile compromissione della certezza del diritto e una lesione ingiustificata del legittimo affidamento. Inoltre, questi sarebbero altresì illegittimi in quanto emessi in violazione dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 21- nonies l. n. 241/1990, disposizione quest’ultima espressamente richiamata dal terzo comma dell’art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011 come riformulato dall’art. 56 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120.
Si è costituito in entrambi i giudizi il GSE per chiedere il rigetto del gravame.
Con ordinanze cautelari n. 7002 e 7003 del 7.12.2021 - non appellate – questo TAR ha respinto le istanze cautelari proposte, per difetto sia del fumus boni iuris che del periculum in mora , sulla base della seguente articolata motivazione: « Rilevato che parte ricorrente impugna il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale il GSE dispone la rideterminazione degli incentivi per i due impianti vicini, ritenendo sussistere un artato frazionamento volto a conseguire le tariffe incentivanti più remunerative previste per gli impianti di potenza inferiore anziché quelle effettivamente spettanti, afferenti alla fascia di potenza tra 1 MW e 5 MW, in violazione del criterio dell’inversa proporzionalità tra la potenza dell’impianto e il livello di incentivazione;
considerato, ad una prima sommaria delibazione, propria della presente fase, che la domanda cautelare non appare assistita da sufficienti profili di “fumus”, atteso che:
a) l’unicità del nodo di raccolta dell’energia, che la società ricorrente afferma non sussistere- non costituisce l’unico elemento sintomatico dell’artato frazionamento degli impianti;
b) la ricorrente non ha contestato la sussistenza degli altri elementi sintomatici sia soggettivi (riconducibilità degli impianti, ancorché realizzati da soggetti diversi, ad un “unico soggetto responsabile”) sia oggettivi (contiguità, al momento di presentazione della DIA, dei terreni destinati alla realizzazione degli impianti);
c) il termine ragionevole di cui all’art. 21 nonies della legge 241/1990 non va computato dalla data di adozione del provvedimento di ammissione agli incentivi (adottato circa dieci anni prima dall’adozione del provvedimento gravato), ma va fatto decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 56 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120), che ha novellato l’art. 42 del d.lgs 28/2011, prevedendo l’applicabilità, ai provvedimenti di decadenza, delle regole previste dall’art. 21 nonies della legge 241/1990 in materia di autotutela;
ritenuto, quanto al “periculum”, che il danno patrimoniale prospettato non riveste i requisiti di gravità ed irreparabilità, in mancanza di specifiche allegazioni sulla situazione economico-patrimoniale della società tale da far ipotizzare un esito irreversibile, in caso di mancata percezione dell’incentivo originariamente assegnato».
All’odierna udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Preliminarmente, il Tribunale dispone la riunione dei ricorsi ex art. 70 c.p.a. per evidenti ragioni di connessione, in quanto vertenti sulla medesima fattispecie e corrispondenti per contenuto e motivi.
Ciò premesso, i ricorsi sono infondati.
2.1- Quanto al primo motivo di diritto, occorre preliminarmente richiamare l’orientamento più volte ribadito dalla giurisprudenza – da cui il Collegio non intende discostarsi - secondo cui il divieto di “ artato frazionamento ” degli impianti costituisce una declinazione, nello specifico settore dei meccanismi di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, del generale divieto di abuso del diritto, quale principio generale dell’ordinamento giuridico (cfr. ex multis , Cons. Stato, II, 18 gennaio 2023, n. 640).
Si tratta, dunque, di un principio generale ed immanente dell’ordinamento, contemplato - sebbene non espressamente qualificato come tale - sin dalla deliberazione AEEG 188/05 e che opera a prescindere da una espressa e puntuale previsione normativa ed è applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ottica di impedire operazioni meramente elusive e indebiti effetti di sovraincentivazione (cfr. TAR Lazio, Sez. Terza Ter, 25 febbraio 2025, n. 4164; idem 10 dicembre 2024, n. 22254; idem 1 febbraio 2019, n. 1292; idem 21 giugno 2018, n. 6935; Consiglio di Stato, II, 18 gennaio 2023, n. 640; Corte di Cassazione 25 giugno 2014, n. 40561; idem 6 marzo 2013, n. 15988; idem 20 marzo 2012, n. 38733).
Coerentemente, il DM MISE 31/1/2014 - cd. “decreto controlli ” - sancisce, con formula aperta, che al di fuori delle fattispecie di violazioni rilevanti, espressamente contemplate nell’allegato 1, il rigetto dell’istanza e la decadenza dagli incentivi può derivare, oltre che da “ violazioni ” e “ inadempimenti ”, anche da “ elusioni ” alle quali consegua un indebito accesso agli incentivi (art. 11).
Inoltre, l’art. 12, comma 5, del D.M. 5.5.2011 (c.d. “Quarto Conto Energia”) dispone che, “ ai fini dell’attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili ad un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il GSE definisce e pubblica ulteriori requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza. ”.
Il punto 3.8 delle Regole Applicative pubblicate in data 15.7.2011, in attuazione di quanto statuito dall’art. 12, comma 5 del D.M. 5 maggio 2011, specifica i requisiti e le regole volte ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza al fine di ottenere tariffe più elevate ed in particolare, per quel che qui interessa, precisa che:
- “ si ritengono soggetti riconducibili ad un unico Soggetto Responsabile le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497 c.c. o nei confronti delle quali, sia ravvisabile, dall’analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario ”;
- per gli impianti installati su terreni il sito di installazione è identificato dal foglio e dalla particella catastale del NCT;
- per gli impianti installati su terreno “ si definiscono contigue le particelle catastali fisicamente confinanti o separate da una superficie la cui area è inferiore al 20% della superficie della particella di dimensioni maggiori” ;
- la verifica del rispetto delle regole suddette “ fa riferimento alla condizione catastale del terreno o dell’immobile alla data di entrata in esercizio dell’impianto ”.
L’anzidetto principio generale antielusivo è stato poi espressamente ribadito anche dall’art. 29 del DM 23/6/2016 – puntualmente richiamato nel corredo motivazionale del provvedimento impugnato – a mente del quale il GSE:
-” verifica la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti che costituisce violazione del criterio dell’equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l’aumentare delle dimensioni degli impianti. In tale ambito, il GSE può valutare anche, come possibile elemento indicativo di un artato frazionamento, l’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione” (primo comma);
- “ applica i principi generali di cui al comma 1 anche nell’ambito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo svolte, ai sensi del D.M. 31 gennaio 2014, su tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari” (secondo comma);
- “considera gli impianti riconducibili ad un’unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti e, verificato il rispetto delle regole di accesso agli incentivi, ridetermina la tariffa spettante. Nel caso in cui l’artato frazionamento abbia comportato anche la violazione delle norme per l’accesso agli incentivi, il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate. Restano fermi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa ” (terzo comma).
Si è costantemente precisato, altresì, che il frazionamento degli impianti deve comunque essere finalizzato, mediante un contegno elusivo, a limitare la potenza degli impianti e, per l’effetto, a sfruttare procedure autorizzative più snelle ovvero a conseguire incentivi non spettanti o superiori a quelli spettanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2022 n. 1393, ord. 15 giugno 2020 n. 3520 e 12 giugno 2020 n. 3428).
Per queste ragioni, disposizioni come l’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016 e l’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011 – sopra richiamate - non hanno natura costitutiva del divieto di artato frazionamento ma hanno soltanto chiarito, sul piano positivo, in relazione al rispettivo ambito applicativo, gli elementi connotanti una fattispecie elusiva (più impianti riconducibili ad un’unica iniziativa imprenditoriale) comunque operante in materia, a prescindere dalla disciplina dettata dai relativi decreti ministeriali, con l’indicazione di taluni indizi, di carattere non tassativo, da cui desumere l’artato frazionamento (Cons. Stato, Sez. II, 640 del 18 gennaio 2023).
Sul piano probatorio, ai fini della sussistenza dell’artato frazionamento di un impianto non è necessaria la dimostrazione della violazione, da parte del soggetto responsabile, del criterio di remunerazione degli investimenti e tanto meno una specifica motivazione sul punto, essendo, viceversa, sufficiente che l’artato frazionamento possa ragionevolmente e non illogicamente desumersi da fatti gravi, precisi e concordanti (cfr. Cons. Stato sez. II 8 agosto 2023, n. 7706).
2.2- Nel caso in esame, la ricorrente evidenzia, anzitutto, che non sussiste l’elemento indicativo dell’artato frazionamento stabilito dal citato art. 29, comma 1, DM 23/6/2016 consistente “[nel] l’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto” , essendo pacifico che gli impianti siano dotati di due distinti punti di connessione alla rete.
Ebbene, l’unicità del nodo di raccolta dell’energia, in tesi non sussistente, non costituisce l’unico elemento sintomatico dell’artato frazionamento degli impianti, anche considerato che, altrimenti opinando, la creazione di diversi punti di raccolta dell’energia consentirebbe « un escamotage per raggirare il divieto normativo dell’artato frazionamento » (così TAR Lazio, Roma, sez. III- ter , 13.04.2022, n. 4530, confermata da Consiglio di Stato, sez. II, 24.12.2024, n. 10388).
Invero, le disposizioni sul c.d. anti frazionamento degli impianti fotovoltaici impongono al GSE di verificare, ai fini della attribuzione delle tariffe incentivanti, se ricorrano o meno due requisiti: a) quello c.d. soggettivo , per il quale rileva, in via esclusiva, la riconducibilità di più impianti fotovoltaici, pur se realizzati da soggetti diversi, ad un “ unico soggetto responsabile ”, così come definito, ai fini della applicazione della normativa in parola, dall’art. 12, comma 5 D.M. 5 maggio 2011, paragrafo 3.8 delle Regole applicative; b) quello c.d. oggettivo , per il quale rileva, invece, la localizzazione dei singoli impianti nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue (cfr. TAR Lazio, Sez. Terza Ter, 30 dicembre 2014, n. 1363).
Nel caso di specie, come condivisibilmente evidenziato dal GSE, al momento della presentazione delle DIA al Comune di Foggia i terreni destinati alla realizzazione degli impianti e, segnatamente, i terreni originariamente censiti al catasto al Foglio 73, particella 64 (impianto n. 600732) ed al Foglio 73 particelle 39, 46 e 80 (impianto n. 600948) erano contigui e confinanti, come si evince dall’elaborato progettuale “T.01. Layout impianto”, allegato alle DIA, nonché dalla nota del Comune di Foggia del 17.06.2010 – richiamata espressamente nei provvedimenti impugnati – con la quale si riferisce che l’impianto n. 600948 “ è collocato in un’area agricola confinante con un terreno sul quale è stata presentata altra DIA per la realizzazione di un ulteriore impianto ”.
Solo a seguito del frazionamento, effettuato in data 23.09.2011, l’impianto n. 600732 risulta realizzato sulle particelle 121, 122 e 123 (ex 64) e l’impianto n. 600948 sulle particelle 124, 129, 130 e 132 (ex 46 e 80) e, quindi, risultano installati su particelle tra loro separate da terreni ricadenti su altre particelle catastali 105, 106 e 117 (ex 39).
In proposito, si rende necessario evidenziare che, a mente delle Regole Applicative (Rev. 3) sopra richiamate, ai fini della verifica del rispetto delle regole anti-frazionamento si deve fare riferimento “ alla condizione catastale del terreno o dell’immobile alla data di entrata in esercizio dell’impianto ”.
Tale precisazione, come condivisibilmente osservato dalla difesa del GSE, conferma un principio cardine dei decreti che nel tempo hanno regolato il meccanismo di incentivazione in conto energia, ivi compreso il D.M. 5 maggio 2011, i quali prevedono che il diritto al riconoscimento degli incentivi sorga al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto (v. art. 6, comma 4 del D.M. 5 maggio 2011).
In definitiva, gli impianti n. 600732 e n. 600948, entrambi nella titolarità della Apulia 11, risultavano localizzati su terreni originariamente contigui e confinanti avuto riguardo al momento della presentazione delle DIA (DIA n. 119781/2009 e DIA n. 119777/2009) e, pertanto, tali impianti dovevano essere considerati come un unico impianto di potenza superiore ad 1 MW, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del D.M. 5 maggio 2011.
In questo contesto, il GSE ha rilevato che il frazionamento effettuato in data 23.9.2011 ed il conseguente accatastamento degli impianti fosse volto alla creazione di un’area di separazione tra gli impianti, al fine di evitare che i due impianti fossero costruiti su due particelle catastali contigue. Sul punto, il GSE ha ritenuto, con motivazione che non appare contrassegnata da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, destituite di ogni fondamento le giustificazioni rese dalla ricorrente - secondo cui il frazionamento sarebbe stato necessario per garantire le fasce di rispetto imposte dal Regolamento del Codice della Strada e delle specifiche richieste di Terna e del Consorzio per la Bonifica della Capitanata – atteso che l’osservanza di tali prescrizioni non avrebbe comunque potuto giustificare la generazione della Particella 106, da cui era derivata la creazione di un’area di separazione tra gli impianti realizzata, peraltro, mediante una modifica del layout dell’impianto n. 600948 allegato alla DIA n. 119777/2009 e che non aveva alcun nesso di causalità con quanto richiesto dai predetti Enti ai fini dell’osservanza delle richiamate fasce di rispetto.
Si aggiunga, ancora, che nella motivazione dei provvedimenti impugnati si è espressamente rilevato che:
- le DIA risultano depositate presso il Comune di Foggia il medesimo giorno (31.12.2009) dalla medesima società (la 9REN Asset);
- le asseverazioni allegate alle DIA risultano redatte dal medesimo progettista;
- gli impianti risultano entrati in esercizio entrambi in data 28.12.2011 e, per entrambi gli impianti, la 9REN Asset aveva presentato nella medesima data (24.5.2011) la richiesta di iscrizione al Registro per i grandi impianti e nella medesima data (5.1.2012) la richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti.
Inoltre, come rilevato dal GSE nei provvedimenti di rideterminazione della tariffa, l’autonomia funzionale degli impianti, ovvero la connessione degli stessi attraverso punti di connessione separati, è attribuibile al fatto che la 9REN Asset ha presentato al Gestore di Rete territorialmente competente due richieste di connessione separate. Sul punto, appare non manifestazione irragionevole l’asserzione secondo cui il Gestore di Rete non può sindacare le caratteristiche della connessione richiesta, dovendo proporre la soluzione tecnica più vantaggiosa per la connessione sulla base delle dichiarazioni rese, pertanto la 9REN Asset, stante l’unicità dell’iniziativa, avrebbe dovuto presentare un’unica richiesta di connessione per un unico impianto, a fronte della quale il Gestore di Rete avrebbe individuato un unico punto di connessione.
In definitiva, il GSE ha ritenuto che sussistesse l’unicità sostanziale dell’iniziativa imprenditoriale, e il conseguente “spacchettamento” fittizio delle richieste di incentivo, alla stregua delle circostanze di fatto sopra esposte, della compresenza della localizzazione degli impianti nel medesimo sito - tenuto conto della contiguità, al momento di presentazione della DIA, dei terreni destinati alla realizzazione degli impianti - nonché dell’unicità della società responsabile degli impianti (TAR Lazio, Roma, sez. III- ter , 9 gennaio 2024, n. 407).
L’anzidetta valutazione, peraltro adottata all’esito di un’articolata istruttoria in contraddittorio con il soggetto interessato, appare immune dai vizi prospettati dalla ricorrente, anche tenuto conto dei limiti al sindacato di legittimità in questa materia che non può spingersi fino alla sostituzione delle valutazioni dell’Amministrazione connotate da una fisiologica opinabilità ma “tecnicamente attendibili”, con altre ritenute preferibili (TAR Lazio, Roma, sez. III- ter, 13 luglio 2022, n. 9628).
Il primo motivo deve, pertanto, essere respinto.
3.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che i provvedimenti di rideterminazione della tariffa, adottati dopo oltre dieci anni dall’ammissione agli incentivi, determinerebbero un’inaccettabile compromissione della certezza del diritto e una lesione ingiustificata del legittimo affidamento. Inoltre, questi sarebbero altresì illegittimi in quanto emessi in violazione dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, considerato che il terzo comma dell’art. 42 “ Controlli e sanzioni in materia di incentivi ” del D.Lgs. n. 28/2011, come modificato dall’art. 56 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120), stabilisce che, nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito delle attività di controllo siano “ rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate ”.
Il motivo è infondato alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, puntualmente richiamato anche dalla difesa del GSE, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui:
- con riferimento al principio del legittimo affidamento, “ le esigenze sottese al legittimo affidamento sono senz’altro recessive rispetto a quelle poste a fondamento dell’atto impugnato intese ad evitare indebiti esborsi ” (cfr. Cons. Stato, Sezione Seconda, n. 946/2025 e n. 947/2025 cit.) e “ l’ammissione all’incentivo è sempre condizionata al positivo esito della successiva verifica dei requisiti da parte del gestore; pertanto fino allo svolgimento dell’attività di controllo e al suo positivo superamento nessun legittimo affidamento può crearsi nella parte privata in relazione alla sussistenza e alla debenza degli incentivi, tenuto conto che le verifiche hanno proprio la finalità di appurare tale situazione ” (cfr. TAR Lazio, Sezione Quinta Ter, n. 4588/2025 cit.; n. 2961/2025 cit.; n. 17435/2023 cit.; che Cons. Stato, Sezione Seconda, 14 gennaio 2025, n. 224; idem 7 marzo 2024, n. 2254);
- il potere di controllo del GSE “ non è riconducibile al paradigma normativo del potere di autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge 241/1990, trattandosi di un potere di decadenza previsto in caso di mancato rispetto della normativa condizionante l’erogazione degli incentivi, vertendosi in un settore speciale di attività amministrativa, preordinato al conferimento di incentivi pubblici, per il cui legittimo esercizio non sono richiesti i presupposti sostanziali (interesse pubblico attuale e valutazione dell'affidamento) e temporali (termine ragionevole comunque non superiore a 18 mesi) previsti per il legittimo esercizio del potere di autotutela ” (cfr. TAR Lazio, Sezione Terza Ter, 10 dicembre 2024, n. 22255; n. 13443/2020 cit.; n. 10147/2020 cit.; n. 9293/2020 cit.; n. 3617/2020 cit.; Cons. Stato, Sezione Quarta, n. 2488/2022 cit.; n. 462/2022 cit.; n. 594/2021 cit.; Sez. Sesta, n. 9/2022; n. 6516/2021 cit.) e che la natura di tale potere non è mutata nemmeno a seguito della modifica all’art 42, comma 3, D.lgs. n. 28/2011, introdotta dall’art 56, comma 7, del d.l. 76/2020 (cfr. TAR Lazio, Sez. Terza Ter, n. 11318/2022 cit.; n. 7387/2022 cit.; Cons. Stato, Sez. Seconda, n. 2747/2022 cit.);
- la nuova formulazione dell’art. 42, comma 3, del D.lgs n. 28/2011, come modificato dall’art. 56 del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120), che prevede l’applicabilità dei presupposti previsti dall’art. 21 nonies della legge 241/1990 in materia di autotutela anche ai provvedimenti di rigetto dell'istanza ovvero di decadenza dagli incentivi, non è applicabile ratione temporis alla vicenda in scrutinio considerato che, come chiarito dalla giurisprudenza, “ la nuova disposizione non ha natura di norma di interpretazione autentica, né efficacia retroattiva e, per espressa previsione, si applica ai procedimenti pendenti o, se già definiti al momento dell'entrata in vigore ed ancora sub iudice , solo a seguito di apposita istanza dell'interessato alle condizioni indicate dall'art. 56 comma 8, d.l. n. 76/2020 ” (Tar Lazio-Roma, sez. III Ter , 5.5.2023, n. 7651). Nel caso di specie assume rilievo assorbente la circostanza che l’anzidetta istanza ex art. 56 d.l. n. 76/2020 non sia stata neanche presentata dalla ricorrente;
- peraltro, “ il termine di diciotto mesi introdotto dalla novella inizia a decorrere solo dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (17 luglio 2020), non potendo invece applicarsi retroattivamente ” (cfr. TAR Lazio, Sezione Terza Ter, n. 769/2025 cit.; n. 20821/2024 cit.; n. 11319/2022 cit.; n. 1803/2021 cit.; n. 625/2021 cit.; Cons. Stato, Sezione Seconda n. 127/2023 cit.). Nella fattispecie concreta, l’attività di verifica mediante sopralluogo presso l’impianto per cui è causa è stata effettuata in data 6.12.2016, in vigenza dell’art. 42 del D.lgs n. 28/2011 nella sua formulazione ratione temporis applicabile.
Dalle considerazioni sinora esposte discende la reiezione del ricorso proposto.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione degli stessi, li respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del GSE, che liquida complessivamente in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Gianluca Verico, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Verico | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO