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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7339 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 15658/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 15658/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Napoli al Corso Umberto I n. Parte_1 C.F._1
34, presso lo studio dell'Avv. MARINELLI CARLO (c.f.: ) dal quale è C.F._2
rappr.to e difeso giusta procura in atti
- Appellante
E
(c.f.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli (c.f.: , presso i cui uffici in Napoli, via A. Diaz 11. C.F._3
- Appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 5 luglio 2024, la si- gnora ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Napoli, in persona del dott. Giuseppe Rachiglio, n. 44389/2023 pubblicata in data
08/01/24, adottata a definizione del procedimento rubricato al RG n° 28705/2019, con cui veniva rigettato il ricorso avverso il verbale di contravvenzione n° SCV0005890218 per lo importo di € 1087,00 elevato per violazione dell'art. 142/9 CDS con la seguente-
1
causale “….superava di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità previsti dalla segnaletica stradale pari a km/h 80,00”.
L'infrazione risultava commessa il giorno 27/02/2019 alle ore 10:27:02.298 sulla
Tangenziale di Napoli A56 nel tratto tra il km 3,020 ed il Km 9,684 direzione Est, e veniva accertata dal Sovrintendente in data 04/03/2019 sulla base dei Controparte_2
fotogrammi prodotti dal sistema SICVe - PM, dall'apparecchio provvisto del certificato di taratura nr. LAT 273 18-VE0062 del 10/12/2018 e sottoposto a verifiche di funzionalità, con l'applicazione di una riduzione, comprensiva della tolleranza strumentale, del 5%.
In diritto, l'attrice ha eccepito l'omessa pronunzia della motivazione sui punti elencati in citazione, la motivazione apparente circa l'onere della prova in relazione al corretto funzionamento del tutor e circa la velocità del veicolo di proprietà della ricorrente.
Costituitosi in giudizio, l' di Napoli ha impugnato le avverse pretese, rite- CP_3
nendole infondate, ed ha chiesto il rigetto della domanda ritenuta infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 5.12.2024, la causa veniva rinviata all'udienza dell'8.05.2025 per discussione e decisione, disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note ex art.127 ter c.p.c.
********
L'appello risulta fondato e deve pertanto essere accolto.
Preliminarmente occorre riportare le motivazioni poste dal Giudice di prime cure a fondamento del rigetto dell'opposizione: “ i motivi addotti in questa sede giurisdizio- nale non sono stati sufficientemente provati in corso di causa e risultano genericamente esposti e provati in merito alle motivazioni addotte (vedi anche Cass. SS.UU. 1786/10).
Sul sistema di rilevamento denominato tutor si deve osservare che per esso non è necessaria la contestazione immediata come prevede l'art. 201 comma 1 bis lett. e) del
D. L.vo 285192 e art. 384 comma 1 lett. e) del D.P.R. 495/1992. Sull'omesso adempimen- to relativo ai controlli sul dispositivo tutor, la PA, in ottemperanza a quanto stabilito da
Corte Costituzionale n. 113 del 2015, ha predisposto controlli annuali dei sistemi di rilevamento, controlli messi a disposizione degli utenti a richiesta da parte degli stessi,
2
nè la ricorrente ha provato il non corretto funzionamento del sistema di rilevamento dell'infrazione. Di contro la PA costituita ha prodotto copia del verbale di contravvenzio- ne ed i rilievi fotografici di rilevamento della infrazione contestata alla ricorrente da cui si rileva che la ricorrente con il veicolo tg. DK972AG, risultato di sua proprietà, violava
l'art. 142 comma 9 D.Lvo 285/92 in quanto il giorno 27.02.2019 alle ore 10:27 percorre- va la Tangenziale di Napoli alla velocità di 120,18 km/h in luogo della velocità di 80 km/h consentita in Tangenziale. Inammissibile anche la richiesta di declaratoria di illegittimità del verbale di contravvenzione impugnato, in quanto mancava la firma da parte di soggetto abilitato, poichè si deve osservare che il verbale di contravvenzione risulta regolarmente firmato, con l'indicazione a stampa del responsabile del procedimento
(vedi anche D. L.vo 39/93), chiarendo inoltre che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica dell'atto impugnato (vedi anche Cass.
11499109). La pretesa di pagamento è stata, pertanto, legittimamente avanzata dalla
Pubblica Amministrazione per cui il ricorso deve essere rigettato e deve essere convalida- to il verbale di contravvenzione N. SCV000589021812019 e le sanzioni amministrative per complessivi € 544,00 come previste e comminate in base alla violazione effettuata e regolarmente contestata”.
Orbene l'appellante si duole dell'omessa motivazione in ordine alle doglianze af- ferenti al presunto malfunzionamento dell'apparecchiatura utilizzata per accertare l'infrazione (sistema cd. “Tutor”) ovvero, in ogni caso, lamenta l'erronea applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova sul punto.
Il motivo di appello che fa leva sulla mancata prova della taratura del dispositivo di controllo della velocità è fondato.
Come è noto, con sentenza n. 113 del 18/06/2015, la Corte Costituzionale ha di- chiarato l'incostituzionalità dell'articolo 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
A seguito di tale pronunzia, la Corte di Cassazione ha stabilito che i dispositivi in esame devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e che, in
3
presenza di contestazioni da parte del destinatario della sanzione, l'effettiva esecuzione di tali controlli deve essere dimostrata o attestata mediante la produzione in giudizio di apposite certificazioni, non potendo essere provata con altri mezzi (cfr. Cass., sez. II,
15/07/2016, n. 14543; in senso conforme, vedi Cass., sez. VI, 11/01/2018, n. 533, Cass., sez VI, 13/12/2018, n. 32369; Cass., sez. II, 12/07/2022, n.22015; Cass., sez. II,
06/03/2023, n.6579).
Quale mezzo di prova dell'affidabilità del sistema di misurazione della velocità, la revisione periodica non può essere sostituita dall'attestazione degli agenti accertatori circa il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura da essi impiegata, trattandosi di un giudizio non basato su controlli di tipo scientifico e obiettivo e quindi privo di attendibili- tà (ex multis, cfr. Cass.. sez. II,03/10/2022, n. 28587).
Dunque, ai fini della validità del verbale, è necessaria la prova del corretto fun- zionamento dell'apparecchiatura utilizzata per il controllo della velocità e tale prova deve essere fornita mediante la dimostrazione che la detta apparecchiatura è stata sottoposta a periodici controlli di funzionalità.
Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, in presenza di conte- stazioni da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova dell'esecuzione di regolari controlli circa il corretto funzionamento del sistema di rilevazione delle velocità (Cass., sez. II, 26/05/2021, n. 14597; Cass., sez. II 29/10/2020,
n. 23953). Come in precedenza rilevato, la dimostrazione in esame deve essere fornita tramite la produzione di apposite certificazioni attestanti l'avvenuta revisione del congegno elettronico utilizzato e non con altri mezzi istruttori, ivi compreso il verbale di accertamento (cfr. Cass., sez. VI, 06/07/2022, n. 21327 e precedenti da essa richiamati, nonché Cass., sez. II, 08/01/2025, n.428). Non è, invece, necessario che il verbale da ultimo menzionato indichi gli estremi del certificato di taratura periodica.
Tali principi sono stati di recente confermati dalla Suprema Corte di Cassazione con specifico riferimento al sistema di rilevamento della velocità denominato “tutor”; invero con la sentenza del 06/03/2023 n.6579 ha specificamente confermato che
“l'obbligo, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma
6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. n. 113 del 2015), di sottoporre tutte le apparec-
4
chia-ture di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, opera anche per il sistema di rilevazione della velocità "SICVE-Tutor". In caso di conte- stazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodi-ca, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata”.
Dall'applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali alla presente controversia deriva l'erroneità della statuizione del giudice di pace, che ha posto a carico dell'opponente la prova del difetto di funzionalità del pur mancando in atti il CP_4
certificato di taratura periodica del congegno utilizzato per rilevare l'infrazione ovvero, più in generale, documentazione comprovante i periodici controlli di funzionalità asseritamente compiuti.
A fronte di tale carenza probatoria, che non può essere supplita dalla semplice messa a disposizione della documentazione, il giudice avrebbe dovuto accogliere il motivo di opposizione fondato sulla mancata prova del corretto funzionamento del
Tutor.
Da quanto precede deriva che la misurazione di velocità alla base del verbale non può essere considerata attendibile, con conseguente mancata prova della commissione dell'illecito amministrativo.
L'appello deve quindi essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va disposto l'annullamento del verbale impugnato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano co- me in dispositivo, in base ai parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministero della
Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022). Non sussistono infatti i presupposti per discostarsi dai minimi, tenuto conto della natura seriale della controversia (i motivi di opposizione sono quelli “standard” in caso di sanzioni relative alla violazione dei limiti di velocità).
P.Q.M.
5
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1
di Napoli n. 44389/2023, pubblicata in data 08/01/24, a definizione del procedi- mento rubricato al RG n° 28705/2019 e per l'effetto annulla il verbale di contrav- venzione n° SCV0005890218;
➢ condanna la al pagamento delle spese processuali relative al Controparte_1
primo grado di giudizio, in favore di , che si liquidano in euro 43,00 per Parte_1
spese (solo ove sia documentato il pagamento del contributo unificato) ed euro
160,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarre in favore del difensore, ex art. 93
c.p.c.;
➢ condanna la al pagamento delle spese processuali del secondo Controparte_1
grado di giudizio, in favore di , che si liquidano in euro 64,50 per spese Parte_1
(solo ove sia documentato il pagamento del contributo unificato e del bollo) ed €
200,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore di- chiaratosi antistatario.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
Così deciso in Napoli il 21 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 15658/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Napoli al Corso Umberto I n. Parte_1 C.F._1
34, presso lo studio dell'Avv. MARINELLI CARLO (c.f.: ) dal quale è C.F._2
rappr.to e difeso giusta procura in atti
- Appellante
E
(c.f.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli (c.f.: , presso i cui uffici in Napoli, via A. Diaz 11. C.F._3
- Appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 5 luglio 2024, la si- gnora ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Napoli, in persona del dott. Giuseppe Rachiglio, n. 44389/2023 pubblicata in data
08/01/24, adottata a definizione del procedimento rubricato al RG n° 28705/2019, con cui veniva rigettato il ricorso avverso il verbale di contravvenzione n° SCV0005890218 per lo importo di € 1087,00 elevato per violazione dell'art. 142/9 CDS con la seguente-
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causale “….superava di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità previsti dalla segnaletica stradale pari a km/h 80,00”.
L'infrazione risultava commessa il giorno 27/02/2019 alle ore 10:27:02.298 sulla
Tangenziale di Napoli A56 nel tratto tra il km 3,020 ed il Km 9,684 direzione Est, e veniva accertata dal Sovrintendente in data 04/03/2019 sulla base dei Controparte_2
fotogrammi prodotti dal sistema SICVe - PM, dall'apparecchio provvisto del certificato di taratura nr. LAT 273 18-VE0062 del 10/12/2018 e sottoposto a verifiche di funzionalità, con l'applicazione di una riduzione, comprensiva della tolleranza strumentale, del 5%.
In diritto, l'attrice ha eccepito l'omessa pronunzia della motivazione sui punti elencati in citazione, la motivazione apparente circa l'onere della prova in relazione al corretto funzionamento del tutor e circa la velocità del veicolo di proprietà della ricorrente.
Costituitosi in giudizio, l' di Napoli ha impugnato le avverse pretese, rite- CP_3
nendole infondate, ed ha chiesto il rigetto della domanda ritenuta infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 5.12.2024, la causa veniva rinviata all'udienza dell'8.05.2025 per discussione e decisione, disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note ex art.127 ter c.p.c.
********
L'appello risulta fondato e deve pertanto essere accolto.
Preliminarmente occorre riportare le motivazioni poste dal Giudice di prime cure a fondamento del rigetto dell'opposizione: “ i motivi addotti in questa sede giurisdizio- nale non sono stati sufficientemente provati in corso di causa e risultano genericamente esposti e provati in merito alle motivazioni addotte (vedi anche Cass. SS.UU. 1786/10).
Sul sistema di rilevamento denominato tutor si deve osservare che per esso non è necessaria la contestazione immediata come prevede l'art. 201 comma 1 bis lett. e) del
D. L.vo 285192 e art. 384 comma 1 lett. e) del D.P.R. 495/1992. Sull'omesso adempimen- to relativo ai controlli sul dispositivo tutor, la PA, in ottemperanza a quanto stabilito da
Corte Costituzionale n. 113 del 2015, ha predisposto controlli annuali dei sistemi di rilevamento, controlli messi a disposizione degli utenti a richiesta da parte degli stessi,
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nè la ricorrente ha provato il non corretto funzionamento del sistema di rilevamento dell'infrazione. Di contro la PA costituita ha prodotto copia del verbale di contravvenzio- ne ed i rilievi fotografici di rilevamento della infrazione contestata alla ricorrente da cui si rileva che la ricorrente con il veicolo tg. DK972AG, risultato di sua proprietà, violava
l'art. 142 comma 9 D.Lvo 285/92 in quanto il giorno 27.02.2019 alle ore 10:27 percorre- va la Tangenziale di Napoli alla velocità di 120,18 km/h in luogo della velocità di 80 km/h consentita in Tangenziale. Inammissibile anche la richiesta di declaratoria di illegittimità del verbale di contravvenzione impugnato, in quanto mancava la firma da parte di soggetto abilitato, poichè si deve osservare che il verbale di contravvenzione risulta regolarmente firmato, con l'indicazione a stampa del responsabile del procedimento
(vedi anche D. L.vo 39/93), chiarendo inoltre che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica dell'atto impugnato (vedi anche Cass.
11499109). La pretesa di pagamento è stata, pertanto, legittimamente avanzata dalla
Pubblica Amministrazione per cui il ricorso deve essere rigettato e deve essere convalida- to il verbale di contravvenzione N. SCV000589021812019 e le sanzioni amministrative per complessivi € 544,00 come previste e comminate in base alla violazione effettuata e regolarmente contestata”.
Orbene l'appellante si duole dell'omessa motivazione in ordine alle doglianze af- ferenti al presunto malfunzionamento dell'apparecchiatura utilizzata per accertare l'infrazione (sistema cd. “Tutor”) ovvero, in ogni caso, lamenta l'erronea applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova sul punto.
Il motivo di appello che fa leva sulla mancata prova della taratura del dispositivo di controllo della velocità è fondato.
Come è noto, con sentenza n. 113 del 18/06/2015, la Corte Costituzionale ha di- chiarato l'incostituzionalità dell'articolo 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
A seguito di tale pronunzia, la Corte di Cassazione ha stabilito che i dispositivi in esame devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e che, in
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presenza di contestazioni da parte del destinatario della sanzione, l'effettiva esecuzione di tali controlli deve essere dimostrata o attestata mediante la produzione in giudizio di apposite certificazioni, non potendo essere provata con altri mezzi (cfr. Cass., sez. II,
15/07/2016, n. 14543; in senso conforme, vedi Cass., sez. VI, 11/01/2018, n. 533, Cass., sez VI, 13/12/2018, n. 32369; Cass., sez. II, 12/07/2022, n.22015; Cass., sez. II,
06/03/2023, n.6579).
Quale mezzo di prova dell'affidabilità del sistema di misurazione della velocità, la revisione periodica non può essere sostituita dall'attestazione degli agenti accertatori circa il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura da essi impiegata, trattandosi di un giudizio non basato su controlli di tipo scientifico e obiettivo e quindi privo di attendibili- tà (ex multis, cfr. Cass.. sez. II,03/10/2022, n. 28587).
Dunque, ai fini della validità del verbale, è necessaria la prova del corretto fun- zionamento dell'apparecchiatura utilizzata per il controllo della velocità e tale prova deve essere fornita mediante la dimostrazione che la detta apparecchiatura è stata sottoposta a periodici controlli di funzionalità.
Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, in presenza di conte- stazioni da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova dell'esecuzione di regolari controlli circa il corretto funzionamento del sistema di rilevazione delle velocità (Cass., sez. II, 26/05/2021, n. 14597; Cass., sez. II 29/10/2020,
n. 23953). Come in precedenza rilevato, la dimostrazione in esame deve essere fornita tramite la produzione di apposite certificazioni attestanti l'avvenuta revisione del congegno elettronico utilizzato e non con altri mezzi istruttori, ivi compreso il verbale di accertamento (cfr. Cass., sez. VI, 06/07/2022, n. 21327 e precedenti da essa richiamati, nonché Cass., sez. II, 08/01/2025, n.428). Non è, invece, necessario che il verbale da ultimo menzionato indichi gli estremi del certificato di taratura periodica.
Tali principi sono stati di recente confermati dalla Suprema Corte di Cassazione con specifico riferimento al sistema di rilevamento della velocità denominato “tutor”; invero con la sentenza del 06/03/2023 n.6579 ha specificamente confermato che
“l'obbligo, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma
6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. n. 113 del 2015), di sottoporre tutte le apparec-
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chia-ture di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, opera anche per il sistema di rilevazione della velocità "SICVE-Tutor". In caso di conte- stazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodi-ca, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata”.
Dall'applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali alla presente controversia deriva l'erroneità della statuizione del giudice di pace, che ha posto a carico dell'opponente la prova del difetto di funzionalità del pur mancando in atti il CP_4
certificato di taratura periodica del congegno utilizzato per rilevare l'infrazione ovvero, più in generale, documentazione comprovante i periodici controlli di funzionalità asseritamente compiuti.
A fronte di tale carenza probatoria, che non può essere supplita dalla semplice messa a disposizione della documentazione, il giudice avrebbe dovuto accogliere il motivo di opposizione fondato sulla mancata prova del corretto funzionamento del
Tutor.
Da quanto precede deriva che la misurazione di velocità alla base del verbale non può essere considerata attendibile, con conseguente mancata prova della commissione dell'illecito amministrativo.
L'appello deve quindi essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va disposto l'annullamento del verbale impugnato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano co- me in dispositivo, in base ai parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministero della
Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022). Non sussistono infatti i presupposti per discostarsi dai minimi, tenuto conto della natura seriale della controversia (i motivi di opposizione sono quelli “standard” in caso di sanzioni relative alla violazione dei limiti di velocità).
P.Q.M.
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Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1
di Napoli n. 44389/2023, pubblicata in data 08/01/24, a definizione del procedi- mento rubricato al RG n° 28705/2019 e per l'effetto annulla il verbale di contrav- venzione n° SCV0005890218;
➢ condanna la al pagamento delle spese processuali relative al Controparte_1
primo grado di giudizio, in favore di , che si liquidano in euro 43,00 per Parte_1
spese (solo ove sia documentato il pagamento del contributo unificato) ed euro
160,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarre in favore del difensore, ex art. 93
c.p.c.;
➢ condanna la al pagamento delle spese processuali del secondo Controparte_1
grado di giudizio, in favore di , che si liquidano in euro 64,50 per spese Parte_1
(solo ove sia documentato il pagamento del contributo unificato e del bollo) ed €
200,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore di- chiaratosi antistatario.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
Così deciso in Napoli il 21 luglio 2025
Il Giudice
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