Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 24054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24054 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24054/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10140/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10140 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Battistella, Marco Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'Interno adottato in data 17 giugno 2021, notificato alla ricorrente il successivo 8 luglio 2021, con cui è stato esitato negativamente il procedimento (identificato con il n. -OMISSIS-) di concessione della cittadinanza italiana attivato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992, dalla SI -OMISSIS- in data 8 novembre 2016 (doc. 1), nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e comunque connesso con quello impugnato in via principale, ivi espressamente comprendendo – in quanto occorra - la Nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, Cittadinanza – Area III ter, del 18 febbraio 2021, avente ad oggetto “Procedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 legge 5 febbraio 1992, n. 91. Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ.mod. ed integr.”. (doc. 2).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. IC SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La SI -OMISSIS- è nata a [...], il -OMISSIS- e residente a [...], vive in Italia dal 2005 – vale a dire dall’età di undici anni - ed essendosi costantemente comportata in maniera esemplare ed irreprensibile è perfettamente integrata nella società italiana, anche da un punto di vista lavorativo.
Risulta incensurata, svolge una regolare attività lavorativa per conto della -OMISSIS- in qualità di hostess di bordo e conduce una vita sociale a Varazze, dove convive, in Via Milano 6, con la madre, SI -OMISSIS-, e la nonna, SI -OMISSIS- - ambedue incensurate -, ivi dimostrando un ottimo inserimento nel contesto sociale in cui vive ho in contratto di lavoro e redditi dichiarati ( CUD relativi agli anni 2018 e 2019).
2. In data 8 novembre 2016 la ricorrente, ha presentato al Ministero dell’Interno la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992.
3. Parecchi anni dopo, il Ministero dell’Interno, con Nota prot. n. -OMISSIS- del 18 febbraio 2021, comunicava, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e s.m. ed ii, il preavviso di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, atteso che - si legge nella Nota de qua - nel corso dell’istruttoria sarebbe emerso che “la madre e il fratello, -OMISSIS-, conviventi della S.V., hanno a proprio carico numerose segnalazioni per “appropriazione indebita, rapina, danneggiamento invasioni di terreni o edifici, contravvenzioni, violazione della normativa concernente le armi guida in stato di ebrezza reati inerenti le sostanze stupefacenti”.” e che “tali circostanze, allo stato, non sembrerebbero consentire di affermare che la S.V. e il proprio nucleo familiare abbia dato prova di aver raggiunto un grado sufficiente di integrazione nella comunità nazionale”.
4. Sorpresa dal contenuto della suddetta Nota, con istanza del 12 marzo 2021, l’odierna ricorrente domandava di poter prendere visione degli atti del procedimento, nonché – in maniera connessa - di poter prorogare il termine per presentare una propria memoria partecipativa.
5. Dopo aver avuto accesso agli atti (solamente) in data 30 aprile 2021, la SI -OMISSIS-, a mezzo del proprio legale, in data 6 maggio 2021 inoltrava a mezzo pec al Ministero dell’Interno una articolata memoria, con la quale venivano evidenziate le ragioni di infondatezza delle argomentazioni poste dall’Amministrazione a fondamento del prospettato diniego.
Più precisamente, con la predetta memoria, il legale incaricato dalla SI -OMISSIS- evidenziava come quest’ultima convivesse esclusivamente con la madre e la nonna – entrambe incensurate -, essendosi il fratello, OR -OMISSIS-, trasferito in Germania sin dal 2019, da ciò derivandone l’infondatezza dei motivi prospettati come ostativi all’accoglimento della propria richiesta di cittadinanza.
Peraltro, a sostegno di tali circostanze di fatto – invero obiettivamente dirimenti per la positiva esitazione del procedimento in questione -, il legale dell’odierna ricorrente allegava alla suddetta
memoria difensiva, oltre alla documentazione inerente la posizione lavorativa ed economica della SI -OMISSIS-, altresì:
copia del contratto di lavoro del OR -OMISSIS- (doc. 5 d).
copia del permesso di soggiorno tedesco del OR -OMISSIS- (doc. 5-e);
copia del certificato di nascita del figlio del OR -OMISSIS-, nipote quindi dell’odierna ricorrente, nato in data [...] a [...]. 5 f).
6. In tale contesto, in data 8 luglio 2021 la SI -OMISSIS-, non senza stupore, si è vista notificare il decreto del Ministero dell’Interno, datato 17 giugno 2021, di diniego della domanda di cittadinanza.
Nel predetto decreto nuovamente si legge che “VISTO il rapporto informativo della Questura di Savona del -OMISSIS-, dal quale si rileva che la madre e il fratello conviventi della straniera, -OMISSIS-, annoverano numerose segnalazioni per “appropriazione indebita, rapina, danneggiamento, invasioni di terreni o edifici, violazione della normativa concernente le armi, guida in stato di ebrezza” e reati inerenti le sostanze stupefacenti (…); RITENUTE non condivisibili le osservazioni formulate dall’interessato per il tramite del proprio legale rappresentate con nota del 12/03/2021, nella quale chiede la sospensione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana in quanto effettuerà un’indagine presso l’A.G. competente in merito alla situazione familiare sopraindicata; CONSIDERATO di avere atteso oltre i termini previsti dall’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 n. 241 e che la straniera non ha prodotto alcuna documentazione; RITENUTO che le vicende sopramenzionate a carico del nucleo familiare della straniera, sono indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile anche dal rispetto delle norme penali e di civile convivenza” si “DECRETA la domanda della signora -OMISSIS- … è respinta per i motivi indicati nelle premesse”.
7. Successivamente alla notifica del suddetto decreto – e, segnatamente, in data 18.09.2021 -,
il legale incaricato della SI -OMISSIS- ha trasmesso al Ministero dell’Interno un’istanza datata 30 agosto 2021 di riesame della domanda di richiesta di cittadinanza, producendo, in aggiunta a quanto già trasmesso con la precedente memoria, i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti della signora -OMISSIS- e -OMISSIS-ed il certificato dello stato di famiglia aggiornato, a comprova della documentazione in precedenza prodotta in base alla quale già risultava che il OR -OMISSIS- si era trasferito in Germania a partire dal 2019..
All’odierna udienza la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
In sede di adozione del provvedimento concessorio della cittadinanza, il Ministero è tenuto non solo a verificare la presenza in capo al richiedente dei requisiti prescritti dalla legge, ma anche a valutare la sussistenza di ulteriori condizioni che consentano l’attribuzione del beneficio, in quanto la “concessione della cittadinanza non può essere fatta solo in base alla residenza…ma da un insieme di ulteriori elementi che giustifichino la concessione suddetta e che motivino l’opportunità di tale concessione” (cfr. Cons. Stato, Sez. Prima, parere n. 914/66 del 4.5.1966).
Quanto sopra tenuto conto altresì della natura giuridica dell’atto di concessione della cittadinanza “che è atto squisitamente discrezionale ed è condizionato dall’esistenza di un interesse pubblico, che con l’atto stesso si intende raggiungere e da uno status illesae dignitatis (morale e civile) di colui che si faccia a richiederlo” (cfr. Cons. Stato, Sez. Sesta, n. 4748/2008 del 1.10.2008). La valutazione dell’Amministrazione ha avuto ad oggetto l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale in riferimento agli elementi emersi a carico dei componenti del nucleo familiare, dove lo stesso sviluppa la propria personalità.
Conseguentemente, l’Amministrazione si è risolta a denegare il beneficio, sul presupposto che la valutazione di opportunità della concessione della cittadinanza scaturisce da un complesso di situazioni e di comportamenti, fra i quali assume rilievo anche la condotta di appartenenti al nucleo familiare.
Quanto alla possibilità di valutare gli elementi di carattere penale emersi sul conto dei familiari, si richiama la pronuncia del Tar Lazio - II Quater n. 01840/2015, secondo la quale “il comportamento penalmente rilevante di familiari di primo grado … può essere preso in considerazione al fine di motivare il diniego della cittadinanza italiana … in quanto esso è un indice della integrazione del nucleo familiare nel quale l’istante vive”.
Tale orientamento è stato confermato dalla sentenza T.A.R. Lazio, I Ter n.13300/2020 del 10.12.2020, con la quale è stato ribadito che “I due aspetti della convivenza e dello stretto grado di parentela costituiscono… elementi significativi della sicura influenza svolta dal familiare, che abbia commesso reati, sull’istante e dunque possono essere legittimamente valorizzati dalla amministrazione ai fini di una motivazione di rigetto della cittadinanza italiana…”.
Si rileva che “Il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana è adeguatamente istruito e motivato anche solo in riferimento ai pregiudizi penali dei familiari conviventi dell’istante quando essi, in ragione dell’acquisto della cittadinanza italiana da parte del loro congiunto, potrebbero ottenere un permesso per motivi familiari ovvero non essere soggetti a espulsione.
Il TAR Lazio (Sez. I ter del 15.01.09 n. 1246/09) l’art. 9 della L.91/92 afferma che la cittadinanza “può essere concessa” ed i termini “può” e “concessa” sottolineano il carattere altamente discrezionale del provvedimento (rientrante secondo la tradizionale ed uniforme interpretazione della dottrina tra quelli di alta amministrazione: cfr. C.d.S. n. 4748 del 2008). L'ampio potere discrezionale di cui gode l'Amministrazione nell’attribuzione dello status civitatis è stato recentemente ribadito dall’Alto Consesso (ex plurimis CdS, Sez. III n. 4447/2018 del 23.07.2018; CdS, Sez. III, n.7122/2019 del 21.10.2019).
Dunque la concessione della cittadinanza – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (C.d.S. n. 798 del 99).
Orbene nel momento della decisione amministrativa il legame tra il fratello e la famiglia della richiedente non era completamente sciolto, ove del resto si opinasse che il mero trasferimento di residenza causi tale effetto, sicchè il provvedimento si appalesa legittimo, allo stato, pur consentendo oggi, subordinatamente al ridetto accertamento, la ripresentazione della domanda.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC SA, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Marilena Di Paolo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.