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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 10/04/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N.________ SENT.
N. 99/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
, codice fiscale , nato il [...], a [...] C.F._1
ZE LN (POLONIA), assistito e difeso dall'Avv. ADA CARUGNO, codice fiscale
, e dall'Avv. ALFREDO QUARTO, codice fiscale C.F._2
C.F._3
e
, codice fiscale , nata il [...], a [...] C.F._4
LO (POLONIA), assistita e difesa dall'Avv. GIOVANNI PETRARCA, codice fiscale
C.F._5
e
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di divorzio congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.01.2025, premessa l'avvenuta separazione coniugale di cui al provvedimento del 18.05.2012 e l'impossibilità di ricostruire la convivenza coniugale, veniva richiesta la presente pronuncia.
Nel predetto ricorso i coniugi ed i rispettivi difensori, ai sensi degli artt. 473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data 14.02.2025 e 19.03.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
Dai documenti prodotti si rileva, infatti, che i suddetti, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale ai fini della separazione, non hanno più ripreso coniugale convivenza, come da dichiarazioni concordemente rese dagli interessati anche nel presente procedimento. Devono pertanto ritenersi sussistenti tutte le condizioni di legge (art. 3 della L. 898/1970 e succ. mod.), attesa anche la circostanza che il ricorso introduttivo della presente domanda è stato proposto quando era trascorso il termine prescritto dalla legge di ininterrotta separazione, a far tempo dalla data innanzi indicata;
e tale circostanza rende evidente che tra gli interessati è ormai venuto a cessare qualsiasi elemento, anche affettivo, che possa ragionevolmente far ritenere la ripresa della futura convivenza.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
05.03.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
(1) “ I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, in modo che la condotta dell'uno non leda la dignità dell'altro.
(2) Entrambi i coniugi dichiarano e confermano di possedere autonomi e sufficienti redditi e rinunziano, pertanto, reciprocamente e rispettivamente ad ogni richiesta di eventuale mantenimento per essi ridetti coniugi.
(3) Le parti concordemente dichiarano che non sussistono beni mobili e/o immobili in comune.
(4) Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Al fine di tutelare l'interesse del figlio minore e fermo restando l'affidamento condiviso della prole, i coniugi concordemente stabiliscono e confermano che lo stesso manterrà la collocazione prevalentemente presso l'abitazione della madre sita nel luogo di residenza in epigrafe indicato.
Ogni eventuale modifica di indirizzo relativo al collocamento del minore andrà preventivamente comunicata.
(5) Il sig. riconosce, a titolo di mantenimento del figlio, Parte_3
la somma complessiva mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) che corrisponderà ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto IBAN che verrà indicato dalla Parte_2
.
[...]
L'importo come sopra individuato tiene conto che la IG.ra usufruirà Parte_2 dell'intero assegno unico e del fatto che il IG. ha anche un ulteriore Parte_3
figlio minorenne nato fuori dal matrimonio. Ai fini della quantificazione del suddetto importo, è stato concordemente tenuto conto dell'attuale stato economico delle parti, le quali dichiarano:
- Il sig. di percepire un reddito mensile lordo di Parte_3
€ 1.650,00 (netto €1180,00 - si allega busta paga - doc.5 e denuncia redditi del triennio – doc.6),
- La sig.ra di percepire un reddito mensile netto di circa Parte_2
€ 850,00 (si allega denuncia dei redditi del triennio– doc. 7 e busta paga – doc. 8). Eventuali spese imprevedibili relative al figlio saranno condivise dai genitori in pari quota. Faranno, inoltre, carico a ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie non preventivabili.
In linea generale, ma non esaustiva, saranno da considerare spese straordinarie:
i. spese relative alla salute: (a) acquisto farmaci non mutuabili;
(b) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
(c) cure dentistiche, oculistiche, apparecchi odontoiatrici, occhiali da vista, cure sanitarie effettuate presso strutture pubbliche in caso di disaccordo sulla terapia con specialista privato;
(d) trattamenti sanitari indispensabili e urgenti erogati dal SSN;
(e) interventi chirurgici urgenti prescritti dal medico e quelli necessari anche se non urgenti;
(f) ticket sanitari;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
(g) visite di controllo periodiche ai quali il minore deve essere sottoposto;
(h) esami diagnostici e analisi cliniche prescritte dal medico curante;
(i) pratica di particolari terapie quali inalazioni termali, fisioterapia riabilitativa a seguito di interventi traumatici o chirurgici;
(l) cicli di psicoterapia, logopedia e similari;
ii. spese relative all'istruzione: (a) rette e tasse scolastiche;
(b) tasse universitarie;
(c) corsi di specializzazione corsi scolastici extracurriculari;
(d) libri di testo compresi dizionari e libri di lettura;
(e) materiale di cancelleria eccedente le necessità ordinarie;
(f) spese per gite scolastiche organizzate ivi comprese spese per trasporto e alloggio fuori sede;
(g) corsi di recupero e lezioni private;
(h) spese per tempo prolungato pre e dopo scuola;
(i) corsi di lingua e relative certificazioni;
(l) corsi di studio all'estero; (m) personal computer e materiale informatico in genere;
iii. spese relative alla cultura, sport e tempo libero: (a) corsi di pratiche dello sport e spese relative a vestiario particolare ed al materiale necessario;
(b) abbonamento a palestra;
(c) corsi di musica e acquisto strumenti musicali per fini di studio;
(d) corsi di informatica (e) spese per la partecipazione ad occasionali attività ludiche quali compleanni e feste fra amici;
(f) spese per l'ottenimento della patente di guida, acquisto e manutenzione straordinaria del veicolo ivi compreso bollo ed assicurazione;
iv. Spese relative alla custodia: (a) spese per centri ricreativi estivi e soggiorni estivi;
Tutte le
4 spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate e provate documentalmente.
In relazione a dette spese straordinarie da concordare, il genitore dovrà inviare formale richiesta scritta (a mezzo SMS, mail, fax, pec, etc) all'altro. Quest'ultimo dovrà manifestare motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Non saranno da concordare preventivamente le spese straordinarie che si presenteranno come necessarie ed urgenti, ovvero se implicite in altre scelte già condivise fra i genitori.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, dovrà essere corrisposto entro il mese successivo rispetto a quello della richiesta, previa esibizione dei giustificativi contabili.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dalla madre così come la deduzione per il figlio.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie salvo diverso accordo tra le parti da farsi sempre in forma scritta.
(6) In considerazione della tipologia del lavoro del padre ( Autista Bus turistici) e della sua attuale residenza in Polonia si prevede che lo stesso avrà diritto di tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà compatibilmente con gli impegni e le esigenze del ragazzo e secondo le sue preferenze e, comunque, almeno due fine settimana al mese, anche per il pernottamento, con impegno ad accompagnarlo eventualmente a scuola il giorno successivo, dovendo comunicare alla madre i giorni in cui avrà la possibilità di trascorrere con il figlio: il padre si occuperà di prendere e riaccompagnare il figlio presso il luogo di sua residenza.
Le feste potranno essere trascorse con ognuno dei genitori, di anno in anno, seguendo il criterio dell'alternanza e comunque sempre rispettando – da parte di entrambi i genitori – i desideri del figlio e le sue esigenze. Indicativamente e salvo diversa pattuizione concorde dei coniugi e comunque sempre nel rispetto della volontà e delle esigenze del figlio si pattuisce quanto segue:
(I) le ferie di Natale saranno suddivise dal 23 dicembre alla mattina del 31 dicembre e dal pranzo del 31 dicembre al 7 gennaio (ovvero al rientro a scuola se successivo).
(II) Le ferie di Pasqua: il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì di Pasqua con il padre;
(III) Le ferie estive (dalla fine delle scuole fino alla ripresa delle stesse) il ragazzo trascorrerà 4 settimane con il padre. Le prime due anche non consecutive in giugno/ luglio e le altre due anche non consecutive in agosto/settembre da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo o di omessa indicazione, verranno considerati i periodi (con criterio dell'alternanza di anno in anno) dal primo al
15 agosto e dal 16 al 31 agosto.
5 Durante i periodi di permanenza del figlio ciascun genitore si impegna ad adeguare il proprio comportamento al pieno rispetto delle necessità del ragazzo, favorendo momenti di contatto telefonico con l'altro genitore.
Si allega piano genitoriale relativo agli impegni di entrambi i genitori ed alle attività del figlio minore
(doc. 9).
(7) I coniugi si concedono reciprocamente il visto per l'espatrio anche relativamente al figlio minore. Resta inteso che il genitore dovrà comunicare luogo di espatrio, durata dello stesso ed i motivi;
(8) In considerazione della tipologia del lavoro del padre (Autista Bus turistici) e della sua attuale residenza in Polonia, la madre è autorizzata espressamente a prendere ogni decisione di natura medica e scolastica riguardanti il figlio, qualora i tempi della richiesta non consentano un pronto riscontro da parte del padre.
(9) Entrambi i coniugi, espressamente dichiarano e confermano che con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra, si deve intendere definitivamente sciolta e definita ogni comunione dei beni, con espressa dichiarazione di non avere reciprocamente null'altro da pretendere o domandare e con espressa rinunzia da parte di entrambi i coniugi stessi ad ogni e qualsiasi eventuale diritto, istanza, impugnativa, rivendicazione, pagamenti somme e quant'altro del genere, con riferimento a quanto pattuito nel presente atto.”
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara, ai su esposti patti e condizioni, lo scioglimento del matrimonio celebrato il
30.06.2007 tra i coniugi suddetti, trascritto nel registro dei matrimoni del Comune di Castel di Sangro, anno 2007, al n. 5, Parte 1, ed ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza ai sensi di legge. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 10.04.2025
IL PRESIDENTE est.
(Dott. Michele Caroppoli)
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